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Sentenza lavaggio tuta.

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE LAVORO

Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause riunite iscritte ai numeri di ruolo generale sopra riportati, promosse con ricorsi depositati in via telematica in data 21 febbraio 2020 e 11 marzo 2020

da

......................................., ...................................., ................................................, .................................., .................................., ................................, ..............................................,

,.....................

 

e da

...........................................................,

tutti elettivamente domiciliati in Milano, via B. Cellini n. 5, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Catapano, che li rappresenta e difende, per procura in calce ai ricorsi introduttivi;

ricorrenti

contro

ROMEO GESTIONI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, piazza S. Maria Beltrade, presso lo studio degli Avv.ti ..........................., ..............................e ..............................., che lo rappresentano e difendono per procura in calce alla memoria difensiva;

convenuto

OGGETTO: risarcimento del danno (lavaggio DPI) i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così

CONCLUDEVANO

 

PER I RICORRENTI:

1.    accertare e dichiarare la sussistenza dell'obbligo del datore di lavoro ROMEO GESTIONI S.p.A. di provvedere al lavaggio degli indumenti di lavoro di cui è causa, ex art. 32 Cost., 2087 c.c. e art. 77 D.Lgs. 81/2008;

2.    per l'effetto, ordinare alla ROMEO GESTIONI S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di provvedere al lavaggio ed alla manutenzione degli indumenti di lavoro di cui è causa, in maniera da assicurarne l'igiene ed evitare conseguenti rischi per la salute dei lavoratori ricorrenti;

3.    Accertare e dichiarare che la ROMEO GESTIONI S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, è tenuta al risarcimento del danno in favore dei ricorrenti per l'attività di lavaggio degli indumenti di lavoro svolta dalla data dell'assunzione sino al deposito del ricorso, nella misura determinata equitativamente di €5,00.= a settimana per 48 settimane all'anno ovvero in misura pari ad 1 ora di retribuzione alla settimana per 48 settimane all'anno ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta equa e di Giustizia.

4.     per l'effetto, condannare la Società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare ai ricorrenti gli importi come sopra riconosciuti dovuti, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per Legge.

5.     con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.

PER LA CONVENUTA:

il rigetto del ricorso, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e competenze professionali di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con ricorsi depositati in via telematica nelle date sopra indicate, i ricorrenti indicati in epigrafe adivano il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro.

Riferivano di essere dipendenti della società convenuta dal 1° giugno 2015, a eccezione di FOUAD KAMAL il cui rapporto di lavoro decorreva dal 1° maggio 2015 (cfr. docc. 1-6 ric.). Precisavano di essere addetti alla pulizia delle stazioni della linea 1 della metropolitana di Milano, prestando la propria attività nell'ambito dell'appalto di servizi in essere tra la ricorrente e A.T.M. s.p.a., con orari compresi tra le 22 e le 6. A causa del costante contatto con agenti biologici, chimici e meccanici potenzialmente dannosi per la loro salute, tutti i dipendenti della convenuta addetti alle pulizie erano tenuti a indossare gli indumenti forniti dalla medesima. Pur mettendo a disposizione appositi locali spogliatoio, muniti di docce, la società non provvedeva, tuttavia, al lavaggio degli indumenti da lavoro.

Tale incombente era lasciato ai lavoratori, i quali dovevano provvedervi a casa propria, almeno una volta alla settimana, con l'utilizzo della lavatrice domestica, avviando un ciclo della durata di almeno un'ora.

Pertanto, attraverso il sindacato U.S.I.-C.T.&S., avevano richiesto alla società di provvedere al lavaggio di tali indumenti, nonché al risarcimento di costi sostenuti in proprio a tale fine, ma le loro richieste non erano state accolte da parte datoriale. I ricorrenti fondavano, in particolare, le loro domande in questa sede sugli obblighi incombenti sul datore di lavoro ai sensi degli artt. 2087 c.c. e 77 d.lgs. n. 81/2008. A loro avviso, gli indumenti in questione avevano una specifica finalità di proteggere i lavoratori dai rischi per la loro salute derivanti dal contatto con i menzionati agenti chimici e biologici durante le operazioni di pulizia e raccolta dei rifiuti nelle stazioni della metropolitana. Chiedevano, pertanto, di essere risarciti dei costi derivanti dall'impiego di tempo, detersivi, energia e acqua per lavare da sé gli indumenti da lavoro. Ai fini della liquidazione, proponevano come criteri di equità l'attribuzione in via alternativa di 5 euro o di un'ora di retribuzione alla settimana per 48 settimane all'anno.

