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Licenziamento Verbale

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IL LICENZIAMENTO COMUNICATO VERBALMENTE,
ESSENDO INESISTENTE, NON E’ SUSCETTIBILE DI CONVALIDA IN FORMA SCRITTA – In base all’art. 1423 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 20727  del 3 ottobre 2007, Pres. Senese, Rel. Maiorano).

Luigi S. dipendente della Impresa Costruzioni Edilcase è stato licenziato il 10 gennaio 2002 con comunicazione verbale. Il 26 gennaio 2002 egli ha rimesso all’azienda un certificato di malattia in data 25 gennaio. L’azienda ha reagito inviando al lavoratore una lettera in data 28 gennaio 2002 del seguente tenore: “In considerazione che il suo rapporto di lavoro con la nostra ditta si è risolto a seguito licenziamento a far data dal 10 gennaio 2002, allegato alla presente le ritorniamo l’attestato di malattia del 25.1.2002 da lei lasciato nei nostri uffici nella mattina di sabato 21 gennaio a persona non qualificata al ritiro, non essendo tale documento di nostra pertinenza. Allegato alla presente le facciamo avere inoltre il suo libretto di lavoro”. Sul libretto era annotata la cessazione del rapporto in data 10 gennaio 2002.

Il lavoratore ha chiesto al Tribunale di Casal Monferrato di dichiarare inesistente il licenziamento del 10 gennaio 2002 perché non intimato in forma scritta, come previsto dall’art. 2 della legge n. 604 del 1966, e di condannare l’azienda a riassumerlo e a corrispondergli la retribuzione per il periodo successivo al recesso. L’azienda si è difesa sostenendo di avere comunicato il licenziamento in forma scritta con la lettera del 28 gennaio 2002. Il Tribunale ha accolto la domanda dichiarando il licenziamento inesistente ed emettendo ogni conseguente condanna.

Questa decisione è stata riformata dalla Corte d’Appello di Torino che ha ritenuto valido il licenziamento per effetto della comunicazione in forma scritta avvenuta il 28 gennaio 2002. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte di Torino per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 20727 del 3 ottobre 2007, Pres. Senese, Rel. Maiorano) ha accolto il ricorso. La lettera del 28 gennaio 2002 – ha osservato la Cassazione – non costituisce comunicazione del recesso ma di adempimenti conseguenti al licenziamento verbalmente intimato il 10 gennaio 2002 (restituzione del certificato medico e del libretto di lavoro) da ritenersi inesistente e non suscettibile di convalida per effetto dell’art. 1423 cod. civ.