Nibirumail Cookie banner

Assunzione con altre mansioni. Licenziamento periodo di prova

Attenzione: apre in una nuova finestra. PDFStampaE-mail

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO, SENTENZA DEL 5 DICEMBRE 2007, N. 25301
Presidente Mercurio – Relatore La Terza - Pm Fuzio – Ricorrente Pasquini ed altro – Controricorrente Bulgari Spa

Svolgimento del processo
Fabio Pasquini aveva citato la Bulgari spa davanti al Pretore di Roma, chiedendo venisse dichiarata la illegittimità del recesso intimatogli da detta società durante il periodo di prova e quindi il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ovvero la reintegra nel posto di lavoro. Nel contraddittorio con la società, il Tribunale adito, nelle more succeduto al Pretore, rigettava la domanda, riconoscendo solo la somma di lire 409.815 a titolo di credito di lavoro.
Su impugnazione di entrambe le parti, la locale Corte d'appello, con la sentenza qui impugnata, riformando la statuizione di primo grado, dichiarava illegittimo il recesso e condannava la società a pagare, a titolato risarcitorio, la somma di euro 6.897,40 (detratta la somma di lire 409.815 di cui alla statuizione di primo grado).
La Corte territoriale - premesso che nel patto di prova devono essere indicate le mansioni su cui la prova si deve svolgere - rilevava che nella specie erano state indicate nel contratto le mansioni di guardia giurata, mentre era incontestato che, di fatto, il Pasquini aveva svolto attività di autista, fattorino e cameriere, ancorché la società avesse invocato a suo favore la circostanza, ex adverso dedotta, dello svolgimento anche di talune incombenze domestiche.
Nel caso, come quello in esame, di adibizione a mansioni diverse da quelle pattuite, soggiungeva la Corte territoriale, il recesso durante il patto di prova deve ritenersi illegittimo. Quanto alle conseguenze di tale illegittimità, possono darsi due diverse ipotesi:
nel caso di recesso dopo la scadenza della prova, o di recesso imputabile a motivo illecito, oppure in caso di assegnazione a mansioni radicalmente diverse, il rapporto deve considerarsi a tempo indeterminato, con tutte le conseguenze del caso, ivi compreso il diritto alla reintegra nel posto di lavoro; nel caso invece di assegnazione a mansioni non coincidenti con quelle di assunzione, il lavoratore avrà diritto, ove possibile, alla prosecuzione della prova, oppure al risarcimento del danno. Nella specie, in cui era pacifico che il lavoratore si era dimesso dal precedente posto per lavorare presso la Bulgari spa, valutando il periodo medio di disoccupazione, tale danno doveva quantificarsi nella misura di cinque mensilità di retribuzione.

Avverso detta sentenza il Pasquini propone ricorso affidato ad un motivo.
Resiste la società con controricorso e ricorso incidentale con due motivi illustrati da memoria.

Motivi della decisione
Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.
Con l’unico motivo del ricorso principale si denunzia difetto di motivazione perché la Corte territoriale non avrebbe spiegato le ragioni né del rigetto della domanda di reintegra nel posto di lavoro, né del rigetto della domanda di erogazione di tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quella della reintegra. Ed infatti, come peraltro la stessa sentenza aveva rilevato, nel caso di assegnazione a mansioni radicalmente diverse da quelle pattuite, il rapporto deve ritenersi trasformato a tempo indeterminato, con conseguente applicazione della regola per cui il recesso deve essere sorretto da giusta causa, pena, in mancanza, la reintegra nel posto di lavoro ed il pagamento, a titolo risarcitorio, di tutte le retribuzioni maturate (non avendo la società eccepito la mancanza del limite dimensionale).
Con il primo motivo del ricorso incidentale si censura la sentenza per violazione dell'art. 2096 cod. civ., 10 legge 608/66, 2697 cod. civ., 112, 113, 115, 116, 416 e 436 cod. proc. civ. e per difetto di motivazione, non essendo stato dimostrato in causa che le mansioni svolte erano diverse da quelle di guardia giurata determinate nel patto di prova; né, contrariamente a quanto affermato in sentenza, questa circostanza potrebbe considerarsi non contestata, dal momento che in comparsa di costituzione essa società lo aveva espressamente negato, avendo affermato che il lavoro svolto era proprio quello indicato nel patto, e cioè quello di addetto alla sicurezza della famiglia Bulgari, come peraltro ammesso nello stesso ricorso introduttivo, in cui il lavoratore aveva dichiarato di avere svolto mansioni di autista, accompagnando l'amministratore delegato e la sua famiglia, compiti tutti rientranti nel concetto di sicurezza aziendale. Inoltre la Corte non avrebbe spiegato le ragioni per cui le mansioni ulteriori, eventualmente attribuite al Pasquini, avrebbero sostanzialmente mutato l'oggetto della prestazione lavorativa ed avrebbero quindi inciso sul giudizio espresso dalla società per cui il medesimo non aveva i requisiti necessari a svolgere i compiti di guardia giurata.

