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Danno da dequalificazione Professionale

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Danno da dequalificazione

Professionale ………………………….

La Cassazione Sez. lav., con sentenza del 17 settembre 2008, n. 23744 ha affermato che gli elementi della continuazione e del coordinamento, che caratterizzano il rapporto di lavoro cosiddetto parasubordinato (art. 409, n. 3, cod. proc. civ.) quale rapporto di durata, comportano uno svolgimento di prestazioni lavorative idoneo ad incrementare scienza ed esperienza, ossia le capacità professionali, del prestatore, con la conseguenza che anche questi, a somiglianza del lavoratore subordinato in base all'art. 2103 cod. civ., può vantare nei confronti del committente ed in base al titolo costitutivo del rapporto (legge o atto amministrativo o contratto) un diritto soggettivo all'effettiva esecuzione delle prestazioni nonché, in caso di lesione, il diritto al risarcimento del danno da perdita o mancato incremento di capacità di lavoro oppure da deterioramento dell'immagine professionale.

(Data: 09/02/2010 10.00.00 - Autore: Francesca Bertinelli)