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Risarcimento Infortunio a Studenti.

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LE AZIONI DI RISARCIMENTO PER INFORTUNI SUBITI DAGLI STUDENTI DURANTE LE LEZIONI VANNO PROMOSSE NEI CONFRONTI DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Non degli insegnanti (Cassazione Sezione Terza Civile n. 5067 del 3 marzo 2010, Pres. Varrone, Rel. Vivaldi).

Vincenzo G., minorenne, studente presso un istituto pubblico tecnico commerciale, durante una lezione di educazione fisica, correndo su un terreno sconnesso, ha riportato un infortunio. I suoi genitori hanno promosso davanti al Tribunale di Napoli un giudizio nei confronti del Ministero nonché della preside dell'istituto e dell'insegnante di educazione fisica, al fine di ottenere il risarcimento del danno. Il Tribunale ha escluso la responsabilità diretta della preside e dell'insegnante ed ha rigettato la domanda proposta contro il Ministero. In grado di appello la Corte di Napoli ha parzialmente riformato la decisione di primo grado condannando il Ministero, per responsabilità contrattuale, al risarcimento del danno patrimoniale. Vincenzo G. divenuto nel frattempo maggiorenne, ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di Napoli per avere escluso la responsabilità del preside e dell'insegnante e per non avere concesso anche il risarcimento del danno morale.

La Suprema Corte (Sezione Terza Civile n. 5067 del 3 marzo 2010, Pres. Varrone, Rel. Vivaldi), ha rigettato il ricorso nella parte relativa alla responsabilità dei docenti, mentre lo ha accolto nella parte relativa al risarcimento del danno. In ordine alla responsabilità degli insegnanti di scuole statali - ha osservato la Corte - l'art. 61, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 - nel prevedere la sostituzione dell'Amministrazione, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi - esclude in radice la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti da terzi nelle azioni di risarcimento danni da culpa in vigilando, quale che sia il titolo - contrattuale o extracontrattuale - dell'azione; la legittimazione passiva dell'insegnante, quindi, è esclusa, non solo nel caso di azione per danni arrecati da un alunno ad altro alunno (nella quale sia invocata, nell'ambito di un'azione di responsabilità extracontrattuale, la presunzione di cui all'art. 2048, secondo comma, cod. civ.), ma anche nell'ipotesi di danni arrecati dall'allievo a se stesso (ipotesi questa da far valere secondo i principi della responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ.).; resta, comunque, fermo che, in entrambi i casi, qualora l'Amministrazione sia condannata a risarcire il danno al terzo od all'alunno che ha arrecato danni a se stesso, l'insegnante  è successivamente obbligato, in via di rivalsa, soltanto nell'ipotesi in cui sia dimostrata la sussistenza del dolo o della colpa grave; limite, quest'ultimo, che opera verso l'Amministrazione, ma non verso i terzi.

La Corte ha ritenuto fondate le censure mosse dal ricorrente al mancato riconoscimento del danno morale, motivato dal giudice dell'appello sul rilievo della inesistenza di un reato, trattandosi di responsabilità contrattuale. In proposito - ha affermato la Corte - l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ., consente, oggi, di affermare che anche nella materia della responsabilità contrattuale è dato il risarcimento dei danni non patrimoniali; dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue, infatti, che la lesione dei diritti inviolabili della persona, che abbia determinato un danno non patrimoniale, comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale od extracontrattuale. Se l'inadempimento dell'obbligazione determina, quindi, oltre alla violazione degli obblighi di rilevanza economica assunti con il contratto, anche la lesione di un diritto inviolabile della persona del creditore - ha osservato la Corte - la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale potrà essere versata nell'azione di responsabilità contrattuale, senza ricorrente all'espediente del cumulo di azioni; deve anche rilevarsi che costituisce contratto di protezione quello che intercorre - come nella specie - tra l'allievo e l'istituto scolastico. In esso, che trova la sua fonte nel contatto sociale, tra gli interessi non patrimoniali da realizzare, rientra quello all'integrità fisica dell'allievo, con conseguente risarcibilità del danno non patrimoniale da autolesione.