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TAR Lazio. Accolto ricorso personale ATA

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N. 03500/2010 REG.SEN.

N. 07602/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Numero 3500/2010

Sul ricorso numero di registro generale 7602 del 2009, proposto da: xxx, xxx, xxx, xxx, Lidia xxx, rappresentate e difese dall’Avv. Carlo RIENZI presso il cui studio in Roma Viale delle Milizie, n. 9 sono elettivamente domiciliate;

contro

il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in persona del Ministro legale rappresentante p.t., l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e l’Ufficio Scolastico Provinciale di Roma in persona dei loro legali rappresentanti p.t.;

per l’esecuzione del giudicato

formatosi con riferimento alla sentenza del Tribunale di Roma – Sezione lavoro 22 novembre 2007, n. 21067;

e per la declaratoria

della nullità del DDg a prot. 13979 del 5 agosto 2009 con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha approvato definitivamente la graduatoria del personale ATA e della stessa graduatoria definitiva, nonché della nota a prot. A00USPRM n. 16164 del 4 agosto 2009 nella parte in cui non provvede ad integrare il punteggio delle ricorrenti come in ricorso richiesto e con conseguente rettifica della stessa in funzione del giudicato che si è formato sulla sentenza n. 21067 del 2007 del Tribunale di Roma, con vittoria di spese di giudizio ed onorari;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2009 il dott. Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato alle Amministrazioni in epigrafe in data 18 settembre 2009 e depositato il successivo 28 settembre, espongono le interessate di essere tutte collaboratrici scolastiche inserite nelle graduatorie di Provincia e di Istituto dai primi anni 80 e che presentavano ricorso dinanzi al Tribunale civile di Roma, in quanto erano state chiamate soltanto saltuariamente, oltre ad essere state superate nell’assegnazione degli incarichi dal personale proveniente dai Centri per l’impiego, mentre la disposizione ministeriale dettata con circolare n. 220 del 2000 specificava molto chiaramente quale dovesse essere l’ordine di nomina e di conferimento delle supplenze e che se fosse stato rispettato sin dal 1994 le stesse avrebbero cumulato un maggior punteggio ai fini della nomina. Analogamente era accaduto per il personale proveniente dai ruoli degli enti locali, inserito in graduatoria senza alcuna verifica sulla qualità del servizio svolto.

Espongono, altresì, che a seguito di tale illegittima azione amministrativa esse rimanevano escluse dal concorso per titoli per l’accesso al profilo professionale di collaboratore scolastico – Area A2 del personale ATA indetto con DDG 10794 del 31 luglio 2002.

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma condannava l’Amministrazione dell’istruzione ad attribuire il punteggio spettante alle ricorrenti, al pagamento delle retribuzioni spettanti e rigettava le altre richieste di risarcimento del danno, in quanto sprovviste di un principio di prova. (sentenza n. 21067/2007 cit.).

In conseguenza del passaggio in giudicato della predetta decisione, come dimostrato dal certificato rilasciato in data 21 settembre 2009, le ricorrenti hanno diffidato l’Amministrazione dall’attribuire loro il punteggio spettante ed al risarcimento a fianco di ciascuna indicato:

xxx Tiziana punti 36,5 risarcimento: E. 115.466,25

xxx Loredana punti 35 risarcimento: E. 79.971,82

xxx Candida punti 42 risarcimento: E. 144.659,12

xxx Filomena punti 40 risarcimento: E. 79.147,33

xxx Lidia punti 54 risarcimento: E. 185.102,87.

Si dolgono che a seguito della diffida l’Amministrazione non ha operato; anzi ha soltanto attribuito 7 punti alla signora xxx nella graduatoria definitiva pure impugnata, ignorandosi però se siano dovuti all’esecuzione del giudicato, oppure no.

A fronte della perdurante inerzia dell’Amministrazione dell’istruzione, le ricorrenti producono una pluralità di domande con un unico ricorso e cioè chiedono la declaratoria di nullità della graduatoria adottata dall’USR del Lazio con provvedimento n. 13979 del 5 agosto 2009 e chiedono l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe ai sensi degli artt. 90 e 91 del R.D. 17.8.1907, n. 642 e art. 37 della L. 6.12.1971, n. 1034. Avverso la graduatoria si dolgono in particolare per la violazione dell’art. 21 septies della L. 7 agosto 1990, n. 241 del 1990; della violazione dell’art. 650 c.p.; della violazione della L. n. 241 del 1990 sotto il profilo dell’ingiustificato silenzio e dell’inadempimento dell’amministrazione a quanto richiesto.

Concludono per l’accoglimento del ricorso con conseguente richiesta di ottemperanza la giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma e per la declaratoria di nullità della graduatoria definitiva del personale ATA come sopra riportato, proponendo pure la domanda di sospensione del provvedimento gravato.

Alla camera di consiglio del 19 novembre 2009 è stata respinta la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato.

In assenza di costituzione dell’intimata amministrazione, il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 14 dicembre 2009.

