Nibirumail Cookie banner

Sentenza Amianto.

Attenzione: apre in una nuova finestra. PDFStampaE-mail

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

 

in composizione monocratica nella persona del GIUDICE UNICO Cons.Carlo GRECO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(Numero 244/2010)

sul ricorso, iscritto al n.57887/PC del registro di Segreteria, promosso da G. S. nato il “OMISSIS” a “OMISSIS” e residente a “OMISSIS”, per ottenere i benefici di cui all'art.13-8°comma della legge 257/92 e successive modificazioni.

Alla pubblica udienza del 7 luglio 2010, con l'assistenza del segretario Armando GRECO, udito il funzionario delegato dell’Istituto previdenziale e non rappresentata la parte ricorrente;
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;
Visto il decreto legge 15 novembre 1993 n.453 convertito in legge 14 gennaio 1994 n.19;
Visto il decreto legge 23 ottobre 1996 n.543 convertito in legge 20 dicembre 1996 n.639;
Vista la legge 21 luglio 2000 n.205;
Ritenuto in

FATTO
Con il ricorso in epigrafe parte attrice ha convenuto in giudizio l’INPDAP in qualità di proprio Ente previdenziale onde ottenere la supervalutazione dei periodi di servizio connessi alla esposizione all'amianto.

In particolare l'interessato con istanza pervenuta all’INAIL di Lucca il 17 gennaio 2005, ha richiesto la dichiarazione attestante l'esposizione, durante l'attività lavorativa, alle fibre di amianto, istanza accolta con attestazione datata 3 giugno 2008.

Al riguardo l’INPDAP di Lucca con nota del 16 dicembre 2008 ha ritenuto di respingere la domanda in quanto la procedura è stata attivata il 17 gennaio 2005, dopo il collocamento a riposo del ricorrente avvenuto il 31 dicembre 1995.

Attivata la presente azione giurisdizionale l’INPDAP ha confermato il diniego, circostanza ribadita in udienza dal rappresentante l’Istituto previdenziale.

Considerato in

DIRITTO
Nel merito della pretesa questo Giudice, valuta la stessa meritevole di accoglimento.
Premesso che non si discute dei periodi di esposizione (accertata dall’INAIL) che, per inciso, hanno già formato oggetto di ricongiunzione ex legge 29/79 per anni 14, mesi 7 e giorni 28, la tesi di parte resistente si fonda solo ed esclusivamente sulla preclusione che sarebbe posta dal pensionamento avvenuto (nel nuovo status di dipendente di Ente locale) prima dalle attivazione della procedura di supervalutazione.

Al riguardo l’attuale pacifica giurisprudenza di questa Corte (evidentemente ignota all’INPDAP) ha individuato come condizione il mero status di dipendente all’atto della entrata in vigore della legge istitutiva del beneficio avvenuta il 28 aprile 1992 (cfr. Sez.I n.14 del 12 gennaio 2010 – Sez.II n.91 del 17 febbraio 2009 – Sez.III n.216 del 19 febbraio 2010).

Per le considerazioni che precedono, con ampio riferimento alle argomentazioni di cui sopra, considerato altresì che le Amministrazioni nulla hanno opposto all’esito della istruttoria espletata dall’INAIL, il ricorso si appalesa fondato e, come tale, va accolto ordinando all’INPDAP competente per territorio la supervalutazione di legge dei servizi resi con esposizione all’amianto.

Va precisato che la fattispecie in esame è regolata dall’art. 13, comma 8, della L.257/1992 s.m.i. e non già dal regime introdotto dall’art. 47 del D.L. 269/2003, conv. nella L.326/2003, trovando applicazione nel caso di specie, poiché il ricorrente è in quiescenza dal 1°gennaio 1996, il comma 6 bis del medesimo articolo 47, il quale dispone che “sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al trattamento pensionistico ...” (v. altresì, a conferma, art.3, comma 132, della L. 24 dicembre 2003 n.350) ed é quindi da applicarsi a detti periodi il coefficiente rivalutativo del 1,5.

Sussistono motivi apprezzabili per dichiarare compensate le spese di giustizia attesa l’assenza di chiare previsioni legislative di diritto transitorio.
*******
PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana - definitivamente pronunciando accoglie il ricorso proposto da G. S. e, per l'effetto, riconosce il diritto del medesimo alla rivalutazione del periodo di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto, secondo le risultanze delle certificazioni I.N.A.I.L. in atti, con i benefici previsti dall'art. 13, comma 7, della legge n.257/92 (coefficiente 1,5) per il periodo già ricongiunto di anni 14, mesi 7 e giorni 28.

Sulle somme dovute a titolo di differenze per ratei arretrati, spettano interessi legali e rivalutazione monetaria, ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., da calcolarsi dalla scadenza di ogni singolo rateo e sino al pagamento della sorte capitale, accessori da liquidarsi cumulativamente, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi.

Dispone la trasmissione degli atti all’Istituto previdenziale per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Spese compensate.
Così deciso in Firenze, previa lettura del dispositivo nella pubblica udienza del 7 luglio 2010.

IL GIUDICE UNICO
F.TO(Carlo Greco)
Depositata in Segreteria il 27 luglio 2010
IL DIRIGENTE
F.TO F. PERLO