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TFR. Tutti gli elementi retributi e continuativi

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L'ESCLUSIONE DI ELEMENTI RETRIBUTIVI DAL CALCOLO DEL T.F.R. DEVE
ESSERE DISPOSTA IN MODO CHIARO, UNIVOCO E NON INDIRETTO - Dalla
contrattazione collettiva (Cassazione Sezione Lavoro n. 6204 del 15 marzo 2010,
Pres. Sciarelli, Rel. Curcuruto).


La giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata nel senso che in materia di trattamento di fine rapporto l'art. 2120 c.c., nel testo novellato dalla legge 297 del 1982, adotta al secondo comma il principio della omnicomprensività della retribuzione, e che tale principio, benché derogabile, comporta che se la prestazione di lavoro non è occasionale, la relativa retribuzione debba essere compresa nel trattamento di fine rapporto, salvo che la contrattazione collettiva apporti una eccezione a tale regola in modo chiaro, univoco e non indiretto. Il criterio dell'onnicomprensività della retribuzione costituisce in altri termini canone generale, mentre eccezioni allo stesso possono essere contemplate dalla contrattazione collettiva che è autorizzata anche a prevedere una diversa nozione di retribuzione ai fini del calcolo del t.f.r.. Sull'esatto rilievo che la disposizione di cui all'art. 2120 cod. civ. non parla soltanto di "retribuzione", rimettendone la definizione alla contrattazione collettiva e prevedendo un canone legale solo come residuale, ma detta essa stessa la nozione legale di retribuzione ai fini del t.f.r. (quella onnicomprensiva) facoltizzando nello stesso tempo la contrattazione collettiva ad introdurre delle eccezioni si è ritenuto che quest'ultima possa derogare al criterio legale dell'onnicomprensività della retribuzione ai fini del t.f.r.: a) vuoi prevedendo che alcuni emolumenti non entrano nel calcolo specificamente del t.f.r. ovvero di tutti gli istituti indiretti; b) vuoi più in generale dettando un autonoma e diversa nozione di retribuzione ai fini del t.f.r. mentre se, non facendo nessuna di queste due cose si limita a prevedere in generale - non specificamente ai fini del t.f.r. - una nozione contrattuale di retribuzione, non esercita quella facoltà di deroga consentita dall'art. 2120 cod. civ., comma 2 (nell'inciso: Salvo diversa previsione dei contratti collettivi ...). Anche le relazioni sindacali, come i rapporti negoziali, devono ispirarsi al rispetto del principio di correttezza e buona fede sicché, posto che la deroga al criterio dell'onnicomprensività della retribuzione ai fini del t.f.r., sancito dall'art. 2120 cod. civ., deroga che la contrattazione collettiva è facoltizzata ad introdurre, rappresenta una limitazione di un diritto dei lavoratori altrimenti previsto dalla legge una siffatta limitazione non può essere introdotta in modo indiretto e quasi surrettizio, ma richiede che la deroga sia dichiarata espressamente o sia comunque desumibile in modo chiaro ed univoco. Quindi, le scelte lessicali in argomento, ovviamente rimesse alle parti collettive, devono tuttavia esprimersi con proposizioni tali da manifestare volontà derogatoria nei sensi appena precisati, in difetto delle quali si dovrebbe ricavare tale volontà da indici indiretti, contrariamente a quanto costantemente finora ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità. Pertanto la mancanza nella disciplina collettiva di una espressa esclusione dalla base di calcolo del t.f.r. dei compensi per lavoro straordinario, per il premio aziendale e per l'indennità sostitutiva delle ferie implica il mancato esercizio della facoltà di deroga prevista dal secondo comma dell'art. 2120 cod. civ..

Legge e giustizia