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Il lavoratore depresso che manca la visita fiscale non è licenziabile

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Il lavoratore depresso che manca la visita fiscale non è licenziabile

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza 21621 del 21 ottobre 2010 afferma, come più volte statuito, che la mancanza del lavoratore alla visita fiscale è giustificata qualora ricorra "un serio e fondato motivo che giustifichi l'allontanamento dal proprio domicilio". I

l caso preso in esame dalla Suprema Corte è relativo al ricorso di un'azienda - che aveva licenziato una propria dipendente perchè assente dal proprio domicilio in occasione della fisita fiscale ed era stato vista al mare per qualche ora - avverso la sentenza della Corte d'Appello che, convalidando la decisoone dei giudici di primo grado, aveva disposto la reintegra del dipendente.

La corte, respingendo il ricorso dell'azienda, concorda con le motivazioni e argomentate valutazioni dei giudici di merito, ritenendo "l'assenza giustificata sia dalla natura della patologia (sindrome depressiva amziosa), sia dalla necessità sopravvenuta di rivolgersi al suo sanitario di fiducia, per l'insorgenza improvviso - documentalmente provato - di un evento morboso deiverso da quello diagnosticato" e sottolinea l'evidente sproporzione tra la condotta della dipendente e il licenziamento disciplinare, che costituisce la estrame ratio.

La Suprema Corte, precisando che la Società ricorrente ha trascurato la gravità dello stato patologico a carico della dipendente e "le sue manifestazioni di tipo emorragico, tutte richiedenti specifici trattamenti terapeudici anche urgenti", conclude che, una volta esclusa la sussistenza di condizioni tali da "considerare gravemente inadempienti la condotta complessiva del lavoratore che si allontani dal luogo in cui deve trascorrere il periodo di malattia", la breve assenza della dipendente "non assume rilevanza in sè e per sè, in mancamza di altri lelementi che ne evidenziano l'influenza negativa sia sullo stato di salute, che sull'assetto funzionale del rapporto di laovro".

(Autore: L.S.)