Nibirumail Cookie banner

USI CT & S. Art. 28.

Attenzione: apre in una nuova finestra. PDFStampaE-mail


Sez. Lavoro, in composizione monocratìca, nella persona del Magisfrato:

Doti. Mai'co Lualdi    Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 9567 del Ruolo Generale dell'anno 2008 promossa con ricorso depositato in data 30.12.2008 e definita all'esito dell'udienza di discussione in data 22.2.2010 da;
Residenze Anni Azzurri S.r.l.
con sede in Milano, in persona dei legali rappresentanti, domiciliato elettivamente in Milano via Sforza n.5 presso lo studio dell'avv. Rocco di Torrepadula che lo rappresenta e difende con procura speciale a margine del ricorso;

RICORRENTE

CONTRO
U.S.L Unione Sindacale Italiana C.T. & S.
con sede in Milano, in persona del Segretario Provinciale prò tempore, domiciliato elettivamente in Milano piazza V Giornate n.6 presso lo studio dell'avv. Catapano che lo rappresenta e difende con procura speciale a margine della comparsa di costituzione;
RESISTENTE Oggetto; opposizione avverso decreto ex art. 28 Legge n. 300/1970 All'esito dell'udienza di discussione del 22.2.2010 la causa e' definita sulle seguenti

CONCLUSIONI
nell'interesse del ricorrente " come in atti " nell'interesse dei resistente " come in atti "

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.12.2008 la società Residenze Anni Azzurri S.r.l. ( da ora in poi anche e più' semplicemente Residenze), ha evocato in giudizio avanti il Tribunale di Milano l'USI Unione Sindacale Italiana C.T. & S. per vedere accolte le conclusioni sopra integralmente riportate.
In particolare la parte ricorrente ha chiesto che venisse riformato il decreto emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano in data 9.12.2008 n. 2572/2008 R.g, a mezzo del quale, in parziale accoglimento della domanda ex art. 28 Legge n.300/70 precedentemente

formulata dall'USI, il giudice designato aveva dichiarato la natura antisindacale del comportamento tenuto, dalla Residenze e consistito nel " ... rifiutare di convocare il rappresentante dell'organizzazione sindacale ricorrente nell'ambito dei procedimenti disciplinari
Il provvedimento veniva reclamato dalla Residenze sotto un molteplice ordine di profili tra cui ;
»    eccepita carenza di legittimazione attiva in capo al ricorrente.
©    difetto di attualità nella condotta antisindacale denunziata.
*    insussistenza dei presupposti " in fatto" della condotta antisindacale denunciata.
All'udienza di prima comparizione si costituiva ritualmente in giudizio la parte resistente opponendosi a tutte le richieste attoree e chiedendone il rigetto, in quanto da ritenersi infondate in fatto ed in diritto.
La difesa USI svolgeva inoltre domanda riconvenzionale tendente ad ottenere la riforma del decreto impugnato nella parte in cui invece escludeva i'antisindacalità delle ulteriori condotte denunciate dalla stessa USI avanti al giudice dì prime cure.
Esaurita l'istruttoria il giudice definiva il procedimento all'esito dell'udienza di discussione in data 22.2.2010 con contestuale lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente essere disattesa l'eccezione posta in via preliminare dalla difesa di Residenze in punto di difetto di legittimazione attiva del ricorrente, indipendentemente da ogni valutazione in ordine sussistenza o meno di una implicita rinuncia alla eccezione medesima che parte resistente Residenze "avrebbe" formulato avanti al giudice di prime cure.

La peculiarità dello strumento processuale garantito dall'art. 28 St. Lav., strumento dotato di rafforzata ed incisiva tutela dell'attività sindacale, ha imposto alla giurisprudenza la ricerca'di un soddisfacente punto di equilibrio tra due esigenze "contrastanti" ; da una parte l'esigenza di attribuire tale strumento al sindacato a più vicino contatto con le reali condizioni esistenti nei singoli luoghi di lavoro soprattutto alla luce dell'acuirsi della crisi di rappresentatività dei sindacati tradizionali e della frantumazione della rappresentatività sindacale, dall'altro l'esigenza di evitare una eccessiva ed ingiustificata frammentazione del ricorso all'istituto con evidenti ricadute sulle dinamiche aziendali.

