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Multiservizi. Assistenza sanitaria forzata.

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Nostra nota:

Dopo gli enti bilaterali, l'assistenza sanitaria forzata.

I sindacati confederali continuano a fare cassa dalle associazioni padronali utilizzando un fondo di assistenza sanitaria; nonostante i decrementi retributivi, i tagli salariali e i tagli ai diritti, per i sindacati ogni forma per incrementare introiti economici con accordi che la proterbia gli consenta.

Se dovessero verificarsi decurtazioni salariali ai lavoratori l'USI utilizzerà ogni strumento per impedire il concretizzarsi che l'accordo sull'assistenza sanitaria integrativa ricada sulle tasche dei lavoratori,

 


 

Verb.acc. 16 luglio 2014

Verbale di accordo 16 luglio 2014 in materia di assistenza sanitaria integrativa

FISE-CONFINDUSTRIA; CONFAPI-UNIONSERVIZI; LEGACOOP-SERVIZI; FEDERLAVORO-CONFCOOPERATIVE; AGCI-SERVIZI.

e

FILCAMS-CGIL; FISASCAT-CISL; UILTRASPORTI-UIL.

 

Testo del verbale di accordo Premesso:

- che, con il c.c.n.l. sottoscritto il 31 maggio 2011, è stata introdotta nel settore una normativa contrattuale relativa all'istituzione di una forma di assistenza sanitaria integrativa;

- che l'articolo 69 del c.c.n.l. 31 maggio 2011 stabiliva, a partire dal 1° luglio 2013, il versamento di un contributo a carico delle imprese pari a Euro 4,00 mensili per i lavoratori fino a 28 ore settimanali e pari a Euro 6,00 per i lavoratori sopra le 28 ore settimanali;

- che, con accordo del 26 giugno 2013, le Parti stipulanti il c.c.n.l. hanno concordato, stante le necessità di proseguire nel lavoro istruttorio per la costituzione del Fondo di settore, di prevedere altre modalità e tempistiche per l'avvio del versamento dei contributi;

- che gli Organi direttivi del Fondo hanno ultimato gli adempimenti necessari per l'iscrizione al Registro dei Fondi istituito presso il Ministero della salute;

le parti concordano che:

1) A - Le imprese inizieranno a versare mensilmente la contribuzione ordinaria di cui all'art. 69 del c.c.n.l. a partire dalla mensilità di luglio 2014 tramite F24 riportando il codice riferito alla convenzione sottoscritta dal Fondo ASIM, che sarà cura del Fondo stesso comunicare alle Associazioni sindacali e datoriali stipulanti il presente accordo;

B - unitamente al contributo ordinario di luglio 2014, di cui al punto precedente, dovrà essere versata la quota una tantum a titolo di iscrizione, così come definito dall'art. 69 del c.c.n.l. 31 maggio 2011 pari a 0,50 Euro per ciascun lavoratore, da parte delle imprese che non avessero ancora provveduto a tale adempimento;

2) Le imprese provvederanno a versare al Fondo ASIM il contributo previsto dall'articolo 69 del c.c.n.l. 31 maggio 2011, per il periodo 1° luglio 2013-30 giugno 2014 nelle seguenti forme e modalità:

- Il versamento avverrà tramite F24, riportando su una apposita riga, diversa da quella dei contributi mensili ordinari, il codice assegnato al fondo e l'importo relativo agli arretrati.

- Le imprese dovranno versare al Fondo ASIM gli arretrati, per i lavoratori a tempo indeterminato in forza alle stesse a luglio 2014, nella misura pari alle quote mensili dovute dall'impresa stessa per il periodo ricompreso tra luglio 2013 e giugno 2014 con le seguenti tempistiche:

- Con l'F24 del mese di settembre 2014 si provvederà a versare quanto dovuto al Fondo relativamente ai mesi di aprile-maggio-giugno 2014;

- Con l'F24 del mese di febbraio 2015 si provvederà a versare quanto dovuto al Fondo relativamente ai mesi di gennaio-febbraio-marzo 2014;

- Con l'F24 del mese di maggio 2015 si provvederà a versare quanto dovuto al Fondo relativamente ai mesi di ottobre-novembre-dicembre 2013;

- Con l'F24 del mese di ottobre 2015 si provvederà a versare quanto dovuto al Fondo relativamente ai mesi di luglio-agosto-settembre 2013.

I versamenti delle quote contributive, così come definite dal punto 2 che precede, saranno destinate dal Fondo ASIM a copertura delle prestazioni sanitarie nelle modalità previste dal Regolamento di funzionamento del Fondo stesso.

All'articolo 69 del c.c.n.l. 31 maggio 2011 si aggiungono i seguenti periodi:

"Le Parti si danno atto che nella determinazione della parte dell'aumento economico del c.c.n.l. per i dipendenti di imprese esercenti servizi di pulizia e servizi Integrati/Multiservizi, si è tenuto conto dell'incidenza delle quote e dei contributi dell'articolo 69 del c.c.n.l. per il finanziamento del Fondo di assistenza sanitaria integrativa.

L'aumento complessivo, derivante dall'applicazione degli accordi interconfederali vigenti, risulta pertanto comprensivo di tali quote e contributi, che sono parte integrante dell'aumento economico.

L'azienda che ometta il versamento delle quote e dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito. La corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie e i servizi garantiti dal Fondo ASIM.

Il diritto all'assistenza sanitaria integrativa nei limiti di cui al presente articolo è irrinunciabile da parte del lavoratore.

Il pagamento della quota di contribuzione al Fondo di assistenza sanitaria dovrà essere specificamente evidenziato in busta paga.

Le Parti si attiveranno al fine di fornire adeguata informativa alle imprese ed ai lavoratori del settore in merito all'istituto dell'assistenza sanitaria ed al funzionamento del Fondo ASIM.".