Si costituiva ROMEO GESTIONI s.p.a. con memorie depositate in via telematica il 30 giugno e il 28 settembre 2020.

La convenuta negava che gli indumenti in questione fossero da classificare come d.p.i.: in quest'ultima categoria, infatti, rientravano esclusivamente le calzature, i gilet ad alta visibilità, i guanti, le mascherine, gli occhiali di protezione e gli elmetti. Ne erano esclusi i pantaloni, le felpe e le magliette, trattandosi di "semplici divise distintive, con le caratteristiche di capi comuni di abbigliamento". Questi ultimi non erano stati classificati come d.p.i. nel D.V.R. del cantiere, né nell'opuscolo sulla sicurezza sul lavoro consegnato ai lavoratori. Peraltro, l'art. 26 del c.c.n.l. applicato onerava i lavoratori della buona conservazione degli indumenti loro affidati. Secondo la Società, non vi sarebbe stato il contatto con gli agenti biologici e chimici lamentato dai ricorrenti. Infatti, le attività dei ricorrenti consistevano in spazzatura e spolveratura delle superfici, lavaggio della pavimentazione, saltuaria ceratura (con appositi d.p.i. quali le tute monouso), pulizia dei c.d. tronchini senza idranti. La rimozione di fluidi biologici avveniva soltanto con apposite macchine lavasciuga, che impedivano il contatto dell'operatore con il materiale organico. La pulizia dei servizi igienici aperti al pubblico era onere dei soli lavoratori del turno diurno, con esclusione dei ricorrenti.

Secondo parte convenuta, gli indumenti di cui alla domanda dei lavoratori non potevano essere classificati come d.p.i., in quanto non specificamente destinati a proteggere la salute e la sicurezza del lavoratore ai sensi dell'art. 74, d. lgs. n. 81/2008. Né gli indumenti forniti ai ricorrenti erano classificabili come d.p.i. in quanto non erano stati pensati come indumenti da lavoro e forniti di marcatura CE. Essi assolvevano solo a una funzione identificativa, essendo esclusa la necessità di proteggere i lavoratori da rischi chimici e biologici.

Questi ultimi erano esclusi dalle stesse modalità di lavoro, le quali prevedevano il solo contatto con la scopa o il c.d. mocio o con i macchinari, sempre con l'uso di guanti, senza rischio di contaminazione.

La convenuta escludeva, pertanto, di essere tenuta alla pulizia degli indumenti medesimi. Al contrario, tale obbligo incombeva ai soli lavoratori ai sensi dell'art. 26 del c.c.n.l. applicato.

In subordine, contestava la proposta di quantificazione dei ricorrenti, poiché il costo del lavaggio in lavanderia sarebbe stato pari a 3 euro circa, quello del lavaggio domestico a 0,60 euro e 20 minuti di tempo. Il lavaggio, inoltre, sarebbe potuto avvenire ogni due settimane. Infine, dal risarcimento del danno la convenuta chiedeva detrarsi i periodi in cui l'attività lavorativa non era stata effettivamente prestata.

Nella causa r.g. n. 1832/2020, alle udienze del 10 e 24 luglio veniva esperito il tentativo di conciliazione, nel corso del quale la convenuta offriva l'applicazione di un accordo già raggiunto in sede sindacale con altri lavoratori. I ricorrenti rifiutavano la proposta, riferendo di avere altre pendenze con la convenuta a cui non intendevano rinunciare.

