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Videoregistrazioni nel luogo di Lavoro. Tutela del Patrimonio aziendale

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Le videoregistrazioni eseguite nel luogo di lavoro per finalità di tutela del patrimonio possono essere utilizzate come prova contro il dipendente. Non si raffigura una violazione dell’art. 4 SL (cassazione Sezione Quinta Penale n. 20722 del 1° giugno 2010, Pres. Ambrosiani, Rel. Rotella).

Una lavoratrice dipendente di un bar con mansioni di cassiera è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Torino per aver prelevato dagli incassi 1000-2000 euro. L'azienda ha offerto come prova le videoregistrazioni di riprese effettuate con una telecamera installata all'interno del bar, dalle quali è risultato che più volte la cassiera, dato il resto al cliente, sollevava lo scomparto destinato alle banconote, prelevandone una che infilava in tasca, dopo essersi guardata intorno e aver chiuso la cassa. In base a tali prove il Tribunale ha ritenuto la lavoratrice responsabile di furto aggravato. In appello, la Corte di Venezia ha derubricato l'imputazione di furto aggravato in quella di appropriazione indebita aggravata riducendo la pena a mesi 6 di reclusione. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che le videoregistrazioni erano inutilizzabili come prove in quanto effettuate in violazione dell'art. 4 St. Lav., perché le videocamere erano state collocate, senza previo accordo con le rappresentanze sindacali, per controllare lo svolgimento dell'attività lavorativa.

La Suprema Corte (Quinta Sezione Penale n. 20722 del 1 giugno 2010, Pres. Ambrosini, Rel. Rotella) ha rigettato il ricorso. Le norme degli artt. 4 e 38 dello Statuto dei Lavoratori - ha affermato la Corte - tutelano la riservatezza del lavoratore nello svolgimento della sua attività, anche perché la sua libertà di comportamento contribuisce al risultato che con il lavoro assicura all'azienda, perciò stesso, inversamente, la tutela della sua riservatezza si correla all'osservanza del proprio dovere di fedeltà. La Corte ha ricordato la sua sentenza n. 8687/85 (Sez. II pen., Gambino), secondo cui quando sul lavoratore addetto alla registrazione degli incassi si appuntino sospetti di infedeltà, i controlli attivati dal datore di lavoro risultano legittimi, in quanto il comportamento, in tal caso illecito e contrario al dovere di collaborazione, esulando dalla sua specifica attività, realizza un attentato al patrimonio dell'azienda. In sintesi - ha affermato la Corte - la finalità di controllo a difesa del patrimonio aziendale non è da ritenersi sacrificata dalle norme dello Statuto dei lavoratori. Sulla questione di inutilizzabilità la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: "Gli artt. 4 e 38 dello Statuto dei lavoratori implicano l'accordo sindacale a fini di riservatezza dei lavoratori nello svolgimento dell'attività lavorativa, ma non implicano il divieto dei cd. controlli difensivi del patrimonio aziendale da azioni delittuose da chiunque provenienti. Pertanto in tal caso non si ravvisa inutilizzabilità ai sensi dell'art. 191 c.p.p. di prove di reato acquisite mediante riprese filmate, ancorché sia imputato un lavoratore subordinato".