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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO

Sentenza 29.7.2010 n. 17725

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente -

Dott. DDAGOSTINO Giancarlo - Consigliere -

Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -

Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -

Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere -

Ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da:

P.O., + ALTRI OMESSI – ricorrenti -

Contro

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE - controricorrente -

Avverso la sentenza n. 488/2009 della CORTE DDAPPELLO di MESSINA del 14.4.09, depositata il 21/04/2009;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. IANNELLI Domenico.

Fatto

Letta la sentenza del 21 aprile 2009, con cui la Corte d’appello di Messina, confermando la statuizione di primo grado, rigettava la domanda proposta da P.O. E da altri diciassette addetti al lavoro a turni nei confronti del Consorzio Autostrade Siciliane, per ottenere una maggiorazione per il lavoro compiuto nelle giornate domenicali in cui cadeva il loro turno lavorativo; richiamavano i Giudici di merito l’orientamento espresso in sede di legittimità e rilevavano che, nella specie, i turnisti lavoravano per quattro giorni e godevano di due giorni di riposo a settimana, a differenza dei non turnisti che lavoravano per cinque giorni, per cui la maggiore penosità del lavoro domenicale poteva ritenersi compensata dalla più favorevole disciplina dei riposi, disciplina rimasta immutata anche a seguito della riduzione dell’orario settimanale complessivo;

Letto il ricorso dei soccombenti con due motivi e il controricorso del Consorzio; Vista la relazione resa ex art. 380 bis di inammissibilità della censura di violazione di legge per inidoneità del quesito di diritto e di quella di difetto di motivazione per mancanza del momento di sintesi prescritto dall’art. 366 bis e comunque di manifesta infondatezza del ricorso; Letta la memoria depositata dai ricorrenti;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, perchè a prescindere dalla irritualità dei quesiti, quanto al merito, la pretesa è infondata alla luce della giurisprudenza di questa Corte, essendosi già affermato con molteplici pronunzie (tra le tante Cass. n. 15044 del 28/11/2001) che “Il diritto dei lavoratori turnisti ad essere compensati per la particolare penosità del lavoro svolto di domenica (ancorché con differimento del riposo settimanale in un giorno diverso) può essere soddisfatto, oltre che con supplementi di paga o con specifiche indennità, con l’attribuzione di vantaggi e benefici economici contrattuali di diversa natura (quale la concessione di un maggior numero di riposi), atteso che, da un lato, la penosità del lavoro domenicale – a seconda delle circostanze di fatto e delle particolari esigenze del lavoratore, da valutare peraltro nell’attuale contesto socio – economico – può anche essere eliminata o comunque ridotta mediante un sistema di riposi settimanali (che, permettendone il recupero in forma continua e concentrata nel tempo, risulti suscettibile di reintegrare compiutamente le energie psicofisiche del lavoratore) e che, dall’altro, l’attribuzione alla contrattazione collettiva di margini di flessibilità nella regolamentazione dei regimi dell’orario e dei riposi lavorativi discende da ripetuti riconoscimenti legislativi intesi, nel rispetto delle direttive comunitarie, alla modernizzazione della materia.”.

Non sono stati addotti validi elementi in contrario nelle note, perchè va rilevato che, contrariamente a quanto colà si sostiene, i giudici di merito ben potevano esaminare la contrattazione collettiva nella sua interezza, per verificare se, a prescindere dalle allegazioni della controparte, la coincidenza del turno di lavoro con la domenica trovasse in essa un qualche tipo di compenso, in via diretta o indiretta. Ciò è stato correttamente ravvisato non solo nel maggior numero di riposi che il personale turnista viene a godere nel complesso, giacché i turnisti lavorano per quattro giorni e riposano per due, mentre i non turnisti lavorano per cinque giorni e lavorano per due, ma anche nel fatto che vi è una specifica indennità per il lavoro domenicale, come gli stessi ricorrenti ammettono, pur lamentandone l’esiguità. D’altra parte, diversamente opinando, in sede giudiziale verrebbe modificato quanto pattuito in sede di autonomia collettiva, alterando il complesso equilibrio trovato dalle parti stipulanti, il che è invece inibito al giudice;

Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese liquidate in Euro 30,00 oltre tremila/00 Euro per onorari, nonché IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2010

Conformi e difformi