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Sentenza IVRI. Restituzione del salario decurtato

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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO

in persona del giudice del lavoro dr.ssa Giulia Dossi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause riunite n. 9715 e 9778 R.G.L 2014( promosse da Davide BOTTI e Giorgio FOGLI

con il proc. dom. avv. Giuseppe Catapano, via Cellini n, 5, Milano,

ricorrente

contro

I.V.R.L Servizi Integrati s.p.a,

con i procc. domm, aw.ti Carlo Fossati, Malagrazia Zarro e Ilenia Garavaglia, via

Mascheroni n. 31, Milano,

- convenuta -

Oggetto; differenze retributive

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, depositati nella cancelleria del Tribunale di Milano - sei. lavoro nella date del 28 agosto 2014 e del 2 settembre 2014, Davide BOTTI e Giorgio FOGLI, premesso:

-         di essere stati assunti alle dipendenze di I.V.R.L Servizi Integrati s.p.a. con inquadramento al 2Ù livello C-C.N.L. Multiservizi;

-         che con lettera del 6 dicembre 2012 la società datrice di lavoro aveva comunicato l'avvio della procedura di mobilità ex art. 4 e 24 legge 23 luglio 1991 n. 223;

-         che in data 28/29 marzo 2013 la società convenuta aveva concluso un accordo sindacale con le 00.SS. SINAL CISAL, UGL, Filcams CGIL e Fisascat CISL che prevedeva la conservazione di tutti posti di lavoro dichiarati in esubero a fronte dell'applicazione a tutto il personale, a far data dal 1° marzo 2003, del solo C.C.N.L. Vigilanza Privata — Sezione Servizi Fiduciari [sia parte normativa che parte economica), in luogo dei C.C.N.L. Multiservizi, Commercio e Portierato;

-         che te condizioni descritte nel suddetto accordo, oltre a risultare lesive dei diritti dei ricorrenti, in quanto contrastanti con l'art. 2103 ce, ovvero dettate in violazione del principio dì irriducibilità delia retribuzione, dovevano altresì prive di efficacia nei confronti dei ricorrenti atteso che l'accordo prevedeva al punto 6 che "in applicazione at presente accordo, sarà sottoscritto, in una delie sedi privilegiate di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c. un accordo individuale";

-   di non aderire alle 00.SS. firmatarie dell'accordo sindacale anzidetto, né di aver prestato il proprio consenso in qualsiasi forma a tale accordo, né di aver sottoscritto l'accordo individuale di cui al punto che precede; tanto premesso, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare l'illegittimità degli accordi sindacali sottoscritti tra la società convenuta e le 00,SS in data 28/29 marzo 2013, in relazione alle trattenute operate sulla retribuzione così come risultanti dalle buste paga prodotte e, per l'effetto, condannare la società convenuta a pagare a ciascun ricorrente la somma di € 4,113,00 a titolo di differenze retributive per il periodo da aprile 2013 a luglio 2014, oltre ai ratei di 14 mensilità non erogati in riferimento allo stesso periodo, pari ad € 1.527,62 quanto a Davide BOTTI e ad € 1,665,00 quanto a Giorgio FOGLI, con interessi legali e rivalutazione monetaria; ordinare alla società convenuta di non operare ulteriori trattenute sulla retribuzione dei ricorrenti, disapplicando nei loro confronti gli accordi sindacali anzidetti.

- Con vittoria di spese e competenze di causa.

- Costituendosi ritualmente in giudizio, LV.R.1. SERVIZI INTEGRATI s,p.a, ha contestato la fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, concludendo per il loro rigetto.

- Le domande svolte dai ricorrenti sono fondate e meritano accoglimento nei limiti di seguito esposti.

- Le questioni oggetto della presente controversia sono già state affrontate e decise da numerose pronunce di questo Tribunale (cfr, Trib, Milano - sez, lav,, 21-23 gennaio 2014 n, 162, est, DÌ Leo; Trib. Milano - sez. lav., 5 novembre 2014, est. Casella; Trib. Milano - sez. lav,H 17 giugno 2014, est. Ravazzoni; Trib. Milano - sez. lav., 12 novembre 2014H est. Porcelli), le cui motivazioni sono condivise da questo giudice e richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp, att, c.p.c.

