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Figlio d'Emigrato. Diritto

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SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
21 gennaio 2010

«Accordo di associazione CEE-Turchia – Art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione – Diritto del figlio di un lavoratore turco di rispondere a qualsiasi offerta di lavoro nello Stato membro ospitante in cui ha conseguito una formazione professionale – Inizio della formazione professionale dopo la partenza definitiva dei genitori da tale Stato membro»

Nel procedimento C 462/08, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Oberverwaltungsgericht Berlin Brandenburg (Germania) con decisione 6 ottobre 2008, pervenuta in cancelleria il 27 ottobre 2008, nella causa  Ümit Bekleyen
contro
Land Berlin,

LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra P. Lindh, dai sigg. A. Rosas, U. Lõhmus e A. Arabadjiev, giudici,  avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate:
–        per la sig.ra Bekleyen, dall’avv. C. Rosenkranz, Rechtsanwalt;
–        per il governo danese, dai sigg. J. Bering Liisberg e R. Holdgaard, in qualità di agenti;
–        per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra C.M. Wissels, in qualità di agente;
–        per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. V. Kreuschitz e G. Rozet, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 ottobre 2009, ha pronunciato la seguente

Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 7, secondo comma, della decisione del Consiglio di associazione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell’associazione (in prosieguo: la «decisione n. 1/80»). Il Consiglio di associazione è stato istituito dall’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall’altro, e concluso, approvato e confermato a nome di quest’ultima con decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE (GU 1964, n. 217, pag. 3685).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Bekleyen, cittadina turca, e il Land Berlin, avente ad oggetto una decisione di quest’ultimo recante diniego di concessione di un permesso di soggiorno in Germania.

Contesto normativo
L’associazione CEE-Turchia

3 L’art. 59 del protocollo addizionale, firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità con regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760 (GU L 293, pag. 1), è così formulato:
«Nei settori coperti dal presente protocollo, la Turchia non può beneficiare di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si accordano reciprocamente in virtù del Trattato che istituisce la Comunità».

4 L’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 stabilisce quanto segue:
«Fatte salve le disposizioni dell’articolo 7, relativo al libero accesso dei familiari all’occupazione, il lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro ha i seguenti diritti:
–rinnovo, in tale Stato membro, dopo un anno di regolare impiego, del permesso di lavoro presso lo stesso datore di lavoro, se dispone di un impiego;
–candidatura, in tale Stato membro, ad un altro posto di lavoro, la cui regolare offerta sia registrata presso gli uffici di collocamento dello Stato membro, nella stessa professione, presso un datore di lavoro di suo gradimento, dopo tre anni di regolare impiego, fatta salva la precedenza da accordare ai lavoratori degli Stati membri della Comunità;
–libero accesso, in tale Stato membro, a qualsiasi attività salariata di suo gradimento, dopo quattro anni di regolare impiego».

5 L’art. 7 della decisione n. 1/80 così dispone:
«I familiari che sono stati autorizzati a raggiungere un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro:
–hanno il diritto di rispondere, fatta salva la precedenza ai lavoratori degli Stati membri della Comunità, a qualsiasi offerta di impiego, se vi risiedono regolarmente da almeno tre anni;
–beneficiano del libero accesso a qualsiasi attività dipendente di loro scelta se vi risiedono regolarmente da almeno cinque anni.
I figli dei lavoratori turchi che hanno conseguito una formazione professionale nel paese ospitante potranno, indipendentemente dal periodo di residenza in tale Stato membro e purché uno dei genitori abbia legalmente esercitato un’attività nello Stato membro interessato da almeno tre anni, rispondere a qualsiasi offerta d’impiego in tale Stato membro».
La direttiva 2004/38/CE

6 La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77, e, per rettifica, GU 2004, L 229, pag. 35, GU 2005, L 197, pag. 34, nonché GU 2007, L 204, pag. 28), dispone, all’art. 7, quanto segue:
«1. Ciascun cittadino dell’Unione ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nel territorio di un altro Stato membro, a condizione:
(…)
c)               di essere iscritto presso un istituto pubblico o privato, riconosciuto o finanziato dallo Stato membro ospitante in base alla sua legislazione o prassi amministrativa, per seguirvi a titolo principale un corso di studi, inclusa una formazione professionale e
–di disporre di un’assicurazione malattia che copre tutti i rischi nello Stato membro ospitante e di assicurare all’autorità nazionale competente, con una dichiarazione o con altro mezzo di sua scelta equivalente, di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il suo periodo di soggiorno; (…)».

