Nibirumail Cookie banner

CIGS. Mancato ricorso alla rotazione. Illegittimità

Attenzione: apre in una nuova finestra. PDFStampaE-mail

IL COLLOCAMENTO IN CIGS E' ILLEGITTIMO SE L'AZIENDA NON PRECISA LE RAGIONI DEL MANCATO RICORSO ALLA ROTAZIONE .

In base all'art. 1 della legge n. 223 del 1991 (Cassazione Sezione Lavoro n. 20789 del 7 ottobre 2010, Pres. Roselli, Rel. Monaci).

Vito B. dipendente della Fiat Auto S.p.A., collocato in cassa integrazione straordinaria nel 1994 perché in possesso dei requisiti utili per accedere al trattamento di quiescenza, ha impugnato il provvedimento aziendale davanti al Tribunale di Napoli, sostenendo che esso doveva ritenersi illegittimo perché l'azienda, nella comunicazione di apertura della procedura, non aveva indicato le ragioni del mancato ricorso alla rotazione, violando l'art. 1, comma settimo della legge n. 223/91. Il Tribunale ha rigettato la domanda. Questa decisione è stata riformata, in grado di appello, dalla Corte di Napoli che, con sentenza del 2005, ha ritenuto sussistente l'illegittimità denunciata dal lavoratore ed ha condannato l'azienda al pagamento delle differenze tra la normale retribuzione ed il trattamento di Cigs. La Fiat Auto ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte di Napoli per vizi di motivazione e violazione di legge e rilevando che nel caso in esame era intervenuto, al termine della procedura, un accordo con il sindacato.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 20789 del 7 ottobre 2010, Pres. Roselli, Rel. Monaci) ha rigettato il ricorso.

Il legislatore - ha affermato la Corte - considera il criterio della rotazione come quello normale; l'ottavo comma della legge 23 luglio 1991, n. 223, dispone espressamente che "se l'impresa ritiene, per ragioni tecnico-organizzative connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, di non adottare meccanismi di rotazione tra i lavoratori che espletano le medesime mansioni e sono occupati nell'unità lavorativa interessata dalle sospensioni deve indicarne i motivi nel programma di cui al comma 2" (quello, cioè, che deve essere allegato alla richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale). La Corte ha inoltre rilevato che il vizio verificatosi nella comunicazione di apertura della procedura per il collocamento in Cigs può essere fatto valere anche dal singolo lavoratore, richiamando il principio affermato in materia dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 302 dell'11 maggio 2000 secondo cui: "in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi (in base al combinato disposto degli art. 1, settimo comma, legge 23 luglio 1991 n. 223 e 5, commi quarto e quinto, legge 20 maggio 1975, n. 164), tale illegittimità potendo essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata".