Assunzione a termine dei lavoratori subordinati:
D.Lgs. 6 settembre 2001 n. 368, art. epigrafe
Cassazione Civile
Assunzione a termine dei lavoratori subordinati:
- fattispecie
(sentenza)
2. In tema di assunzione a termine dei lavoratori subordinati, l'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 ha esteso l'ambito dei contratti a termine "autorizzati", consentendo anche alla contrattazione collettiva (nazionale o locale, con esclusione di quella aziendale) di individuare nuove ipotesi di legittima apposizione di un termine al contratto di lavoro. Ne risulta, quindi, una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle già previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato. Ne consegue che l'applicazione di questa disposizione non si sottrae alla sanzione della conversione (del rapporto di lavoro a termine) in rapporto a tempo indeterminato e non deroga al principio dell'onere della prova a carico del datore di lavoro. (Nella specie, la S.C. - dopo aver proceduto alla correzione della motivazione della sentenza impugnata, laddove questa aveva erroneamente ritenuto la necessità che, nel sistema delineato dalla legge, la norma contrattuale dovesse avere, di per sè, una efficacia temporale limitata - la ha confermata nella sostanza per la interpretazione dei termini previsti dagli accordi attuativi, atteso che il giudice di merito, con "ragione" motivazionale autonoma e sufficiente - preso atto che, in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, l'accordo sindacale 25 settembre 1997, integrativo dell'art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, aveva previsto la possibilità di contratti a termine sino al 31 gennaio 1998, con successiva proroga al 30 aprile 1998, in ragione della trasformazione giuridica dell'ente e della conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione - aveva escluso la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, con relativa trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230. Ciò in quanto le parti sindacali avevano valutato l'eccezionalità della situazione nel suo concreto sviluppo ed avevano stipulato i cosiddetti accordi attuativi).
(Rigetta, App. Milano, 3 Giugno 2003)
Sez. lavoro, sent. n. 18378 del 23-08-2006 (ud. del 23-08-2006), (rv. 591988)