Causa principale e questione pregiudiziale

7 La sig.ra Bekleyen, nata a Berlino nel 1975, ha vissuto nel territorio tedesco fino all’età di quattordici anni insieme alla sua famiglia. Entrambi i suoi genitori, cittadini turchi, dal 1971 svolgevano un’attività lavorativa dipendente in Germania. Nel 1989 la sig.ra Bekleyen, con tutta la sua famiglia, ha fatto ritorno in Turchia, dove ha portato a termine la sua formazione scolastica ed ha effettuato studi in architettura del paesaggio.

8 Nel gennaio 1999, con il consenso del Land Berlin, la sig.ra Bekleyen è tornata in Germania senza la sua famiglia per proseguire i suoi studi. Nel marzo dello stesso anno essa ha ottenuto un titolo di soggiorno, prorogato più volte, da ultimo sotto forma di un permesso di soggiorno valido fino al 31 dicembre 2005. Nell’estate 2005, essa ha terminato i suoi studi presso il Politecnico di Berlino e ha conseguito il titolo di ingegnere in paesaggistica.

9 Il 19 dicembre 2005 la sig.ra Bekleyen ha chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno in base agli studi superiori da essa compiuti in Germania, invocando l’art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80. Con decisione 21 settembre 2006, il Land Berlin ha respinto tale istanza adducendo il mancato soddisfacimento dei presupposti per il riconoscimento del diritto di soggiorno in base all’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia. Il Land Berlin ha sostenuto che il citato art. 7, secondo comma, richiede che sussista un nesso temporale fra il soggiorno dei genitori e quello del figlio, presupposto che non ricorrerebbe nel caso di specie. A suo giudizio, il tenore letterale e l’obiettivo di questa disposizione presuppongono, ai fini dell’acquisizione del diritto all’impiego e al soggiorno, che almeno uno dei due genitori risieda ancora nello Stato membro ospitante quando il figlio inizia la sua formazione professionale.

10 Nel maggio 2007, la sig.ra Bekleyen ha ottenuto, ai sensi dell’art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione n. 1/80, un permesso di soggiorno valido fino al 13 maggio 2009, in considerazione del fatto che essa era impiegata presso una società tedesca.

11 Con un ricorso interposto nel luglio 2006 dapprima sotto forma di un ricorso in carenza e successivamente diretto contro la citata decisione 21 settembre 2006, la sig.ra Bekleyen ha chiesto conferma del suo diritto di soggiorno ai sensi dell’art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80.

12 Il Verwaltungsgericht Berlin ha respinto tale ricorso con sentenza 9 agosto 2007. Tale giudice ha considerato che il ricorso era certamente ricevibile, poiché, nonostante il diritto di soggiorno concesso alla sig.ra Bekleyen ex art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, la stessa aveva un interesse ad agire. Infatti, qualora le venisse riconosciuto il diritto di invocare l’art. 7, secondo comma, di tale decisione, in Germania l’interessata godrebbe del libero accesso al mercato del lavoro. Il ricorso è stato tuttavia respinto in quanto privo di fondamento, a motivo del fatto che il soggiorno prolungato della sig.ra Bekleyen in Turchia avrebbe prodotto l’effetto di fare perdere a quest’ultima il diritto di beneficiare del regime privilegiato previsto dal citato art. 7, secondo comma.

13 La sig.ra Bekleyen ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio.

14 Ritenendo che, stanti tali circostanze, la soluzione della controversia richiedesse l’interpretazione della decisione n. 1/80, l’Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 (...) debba essere interpretato nel senso che il diritto di accesso al mercato del lavoro ed il correlato diritto di soggiorno dopo il conseguimento di una formazione professionale nello Stato membro ospitante sorgono anche nel caso in cui il figlio nato in tale Stato, dopo aver fatto ritorno con i suoi genitori nel paese d’origine, torni da solo nello Stato membro suddetto, una volta raggiunta la maggiore età, per cominciare una formazione professionale, quando già siano passati dieci anni dalla data in cui i suoi genitori di nazionalità turca, precedentemente occupati come lavoratori dipendenti, avevano lasciato a tempo indefinito lo Stato membro in questione».
Sulla questione pregiudiziale

15 Con tale questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, qualora un lavoratore turco abbia legalmente esercitato un’attività lavorativa nello Stato membro ospitante per oltre tre anni, il figlio di un tale lavoratore possa usufruire in questo Stato membro, dopo avervi terminato la propria formazione professionale, del diritto di accesso al mercato del lavoro e del correlato diritto di soggiorno, quand’anche egli, dopo aver fatto ritorno con i suoi genitori nello Stato d’origine, sia tornato da solo nello Stato membro suddetto al fine di iniziarvi la formazione di cui sopra.

