Tempo indeterminato. Sopravvenuta impossibilità non si risolve.
Sopravvenuta impossibilità di lavorare nel contratto a tempo indeterminato
La Corte di Cassazione, con sentenza 28 marzo 2010, n. 7531 ha stabilito che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non si risolve automaticamente per la sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa non imputabile al lavoratore, ovvero per inidoneità permanente e specifica. Pertanto, anche in tale ipotesi il lavoratore ha diritto al preavviso per garantirgli la certezza e la stabilità dell'occupazione
Francesca Bertinelli