La legittimazione ad agire è stata cosi' limitata, sotto il profilo territoriale, alle articolazioni più periferiche delie strutture sindacali nazionali e, cioè, di norma ai sindacati provinciali di categoria dotati di una soggettività distinta, in quanto autonomi titolari di interessi collettivi.
Ancora, sotto il profilo della rappresentatività, la legittimazione è stata ancorata alla effettiva diffusione del sindacato su tutto il territorio nazionale nonché ad un concreto esercizio di una

attività sindacale a livello nazionale anche, ma non necessariamente, con riferimento al momento contrattuale.

La Suprema Corte nel riconoscimento dell'effettività dell'azione sindacale ha conferito valore alla capacità negoziale del sindacato ed alla sua rilevanza in termini di regolamentazione dei rapporti lavorativi, tanto da statuire che :". ..alfine del riconoscimento del carattere nazionale dell'associazione sindacale - richiesto per legittimare, a fi-onte di condotte lesive dei diritti sindacali, l'azione per repressione della condotta antisindacale ex art 28 legge n. 300/1970 assume rilievo più che la diffusione dell'articolazione territoriale delle strutture dell'associazione, la capacità di contrarre con la parte datoriale accordi o contratti collettivi che trovano applicazione in tutto il territorio nazionale e che non possono essere a loro volta espressione di una forza e capacità negoziale comprovanti un generale e diffuso collegamento del sindacato con il contesto socio- economico dell'intero paese di cui la concreta ed effettiva organizzazione territoriale può configurarsi come elemento di riscontro del suo carattere nazionale e non certo come elemento condizionante il requisito della \. nazionalità... ". ( Cosi Cass. n.212. del 9.1.2008).

Nel caso di specie il sindacato USI, cosi' come già correttamente rilevato dal giudice di prime cure, ha attestato e dimostrato ( vd. faldoni allegati al ricorso ) la sua presenza attiva su tutto il territorio nazionale dando prova della sottoscrizione di numerosi accordi nazionali ed aziendali, dalla produzione delle distinte relative alle trattenute sindacali operate dal datore di lavoro, dalla organizzazione e/o partecipazione a momenti di iniziativa sindacali ( tavoli di concertazione, scioperi ecc. ).    '    '

Ne tale legittimazione potrebbe ritenersi esclusa in capo ad USI C.T. & S. per il fatto di essere tale organizzazione sindacale legata da un mero vincolo federativo con la USI, federazione avvenuta sulla scorta peraltro di quanto previsto dallo stesso Statuto USI e prodotto in atti.

Come è stato più' volte affermato dalla giurisprudenza di merito anche di questo Tribunale, che questo giudice si sente di condividere, le articolazioni territoriali a vario livello "federate" con USI, sono destinate a mutuare proprio dai caratteri peculiari della attività di USI (pacificamente articolata a livello nazionale e la cui legittimazione è ormai riconosciuta dalla giurisprudenza assolutamente dominante ) lo scopo statutario dello svolgimento di attività sindacale su tutto il territorio nazionale.

Le produzioni documentali in atti testimoniano dell'attività del sindacato ricorrente svolta attraverso la sollecitazione alla creazione di propri organismi provinciali e regionali, ottenendo l'adesione di un numero certamente non rilevante ma neppure trascurabile di lavoratori, promuovendo forme di iniziativa sindacale sul territorio in piena aderenza alle previsioni statutarie di USI e nel contesto di tale articolazione sindacale.
Affermata la sussistenza dì legittimazione attiva in capo all'odierno resistente, deve essere ugualmente disattesa l'eccezione di parte ricorrente in punto di infondatezza del ricorso ex art. 28 per difetto di attualità nella condotta antisindacale denunziata.