- Si rileva, in primo luogo, l'inefficacia nei confronti degli odierni ricorrenti degli accordi sindacali conclusi in data 28/29 marzo 2013 tra la società convenuta e le 00.SS. SINAL CI5AL, UGL, Filcams CGIL e Fisascat CISL, atteso che, per espressa volontà delle parti contraenti, l'efficacia degli accordi è subordinata alla sottoscrizione, in sede protetta ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c, di un accordo individuale da parte di ciascun dipendente

- Come osservato in particolare dalla citata sentenza del Tribunale di Milano - sez, lavoro, 17 giugno 2014, est. Ravazzoni, "lo clausola contenuta nell'accordo sindacale del 28/3/2013 al punto 6 deve essere considerata a tutti gli effetti di legge come condizione sospensiva di validità dell'accordo suddetto rispetto a ciascun dipendente, ai sensi dell' articolo 1353 CC.

- Infatti, si tratta di una clausola che rimette alla volontà del singolo lavoratore lo decisione circa l'opportunità di sottoscrivere in sede privilegiata un accordo individuale cui è subordinata l'applicazione di quanto concordóte ne! verbale del 28/3/2013".

- È pacifico in causa che i ricorrenti non hanno sottoscritto alcun accordo individuale, sicché non può trovare applicazione nei loro confronti quanto statuito dagli accordi sindacali in parola.

- Né può accogliersi la tesi della convenuta, secondo cui i ricorrenti, attraverso la ricezione mensile del proprio trattamento retributivo, avrebbero tacitamente accettato il contenuto dell'accordo sindacale: tale condotta, infatti, non è univocamente interpretabile come condotta abdicativa di diritti inderogabili da parte del lavoratore, tenuto anche conto che le somme percepite a titolo di retribuzione, così come indicati nei relativi prospetti paga, sono somme destinate al mantenimento del lavoratore e della propria famiglia.

Inoltre, non può certo ritenersi che l'accettazione tacita sia equipollente alla sottoscrizione di apposito accordo individuale ai sensi degli artt. 410 e 411 cp.C, così come richiesto dagli accordi sindacali, essendo evidente che l'accettazione tacita non integra i requisiti di forma, né assicura le garanzie proprie dell'accordo in sede protetta

Ne deriva, allora, che società convenuta ha disposto unilateralmente una modifica ín peius del trattamento retributivo dei dipendenti, in violazione del principio di irriducibilità' della retribuzione.

-         Giova in proposito richiamare la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui: "il principio dell'irriducibilità' dello retribuzione dettato dall'art. 2103 ex. implica che la retribuzione concordata al momento dell'assunzione non è' riducibile neppure a seguito di accordo tra il datore e il prestatore di lavoro ed ogni patto contrario e' nullo in ogni caso in cui il compenso pattuito anche in sede di contratto individuale venga ridotto, salvo che, in caso di legittimo esercizio, do parte del datore di lavoro, dello ius variandi" (cfr. Cass. 23 luglio 2008 n. 20310; Cass. 19 febbraio 2008 n. 4055; Cass., 27 ottobre 2003, n, 16106).

-         Né si potrebbero richiamare, a sostegno dell'operato aziendale, il disposto dell'art. 4, comma 11, legge 23 luglio 1991 n. 223 o quello dell'art. 8 d.ì. 13 agosto 2011 n.138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011 n, 148.

-         Da un lato, l'art. 4, comma 11, legge 23 luglio 1991 n. 223, stabilisce unicamente che gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo comma dell'articolo 2103 del codice civile, la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte".

-         La norma non attribuisce al datore di lavoro il potere di modificare unilateralmente il contratto collettivo applicato, né tantomeno di ridurre il trattamento economico dei dipendenti a parità di mansioni. Essa introduce una specifica deroga all'art. 2103, comma 2, ce, prevedendo la possibilità di assegnare i lavoratori in esubero a mansioni diverse da quelle svolte, deroga che, come tale, non può' essere estesa ad altre ipotesi e dalla quale non può ricavarsi un principio generale in forza de* quale, nell'ambito degli accordi sindacali sopra indicati, le parti possano convenire modifiche degli assetti contrattuali dei dipendenti, anche sul piano economico, al fine di salvaguardare il livelli occupazionali.

