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Sicurezza sul lavoro: responsabilità dell’imprenditore ……

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Sicurezza sul lavoro:

responsabilità dell’imprenditore ………..

Un operaio muore in azienda e, nonostante la presenza in cantiere del capocantiere (il quale tuttavia non aveva nessuna delega in materia di sicurezza sul lavoro), la Cassazione Penale con la sentenza n. 46747 del 2009, ha ritenuto responsabile il legale rappresentante dell’azienda. In sostanzia, la presenza di un capocantiere non esclude il ruolo di garanzia del datore di lavoro in mancanza di una delega espressa in tema di sicurezza ed inoltre non esclude l'obbligo di controllo in ordine all'applicazione delle regole previste dal piano di sicurezza per fronteggiare i rischi del lavoro che veniva svolto a settanta metri di altezza. In tal modo, la giurisprudenza ha ribadito un importante e consolidato principio ossia la responsabilità dell'imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, quando queste non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all'art. 2087 c.c., la quale impone all'imprenditore l'obbligo di adottare nell'esercizio dell'impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori. Quindi, le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare, invece, l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento.

(Data: 13/02/2010 10.00.00 - Autore: Francesca Bertinelli)