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INPS. Visite Mediche di Controllo domiciliare in caso di malattia

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Visite Mediche di Controllo domiciliare in caso di malattia

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Coordinamento Generale Medico Legale Roma, 23/09/2020Circolare n. 106Ai Dirigenti centrali e territoriali

Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale E, per conoscenza, Al Presidente Al Vice Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio diIndirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio deiSindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali

OGGETTO:Visite Mediche di Controllo domiciliare in caso di malattia comune.Comunicazione della variazione dell’indirizzo di reperibilitàSOMMARIO:Con la presente circolare si comunica che è disponibile, mediante il portaleweb dell’Istituto, un nuovo servizio ad uso del cittadino lavoratore per lacomunicazione del cambio di indirizzo di reperibilità durante l’evento dimalattia comune, ai fini della possibile disposizione della visita medica dicontrollo domiciliare.

INDICE:

1. Premessa

2. Servizio denominato “Sportello al cittadino per le VMC”3.

Destinatari del servizio1.

PremessaNell’ambito dell’evoluzione dei servizi per il cittadino e dell’informatizzazione e telematizzazionedel processo delle visite mediche di controllo (VMC) in caso di malattia comune, è statorilasciato, sul portale web dell’Istituto, un nuovo servizio per la comunicazione, da parte deilavoratori dei settori privato e pubblico, della variazione dell’indirizzo di reperibilità, rispetto aquello precedentemente indicato.

Il nuovo strumento, consentendo una maggiore immediatezza e tracciabilità dell’informazione,se da un lato garantisce all’Istituto un efficientamento del flusso gestionale, con la possibilità didisporre automaticamente dell’informazione fornita dal lavoratore, senza ulteriori adempimentiper l’operatore delle Strutture territoriali, dall’altro dà all’utente certezza circa la ricezione dellasua comunicazione all’INPS, per la corretta disposizione dell’eventuale VMC domiciliare.

Il nuovo canale di comunicazione tra lavoratore e Istituto sostituisce le modalità sino ad oggi inuso (e-mail alla casella medico-legale della Struttura territoriale di competenza ocomunicazione mediante Contact center), che rimangono tuttavia ancora valide nei casi diindisponibilità del servizio telematico.

Con l’occasione, si ricorda che non è invece possibile richiedere al medico curante dirichiamare il certificato telematico, sebbene ancora in corso di prognosi, per variare l’indirizzodi reperibilità in esso riportato.

Come illustrato dettagliatamente nel disciplinare tecnico,allegato al decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro del Lavoro e dellepolitiche sociali e il Ministro dell’Economia e delle finanze 18 aprile 2012, infatti, il certificato èrichiamabile dal medico redattore solo ed esclusivamente per essere annullato (entro terminitemporali ben precisi), ovvero rettificato per riformulare la prognosi espressa, riducendola.

2. Servizio denominato “Sportello al cittadino per le VMC”

Il cittadino lavoratore, previa autenticazione tramite le credenziali necessarie per l’utilizzo deiservizi telematici INPS[1], può accedere, dal portale web dell’Istituto, attraverso la sezionededicata ai “Servizi Online”, allo “Sportello al cittadino per le VMC”.

Il servizio consente,attraverso la navigazione fra diverse funzioni, di seguito illustrate, la comunicazione e lagestione, nell’ambito di un evento di malattia, di una diversa reperibilità, rispetto a quellacomunicata precedentemente con il certificato di malattia in corso di prognosi o anche conaltra comunicazione.

“Indirizzo reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo”: la funzione permette lacomunicazione di un nuovo indirizzo di reperibilità per un’eventuale visita di controllodomiciliare.

Per uno stesso certificato di malattia il cittadino può comunicare più reperibilitàsuccessive.

Sul punto si precisa quanto segue:

• ogni nuova reperibilità comunicata, nell’ambito dello stesso certificato di malattia in corso divalidità, implica l’annullamento automatico dell’eventuale precedente reperibilità limitatamenteal periodo di sovrapposizione tra i periodi delle due variazioni comunicate;

• ogni reperibilità è storicizzata, onde evitare che si perda traccia degli indirizzi che possonoessere stati utilizzati per eventuali visite mediche di controllo.

Il cittadino, dopo essersi autenticato, dispone di due differenti funzioni da esercitare,esclusivamente in riferimento ad un preciso certificato di malattia in corso di prognosi,mediante i seguenti campi:Comunica indirizzo reperibilità, per indicare una nuova reperibilità che vieneconsiderata utile a decorrere almeno dal giorno successivo a quello dell’avvenutacomunicazione;Indirizzi comunicati, per consultare tutti i propri indirizzi di reperibilità comunicatiall’Istituto.

