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Lotta

DICHIARAZIONE COMUNE DI SOSTEGNO

La rete costituita attraverso le organizzazioni sindacali e associative seguenti:

CGT in Spagna, CTUWS in Egitto, Sindacato autonomo delle imposte fondiarie di Egitto,CNT francese, Solidarietà Francese, ODT marocchina, Via democratica marocchina, USI AIT italiana…

Ci felicitano della scarcerazione dei condannati di Gafsa., vedendo questo risultato, come vittoria delle mobilitazioni organizzate in Tunisia e a livello internazionale.

Le sentenze devono essere annullate in quanto i condannati rischiano in qualsiasi momento di ritornare in prigione.

Coloro i quali sono funzionari che non hanno ritrovato il loro impiego.

Ed è per questo che noi esigiamo per tutte le vittime dei processi di Gafsa l’annullamento puro e semplice delle sentenze e la reintegrazione nel loro posto di lavoro.

Fahem Boukadous, è stato condannato per contumacia, beccandosi d4 anni di prigione con condanna emessa, il 4 Gennaio 2009.

Le organizzazioni firmatarie di questa denuncia, esigono tra l’altro l’annullamento delle sentenze dei 17 militanti dell’Unione generale degli studenti della Tunisia (UGET), condannati a delle pene da uno a tre anni di reclusione per un azione puramente sindacale limitandosi ad una occupazione simbolica e pacifica di uno stabilimento amministrativo, della durata di mezza giornata.

Esigiamo inoltre la liberazione e l’annullamento di pene pronunciate contro il giornalista ben Brik: i mass media devono poter esercitare il ruolo d’informazione e non essere costretti di dar luogo alla propaganda del potere.

Per queste ragioni, le organizzazioni estensori della presente denuncia politica si impegnano a parteciperanno a differenti iniziative internazionali di solidarietà nei confronti dei militanti tunisini vittime della repressione.

Marseille, il 23 Gennaio 2010.

1. Sentenza IVRI Multiservizi. Congelamento Nullo!

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Lavoro

La dott.ssa Silvia Ravazzoni in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1345/2014 R.G. promossa da:

GUGLIELMO ……………., con il patrocinio dell'avv. CATAPANO GIUSEPPE e con elezione di domicilio in VIA B. CELLINI 5 MILANO presso e nello studio dell'avv. CATAPANO GIUSEPPE

contro:

IVRI SERVIZI INTEGRATI SPA, con il patrocinio dell'avv. FOSSATI CARLO , con elezione di domicilio in VIA MASCHERONI, 31 20145 MILANO, presso e nello studio dell'avv. ……….CARLO

Oggetto: retribuzione Sulla base delle seguenti

MOTIVAZIONI

In fatto

Con ricorso depositato in data 7 febbraio 2014, il ricorrente …………….. Guglielmo conveniva la società IVRI SERVIZI INTEGRATI s.p.a. dinanzi al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro deducendo, in sintesi:

- di essere stato assunto dalla IVRI SPA a far data dal 28.9.2005;

- di essere passato alle dipendenze della società convenuta in seguito all'intervenuta parziale cessione del ramo d'azienda in favore di IVRI SERVIZI INTEGRATI s.p.a. con decorrenza dal 1.1.2010;

- che ai sensi del 2112 c.c. le due società confermavano il passaggio senza soluzione di continuità, da IVRI SPA a IVRI SERVIZI INTEGRATI s.p.a., dei dipendenti ceduti, applicando agli stessi, quale trattamento economico di maggior favore, il CCNL Multiservizi;

- che con lettera del 6.12.2012 la società datrice di lavoro gli comunicava l'avvio della procedura di mobilità ex art. 4 e 24 Legge 223/1991;

- che in data 28/29.3.2013 la società convenuta concludeva un accordo sindacale con le OO.SS. SINAL CISAL, UGL, Filcams CGIL e Fisascat CISL che prevedeva la conservazione di tutti posti di lavoro dichiarati in esubero a fronte dell'applicazione, a tutto il personale, a far data dal 1° marzo 2003, del solo C.C.N.L. Vigilanza Privata — Sezione Servizi Fiduciari (sia parte normativa che parte economica), in luogo dei C.C.N.L. Multiservizi, Commercio e Portierato;

 

- che le condizioni descritte nel suddetto accordo, oltre a risultare lesive dei diritti del ricorrente, in quanto contrastanti con l'art. 2103 c.c., ovvero dettate in violazione del principio di irriducibilità della retribuzione, risultano altresì prive di efficacia nei confronti del ricorrente atteso che lo stesso accordo, al punto 6 prevede testualmente che " In applicazione al presente accordo, sarà sottoscritto, in una delle sedi privilegiate di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c. un accordo individuale nell'ambito del quale:..."

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L'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE DI MANOVRA

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L'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE DI MANOVRA E' PLATEALMENTE INCOSTITUZIONALE - Per contrasto con gli articoli 39, 3, 35 e 36 Cost.

Roma, 5 settembre 2011 - L'emendamento all'art. 8 della legge di manovra, approvato ieri dalla Commissione Bilancio del Senato, esplicita l'obiettivo, perseguito dal Governo, di demolizione dei diritti dei lavoratori.

Infatti vi si afferma apertamente che con "specifiche intese", a livello aziendale o territoriale, si possono apportare deroghe alle norme di legge che tutelano i lavoratori.

Se questa norma supererà il vaglio delle Camere, il Presidente della Repubblica sarà richiesto di promulgare una plateale violazione della Costituzione, che all'art. 39 pone precisi limiti al potere normativo dei sindacati, precisando che essi, a determinate condizioni, unitariamente rappresentati in proporzione ai propri iscritti, possono soltanto stipulare contratti collettivi validi per tutti gli appartenenti ad una categoria.

E' notorio che le condizioni previste dall'art. 39 per la stipula da parte dei sindacati di contratti validi erga omnes - in particolare la registrazione previo controllo della democraticità degli Statuti - non sono mai state realizzate, anche per non riconoscere il ruolo prevalente della CGIL.

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