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Licenziamento. Obbligo d'Iscrizione all'Ufficio di collocamento

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IL RISARCIMENTO DEL DANNO DOVUTO AL LAVORATORE LICENZIATO PUO'
ESSERE RIDOTTO IN CASO DI MANCATA ISCRIZIONE ALLE LISTE DI
COLLOCAMENTO - In base all'art. 1227 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n.
5862 dell'11 marzo 2010, Pres. Sciarelli, Rel. Stile).

Luisa N., dipendente di un'azienda agricola, ha chiesto al Tribunale di Gorizia di annullare il licenziamento intimatole, nonché di ordinare all'azienda la reintegrazione nel posto di lavoro e di condannarla al risarcimento del danno, determinandolo, in base all'art. 18 St. Lav., in misura pari alla retribuzione relativa al periodo del licenziamento alla reintegrazione. I

l Tribunale ha annullato il licenziamento ma ha determinato l'importo del risarcimento in misura di due terzi della retribuzione, osservando che la lavoratrice non aveva provveduto a iscriversi nelle liste di collocamento pubblico o del lavoro interinale e che pertanto doveva ritenersi applicabile l'art. 1227, secondo comma, cod. civ. secondo cui, in caso di inadempimento, il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. In grado di appello, la Corte di Trieste ha invece dichiarato il diritto della lavoratrice al risarcimento del danno senza decurtazione alcuna, mancando la prova (il cui onere gravava sull'azienda) che, qualora la lavoratrice si fosse iscritta alle liste di collocamento, avrebbe reperito adeguata occupazione, nella more del giudizio, così da ridurre il danno patito a seguito del licenziamento illegittimo.

L'azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di Trieste per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 5862 dell'11 marzo 2010, Pres. Sciarelli, Rel. Stile) ha accolto il ricorso, ricordando che l'art. 1227 cod. civ. contiene al primo ed al secondo comma due distinte norme che regolano fattispecie diverse: il primo comma regola il concorso del danneggiato nella produzione del fatto dannoso ed ha come conseguenza una ripartizione di responsabilità, rappresentando un'ipotesi particolare della più generale previsione del concorso di più autori del fatto dannoso (art. 2055 cod. civ.), nel quale uno dei coautori è lo stesso danneggiato. Il secondo comma - ha precisato la Corte - contempla una situazione, del tutto diversa, di danno causato dal solo debitore, e quindi non concerne problemi di nesso causale, ma solo di estensione o di evitabilità del danno;

si tratta di conseguenze dannose che si sono effettivamente verificate, ma che il creditore avrebbe potuto evitare, usando la ordinaria diligenza;

quanto al contenuto dell'ordinaria diligenza esigibile, l'art. 1227, 2° comma, cod. civ. non si limita a prescrivere al danneggiato un comportamento meramente negativo, consistente nel non aggravare con la propria attività il danno già prodottosi, ma richiede un intervento attivo e positivo, volto non solo a limitare, ma anche ad evitare le conseguenze dannose.

La norma che onera il danneggiato ad uniformarsi ad un comportamento attivo ed attento dell'altrui interesse - ha affermato la Corte - rientra tra le fonti di integrazione del regolamento contrattuale, per cui la stessa "evitabilità" del danno è coordinata con i principi di correttezza e di buona fede oggettiva, contenuti nell'art. 1175 cod. civ., applicabile ad entrambe le parti del rapporto obbligatorio e non al solo debitore, nel senso che costituisce onere sia del debitore che del creditore di salvaguardare l'utilità dell'altra parte nei limiti in cui ciò non comporti un'apprezzabile sacrificio a suo carico.

Il limite alla esigibilità del comportamento attivo

- ha aggiunto la Corte - è costituito dalla "ordinaria" e non "straordinaria" diligenza, nel senso che le attività che il creditore avrebbe potuto porre in essere al fine dell'evitabilità del danno, non siano gravose o straordinarie, come esborsi apprezzabili di denaro, assunzione di rischi, apprezzabili sacrifici; in applicazione di questi principi, il lavoratore licenziato senza giusta causa, deve collocare sul mercato la propria attività lavorativa per ridurre, ex art. 1127 cod. civ., il pregiudizio subito.

La sentenza impugnata

- ha affermato la Corte - non ha applicato tale principio, perché ha ritenuto che era onere del datore di lavoro, non già solo ipotizzare ma dare adeguata prova che l'iscrizione nelle liste del collocamento pubblico o del lavoro interinale avrebbe, con certezza, consentito a Luisa N. di reperire altra occupazione confacente alla sua professionalità; così argomentando, ha violato il principio secondo cui, in tema di risarcimento del danno cui è tenuto il datore di lavoro in conseguenza del licenziamento illegittimo e con riferimento alla limitazione dello stesso ex art. 1227, secondo comma cod. civ., l'onere della ordinaria diligenza nella ricerca di una nuova occupazione deve ritenersi assolto dal lavoratore con l'iscrizione nelle liste di collocamento, mentre spetta al debitore provare ulteriori elementi significativi della mancanza dell'ordinaria diligenza. Per quanto precede, il ricorso va accolto. La Corte decidendo la causa nel merito, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., ha confermato la sentenza di primo grado.

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