3. Destinatari del servizioIl nuovo servizio è disponibile, come specificato in premessa, per tutti i lavoratori dei settoriprivato e pubblico e non sostituisce, in alcun modo, gli obblighi contrattuali di comunicazioneda parte dei medesimi lavoratori nei confronti dei propri datori di lavoro.Lavoratori privati indennizzatiPer i lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, si ribadisce l’oneredi comunicare all’INPS eventuali variazioni di reperibilità con la massima diligenza etempestività possibili, e comunque sempre prima di effettuare lo spostamento, al fine di nonincorrere nelle sanzioni previste dalla legge, in caso di impossibilità ad eseguire la VMC perindirizzo errato del lavoratore.

Con l’occasione, si evidenzia anche la necessità che l’indirizzo sia comunicato correttamente evengano altresì forniti tutti gli elementi informativi ritenuti utili per consentire al medico dicontrollo di reperire l’abitazione. Come precisato più volte dall’Istituto (cfr. le circolari n.129/1990 e n. 183/1998 e il messaggio n. 4344/2012), in caso di mancata esecuzione dellavisita medica di controllo per l’impossibilità di rintracciare l’indirizzo o il lavoratore, il lavoratoreperde il diritto all’indennità economica correlata alla tutela previdenziale della malattia.Nel ribadire che è onere del lavoratore verificare che l’indirizzo di reperibilità comunicatoall’Istituto, mediante il certificato di malattia redatto dal medico curante, sia corretto ecompleto in tutte le sue parti, si precisa che, qualora egli si renda conto tardivamente di uneventuale errore, dovrà provvedere con la massima tempestività a comunicare, mediantel’applicativo in argomento, l’indirizzo esatto, così da consentire il regolare svolgimento dellaVMC.

Lavoratori pubblici afferenti al Polo unicoPer i lavoratori pubblici, invece, la normativa vigente (cfr. l’articolo 6 del D.P.C.M. 17 ottobre2017, n. 206) prevede che il dipendente comunichi preventivamente alla sua Amministrazionedi appartenenza l'eventuale variazione dell'indirizzo di reperibilità, durante il periodo diprognosi.

L’Amministrazione è tenuta a fornire quindi il dato all’INPS per l’effettuazione delleVMC datoriali e d’ufficio (in caso di lavoratore rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo18 del D.lgs 25 maggio 2017, n. 75, rubricato “Polo unico per le visite fiscali”, che hamodificato l’articolo 55-septies del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165).La disponibilità all’utilizzo del nuovo servizio anche per il lavoratore pubblico ha lo scopo diottimizzare il flusso comunicativo e offrire, come già chiarito in premessa, maggiori garanzie dicorrettezza e tempestività dell’informazione per l’esecuzione delle VMC.

Il servizio non deve, invece, essere utilizzato dai lavoratori pubblici per gli adempimenti di cuiall’articolo 55-septies, comma 5-bis, del D.lgs n. 165/2001, come modificato dall’articolo18,comma 1, lett. d), del citato D.lgs n. 75/2017, relativi alla comunicazione del soloallontanamento temporaneo dal proprio domicilio di reperibilità, per terapie, visite mediche,accertamenti sanitari o per gli altri giustificati motivi.

In tali fattispecie, infatti, non si configuraun cambio del domicilio di reperibilità ma un semplice allontanamento dal proprio domicilio cherimane invece confermato.Datori di lavoro privati e pubbliciIn tutti i casi, il datore di lavoro viene messo al corrente del diverso indirizzo di reperibilitàcomunicato dal lavoratore:in fase di richiesta di una VMC, se la comunicazione è stata effettuata prima dellarichiesta di visita;al momento della consultazione degli esiti, qualora il lavoratore abbia comunicato unavariazione di reperibilità dopo la richiesta di VMC e il datore di lavoro abbia acconsentito –spuntando l’apposito campo – ad inviare la visita al diverso indirizzo fornito dallavoratore.

Si ribadisce che, come già specificato nella presente circolare, tale servizio non esonera illavoratore dall’effettuare le comunicazioni previste al proprio datore di lavoro, sulla base delcontratto di riferimento.

Il Direttore GeneraleGabriella Di Michele[1]

A tale proposito, si richiama la circolare n. 87 del 17 luglio 2020, relativa al passaggio dalPIN Inps al Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).