DIRITTO

1. Come esposto in narrativa col proposto gravame le ricorrenti, inserite nella graduatoria provinciale definitiva del personale ATA in Roma con la qualifica di collaboratore scolastico, introducono due domande: con la prima chiedono l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma in epigrafe specificata e con la seconda chiedono la declaratoria di nullità della graduatoria anzidetta, nelle more del ricorso approvata dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio.

2. Quanto alla prima domanda il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

Non pare, infatti, che l’Amministrazione dell’istruzione, peraltro neppure costituitasi in giudizio, abbia dato esecuzione in qualche modo alla sentenza n. 21067 del 2007 con la quale il Tribunale di Roma la condannava apertis verbis “ad attribuire loro il punteggio conseguente agli incarichi in qualità di collaboratori scolastici per le nomine annuali e le supplenze temporanee, con diritto di precedenza rispetto ai preferiti, non aventi pari requisiti, con condanna anche al risarcimento del danno, commisurato alle retribuzioni conseguentemente perse, con interessi di legge”, come si evince dalla motivazione della sentenza. Nel dispositivo è poi dato leggere che il Tribunale di Roma: “dichiara il diritto delle ricorrenti xxx, xxx, xxx, xxx, Lidia xxx, ad essere considerate, nei sensi di cui in motivazione, con precedenza ai fini dell’ottenimento dell’incarico di collaboratore scolastico, nonché alla attribuzione del punteggio conseguente al rispetto dei criteri di chiamata per i relativi incarichi, per le nomine annuali e le supplenze temporanee e condanna per l’effetto, l’amministrazione resistente ad eseguire la relativa valutazione nonché al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni perse, con interessi al saldo; condanna le medesime resistenti in solido, alla refusione delle spese processuali, liquidate in complessivi E. 2000,00”.

3. Il giudicato che si è formato sulla statuizione recata dalla motivazione e dal dispositivo della sentenza, consente l’esecuzione da parte dell’amministrazione dell’istruzione, nel senso che si va nel prosieguo a precisare.

Poiché l’Amministrazione dell’istruzione è stata condannata ad effettuare la valutazione relativa al punteggio alle ricorrenti spettante come conseguenza del rispetto dei criteri di chiamata per i relativi incarichi, per le nomine annuali e le supplenze temporanee, essa dovrà

a) verificare, per ciascuna ricorrente, a partire dal 1994 e prendendo a base le graduatorie provinciali definitive anno per anno, da quanti e da quali soggetti non aventi titolo nelle chiamate annuali e negli incarichi di supplenza sono state pretermesse o superate, con conseguente attribuzione del punteggio spettante per effetto di tale valutazione ora per allora;

b) in conseguenza di detta valutazione, che dovrà essere effettuata singulatim, ciascuna delle ricorrenti dovrà essere considerata con precedenza ai fini dell’ottenimento dell’incarico di collaboratore scolastico, attesone il riconoscimento del diritto effettuato dalla sentenza che si va ad eseguire e dovrà essere liquidato il risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni spettanti come se gli incarichi che le interessate non hanno potuto effettuare a causa dell’illegittimo comportamento dell’amministrazione fossero stati effettuati. Il tutto va maggiorato degli interessi legali come nella sentenza specificato.

4. Alle operazioni di esecuzione statuite sopra dovrà provvedere l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione ovvero dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Dell’avvenuta esecuzione, o anche in caso di mancata esecuzione determinata dalla circostanza che l’Amministrazione abbia eventualmente già ottemperato in tutto o in parte a quanto sopra, l’USR dovrà dare comunicazione alle ricorrenti e a questo Tribunale.

Per il caso di inadempienza viene sin d’ora nominato un commissario ad acta nella persona del Prefetto di Roma o di un funzionario suo sostituto che dovrà provvedere all’esecuzione entro l’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla richiesta della parte, prorogabile a richiesta del Commissario medesimo.

In particolare il Commissario dovrà accertare se ed in quale misura non sia stata già data esecuzione per la ricorrente xxx, alla sentenza in epigrafe, valutando singolarmente la posizione di quest’ultima e traendone le relative conseguenze in termini di punteggio e di risarcimento del danno.

Dei provvedimenti adottati il Commissario ad acta dovrà dare comunicazione alle interessate e a questo Tribunale.

Viene sin d’ora fissato il compenso del commissario che, comprensivo delle spese, dovrà essere liquidato in Euro 5.000,00 comprensivo delle eventuali spese di trasferta a carico del bilancio dell’USR del Lazio.

5. Riguardo alla declaratoria di nullità della graduatoria adottata con d.d. n. 13979 del 5 agosto 2009, richiesta in quanto non vede le ricorrenti collocate in base al punteggio al quale esse aspirano, come chiarito nella sede cautelare appare meramente consequenziale alla mancata esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale civile di Roma n. 21067/2007, ma non può essere delibata in questa sede.

La circostanza che l’art. 21 septies della L. 7 agosto 1990, n. 241 come introdottovi dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15, attribuisca alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo l’azione volta a dichiarare la nullità degli atti adottati dall’amministrazione in elusione o in violazione del giudicato, impedisce che nella stessa sede della giurisdizione di merito del giudizio di ottemperanza possa delibarsi tale grave vizio degli atti.