L'art. 8 d.l. 13 agosto 2011 n.138, convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148, stabilisce poi che: "1. i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sui piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate allo maggiore occupazione, allo qualità dei contratti dì lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alia emersione de! lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di solario, olla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agii investimenti e all'ovvio di nuove attività.

2. Le specifiche intese di cui ol comma 1 possono riguardare lo regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento: a} agli impianti audiovisivi e allo introduzione dì nuove tecnologie;

b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del persónate:

c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà' negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;

d) alla disciplina dell'orario di lavoro;

e) alle modalità' di assunzione e disciplina de! rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinóte e continuative a progetto e le partite IVA, alia trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto dì lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento delio lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché 'fino ad un anno di età' del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dallo fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da porte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento

2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalie convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui ai comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano te materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro."

La Corte Costituzionale, con la sentenza 19 settembre-4 ottobre 2012 n. 221, ha chiarito che "come emerge dai dettato delia norma de qua, le «specifiche intese» previste dal comma 1, «finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione dì forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività», non hanno un ambito illimitato, ma possono riguardare soltanto «la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione de/lavoro e della produzione», con riferimento; a) agli impianti audiovisivi e alia introduzione di nuove tecnologie; b) alle mansioni de/lavoratore, alfa classificazione e inquadramento del personale; c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; d) alla disciplina dell'orario dì lavoro; e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso da! rapporto di lavoro, fatta eccezione per / casi di licenziamento discriminatorio menzionati in modo espresso dalla norma stessa (comma 2). Contrariamente a guanto ritiene la ricorrente, il suddetto elenco ha carattere tassativo, come sì desume sia dall'espressione utilizzata dal legislatore {«con riferimento'' alle specifiche materie indicate), sia - ed ancor più chiaramente - dal dettato dell'art. 8, comma 2-bis, alla stregua del quale «le specifiche intese di cui ai comma -1 operano anche in derogo alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate da! comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro»".

-         L'effetto derogatorio previsto dall'art. 8 cit. opera, dunque, solo in relazione alle materie richiamate dal comma 2, tra le quali non è contemplata la riduzione della retribuzione, anche se disposta al fine di garantire una maggiore occupazione.

-         Pertanto, in assenza di una norma che preveda la facoltà per il datore di lavoro di ridurre la retribuzione, il menzionato art. 8 non può essere invocato a sostegno della tesi sostenuta da parte convenuta.

-         Da tutto quanto esposto deriva l'illegittimità della riduzione del trattamento economico dei ricorrenti, operato da LV.R.I. Servizi Integrati s,p.a. in applicazione degli accordi sindacali del 28/29 marzo 2013, per violazione degli artt. 2103 ce. e 36 Cost..

La società deve essere pertanto condannata a pagare ai ricorrenti gli importi {non contestati sotto il profilo del quantum) corrispondenti alle trattenute operate sulle retribuzioni, pari ad € 4.113,00 ciascuno per il periodo da aprile 2013 a luglio 2014, oltre ai ratei di 14 mensilità non erogati in riferimento allo stesso periodo {parimenti non contestati nel loro ammontare), pari ad € 1.527,62 quanto a Davide BOTTI e ad € 1.665,00 quanto a Giorgio FOGLI, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.

Nei limiti sopra precisati le domande meritano, quindi, accoglimento. Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza ed i relativi importi sono liquidati in dispositivo.

La presente sentenza è dichiarata ex lege provvisoriamente esecutiva tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni altra domanda eccezione e istanza disattesa od assorbita, cosi provvede:

-         accertata l'illegittimità della riduzione del trattamento economico dei ricorrenti, operata da LV.R.I. Servizi Integrati s.p.a. in applicazione degli accordi sindacati del 28/29 marzo 2013, condanna la società convenuta a pagare a ciascuno di essi l'importo di € 4.113,00 a titolo di differenze retributive per il periodo da aprile 2013 a luglio 2014, oltre ai ratei di 14 mensilità non erogati in riferimento allo stesso periodo, pari ad € 1.527,62 quanto a Davide BOTTI e ad € 1.665,00 quanto a Giorgio FOGLI, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;

-          condanna la società convenuta a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, che liquida in complessivi £ 1.700,00 oltre rimborso forfettario per spese generali ed accessori di legge;

-         -dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti.

Milano, 16 dicembre 2014

II giudice

Giulia Dossi