16 Secondo una giurisprudenza costante, l’art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 ha efficacia diretta negli Stati membri, di modo che i cittadini turchi che ne soddisfano le condizioni possono far valere direttamente i diritti che esso attribuisce loro (sentenze 5 ottobre 1994, causa C 355/93, Eroglu, Racc. pag. I 5113, punto 17, e 16 febbraio 2006, causa C 502/04, Torun, Racc. pag. I 1563, punto 19).

17 I diritti che l’art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 conferisce al figlio di un lavoratore turco sul piano dell’occupazione nello Stato membro ospitante implicano necessariamente – a pena di privare di qualsiasi efficacia il diritto di accedere al mercato del lavoro e di svolgere effettivamente un’attività lavorativa dipendente – l’esistenza di un correlato diritto di soggiorno in capo all’interessato (citate sentenze Eroglu, punti 20 e 23, nonché Torun, punto 20).

18 La Corte ha altresì statuito che, come si evince dal suo stesso tenore, il citato art. 7, secondo comma, subordina il diritto di rispondere a qualsiasi offerta d’impiego nello Stato membro ospitante, da esso sancito a favore del figlio di un lavoratore turco, a due condizioni, vale a dire che il figlio del lavoratore interessato abbia conseguito una formazione professionale nello Stato membro di cui trattasi e che uno dei suoi genitori abbia legalmente svolto un’attività lavorativa nel detto Stato da almeno tre anni (sentenza 19 novembre 1998, causa C 210/97, Akman, Racc. pag. I 7519, punto 25).

19 Inoltre, in base alla giurisprudenza della Corte, non è necessario che, nel momento in cui il figlio termina i suoi studi e acquisisce il diritto di accedere al mercato del lavoro dello Stato membro ospitante e, pertanto, di ottenere ivi un titolo di soggiorno per tale scopo, il suo genitore possegga ancora la qualità di lavoratore e nemmeno che risieda ancora nel territorio di detto Stato, sempreché, in passato, tale genitore sia stato qui regolarmente occupato per almeno tre anni (v., in tal senso, sentenze Akman, cit., punto 51, e 16 marzo 2000, causa C 329/97, Ergat, Racc. pag. I 1487, punto 44).

20 Nella specie, è pacifico che la sig.ra Bekleyen ha conseguito una formazione professionale in Germania e che i suoi genitori hanno ivi svolto un’attività lavorativa dipendente per oltre tre anni.

21 I governi danese e dei Paesi Bassi deducono tuttavia che l’art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 subordina il diritto di accesso al mercato del lavoro del figlio di un lavoratore turco alla condizione che sussista un rapporto di simultaneità tra l’impiego o perlomeno il soggiorno di uno dei genitori nello Stato membro ospitante e l’inizio della formazione professionale del figlio. In mancanza di un siffatto nesso temporale nella causa principale, la sig.ra Bekleyen non potrebbe far valere i diritti conferiti dall’art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80.

22 Tale tesi non può essere accolta.

23 È importante precisare, anzitutto, che una condizione del genere non figura espressamente nell’art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 e che, come già statuito dalla Corte, tale disposizione non deve essere interpretata in modo restrittivo (sentenza Akman, cit., punto 39).

24 La decisione n. 1/80 è volta a favorire l’integrazione graduale nello Stato membro ospitante dei cittadini turchi che rispondono ai requisiti previsti da una delle disposizioni di tale decisione e che beneficiano dei diritti loro attribuiti dalla stessa (sentenza 18 dicembre 2008, causa C 337/07, Altun, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 29).

25 Secondo una giurisprudenza consolidata, l’art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 costituisce, rispetto al primo comma del medesimo articolo, una disposizione più favorevole la quale, nella cerchia dei familiari dei lavoratori turchi, ha inteso riservare un trattamento particolare ai figli, volto ad agevolare il loro ingresso nel mercato del lavoro dopo il compimento di una formazione professionale, al fine di realizzare gradualmente la libera circolazione dei lavoratori, conformemente all’obiettivo della suddetta decisione (citate sentenze Akman, punto 38, e Torun, punto 23).

