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Cessione d'Azienda. Applicazione.

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IN CASO DI CESSIONE DI AZIENDA, L'USO AZIENDALE IN VIGORE PRESSO IL
CEDENTE E' SOSTITUITO DALLA DISCIPLINA COLLETTIVA VIGENTE PRESSO IL
CESSIONARIO - In base all'art. 2077 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 5882
dell'11 marzo 2010, Pres. Roselli, Rel. D'Agostino).

L'uso aziendale, quale fonte di un obbligo unilaterale di carattere collettivo del datore di lavoro, che non trova origine nel contratto collettivo o individuale ma solo in un comportamento spontaneo del medesimo datore di lavoro, agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, sostituendo alle clausole contrattuali e a quelle collettive in vigore quelle più favorevoli dell'uso aziendale, secondo il disposto dell'art. 2077 comma 2 cod. civ..

Ne consegue che l'uso aziendale non incide direttamente sul contratto individuale di lavoro, modificandone il contenuto, ma opera come fonte eteronoma dello stesso, allo stesso modo di ogni altro contratto collettivo. Ne consegue ulteriormente che il diritto riconosciuto dall'uso aziendale, non concretizzandosi in una clausola più favorevole del contratto individuale, non sopravvive, ai sensi dell'ultima parte dell'art. 2077 cod. civ., al mutamento della contrattazione collettiva conseguente al trasferimento di azienda. In caso di cessione di azienda, pur restando fermo il rapporto di lavoro, la contrattazione collettiva nazionale e aziendale del cessionario si sostituisce per intero a quella del cedente, anche se più sfavorevole. Pertanto l'uso aziendale in vigore presso il cedente, operando come una contrattazione integrativa aziendale, subisce la stessa sorte dei contratti collettivi applicati dal precedente datore di lavoro e non è più applicabile presso la banca incorporante dotata di proprio contratto integrativo.

Legge e giustizia