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Contributi associativi sindacali

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Cassazione Civile

Effetti dell'abrogazione dell'art. 26 Statuto dei Lavoratori

 

2. Il referendum del 1995, abrogativo del secondo comma dell'art. 26 dello statuto dei lavoratori, e il susseguente d.P.R. n. 313 del 1995 non hanno determinato un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, essendo soltanto venuto meno il relativo obbligo, sicché i lavoratori, nell'esercizio della autonomia privata e mediante la cessione del credito in favore del sindacato, possono chiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi sindacali da accreditare al sindacato. Qualora il datore di lavoro affermi che la cessione comporta in concreto, a suo carico, un onere aggiuntivo insostenibile in rapporto all'organizzazione aziendale e perciò inammissibile ex art. 1374 e 1375 cod. civ.. deve provarne l'esistenza. L'eccessiva gravosità della prestazione, in ogni caso, non incide sulla validità e l'efficacia della cessione del credito, ma può giustificare l'inadempimento del debitore ceduto, mentre il rifiuto del datore di lavoro di effettuare tali versamenti,qualora sia ingiustificato, configura un inadempimento che, oltre a rilevare sul piano civilistico, costituisce anche condotta antisindacale. (Cassa con rinvio, App. Lecce, 30 giugno 2005)

Sez. lavoro, Sent. n. 21368 del 07-08-2008 (ud. del 07-05-2008), Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti (Flmu) di Brindisi e Provincia c. Avio S.p.A. (rv. 604711)