26 Contrariamente all’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80, che impone ai familiari di un lavoratore turco l’obbligo di risiedere ininterrottamente presso il medesimo per un periodo determinato (sentenza Altun, cit., punto 30), il secondo comma dello stesso articolo non prevede alcuna condizione relativa ad un’effettiva convivenza in comunità domestica con il lavoratore.

27 Ciò deriva dal fatto che l’art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 non ha lo scopo di predisporre condizioni favorevoli al ricongiungimento familiare nello Stato membro ospitante (sentenza Akman, cit., punto 43), bensì di favorire l’accesso dei figli dei lavoratori turchi al mercato del lavoro.

28 Tale constatazione depone a favore di un’interpretazione dell’art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 secondo cui tale disposizione non subordina i diritti da essa conferiti ai figli dei lavoratori turchi alla condizione che uno dei loro genitori possegga ancora la qualità di lavoratore o risieda ancora nello Stato membro ospitante nel momento in cui il figlio inizia qui la sua formazione professionale.

29 Una volta soddisfatte le condizioni di cui all’art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80, tale disposizione conferisce al figlio di un lavoratore turco un autonomo diritto di accesso al mercato del lavoro nello Stato membro ospitante e, correlativamente, un diritto di soggiornare in quest’ultimo.

30 Certamente, il diritto di libero accesso al mercato del lavoro previsto a favore del figlio di un lavoratore turco ha come fondamento il lavoro precedentemente svolto da quest’ultimo nello Stato membro ospitante.

31 Nondimeno, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 63 delle sue conclusioni, la funzione specifica assolta dal secondo comma del suddetto art. 7 nell’integrazione dei figli dei lavoratori turchi nel mercato del lavoro dello Stato membro ospitante ha come conseguenza che il requisito secondo cui uno dei genitori deve aver lavorato in tale Stato da almeno tre anni non può essere inteso nel senso di esigere che, nel momento in cui il figlio inizia la sua formazione professionale, detto genitore possegga ancora lo status di lavoratore. Tale requisito ha unicamente lo scopo di stabilire, parallelamente alla formazione professionale del figlio, il livello di integrazione sufficiente di quest’ultimo nello Stato membro ospitante, atto a consentirgli di beneficiare del trattamento particolare previsto dalla disposizione in parola.

32 Il requisito secondo cui il genitore deve aver conservato lo status di lavoratore, nonché quello che impone un nesso temporale tra il soggiorno dei genitori nello Stato membro ospitante e quello del figlio nel momento di inizio della formazione professionale, sarebbero difficilmente conciliabili con l’obiettivo perseguito dall’art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80, il quale, come rilevato al punto 27 della presente sentenza, non mira a creare condizioni favorevoli al ricongiungimento familiare nel detto Stato membro.

33 Il giudice del rinvio si chiede inoltre se una siffatta interpretazione dell’art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 non avrebbe come conseguenza che, in violazione dell’art. 59 del protocollo addizionale sottoscritto il 23 novembre 1970, i figli dei lavoratori turchi riceverebbero un trattamento più favorevole di quello che il diritto dell’Unione accorda ai figli dei cittadini degli Stati membri.

34 Dalla decisione di rinvio emerge che la controversia principale riguarda unicamente la questione se il diritto di soggiorno del quale la sig.ra Bekleyen chiede il riconoscimento in Germania, dopo aver terminato la sua formazione professionale in tale Stato e avervi esercitato l’accesso al mercato del lavoro, debba essere fondato sull’art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80, come da essa sostenuto, ovvero sull’art. 6, n. 1, primo trattino, della medesima decisione, come risulta dal permesso di soggiorno rilasciatole fino al 13 maggio 2009. Nondimeno, il dubbio del giudice nazionale sembra dovuto al fatto che esso ritiene che il figlio di un cittadino di uno Stato membro non goda, in base al diritto comunitario, di un diritto di soggiorno autonomo nel caso in cui i suoi genitori abbiano lasciato lo Stato membro ospitante ed egli ritorni da solo in tale Stato per iniziarvi una formazione professionale.

35 A tal riguardo, va ricordato che la decisione n. 1/80 non incide sulla competenza degli Stati membri a disciplinare tanto l’ingresso nel proprio territorio dei cittadini turchi quanto le condizioni della loro prima occupazione (sentenze 16 dicembre 1992, causa C 237/91, Kus, Racc. pag. I 6781, punto 25, e Altun, cit., punto 48).

36 Gli Stati membri hanno conservato anche la competenza a disciplinare l’ingresso nel proprio territorio di un familiare di un lavoratore turco e le condizioni del suo soggiorno durante il periodo iniziale di tre anni che precede quello in cui egli ha il diritto di rispondere a qualsiasi offerta di lavoro (sentenza Ergat, cit., punto 42).

