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Mancata retribuzione. No sussiste dimissioni giusta causa

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TRIBUNALE DI IVREA, SENTENZA N. 130 DEL 6 NOVEMBRE 2007
Giudice del Lavoro Molini - Ricorrente Bonacci

Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 18/7/2005 e poi ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, Bonacci Carolina conveniva in giudizio il suo ex datore di lavoro,

Martorana Giustina, titolare di una lavanderia.
Esponeva parte ricorrente che, nonostante la regolarizzazione solo in data 1/3/1999, il rapporto di lavoro nella lavanderia della Martorana era in realtà iniziato sin dal 24/5/1998; che nel periodo di lavoro non regolarizzato 24/5/1998-28/2/1999, aveva lavorato 9 ore al giorno per cinque giorni alla settimana, oltre a qualche sabato, per un totale di 1384 ore nel 198 e 346 ore nel 1999; che per tale attività relativa al periodo non regolarizzato, aveva percepito solo una paga oraria variabile tra € 2,58 all’ora ed € 4,13 all’ora a seconda del periodo; che dopo la regolarizzazione del rapporto, non aveva percepito quanto risultante dalle buste paga, ma una minor somma; che il 14/9/2004 si era poi dimessa per giusta causa, integrata dalla mancata corresponsione delle retribuzioni di luglio ed agosto 2004. Sulla base di tale narrativa, rassegnava le conclusioni in epigrafe trascritte, chiedendo di accertare che il rapporto di lavoro era iniziato il 24/5/1998; di condannare quindi il datore di lavoro, relativamente al periodo non regolarizzato 24/5/1998-28/2/1999, a pagare quanto ancora dovuto per differenze retributive, retribuzione indiretta e Tfr, per un totale di € 6.623,76; di condannare altresì il datore a pagare, per il successivo periodo regolarizzato, la differenza tra quanto risultante dalla busta paga e quanto effettivamente versato, oltre all’indennità di preavviso, per un totale di € 19.669,48. In corso di causa, peraltro, a seguito delle produzioni documentali offerte dalla convenuta, la ricorrente riduceva alla minor somma di € 15.915,29 la somma richiesta relativamente al periodo regolarizzato.

Con comparsa depositata il 7/12/2005 si costituiva in giudizio Martorana Giustina, resistendo alla domanda ex adverso e chiedendone il rigetto, sul presupposto dell’inesistenza di un rapporto di lavoro antecedente all’assunzione in data 1/3/1999; del completo pagamento di tutte le somme indicate nelle buste paga; della mancanza di una giusta causa di dimissioni.
Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita con l’audizione di tutti i dieci testi indotti dalle parti, e cioè Botaletto Maria, Fondacaro Francesca, Bronetti Cinzia, Curnis Giorgia, Orlarei Maria Marisa, Pascali Marianna, Orrù Lucia, Buccafurni Bruno,
Curnis Silvano e Mancorti Francesca; nonché con un confronto tra i testi Botaletto e Fondacaro.
All’udienza del 6/11/2007, dopo la discussione della causa ad opera dei procuratori delle parti, questo Giudice decideva la controversia dando lettura del dispositivo che segue.

Motivi della decisione
a) La prima questione oggetto del giudizio, come esposto in parte narrativa, riguarda la data di inizio dell’attività da parte della Bonacci, che risulta formalmente assunta il 1/3/1999, ma che deduce di avere prestato lavoro subordinato sin dal 24/5/1998.
