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IVRI condannata: ROL e Ferie, bene non disponibili

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Avv. GIUSEPPE Catapano                                                                                          Sentenza n. 2263/2015 pubbl. il 04/09/2015

Vìa B. Celimi, 5 - 20129 MILANO                                                                                  RG n. 3709/2015

Tel. 02.54019629 - Fax 02.54019601

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TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO Udienza del 04/09/2015 N. 3709/2015 RG

 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI MILANO

 

Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.

6.8.2008 n. 133

da

CURSIO TONY - CAPUTO CRISTIAN - GALLONE ELENA - BIANCHI CLAUDIO » FOGLI GIORGIO

IVRI SERVIZI INTEGRATI S.P.A.

RICORRENTI

contro

RESISTENTE

 

OGGETTO: retribuzione

Dott. Riccardo Atanasio

nella causa promossa

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti

IN FATTO

Con una pluralità di ricorsi successivamente riuniti, depositati in data 30.3.15 e successive, i ricorrenti CURSIO TONY - CAPUTO CRISTIAN - GALLONE ELENA - BIANCHÌ CLAUDIO - FOGLI GIORGIO hanno convenuto in giudizio IVRI SERVIZI INTEGRATI SPA chiedendo al giudice di accertare e dichiarare l'illegittimità della trattenuta operata sulla retribuzione così come risultante dalle buste paga prodotte a titolo di recupero ferie godute e recupero ROL goduti e, per l'effetto, condannare la società convenuta a pagare ai ricorrenti le somme analiticamente indicate in atti oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ; con vittoria di spese e competenze di causa

Si è costituita la società resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese

All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.

IN DIRITTO

I fatti sono pacifici

Con decorrenza dal gennaio (Fogli) febbraio (Cursio e Caputo) , aprile (Gallone) giugno (Bianchi) 2013 la società convenuta imponeva ai ricorrenti la fruizione continuativa di giorni di g ferie e di ROL senza l'accordo dei lavoratori. Anche nei successivi mesi la prestazione dei lavoro dei ricorrenti veniva di fatto sospesa mediante l'imposizione del godimento di giorni di ferie e dì ore di R.O.L..

La società nella propria memoria difensiva l'ha giustificata con l'oggettiva situazione di crisi | aziendale (che l'aveva costretta anche ad attivare procedure di riduzione di personale poi a momentaneamente sospese) nonché con l'oggettiva mancanza di appalti e la conseguente impossibilità di assegnare i ricorrenti i alle proprie attività; ha altresì rilevato che i ricorrenti non si erano certo opposti alla loro collocazione in ferie nè al godimento di ROL ben oltre quelle previste dal contratto ed ancora da godere.

La conseguenza di tale scelta aziendale è stata che la società ha provveduto a trattenere le somme corrispondenti ai giorni ed ore corrispondenti alla mancata prestazione lavorativa.

Le domande sono fondate.

Nel caso di specie la società non ha provveduto a collocare in ferie forzate ed a fare godere i ROL di cui fossero ancora in credito i lavoratori; ciò che potrebbe ancora ritenersi legittimo in  un caso di crisi conclamata assenza di commesse: sicché il datore di lavoro si veda costretto  a fare godere tutte le ferie e i ROL ai lavoratori che ancora non l'avessero fatto.

Nel caso di specie, la società ha semplicemente trovato un titolo illegittimo per sospendere il rapporto di lavoro coi lavoratori e privarli della loro retribuzione.

Si può parlare di ferie e ROL da godere solo entro il limite previsto dal CCNL e dagli accordi | aziendali, i quali sono naturalmente retribuiti. | La collocazione forzata in ferie e ROL oltre il limite contrattuale (quindi senza averne i lavoratori maturato il diritto) significa semplicemente trovare un escamotage del datore per sospendere il rapporto di lavoro   con conseguente privazione della retribuzione senza il

consenso del lavoratore stesso. Ciò che si risolve nel fare ricadere sui lavoratori l'onere economico della crisi  aziendale che invece, per evidenti ragioni, non può  che essere sopportata dal datore di lavoro sulla base della comune nozione di rischio di impresa. Com'è noto la sospensione coattiva del rapporto di lavoro ed il mancato pagamento della retribuzione al lavoratore si può solo giustificare con l'impossibilità assoluta da parte del datore di lavoro a ricevere la prestazione per ragioni indipendenti dalla sua responsabilità (si può fare il caso dell'incendio totale dello stabilimento al quale sono addetti tutti gli operai). Sicché si fa correttamente applicazione della norma di cui all'art. 1256 ce: ciò in quanto la prestazione del lavoratore diventa irricevibile e quindi impossibile con conseguente estinzione dell'obbligazione e della conseguente controprestazione.

Non è questo certamente il caso.

Se mai la società avesse ritenuto che la crisi fosse irreversibile avrebbe dovuto, come poi ha fatto, porre in mobilità i lavoratori non prima di avere erogato tutte le retribuzioni fino alla risoluzione del rapporto. Va pertanto dichiarata l'illegittimità della trattenuta operata sulla retribuzione dei ricorrenti a titolo di recupero ferie godute e recupero ROL goduti.

La società resistente IVRI SERVIZI INTEGRATI SPA va condannata a pagare per i suddetti titoli le seguenti somme:

la somma lorda di € 7.085,57 in favore di CURSIO TONY;

la somma lorda di € 8.147,00 in favore di CAPUTO CRISTIAN;

la somma lorda di € 1.076,87 in favore di GALLONE ELENA;

la somma lorda di € 6.475,96 in favore dì BIANCHI CLAUDIO;

la somma lorda di € 5.393,43 in favore di FOGLI GIORGIO;

oltre interessi e rivalutazione monetaria

Va condannata altresì la convenuta IVRI SERVIZI INTEGRATI SPA a rimborsare all'Avv.to g CATAPANO   che le ha anticipate le spese del giudizio che liquida in € 7.000,00 oltre l'­accessori oltre 15% spese generali oltre € 140,00 per contributo unificato

Sentenza esecutiva ex art. 431 cpe

PQM

dichiara l'illegittimità della trattenuta operata sulla retribuzione dei ricorrenti a titolo di j recupero ferie godute e recupero ROL goduti;

condanna IVRI SERVIZI INTEGRATI SPA a pagare per i suddetti titoli le seguenti somme:

la somma lorda di€ 7.085,57 in favore di CURSIO TONY

la somma lorda di € 8.147,00 in favore di CAPUTO CRISTIAN

la somma lorda di € 1.076,87 in favore di GALLONE ELENA

la somma lorda di € 6.475,96 in favore di BIANCHI CLAUDIO

la somma lorda di € 5.393,43 in favore di FOGLI GIORGIO

oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Condanna altresì la convenuta IVRI SERVIZI INTEGRATI SPA a rimborsare all'Avv.to CATAPANO che le ha anticipate le spese del giudizio che liquida in € 7.000,00 oltre accessori oltre 15% spese generali oltre € 140,00 per contributo unificato

Sentenza esecutiva

Milano, 4.9.15 S

il Giudice del Lavoro

Dott. Riccardo Atanasio

P.S.

Un caloroso saluto all'Avvocato Catapano dall'USI e dai Lavoratori che continua a difendere gli interessi dei lavoratori con assoluta serietà professionale.