37 Peraltro, a differenza dei lavoratori degli Stati membri, i cittadini turchi non beneficiano della libera circolazione all’interno dell’Unione europea, ma fruiscono soltanto di taluni diritti nel territorio dello Stato membro ospitante (sentenza 18 luglio 2007, causa C 325/05, Derin, Racc. pag. I 6495, punto 66).

38 Più precisamente, per quanto attiene alle condizioni di accesso al mercato del lavoro nello Stato membro ospitante, va rilevato che, mentre la sig.ra Bekleyen deve rispettare le condizioni di cui all’art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80, per il figlio di un lavoratore cittadino di uno Stato membro un siffatto diritto discende direttamente dall’art. 39, n. 1, CE, volto a garantire la libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione.

39 Per quanto riguarda, inoltre, le condizioni d’ingresso e di soggiorno nello Stato membro ospitante, è pacifico che il ritorno della sig.ra Bekleyen in Germania per proseguirvi i suoi studi e il titolo di soggiorno rilasciatole a tale fine erano fondati su decisioni delle autorità nazionali adottate in applicazione non della decisione n. 1/80, ma unicamente del diritto nazionale.

40 Per contro, in una situazione analoga a quella della sig.ra Bekleyen, il ritorno e il soggiorno nello Stato membro ospitante del figlio di un cittadino di un altro Stato membro che, in passato, abbia svolto un’attività lavorativa dipendente nel primo Stato, rientrerebbero nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione.

41 In tale ipotesi, il figlio di un lavoratore cittadino di uno Stato membro avrebbe il diritto di stabilirsi nello Stato membro ospitante al fine di proseguirvi i suoi studi in base all’art. 18, n. 1, CE, che conferisce a ogni cittadino dell’Unione il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

42 L’esercizio di tale diritto di soggiorno sarebbe unicamente soggetto alle condizioni previste dall’art. 7, n. 1, lett. c), della direttiva 2004/38, secondo cui un cittadino dell’Unione deve disporre, segnatamente, di un’assicurazione malattia completa nello Stato membro ospitante e di risorse sufficienti, al fine di evitare di diventare un onere per il sistema di assistenza sociale di tale Stato.

43 Inoltre, la giurisprudenza della Corte relativa alle condizioni alle quali i diritti conferiti dall’art. 7 della decisione n. 1/80 possono essere limitati enuncia, oltre all’eccezione relativa all’ordine pubblico, alla sicurezza e alla sanità pubbliche, applicabile indistintamente ai cittadini turchi e ai cittadini degli Stati membri, una seconda causa di decadenza dai detti diritti riguardante unicamente i lavoratori migranti turchi, ossia il fatto che questi lascino lo Stato membro ospitante per un periodo significativo e senza motivi legittimi (sentenza Derin, cit., punto 67).

44 Non si può dunque sostenere che l’interpretazione dell’art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80, quale emerge dai punti 23 32 della presente sentenza, avrebbe come conseguenza che il figlio di un lavoratore turco si troverebbe in una situazione più favorevole di quella riservata al figlio di un cittadino di uno Stato membro.

45 Alla luce delle considerazioni che precedono, la questione posta va risolta dichiarando che l’art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 deve essere interpretato nel senso che, qualora un lavoratore turco abbia legalmente svolto un’attività lavorativa nello Stato membro ospitante per oltre tre anni, il figlio di un tale lavoratore può usufruire in questo Stato membro, dopo avervi terminato la propria formazione professionale, del diritto di accesso al mercato del lavoro e del correlato diritto di soggiorno, quand’anche egli, dopo aver fatto ritorno con i suoi genitori nello Stato d’origine, sia tornato da solo nello Stato membro suddetto al fine di iniziarvi la formazione di cui sopra.

Sulle spese

46 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1) L’art. 7, secondo comma, della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, dev’essere interpretato nel senso che, qualora un lavoratore turco abbia legalmente svolto un’attività lavorativa nello Stato membro ospitante per oltre tre anni, il figlio di un tale lavoratore può usufruire in questo Stato membro, dopo avervi terminato la propria formazione professionale, del diritto di accesso al mercato del lavoro e del correlato diritto di soggiorno, quand’anche egli, dopo aver fatto ritorno con i suoi genitori nello Stato d’origine, sia tornato da solo nello Stato membro suddetto al fine di iniziarvi la formazione di cui sopra.