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Conciliazioni tuta. Oltre a ricorsi pendenti.

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VERBALE DI ACCORDO E CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE

Ex artt. 410, 411 e 412 c.p.c.

Oggi 12 luglio 2020 presso la Sede del Sindacato USI – C.T. & S. in Milano, Via Ricciarelli n. 37, alla presenza del Conciliatore e rappresentante sindacale sig. Sandro Bruzzese è stato esperito il tentativo di conciliazione in sede sindacale fra il lavoratore, nato ......................................., ............................. ........................., ....................................................., (di seguito anche il “Lavoratore”) assistito dall’avv. Giuseppe Catapano, e la ...................................................., in persona del ........................................, con sede legale ..............................................., in questa sede rappresentata dal dott. ...................... ........................................., giusta delega in atti (di seguito anche la “Società”).

Congiuntamente definite le “Parti”.

(CCNL applicato: Imprese di Pulizia Multiservizi)

Il sig. Bruzzese, nella sua qualità di Conciliatore Sindacale, accertata l’identità delle Parti, la capacità ed il potere di ciascuna di esse di conciliare la controversia in esame, preventivamente ha provveduto ad avvertire le Parti stesse circa gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale, giusto il combinato disposto dell’art. 2113, comma 4° del cod. civ. e degli artt. 410, comma 1°, 411 e 412 cod. proc. civ., come modificati dalla Legge 11.8.1973, n. 533 e dagli artt. 36 ss, del D. Lgs. 31.03.1998, n. 80.

Dopo ampia discussione le Parti hanno concordato la definizione totale della controversia stessa nei termini che seguono.

PREMESSO

- che il Lavoratore presta la propria attività lavorativa presso l’appalto dei servizi di pulizia ............................... - .................................................................;

- che il Lavoratore ha rivendicato l’obbligo della Società di provvedere al lavaggio degli indumenti di lavoro ed il conseguente diritto al risarcimento del danno asseritamente patito per l’attività di lavaggio degli indumenti di lavoro svolta dalla data dell’assunzione sino alla data odierna;

- che, a sostegno della prospetta azione, il Lavoratore ha dedotto che per procedere al lavaggio, mediante il ricorso a lavanderie ovvero presso la propria abitazione, ha sostenuto costi (di lavanderia ovvero di usura della lavatrice familiare ed energia elettrica) non documentabili ma quantificabili in € 700.

Tanto premesso, le Parti dichiarano di conciliare alle seguenti

Condizioni

Art. 1) Il Lavoratore dichiara di rinunziare, come in effetti rinunzia, nei confronti della Società: a) a rivendicazioni per qualifica, inquadramento superiore ed eventuali differenze retributive; b) a rivendicazioni per lavoro supplementare, straordinario, festivo, domenicale, ecc., anche per l’incidenza dei relativi compensi sul trattamento di fine rapporto ed altri istituti di retribuzione indiretta; c) a rivendicazioni per differenze paga, 13° e 14° mensilità, per ferie o loro indennità sostitutiva, per festività, ex festività, scatti di anzianità, permessi ecc.; d) al preteso risarcimento danni ex art. 2116 c.c. e alla pretesa costituzione di rendita vitalizia; e) a rivendicazioni per risarcimento danni ex art. 2087 c.c., alla salute, biologico, morale e professionale, per pretesa dequalificazione, anche per la pretesa eccessiva penosità della prestazione lavorativa; f) al preteso risarcimento danni per mancato godimento delle pause ovvero al preteso pagamento della retribuzione per l’attività asseritamente prestata durante le pause stesse; g) al preteso risarcimento del danno per il lavaggio degli indumenti da lavoro; h) al preteso pagamento della retribuzione per il tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa; i) al preteso diritto alla maggiorazione della retribuzione a titolo di “anzianità forfettaria di settore”, anche ai sensi dell’art. 22 e 72 del ccnl Pulizie Multiservizi dal 16.11.2013, ed alle relative differenze retributive, sia dirette che indirette, anche a titolo di differenze sulla paga oraria, tredicesima mensilità, festività, permessi, maggiorazione lavoro festivo e notturno, lavoro festivo e ferie; l) a qualsiasi ulteriore diritto e/o pretesa, sia di natura retributiva che risarcitoria, comunque connessa all’intercorrente rapporto di lavoro, anche se non dedotta nel presente verbale.

Art. 2) La Società, come sopra rappresentata, accetta le rinunce formulate dal Lavoratore e si impegna a corrispondere al Lavoratore l’importo netto complessivo di euro 750,00 (settecentocinquanta/00), di cui euro 700,00 (settecento/00) a titolo di risarcimento del danno emergente patrimoniale (non reddituale) ed euro 50,00 (cinquanta/00) a titolo di bonus transattivo.

Art. 3) Il pagamento dell’importo di cui al precedente art. 2 avverrà a mezzo bonifico bancario entro il 31/07/2020;

Art. 4) Il Lavoratore accetta la somma di cui al precedente art. 2 ed il pagamento con le modalità di cui all’art. 3 e, salvo il buon fine del pagamento stesso, dichiara di non avere più nulla a pretendere dalla Società per qualsiasi ragione, causale o credito comunque connessa al rapporto di lavoro sino ad oggi intercorso.

Art. 5) Eventuali spese per l’assistenza al lavoratore da parte dell’avv. Catapano restano interamente compensate, con rinuncia del legale alla solidarietà di cui all’art. 13 L.P.F..

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Lavoratore Società................................S.p.A.

Dott. ........................................................

Avv. Giuseppe Catapano

USI – C.T. & S.

Il Conciliatore Sindacale

Sig. Sandro Bruzzese

Con la sottoscrizione .....................................................................................................................................................................................................................................................

 

La presente conciliazione è stata sottoscritta da cinque società con la scrivente O.S.

Sono altrsì pendenti 46 ricorsi che se non conciliati andranno a sentenza.