Limitazione Sciopero. Pubblico Esercizio
Tribunale di Milano; sentenza 09.10.2007, n. 3248
Est. Bianchini; Citarella ed altri (avv. Galleano) c. Ministero dell’Interno - Prefetto di Milano (avv. Stato)
Sciopero - Servizi pubblici essenziali - Principio della rarefazione oggettiva - Contenuto
Sciopero - Servizi pubblici essenziali - Fondato pericolo di pregiudizio grave e imminente - Legittimità dell’ordinanza ai sensi dell’art. 8 L. n. 146/1990 - Sussiste - Deroga ex art. 2, comma 7 della L. n. 146/1990 - Non sussiste (artt. 1, 2 e 8 della L. n. 146/1990)
In materia di servizi pubblici essenziali, in applicazione del principio della “rarefazione oggettiva” di cui all’art. 2, comma 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, le imprese erogatrici dei servizi sono tenute a concordare con i sindacati l’indicazione di intervalli minimi tra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo quando ciò sia necessario ad evitare che per l’effetto della proclamazione di scioperi in successione ad opera di sigle sindacali differenti e incidenti sul medesimo bacino d’utenza sia oggettivamente compromessa la continuità dei servizi*.
Qualora il principio di rarefazione oggettiva venga violato e sussista un fondato pericolo di pregiudizio grave e imminente ai diritti alla persona costituzionalmente garantiti, ai sensi dell’art. 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, che non trova deroga neanche nell’art. 2, comma 7 della citata legge, sono legittime le ordinanze emanate dal Prefetto su segnalazione della Commissione di garanzia che comprendano il differimento dell’astensione collettiva ad altra data anche unificando astensioni collettive già proclamate.
[Omissis] - Motivi della decisione - Il giorno 05.01.2001 il sindacato S.U.L.T.A. indiceva uno sciopero per il giorno 19.01.2001 con le seguenti motivazioni: organici, accordo 08.08.1997, revisione delle indennità, salute e sicurezza, privatizzazione. Le questioni esposte avevano formato oggetto della riunione del 02.01.2001 nell’ambito del tentativo di conciliazione previsto dalla L. n. 146/1990 e succ. mod. ove era stato peraltro specificato, in relazione alla questione “salute e sicurezza”, che essa atteneva la necessità di individuare tutte le posizioni usuranti per i lavoratori turnisti e di verificare l’idoneità delle patenti di guida in relazione ai mezzi utilizzati in aeroporto.
La Commissione di garanzia rilevava la violazione della regola della c.d. “rarefazione oggettiva” delle astensioni dal lavoro in relazione ad altro sciopero indetto dagli aderenti al sindacato E.N.A.V. per il giorno 16.01.2001 e comunicato in data 08.12.2000.
Il S.U.L.T.A., con propria nota del 15.01.2001, confermava lo sciopero indetto per il 19.01.2001 precisando che le motivazioni dello stesso dovevano intendersi in sintonia con l’art. 2 comma 7 L. n. 146/1990 e succ. mod. essendo in collegamento a “gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori” e ciò in relazione a due infortuni sul lavoro verificatisi la sera del 05.01 ed il giorno 08.01.
Atteso che l’astensione dal lavoro proclamata era confermata, i Prefetti di Milano e Varese ne ordinavano il differimento stante l’esigenza di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento del diritto delle persone alla libertà di circolazione costituzionalmente garantito ed altrimenti esposto ad un pregiudizio grave ed imminente e considerato che lo sciopero del giorno 16.01 e quello del 19.01 incidevano sul medesimo servizio e sullo stesso bacino di utenza compromettendo oggettivamente oltre i limiti della ragionevole disfunzione la continuità del servizio e violando pertanto il principio della c.d. “rarefazione oggettiva” (in tale senso è infatti la motivazione del provvedimento).
I ricorrenti partecipavano ugualmente allo sciopero del 19.01 che aveva luogo e nei loro confronti era accertata la violazione dell’ordinanza prefettizia con le conseguenze sanzionatorie in esame.
Non vi è dubbio che lo sciopero indetto nel precedente mese di dicembre dall’E.N.A.V. per il giorno 16.01.2001 interessava il medesimo bacino di utenza nel settore del trasporto aereo, servizio pubblico essenziale ex art. 1, comma 2, L. n. 146/1990.
