Nibirumail Cookie banner

Mobbing.

Attenzione: apre in una nuova finestra. PDFStampaE-mail

 

Ha diritto al risarcimento del danno per mobbing

da parte dell'azienda il lavoratore che viene preso

di mira e ridicolizzato da un capo davanti ai

colleghi

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7382 del 26 marzo 2010, ha respinto il ricorso di un'azienda torinese che non aveva tutelato un dipendente dall'atteggiamento di un direttore che lo aveva preso di mira, spesso mettendolo in ridicolo davanti ai colleghi. L'uomo veniva spesso ridicolizzato dal direttore dello stabilimento e sempre più spesso "veniva adibito a lavori molto gravosi rispetto a quelli svolti in passato", "nella indifferenza e complicità del rappresentante legale della società", fino al licenziamento. Di conseguenza, il lavoratore aveva citato in causa l'impresa. Il Tribunale e la Corte d'Appello di Torino avevano accordato all'uomo il risarcimento del danno e la reintegrazione nel posto di lavoro. Così la società ha fatto ricorso in Cassazione ma senza successo. La Cassazione lo ha respinto precisando ancora una volta quali sono i parametri per accordare un risarcimento per mobbing. In particolare precisa che "per mobbing, riconducibile alla violazione degli obblighi derivanti al datore di lavoro dall'art. 2087 c.c., deve intendersi una condotta nei confronti del lavoratore tenuta dal datore di lavoro, o dei dirigenti, protratta nel tempo e consistente in reitera comportamenti ostili che assumono la forma di discriminazione o di persecuzione psicologica da cui consegue la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente nell'ambiente di lavoro, con effetti lesivi dell'equilibrio fisiopsichico e della personalità del medesimo". Quindi, "ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono rilevanti :

a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio posti in essere in modo sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;

b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;

c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del dirigente e il pregiudizio all'integrità psicofisica dei lavoratore; d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio.

Autore: Francesca Bertinelli)