Con il secondo motivo si denunzia la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere attribuito al lavoratore il risarcimento del danno con valutazione equitativa, senza però che nessuna domanda in tal senso fosse stata spiegata dalla controparte, la quale aveva chiesto solo la reintegra nel posto di lavoro e le retribuzioni ai sensi dell'art. 18 legge 300/70.
Il primo motivo del ricorso incidentale merita accoglimento, con conseguente assorbimento del secondo, nonché dell'unico motivo del ricorso principale.
La Corte territoriale infatti - dopo avere proceduto alla descrizione delle due diverse ipotesi di assegnazione, durante il patto di prova, a mansioni diverse da quelle indicate nella clausola: mansioni radicalmente diverse che danno direttamente luogo ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con tutte le conseguenze di caso, ivi compresa la necessità della giusta causa per intimare il licenziamento, e mansioni semplicemente non coincidenti con quelle pattuite, che danno luogo alla prosecuzione della prova o al risarcimento del danno - non ha spiegato i motivi per cui, nel caso in esame, si verserebbe nell'ultima ipotesi descritte di non coincidenza tra le mansioni pattuite e quelle in concreto svolte. In particolare non si chiariscono in sentenza le ragioni per cui le mansioni di fatto assegnate durante la prova, autista in città e fuori città del Bulgari e dei familiari, siano da ritenersi non coincidenti con quelle concordate, che pacificamente erano quelle di addetto alla sicurezza della famiglia Bulgari. Ed infatti il trasporto in auto del Bulgari e della famiglia, non vale a negare, quanto meno in via teorica ed in assenza di motivi ostativi in sentenza non indicati, che al medesimo si associassero, caratterizzandolo, le mansioni di vigilanza e di protezione che sulle medesime persone erano state pattuite. In altri termini, lo svolgimento delle mansioni di autista non escludeva quelle di guardia giurata addetta alla protezione e sicurezza della famiglia. È ben vero che in sentenza si indicano come di fatto assegnate anche mansioni diverse, come quelle di fattorino e cameriere sicuramente estranee ai
pattuiti compiti di sicurezza. Tuttavia risulta nella medesima pronunzia, come peraltro dedotto nel ricorso introduttivo, che erano state concordate, in aggiunta, anche alcune incombenze domestiche, e non risulta dalla motivazione che queste ultime, in concreto, fossero state assegnate in misura così preponderante da alterare l'equilibrio contrattuale complessivo (che vedeva come incombenza principale quella di guardia giurata) e quindi tale da incidere sul complessivo giudizio di inidoneità formulato dal datore di lavoro al termine della prova.
La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione al motivo, accolto, di difetto di motivazione, che determina l'assorbimento del secondo motivo del ricorso incidentale e dell'unico motivo di quello principale; e la causa va rinviata ad altro Giudice, che si designa nella medesima Corte d'appello di Roma in diversa composizione, la quale deciderà anche per le spese del presente giudizio.

PQM
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo e l’unico motivo del ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.