La legge invero ha voluto intervenire per realizzare un bilanciamento dell’esercizio del diritto di sciopero con altri diritti alla persona, ugualmente garantiti dalla Costituzione, quale quello alla libertà di circolazione, prevenendo la reiterazione a cadenza ristretta degli scioperi del settore ed introducendo la c.d. regola della “rarefazione oggettiva”. Come affermato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 108/2007 che ha affrontato identica questione “la regola della rarefazione oggettiva trova referente normativo nell’art. 2 L. n. 149/1990 e succ. mod. che include tra le misure indispensabili che le amministrazioni e le imprese erogatrici di servizi pubblici essenziali sono tenute a concordare con le rappresentanze sindacali, anche l’indicazione di intervalli minimi da osservare fra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, quando ciò sia necessario ad evitare che per l’effetto della proclamazione in successione di scioperi da soggetti sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza, sia oggettivamente compromessa la continuità dei servizi pubblici” afferenti ai settori individuati dall’art. 1 legge medesima. L’art. 8, comma 2, L. n. 146/1990, in presenza di fondato pericolo di pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente garantiti per scioperi che esplicano effetti sull’erogazione di servizi pubblici qualificati come essenziali, prevede momenti di interventi autoritativi da attuarsi dal Prefetto su segnalazione della Commissione di garanzia nei casi di rilevanza del conflitto a livello regionale che comprendono “il differimento dell’astensione collettiva ad altra data, anche unificando astensioni collettive già proclamate”.
L’immediata precettività di tale regola è pertanto evidente ed è deducibile dallo stesso contenuto normativo posto che la finalità del legislatore sarebbe vanificata ove fosse consentito alle associazioni sindacali di compromettere la continuità del servizio pubblico essenziale vulnerandone il funzionamento con azioni di sciopero ravvicinate nel tempo.
Pienamente legittimo è quindi sotto questo profilo il decreto prefettizio.
Né può esser accolta la tesi dei ricorrenti in relazione al fatto che lo sciopero in questione sarebbe stato indetto per garantire l’incolumità e la sicurezza dei lavoratori in applicazione dell’art. 2, comma 7, L. n. 146/1990 ove è previsto che “in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori’’.
Si richiama anche in questo caso quanto esposto dalla citata sentenza del Consiglio di Stato che si condivide pienamente. Osserva infatti il Consiglio di Stato che “la previsione derogatoria alle regole ordinarie sulla indizione degli scioperi nei servizi pubblici opera con effetto sull’esonero dell’osservanza da parte delle associazioni sindacali promotrici del termine di preavviso nonché dell’indicazione preventiva della durata e delle modalità di attuazione dello sciopero così che l’astensione dal lavoro può essere posta in essere con carattere di immediatezza a tutela di interessi afferenti alla condizione di incolumità e di sicurezza dei lavoratori. La disposizione tuttavia non deroga ai poteri assegnati alla Commissione di garanzia dall’art. 8 L. cit. ed agli organi pubblici ivi contemplati che possono sempre intervenire avvalendosi delle misure ivi previste ove ricorrano gli estremi di un concorrente pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati dall’art. 1 legge medesima”.
A ciò va aggiunto che comunque la suddetta disposizione di legge non può trovare applicazione nel caso in esame posto che le ragioni riconducibili alla “salute e sicurezza” indicate tra i motivi dello sciopero (individuazione delle posizioni usuranti e idoneità delle patenti di guida) non avevano alcun collegamento con l’incidente mortale occorso ad un lavoratore la sera del 05.01.2001. Peraltro è evidente che la norma in esame si riferisce ad azioni di protesta che prendano forma come reazione immediata ad eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori mentre in questo caso l’azione sindacale era procrastinata di 15 giorni rispetto alla data dell’evento.
Non può pertanto accogliersi la tesi secondo la quale vi sarebbe stata una rinuncia alle ragioni dello sciopero di cui alla comunicazione del 05.01.2001 ed una sostituzione delle stesse con riferimento agli episodi del 5 e dell’8 gennaio. Alla luce di quanto esposto il ricorso avanzato non può trovare accoglimento. [Omissis]