Ritiene infatti questo giudice come il solo esaurirsi della singola azione e/o la rimozione degli effetti della condotta che si assume antisindacale non possa costituire per il giudice alcuna preclusione all'ordine di cessazione degli effetti medesimi ove la condotta medesima manifesti una persistenza ed idoneità a produrre effetti durevoli nel tempo anche solo sotto il profilo della sua portata intimidatoria e/o. per la situazione di incertezza che ne consegue e/o per la capacità di ridurre la portata delle prerogative e dei compiti anche di rappresentanza del sindacato (cosi'Cass. 5.2.2003n. 1684; Cass. 6.6.2005n.l 1741) . (Ancora più' specificamente la Corte di Cassazione ha affermato come "  Nel  settore   del } piibbfico impiego, nella vigenza della ripartizione della    giurisdizione in materia di repressione \ldèlia] condotta antisindacale  di  citi ai commi sesto e settimo dell'art. 28 legge n. 300 del  1970 introdotti dalla legge n. 146 del 1990 delle domande attinenti a diritti soggettivi di natura sindacale del sindacato, senza richiesta di rimozione di provvedimenti lesivi di situazione soggettive inerenti al rapporto di pubblico impiego, e' particolarmente confìgurabile l'interesse del sindacato ad una pronuncia di mero accertamento della condotta antisindacale del datore di lavoro pubblico, che abbia violato il diritto di informazione e consultazione del sindacato sulla qualità' dell'ambiente di lavoro e sulle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro " ( cosi' Cass. 8.10.1988 n. 991)

Poste tali premesse, il rifiuto dì convocare il rappresentante USI nell'ambito dei procedimenti disciplinari avviati contro alcuni dei dipendenti di Residenze cosi' come accertato dal giudice di prime cure è certamente condotta idonea a manifestare i suoi effetti anche una volta esauritosi il singolo procedimento disciplinare, essendo destinata a minare in concreto ed anche in proiezione futura la stessa capacità rappresentativa e contrattuale delle medesime OO.SS.

Nel merito, il decreto emesso in data 9.12,2008 n. 2572/2008 R.g. dal giudice monocratico del Tribunale di Milano merita dì essere integralmente confermato ed il ricorso conseguentemente respinto.

Il giudice di prime cure aveva rilevato i'antisindacalità del comportamento tenuto dalia convenuta e consistito nel rifiuto di convocare il rappresentante di USI nell'ambito dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei lavoratori Washington Gonzales e Marra.

L'istruttoria esperita nel corso del presente giudizio conferma la correttezza delle conclusioni raggiunte e che meritano di essere condivise.

I lavoratori avevano espressamente chiesto di essere sentiti nell'ambito dei procedimenti disciplinari da cui erano interessati, con l'assistenza del rappresentante sindacale dell'O.S. USI a cui aderivano.

Assolutamente corrette appare la scelta della parte datoriale Residenze ( per i motivi su cui si tornerà in prosieguo di motivazione ) di non sentire i lavoratori alla presenza del, rappresentante sindacale USI in veste di RSA e con tutte le formalità ed i crismi di tale audizione.

La questione è se a fronte di tale legittimo rifiuto, la parte daoriale abbia di fartto impedito al rappresentante USI di partecipare al procedimento disciplinare non certo in veste di RSA ma come semplice rappresentante sindacale del lavoratore, per cui è evidente che Pauzione debba ritenersi pienamente legittima indipendentemente dal riconoscendo o meno a livello aziendale del sindacato di riferimento.

Pur dando atto del fatto che tra le parti si sia ingenerata una incomprensione in ordine alla possibilità o meno di far partecipare il rappresentante USI al procedimento e soprattutto in quale veste formale, ritiene questo giudice che la parte datoriale abbia in effetti utilizzato tale incertezza per precludere ai lavoratori la possibilità di essere sentiti con tale rappresentante, commettendo in tal modo una condotta pacificamente antisindacale.
lì teste Washingrton ha dichiarato " ... La ceppi mi aveva detto in quella occasione che il sindacato USI non era riconosciuto nella struttura e di esporre verbalmente le giustificazioni. In quella occasione non vi era nessuno del sindacato presete anche se io avevo indicato espressamente ... " ed ancora la teste Mera Gonzales " ... la Ceppi mi ha detto che avrei potuto rendere le mie giustificazioni direttamente a lei senza l'assistenza del sindacato perché era un sindacato che non veniva riconosciuto da loro. Ho insistito per essere sentita con il sindacato ed a quel punto la Ceppi mi ha detto che questo non era possibile e che quindi mi avrebbe irrogato la sanzione.... ".