Deve infatti rammentarsi che sin dall’Adunanza Plenaria n. 6 del 19 marzo 1984 “Gli atti emanati dall'amministrazione, dopo un annullamento in sede giurisdizionale, sono soggetti all'ordinario regime d'impugnazione, anche quando si discostino dai criteri indicati nella sentenza, giacché in tale evenienza è pur sempre configurabile un vizio di legittimità del nuovo provvedimento, da far valere nei modi, nei termini e con le garanzie proprie del ricorso ordinario.”

Come messo in evidenza nei più recenti arresti giurisprudenziali il portato dell’Adunanza Plenaria n. 6 del 1984 (Consiglio di Stato, sezione IV, 15 gennaio 2009, n. 158) è confluito nella disposizione del secondo comma dell’art. 21 septies della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. anzidetto e stante il quale “Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.”, sicchè, in presenza di tale espressa attribuzione, al Collegio appare evidente che la domanda proposta vada stralciata ed esaminata nella più opportuna sede del giudizio stabilito dal legislatore per tale tipo di domanda, atteso che essa si presenta pure tempestivamente proposta avverso la graduatoria del 5 agosto 2009.

Alla conversione del rito non si oppone la più recente giurisprudenza (Consiglio di Stato, sezione IV, n. 158/2009 cit.; TAR Veneto, sezione II, 17 febbraio 2009, n. 388) che pure analizza l’annullabilità degli atti adottati in sedicente esecuzione del giudicato in sede di giudizio di ottemperanza, dal momento che tali pronunce non si riferiscono direttamente all’art. 21 septies della L. n. 241 del 1990, invocato, peraltro, espressamente da parte ricorrente quale norma vulnerata, ma all’art. 21 nonies ed al da essa richiamato art. 21 octies della L. n. 241 del 1990.

A tale conclusione non si oppone l’osservazione già effettuata nella sede cautelare laddove si è posto in rilievo come la graduatoria impugnata, in realtà si presenta come l’esito della mancata ottemperanza dell’ordine del giudice da parte dell’amministrazione, giudizio dunque che appare prodromico all’esame della graduatoria stessa, perché ciò non significa che tale atto possa essere automaticamente caducato con l’accoglimento del ricorso per l’ottemperanza, come auspicherebbero le ricorrenti, che perciò ne introducono la relativa domanda in questa sede. Ed anzi per l’esattezza dalla graduatoria impugnata non è dato minimamente comprendere se l’Ufficio Scolastico Regionale di Roma l’abbia adottata in esecuzione o in spregio della sentenza del giudice ordinario n. 21067 del 2007, perché, nelle premesse il provvedimento non reca alcun riferimento alla sentenza, tanto vero che anche la ricorrente xxx non ha compreso se l’incremento del punteggio attribuitole sia stato effettuato per ottemperare, seppure distortamente, alla detta decisione, limitandosi il decreto al generico riferimento alla circostanza che la graduatoria è stata approvata dopo ”l’esame dei ricorsi” e perciò nessuna caducazione automatica della stessa può essere operata in ottemperanza al giudicato, rimanendo riservata alla sede esclusiva ogni valutazione in tal senso.

Sotto il profilo procedurale, dunque, per quanto concerne la richiesta declaratoria di nullità della graduatoria ex art. 21 septies della L. n. 241 del 1990 deve essere disposta la separazione del processo, la formazione di un nuovo fascicolo e, previa conversione del rito, l'iscrizione del ricorso a nuovo ruolo perché lo stesso sia trattato secondo il rito ordinario e con le forme dell'udienza pubblica, premesso che ricorrono gli estremi di tempestività della notifica e del deposito dell’atto introduttivo del giudizio.

6. Per le superiori considerazioni va dunque disposta l’esecuzione del giudicato recato dalla sentenza in epigrafe e lo stralcio della domanda di declaratoria della nullità degli atti come in motivazione precisato.

7. La novità delle questioni trattate consente la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza bis, pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe, così dispone:

- lo accoglie ai sensi di cui in motivazione e per l’effetto assegna all’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio in persona del legale rappresentante p.t. il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla notificazione ovvero dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza per provvedere alla completa esecuzione della sentenza in epigrafe indicata. Dell’avvenuta esecuzione l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio dovrà dare comunicazione alla ricorrente e a questo Tribunale.

Nomina, nell’ipotesi di inesecuzione, il Prefetto di Roma o un funzionario da lui indicato quale suo sostituto, il quale, a richiesta della parte, provvederà all'esecuzione, come sopra indicato.

Assegna al predetto Commissario ad acta il termine ulteriore di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla richiesta della parte, prorogabile a richiesta del Commissario medesimo. Il compenso, comprensivo delle spese, sarà liquidato in Euro 5.000,00 comprensivo delle eventuali spese di missione a carico del bilancio dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio.

- dispone la separazione della domanda di declaratoria della nullità degli atti in epigrafe indicati, come in motivazione specificato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

Francesco Brandileone, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/03/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO