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Differenze retributive. Conciliazione NIGRA (USI)

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Tribunale di Milano
Sezione Lavoro
verbale di conciliazione.


Nella causa R.G.L. n. 5472/10 promossa da:
ION SIMA (C.F.: SMI NIO 69T22 Z129A) nato in Romania in data 22.12.1969 e residente in Pioitelio (MI) Piazza Garibaldi n. 10, con I' Aw. Sergio Galleano
-    ricorrente -
contro
NiGRA SERVIZI INTEGRATI Società Cooperativa (P.I.: 04041090152) con sede legale in Milano (Mi) Via Correggio n. 19, con l'Avv. Marco Petrucci
-    resistente -
******
Oggi 22.11.2010 ore 13.00, avanti al Giudice del Lavoro designato, Dott. Nicola Di Leo, sono comparsi il ricorrente Sig. Sima lon assistito dall'Aw. Sergio Galleano, sostituito dell'Aw. Federico D'Elia, nonché l'Avv. Laura Passarini, in sostituzione dell'Aw. Marco Petrucci anche in qualità di procuratore speciale della Nigra Servizi Integrati Società Cooperativa in forza di procura ex art. 185 c.p.c. che si produce e che si allega al presente verbale
premesso
- che con ricorso datato 03.06.2010 e depositato presso il Tribunale di Milano - Sezione Lavoro - in data 15.06.2010, il Sig. Sima lon chiedeva che venisse:
-    accertata e dichiarata la sussistenza della mancata applicazione da parte di Nigra delle disposizioni di cui al C.C.N.L. di settore, relativamente ai rapporto di lavoro intercorso con il Sima lon;
-    accertata e dichiarata la sussistenza di tutte le differenze retributive di cui in fatto - così come meglio specificate nei paragrafi n. 15.1 e ss. e 16.1 e ss. - relative al periodo lavorativo compreso tra il mese di ottobre 2008 e dicembre 2009;
-    accertato e dichiarato il diritto del ricorrente al pagamento della complessiva somma pari ad € 1.886,03 ovvero della maggior / minor somma che risulterà in corso di causa;
-    condannata Nigra S.r.l., in persona del proprio legale rappresentante prò tempore, ai pagamento in favore del ricorrente della somma pari ad € 1.886,03 ovvero della maggior / minor somma che risulterà in corso di causa, il tutto oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi maturati;
-    che si costituiva in giudizio la Nigra Servizi Integrati Società Cooperativa contetando le pretese avversarie;
-    che le parti ritengono che sia comune interesse definire tramite conciliazione in sede giudiziale tutti gli aspetti giuridici afferenti la questione in esame nonché ogni altra questione insorta o che possa insorgere tra le stesse.
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Tanto premesso le parti, come sopra rappresentate e difese, dichiarano di conciliare la causa tra le stesse insorta alle seguenti condizioni, tutte ritenute essenziali:

1.    la premessa costituisce parte integrante del presente atto;
2.    il Sig. lon Sima rinuncia al ricorso, agli atti dei giudizio e all'azione, ed alle domande tutte proposte con il ricorso introduttivo del giudizio e ad ogni altra domanda proponibile in connessione con le allegazioni di causa;
3.    ia società resistente accetta tale rinuncia;
4.    la Nigra Servizi Integrati Società Cooperativa, senza alcun riconoscimento delle pretese del ricorrente ed al solo fine di evitare l'alea del giudizio, offre ai lavoratore, che accetta, la somma lorda di € 1.250,00= (milleduecentocinquanta/OO) sulla quale verrano operate le ritenute di legge, a titolo di transazione generale novativa;
5.    ia somma di cui a! precedente punto n. 4 verrà versata ai Sig. Sima lon entro e non oltre il 15.12.2010 con il pagamento delia mensilità del mese di novembre 2010;
6.    a titolo di concorso spese legali la Nigra Servizi Integrati Società Cooperativa, corrisponde contestuaimente alla sottoscrizione del presente verbale all'Aw. Sergio Gaileano, la somma di € 300,00= (trecento/00), oltre oneri di legge, dedotta la r.a., e quindi la somma pari ad € 314,40 (trecentoquattordici/40) a mezzo di assegno bancario, tratto su Banca Popolare di Milano intestato e reso non trasferibile all'ordine dello stesso;
7.    l'Aw. Sergio Galleano,consegna contestualmente alla sottoscrizione della presente conciliazione relativa nota prò forma e, salvo buon fine del predetto assegno, rilascerà fattura alla società;
8.    fatta eccezione per il contributo spese legali come innanzi concordato e versato da Nigra Servizi Integrati Società Cooperativa, restano interamente compensate tra le parti le eventuali ulteriori spese legali;
9.    per l'effetto di quanto convenuto nel presente verbale il Sig. lon Sima, dichiara di non avere più nulla a pretendere dalia Nigra Servizi Integrati Società Cooperativa, relativamente al periodo intercorrente tra la data di assunzione (01.10.2008) a la data del 31.10.10 per qualsiasi titolo e/o ragione e/o causa dedotta nel ricorso N.R.G. 5472/10 Tribunale di Milano -Sezione Lavoro - e dichiara di non avere più nulla a pretendere dalla Nigra Servizi Integrati Società Cooperativa per qualsiasi titolo e/o ragione e/o causa che possa essere dedotta, in relazione al periodo intercorrente tra la data di assunzione (01.10.2008) e la data del 31.10.10 riconoscendo la correttezza degli importi di cui alle buste paga elaborate e corrisposti dalia Nigra Servizi Integrati Società Cooperativa, compresi a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: retribuzioni correnti, mensili, differite ed aggiuntive, premi di produzione, ferie, permessi festività, par, ex festività e relativi trattamenti retributivi; differenze retributive per orario di lavoro, inquadramento contrattuale e mansioni, compensi per lavoro straordinario, supplementare festivo e notturno, in sesta giornata e loro incidenza su tutti gli istituti contrattuali, economico di malattia, infortunio, indennità di maternità ed indennità varie; indennità di trasferta, indennità di mensa e trattamenti integrativi e sostitutivi,
eventuali risarcimenti di danni patrimoniali o non patrimoniali di qualsiasi natura, inclusa l'incidenza, degli stessi sulle competenze di fine rapporto e su qualsiasi indennità retributiva.
10. per quanto possa occorrere anche la Nigra Servizi Integrati Società Cooperativa dichiara a sua volta, e relativamente al periodo . , intercorrente tra la data di assunzione (01.10.2008) e la data del 31.10.10, di non avere più nulla a pretendere nei confronti del ricorrente per alcun titolo e/o ragione e/o causa in merito al rapporto di lavoro in essere tra le parti;
11.    le parti prendono atto che con ia sottoscrizione del presente verbale di conciliazione verrà dichiarata l'estinzione della causa pendente che verrà cancellata dal ruolo;
12.    sottoscrivono ì procuratori delle parti per rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 68 L.P.F.