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Art. 28. Solo i Sindacati che Operano a livello Nazionale

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IL PROCEDIMENTO PREVISTO DALL'ART. 28 ST. LAV. PUO' ESSERE PROMOSSO SOLO DAI SINDACATI CHE OPERANO A LIVELLO NAZIONALE

- In ragione della loro effettiva rappresentatività (Cassazione Sezione Lavoro n. 5209 del 4 marzo 2010, Pres. Roselli, Rel. Di Cerbo).

L'art. 28 St. Lav., nel riconoscere la legittimazione ad agire non già a tutte le associazioni sindacali, ma solo agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, detta una disciplina differenziata che opera una distinzione tra associazioni sindacali che hanno accesso (anche) a questo strumento processuale di rafforzata ed incisiva tutela dell'attività sindacale (tutela peraltro presidiata anche da una sanzione penale) ed altre associazioni sindacali che hanno l'accesso (solo) alla tutela ordinaria di un giudizio promosso ex art. 414 cod. proc. civ.. La ragione giustificatrice di questo trattamento differenziato è stata posta in evidenza dalla giurisprudenza costituzionale. In particolare la sentenza della Corte Costituzionale n. 54 del 1974 ha affermato la razionalità della norma, la quale attribuisce questo mezzo di per se stesso efficace, ad organizzazioni sindacali che abbiano un'effettiva rappresentatività nel campo del lavoro e possano operare consapevolmente delle scelte concrete, valutando, in vista di interessi di categorie lavorative e non limitandosi a casi isolati e alla protezione di interessi soggettivi di singoli lavoratori, protetti questi dalle norme comuni spettanti ad ogni individuo, l'opportunità di ricorrere alla speciale procedura prevista dall'art. 28.

Gli interessi che la procedura dell'art. 28 intende proteggere trascendono quindi sia quelli soggettivi dei singoli lavoratori, sia quelli localistici, ma sono quelli di un'associazione sindacale che si propone di operare ed opera a livello nazionale per tutelare gli interessi di una o più categorie di lavoratori a quel livello. A sua volta Corte Cost. n. 334 del 1988 ha aggiunto che un meccanismo selettivo di sostegno qualificato dall'azione sindacale nei luoghi di lavoro deve non solo rifiutare logiche puramente aziendalistiche, estranee al ruolo a questa assegnato dalla Costituzione, ma evitare sia i pericoli di eccessiva frammentazione della rappresentanza sindacale sia un'incidenza nella sfera dell'imprenditore dei diritti ad essa concessi (di assemblea, a permessi retribuiti, ecc.) non proporzionata alle esigenze di efficace esercizio di questi. Più recentemente Corte Cost. 89 del 1995 ha ribadito che la concezione che assume la dimensione organizzativa nazionale come indice di adeguato livello di rappresentatività è apparsa idonea a consentire la selezione, tra i tanti possibili, dell'interesse collettivo rilevante da porre a base del conflitto con la parte imprenditoriale. Sulla base di tali principi la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la ragione giustificatrice sottesa alla limitazione della legittimazione attiva per la procedura ex artt. 28 cit., è anche sostanziale (legata all'attività del sindacato e agli interessi collettivi tutelati) e non già solo formale (discendente dalla mera dislocazione del sindacato sul territorio); ed anzi è soprattutto la ragione sostanziale della differenziazione che rende la stessa compatibile con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost., comma 1) e con quello della libertà di azione sindacale (art. 39 Cost., comma 1). In breve la dimensione territoriale nazionale deve necessariamente coniugarsi ad un'attività orientata alla tutela dei lavoratori a quello stesso livello. Da ciò discende la necessità del concreto riscontro di un'attività sindacale di carattere nazionale la cui espressione tipica è costituita dalla stipula di un contratto collettivo di livello nazionale ovvero da ogni altro elemento indicativo in concreto di un'attività sindacale al suddetto livello; non ha rilievo determinante il mero dato formale delle risultanze dello statuto dell'associazione, che di per sé è rappresentativo solo di un prefigurato obiettivo o di un'autoqualificazione del sindacato.