La scelta legittima della parte datoriale di non sentire i rappresentanti USI in veste di RSA ( veste che gli stessi non potevano legittimamente rivendicare ) è stata di fatto utilizzata dalla resistente per impedire, o quantomeno rendere particolarmente difficile, l'esercizio delle proprie difese da parte dei lavoratori con l'ausilio del rappresentante sindacale.
No è infatti emerso agli atti, in nessuno dei due gradi del presente giudizio, che la parte datoriale abbia chiaramente e manifestamente espresso l'impossibilità di sentire il rappresentante USI in veste di RSA e che abbiano altrettanto chiaramente e manifestamente rappresentato al lavoratore la possibilità dì comunque essere sentito con il sindacalista USI a propria difesa.

La migliore conferma di tale circostanza deriva dal fatto che sia il Washington che la Gonzales, che ovviamente non avevano alcun interesse alla qualifica "formale" del sindacalista USI ma avevano esclusivamente la necessità di essere difesi nel procedimento disciplinare, abbiano di fatto svolto le proprie difese verbalmente o addirittura non le abbiano svolte per nulla.

L'indubbia conflittualità esìstente in azienda con riferimento a tale problematica, da una parte il sindacato USI che ricercava conferme alla propria legittimazione e dall'altra l'azienda che doveva necessariamente tenere una posizione di rigidità anche alla luce delle tensioni esistenti con le alte 00.SS. che osteggiavano tale riconoscimento formale, non doveva e poteva far venir meno a quei doveri di buona fede e di correttezza imprescindibili nella gestione delrapporto.

Èra indubbiamente onere dell'azienda, parte "più' forte" sotto il profilo della consapevolezza delle questioni e della possibilità di gestire il conflitto , manifestare con la massima chiarezza e trasparenza, sino al punto di fissare espressamente una data per l'audizione alla presenza del sindacato USI, da una parte l'impossibilità di qualificare il sindacato ricorrente alla stregua di RSA e dall'altra la possibilità comunque del lavoratore di essere sentito con il proprio sindacalista in sede di procedimento disciplinare.

La mancata adozione di tale comportamento ìntegra la condotta antisindacaìe sanzionata dal primo giudice con conseguente rigetto del ricorso sotto questo profilo.
Ugualmente disattesa deve essere la domanda formulata in via riconvenzionale da USI.
Pienamente legittima appare ìa condotta di Residenze che si è rifiutata di convocare e sentire il rappresentante sindacale di USI in qualità di RSA nell'ambito dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti Washington e Gomero.
A tale proposto, nel richiamare integralmente la motivazione del giudice di prime cure che integralmente si condivide, vale solo la pena di ribadire che ;
* la nomina di RSA aziendale ex art. 19 St. Lav. richiede che la stessa RSA sia costituita ad iniziativa dei lavoratori ed all'interno delle OO.SS. firmatarie di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva in questione.

