Nibirumail Cookie banner

Dipendente di un Patronato. Diritto alla Reintegrazione.

Attenzione: apre in una nuova finestra. PDFStampaE-mail

IL DIPENDENTE DI UN PATRONATO ILLEGITTIMAMENTE LICENZIATO HA DIRITTO ALLA REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO– Non si tratta di un’organizzazione di tendenza (Cassazione Sezione Lavoro n. 24043 del 20 novembre 2007, Pres. Sciarelli, Rel. Di Nubila).

Nicola F., dipendente del patronato Sias, è stato licenziato con motivazione riferita all’inosservanza dell’orario di lavoro e a irregolarità nella scritturazione delle schede di presenza.

Il Tribunale di Salerno, al quale egli si è rivolto, ha annullato il licenziamento in quanto ha ritenuto eccessiva la sanzione e ha ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro, in base all’art. 18 St. Lav., condannando inoltre il patronato al risarcimento del danno. La Corte di Appello di Salerno pur confermando il giudizio di illegittimità del licenziamento, ha escluso la possibilità di ordinare la reintegrazione in quanto ha ritenuto il patronato Sias una organizzazione senza fine di lucro, svolgente attività assistenziale, riconducibile alla categoria delle “organizzazioni di tendenza” che l’art. 4 della legge n. 108/90 esenta dall’applicazione dell’art. 18 St. Lav. Pertanto la Corte di Salerno si è limitata a condannare il patronato alla riassunzione ovvero al pagamento di un’indennità pari a cinque mesi di retribuzione.

Nicola F. ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di Salerno per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 24043 del 20 novembre 2007, Pres. Sciarelli, Rel. Di Nubila) ha accolto il ricorso. Al caso in esame – ha osservato la Corte – non è applicabile l’art. 4 della legge n. 108/90 che sottrae all’applicazione dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori i datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura “politica, sindacale, culturale, di istruzione, di religione o di culto”.

L’attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale – ha affermato la Corte – non è politica né sindacale, perché non concorre alla composizione dei contrasti di interessi collettivi e in particolare dei conflitti relativi ai processi produttivi; funzione degli istituti, infatti, è quella di assistere i lavoratori e loro aventi causa nel conseguimento, in via amministrativa o giudiziaria, delle prestazioni previdenziali e di quiescenza, onde la loro attività attiene non alla formazione o alla nascita, in sede legale o convenzionale, dei rapporti obbligatori a carico degli enti di previdenza o di assistenza o dei datori di lavoro, bensì all’attuazione degli stessi rapporti.

In altri termini – ha osservato la Corte – i patronati non sono organizzazioni di tendenza, non svolgono compiti di natura politica o sindacale; come tali, non rientrano tra gli enti esonerati dall’applicazione della tutela reale in caso di licenziamento illegittimo del personale.

La Corte ha cassato la decisione impugnata e, decidendo nel merito, ha confermato la sentenza di primo grado.