Ad avviso del Giudice, parte ricorrente, cui spettava l’onere della prova sul punto, ha effettivamente provato di avere iniziato a lavorare dal 24/5/1998. Ed invero:
- la più precisa conferma arriva dalla deposizione del teste Bronetti Cinzia, che data con precisione l’inizio dell’attività lavorativa da parte della Bonacci proprio nel maggio 1998:
«Premetto che ho lavorato un periodo per la Martorana nel 1998, per circa tre mesi…La Bonacci è arrivata poco prima di me, ed io sono stata segnalata da lei alla Martorana, essendo noi amiche ed uscendo insieme. Io sono arrivata a giugno, e lei era lì da un mese o mezzo o massimo due»;
- convalida pienamente la data di inizio dell’attività dedotta dalla ricorrente anche la deposizione di Orlarei Maria Marisa, che ricorda come «lei ha iniziato a lavorare prima dell’estate 1998: lo so perché quell’anno ha avuto un incidente il fratello»;
- un’ulteriore dimostrazione del fatto che la Bonacci ha iniziato a lavorare nel 1998 si ricava altresì dalla deposizione del teste Botaletto Maria, pur se vi è una piccola sfasatura, perfettamente comprensibile in ragione del tempo decorso, circa il mese di inizio dell’attività: «Non posso esattamente precisare il giorno ed il mese di inizio del rapporto, ma ricordo che era metà dell’anno 1998. Ricordo che si trattava di metà 1998… La Bonacci ha cominciato a lavorare un anno e mezzo dopo di me, ed io nella primavera del 1997: quindi ha iniziato circa nell’autunno 1998»; in sede di confronto: «La Bonacci ha iniziato a lavorare nel 1998: lo ricordo sia perché è stato un anno e mezzo dopo il mio inizio; sia perché lo collego ad un fatto personale, e c’era di mezzo un ragazzo. Ricordo che quando lei è arrivata, io avevo un ragazzo, ed era il 1998»;
- del tutto significativo è poi che la stessa difesa della convenuta, nel suo atto introduttivo, ha ammesso che l’assunzione a far data dal 1/3/1999 della Bonacci, è avvenuta «dopo che quest’ultima aveva svolto un adeguato periodo di prova» (cfr. punto 1 della comparsa ci costituzione). Posto che non risulta agli atti alcuna pattuizione scritta circa lo svolgimento di un periodo di prova; e posto che la forma scritta richiesta dall’art. 2096 c.c. per la stipula del patto di prova è ad substantiam, con la conseguenza che la sua inesistenza determina l’immediata ed automatica conversione del rapporto in rapporto definitivo; deve trarsi la conclusione che anche parte convenuta riconosce come lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato sia iniziato in un periodo precedente alla formale assunzione del marzo 1999, ed in particolare sia iniziato con un congruo anticipo rispetto a tale data;
- ciò consente di ritenere del tutto inattendibile la deposizione del teste Fondacaro, la quale, negando che la Bonacci ha svolto attività di lavoro prima della regolarizzazione del marzo 1999, di fatto è smentita dagli stessi riconoscimenti effettuati dal datore: «La Bonacci ha iniziato a lavorare nel marzo 1999. Ricordo così, pur se non posso essere sicurissima»; in sede di confronto: «Ha cominciato nel 1999»;
Sulla base di tale narrativa, deve essere accolta la richiesta del ricorrente di una pronuncia dichiarativa circa l’inizio del rapporto di lavoro in data 24/5/1998. Quanto all’inquadramento, non è in contestazione che esso vada riconosciuto al secondo livello del Ccnl Lavanderie Artigiane, così come effettuato al momento della formale assunzione il 1/3/1999 e prima del raggiungimento del terzo livello nell’ottobre 1999.
Relativamente alle differenze retributive richieste nel periodo non regolarizzato 24/5/1998- 28/2/1999, parte ricorrente ha certamente diritto ad ottenere quanto oggetto di domanda, e cioè il compenso per l’orario ordinario di lavoro di quaranta ore settimanali (cfr. conteggio sindacale agli atti, nonché memoria depositata il 31/10/2007). L’istruttoria svolta ha infatti comprovato che la Bonacci lavorava non meno di otto ore al giorno per cinque giorni alla settimana (cfr. deposizione testi Fondacaro, Bronetti, Orlarei, Botaletto).
Sulla base di tali circostanze di fatto, la somma ancora spettante alla Bonacci, già detratto quanto la stessa ha comunque dichiarato di avere ricevuto, per il periodo non regolarizzato 24/5/1998-28/2/1999, ammonta ad € 6.623,76 al netto di oneri sociali, così come calcolato nel conteggio sindacale della Cgil depositato come allegato 8, da intendersi qui richiamato in quanto preciso, analitico ed immune da vizi, oltre che non contestato da parte convenuta con riferimento all’aspetto contabile-matematico. Pertanto, la Martorana deve essere condannata a pagare alla Bonacci tale somma, oltre interessi ed rivalutazione, come da domanda ed ex art. 429 comma 3 c.p.c., dal 28/2/1999 al saldo.
b) La seconda questione per cui è causa attiene alle pretese differenze retributive richieste da parte ricorrente, relativamente al periodo regolarizzato successivo al 1/3/1999, sul presupposto, dedotto dalla ricorrente stessa, che i pagamenti effettuati erano in realtà inferiori alle somme indicate nelle buste paga. Aliis verbis, la Bonacci non contesta l’astratta spettanza di quanto indicato in busta paga, ma contesta che quanto indicato in busta sia stato effettivamente corrisposto.
Ciò posto, deve ritenersi che, alla stregua dei principi generali, era onere del datore dimostrare di avere pagato al lavoratore le spettanze retributive, nel caso di specie invocate nella misura indicate in busta paga.
Ad avviso del Giudice, tale prova è stata fornita dal datore di lavoro già in via documentale, tramite la produzione delle buste paga, tutte recanti la firma del lavoratore (cfr. all. 1-67 del fascicolo di parte convenuta).