*    a tali fini non può' considerarsi equivalente la mera adesione a contratto negoziato da altra organizzazione difettando il presupposto delia effettività dell'azione sindacale che giustifica la costituzione di RSA.
*    USI non risulta firmataria di alcun contratto collettivo applicabile e/o applicato nell'unità produttiva in oggetto.
Da ciò' ne consegue come la RSA nominata da USI CT&S e resa nota alia parte datoriale con comunicazione 26.11.2007 non aveva alcuna legittimità ad operare in tale veste ne aveva diritto ad essere riconosciuta, neppure in sede di procedimento disciplinare, dalla stessa parte datoriale.
Se certamente il rappresentante di USI aveva il diritto di partecipare al procedimento "disciplinare" a tutela del lavoratore altrettanto certamente il medesimo rappresentante USI
> non poteva essere sentito nella veste e nella qualifica di RSA, come tale identificato 'nell'eventuale verbale dell'incontro e come tale "formalmente" sentito nell'interesse del
' lavoratore.
Ugualmente legittima deve ritenersi la condotta di Residenze con riferimento al rifiuto di incontrare la predetta RSA per definire la dotazione organica necessaria per far fronte ai servìzi mìnimi essenziali in occasione dei tre scioperi indetti dalla ricorrente.
La società Residenze ha infatti regolarmente comunicato ad USI, in relazione a ciascuno sciopero indetto da tale organizzazione sindacale, la dotazione organica necessaria per garantire i servizi minimi essenziali durate le ore di sciopero tenuto conto delle normative di riferimento relative all'attività esercitata (residenze per anziani), le necessità dell'utenza e gli standard minimi dei servizi.
Nessun obbligo viceversa sussisteva in capo alla società in ordine all'obbligo di comunicare e/o concordare anche i nominativi dei lavoratori che avrebbero dovuto assicurare e garantire il servizio neppure sulla scorta dell'art. 2 della Legge n. 146/1990.
L'art. 2 comma 2) richiamato prevede infatti esclusivamente che " LE AMMINISTRAZIONI E LE
IMPRESE EROGATRICI DEI SERVIZI, ED IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO ED ALLE ESIGENZE DELLA SICUREZZA, CONCORDANO, NEI CONTRATTI COLLETTIVI O NEGLI ACCÒRDI DI CUI ALLA LEGGE 29 MARZO 1983, N. 93, NONCHÉ NEI REGOLAMENTI DI SERVIZIO, DA EMANARSI IN BASE AGLI ACCORDI CON LE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI O CON GLI ORGANISMI RAPPRESENTATIVI DEL PERSONALE, DI CUI ALL'ARTICOLO 25 DELLA MEDESIMA LEGGE, SENTITE LE ORGANIZZAZIONI DEGLI UTENTI, LE PRESTAZIONI INDISPENSABILI CHE SONO TENUTE. AD ASSICURARE, NELL'AMBITO DEI SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, LE MODALITÀ E LE PROCEDURE DI EROGAZIONE E LE ALTRE MISURE DIRETTE A CONSENTIRE GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL COMMA PRIMO DEL PRESENTE ARTICOLO.
TALI MISURE POSSONO DISPORRE L'ASTENSIONE DALLO SCIOPERO DI QUOTE STRETTAMENTE NECESSARIE DI LAVORATORI TENUTI ALLE PRESTAZIONI ED INDICARE. IN TAL CASO. LE MODALITÀ PER L'INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI INTERESSATI. OVVERO POSSONO DISPORRE FORME Dì EROGAZIONE PERIODICA".

D'altra parte le comunicazioni pacificamente intercorse tra Residenze ed USI (doc 33 e ss pai-te resistente) danno atto dei numeri del personale necessario per garantire i servizi essenziali, in alcuni casi indicandone espressamente anche i nominativi ed in altri casi prendendo atto ( pur non condividendone le conclusioni ) delle controproposte formulate dalla O.S. con ciò' rispondendo pienamente al dettato letterale della norma di riferimento.

La domanda riconvenzionale anche sotto questo profilo merita di essere disattesa.
La natura dei giudizio, il comportamento processuale tenuto dalle parti, l'accoglimento soltanto parziale delle rispettive domande, le motivazioni sottese alla decisione giustificano la compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio.

PER QUESTI MOTIVI IL TRIBUNALE
in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda svolta da Residenze Anni Azzurri S.r.l. e nel contraddittorio delle parti, Accerta la legittimazione attiva di USI C.T. & S. con riferimento al ricorso ex art. 28 Legge n. 300/1970.

Respinge il ricorso in opposizione al decreto 9.12.2008 presentato da Residenze Anni Azzurri S.r.l.
Respinge la domanda formulata in via riconvenzionale da USI CT & S.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di causa.
Ritenuta la complessità della controversia fissa il termine di giorni 20 per il deposito della sentenza.
Milano, 22.2.2010.

Il Gii dott. Marco Lual


ìl ANCELLIERECl Valeria MOLWARI