Né può essere accolta l’eccezione della difesa di parte ricorrente, che argomenta come il riconoscimento, da parte della Bonacci, dell’avvenuta ricezione delle somme indicate nelle buste paga, non riguarda tutte le buste prodotte; ma solo quelle buste nelle quali la firma della Bonacci stessa è preceduta dalla dizione prestampata «con la firma della presente, si confermano, oltre all’importo percepito, le ore e i giorni di effettivo lavoro». In realtà, secondo l’insegnamento della Suprema Corte, che questo Giudice condivide e dal quale non ha motivo di discostarsi, la «normale documentazione liberatoria» con la quale il datore di lavoro prova l’avvenuta corresponsione della retribuzione, è proprio integrata dalla produzione «delle regolamentari buste-paga recanti la firma dell’accipiente» (Cass. n. 4512/1992 e Cass. n. 1484/1986).
Pertanto, non solo laddove la Bonacci ha firmato le buste paga contenenti la dizione «con la firma della presente, si confermano, oltre all’importo percepito, le ore e i giorni di effettivo lavoro»; ma anche laddove la Bonacci ha firmato le buste paga non contenenti tale dizione, deve intendersi provata la ricezione delle somme indicate in busta. E ciò è ancora più vero laddove, come nel caso di specie, la busta paga è sempre stata consegnata unitamente al pagamento della retribuzione in contanti, atteso che è del tutto irragionevole ritenere possibile la firma della busta paga a fronte della contestuale corresponsione di una somma inferiore a quella indicata.
Né può giungersi a diverse conclusioni sulla base delle risultanze istruttorie.
Invero, da un lato è la stessa prova testimoniale ad apparire inammissibile, giusto il disposto dell’art. 2722 c.c., laddove abbia per oggetto patti contrari al contenuto di un documento, nel caso di specie integrati dalla busta paga firmata dal lavoratore.
Dall’altro lato e comunque, anche a volere opinare diversamente, ed a ritenere ammissibile la prova testimoniale ex art. 2724 n. 2 c.c., deve evidenziarsi che l’istruttoria non ha confortato l’assunto della ricorrente circa il fatto che la Martorana indicasse in busta paga degli importi diversi da quelli in realtà corrisposti. Infatti, è ben vero che ciò è stato dichiarato dalle teste Botaletto, la quale ha citato le colleghe Fondacaro e Curnis quali persone che ricevevano una retribuzione inferiore a quella indicata in busta paga; ma è anche vero che gli stessi testi di riferimento Fondacaro e Curnis hanno recisamente negato la circostanza (teste Fondacaro: «Quello che c’era in busta, veniva dato»; in sede di confronto con la Botaletto, circa il fatto che alla stessa avrebbe confidato di ricevere una retribuzione inferiore a quella indicata in busta «Mai detto questo e mai capitato»; teste Curnis: «io percepivo quello che era segnato in busta»).
Quanto poi alla testimonianza della Bronetti e della Orlarei, le stesse hanno chiarito che era stata la Bonacci a riferire loro di ricevere una retribuzione inferiore a quella indicata in busta, e trattandosi di una circostanza de relato ex parte, la stessa, considerata per sé sola, non ha valore probatorio, nemmeno indiziario (Cass. n. 8358/2007, Cass. n. 10297/1998; Cass. n. 9702/1996; Cass. n. 1095/1990; Cass. n. 1492/1987; Cass. n. 7062/1986; Cass. n. 3755/1985), e la sua rilevanza processuale, in tal caso, «è sostanzialmente nulla» (Cass. n. 8358/2007, Cass. n. 43/1998). In ogni caso, tutti i rimanenti testi hanno confermato di non avere mai sentito i colleghi lamentarsi di ricevere meno di quanto indicato in busta paga (cfr. deposizioni testi Curnis, Orrù e Buccafurni), ed hanno comunque confermato di aver sempre ricevuto quando indicato in busta (cfr. testi Pascali, Orrù e Buccafurni).
Quanto infine al fatto, sul quale la difesa della ricorrente ha a lungo insistito, che il padre della Curnis si sarebbe lamentato con la Martorana della mancanza di corretti pagamenti, è stato lo stesso interessato a chiarire che si era invece in realtà limitato a richiedere il versamento della retribuzione direttamente sul conto corrente della figlia, al fine di ottenere un mutuo da una banca (cfr. deposizione teste Curnis Silvano).
Discende, in conclusione, da un lato che il datore ha documentalmente provato di avere versato alla lavoratrice quanto indicato in busta; dall’altro lato e comunque, che anche a volere ritenere ammissibile l’istruttoria sul punto, la stessa non ha confortato gli assunto della ricorrente circa l’avvenuto pagamento di somme inferiori a quelle indicate in busta.
Per tali motivi, va rigettata la richiesta della Bonacci di ottenere il pagamento di differenze retributive nel periodo regolarizzato.
c) L’ultima tematica oggetto di causa è quella relativa alla richiesta della ricorrente di pagamento dell’indennità di preavviso, sul presupposto di dimissioni per giusta causa integrate dal mancato pagamento delle retribuzioni di luglio ed agosto 2004.
Sul punto, va innanzitutto osservato che, così come correttamente evidenziato dalla difesa della convenuta, la giusta causa di dimissioni si deve concretamente manifestare in circostanze che si presentino con caratteristiche di obiettiva gravità (Cass. n. 14829/2002, Cass. n. 12768/1997, Cass. n. 648/1988), da valutarsi secondo le norme generali del risarcimento del danno da inadempimento contrattuale (Cass. n. 1021/1998). In particolare, con riferimento al caso di specie integrato dal mancato pagamento di due retribuzioni, la giusta causa sussiste in caso di «reiterato mancato pagamento» (Cass. n. 5146/1998), e non già nel caso di inadempimento «accidentale e di breve durata» (Cass. n 845/1999).
Ciò esposto in linea generale, si osserva che l’istruttoria ha comprovato con assoluta certezza come «tutti gli stipendi vengono pagati il mese dopo» (testi Curnis, Pascali, Orrù), ed in particolare «il 27 del mese dopo» secondo il teste Pascali.
Pertanto, atteso che è pacifico tra le parti come la Bonacci sia rientrata dalle ferie il 7 settembre 2004, al momento delle dimissioni rassegnate il 14 settembre 2004, non era ancora maturato il pagamento della mensilità di agosto; e con riferimento alla mensilità di luglio, il ritardo del datore era di soli sette giorni, atteso che solo al momento del rientro in azienda il 7 settembre, il datore stesso avrebbe potuto procedere ala consegna della busta paga ed al contestuale pagamento in contanti, così come era prassi aziendale. Pertanto, consegue che il ritardo del datore era di sette giorni nel pagamento di una mensilità, con la conseguenza che non si può certo parlare del «reiterato manato pagamento» necessario a giustificare le dimissioni per giusta causa, ma semplicemente di un inadempimento «accidentale e di breve durata», spiegabile perdippiù con la collocazione nel periodo immediatamente post feriale, inadempimento quindi inidoneo ad integrare la giusta causa di dimissioni.
In ragione di tale argomentazioni, e tenuto conto che il lavoratore ha unicamente motivato le sue dimissioni con il preteso ritardo nel pagamento delle ultime due mensilità, va disattesa la richiesta del lavoratore di ottenere l’indennità di preavviso, stante l’insussistenza della dedotta giusta causa di dimissioni.
d) Alla luce di tutto quanto sopra, il ricorso deve essere accolto solo in parte molto limitata, dovendosi condannare il datore a pagare al lavoratore la somma capitale di 6.623,76 (cfr. punto a), rispetto all’iniziale richiesta giurisdizionale di oltre 26 mila euro.
Si è quindi in presenza di una soccombenza parziale, estremamente significativa, anche di parte ricorrente, ciò che giustifica, ex art. 92 comma 2 c.p.c., la compensazione di tre quarti delle spese di lite, ponendo il rimanente quarto a carico della Martorana, comunque condannata a pagare alla Bonacci una somma di denaro per differenze retributive.

PQM
Il Tribunale di Ivrea in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando nella causa proposta da Bonacci Carolina nei confronti di Martorana Giustina, tramite ricorso depositato il 18/7/2005 nel contraddittorio tra le parti, respinta ogni altra domanda ed in accoglimento solo parziale del ricorso
- accerta e dichiara che Bonacci Carolina ha iniziato a lavorare alle dipendenze di Martorana Giustina il 24/5/1998, con inquadramento nel secondo livello del Ccnl Lavanderie Artigiane;
- conseguentemente, dichiara tenuta e condanna Martorana Giustina a pagare a Bonacci Carolina € 6.623,76 a titolo di differenze retributive, per l’attività di lavoro svolta nel periodo non regolarizzato 24/5/1998-28/2/1999, oltre interessi e rivalutazione dal 28/2/1999 al saldo;
- dichiara tenuta e condanna Martorana Giustina a rifondere a Bonacci Carolina un quarto delle spese di lite, che liquida per tale quarto in € 800,00, oltre Iva, Cpa ed art. 14 TP;
- compensa tra le parti i rimanenti tre quarti delle spese di lite.