Chiamata la causa r.g. n. 2513/2020 all'udienza dell'8 ottobre 2020, venivano ivi conciliate le posizioni di GALLI PIERA NADIA, TAFERE FEREDE NIGUSSE, TECLEMICAEL YOHANNES E ZOUAHIRI FOUAD, con conseguente estinzione del giudizio limitatamente a tali ricorrenti. Alla stessa udienza, i Difensori davano atto che la posizione di HUERTA CACERES RAUL AURELIO era già stata conciliata in sede sindacale e chiedevano per essa dichiararsi la cessazione della materia del contendere, pronunciata con ordinanza in esito all'udienza.

Le due cause venivano, quindi, chiamate congiuntamente (la seconda, limitatamente alla residuale posizione di BOTROS MILAD) all'udienza del 19 ottobre 2020, nella quale, disposta la riunione ed omessa ogni attività istruttoria, venivano poste in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato. La giurisprudenza ha - a più riprese - riconosciuto che gli indumenti forniti ai lavoratori addetti alle pulizie su treni e stazioni devono essere considerati alla stregua di d.p.i. e che, pertanto, il datore di lavoro è destinatario di uno specifico obbligo di assicurare il mantenimento dei medesimi in condizione di efficienza e di igiene, ai sensi dell'art. 77, quarto comma, d. lgs. n. 81/2008 (cfr. Corte d'appello di Milano, sez. lav., sent. n. 809/2019). Ciò in quanto "l'attività di pulizia di cose e spazi particolarmente esposti ad afflusso di persone comporta(va) l'inevitabile contatto con sostanze nocive o patogene, come la polvere, la sporcizia, residui organici" e che, pertanto, "per i lavori di pulizia di ambienti, treni, ecc. la semplice tuta di cotone può considerarsi un (seppur minimo) mezzo o dispositivo di protezione individuale, e non solo strumento identificativo dell'azienda per cui si lavora, e come tale essa deve essere fornita dal datore di lavoro e tenuta in stato idoneo alla funzione" (Cass., sez. lav., sent. n. 18674/2015). Tali principi devono trovare applicazione nel caso di specie. Infatti, la stessa Difesa di parte convenuta ha riconosciuto che, tra le altre cose, i ricorrenti svolgono le seguenti attività all'interno delle stazioni della linea 1 della metropolitana di Milano (p. 8 memoria difensiva):

"- spazzatura a secco della pavimentazione e delle scale di stazione con specifiche attrezzature (scopa, radazza, bandiere, ecc.), sia con l'ausilio di macchinari, quali aspirapolvere e macchine spazzatrici;

- pulizia di superfici vetrate (altezza uomo);

- spolveratura a secco e a umido degli arredi di stazione (panchine, corrimano, balaustre, scale mobili, tornelli) e delle cabine degli A.S. (agenti di stazione);

- lavaggio della pavimentazione e delle scale di stazioni sia manualmente sia con macchinari, quali lavasciuga uomo a bordo/uomo a terra".

Trattasi, secondo comune esperienza, di luoghi caratterizzati dalla frequentazione di un elevatissimo numero di persone e anche di animali da assistenza o da compagnia. Le operazioni di pulizia sopra descritte comportano inevitabilmente il sollevamento di polveri - potenzialmente contenenti agenti patogeni e/o residui biologici - e il contatto con i liquidi derivanti e prodotti nella pulizia. Se i restanti d.p.i. elencati dalla convenuta (quali guanti, occhiali e mascherine) consentono di proteggere le zone più sensibili ed esposte del corpo quali naso, bocca, occhi e mani, una necessità protettiva sussiste anche per le restanti parti.

Ciò induce il Tribunale a non condividere la prospettazione di parte convenuta, secondo la quale gli indumenti da essa forniti avrebbero una mera funzione distintiva. A essi, al contrario, va riconosciuta una specifica funzione di protezione della pelle da polveri e liquidi sollevati nelle operazioni di pulizia. A tal fine, non può essere riconosciuto alcun valore probatorio a documenti interni all'azienda, ancorché obbligatori per legge, quali il d.v.r. e il materiale di informazione ai lavoratori in materia di sicurezza. In definitiva, deve ritenersi accertato l'obbligo datoriale di mantenere anche gli indumenti quali magliette, felpe e pantaloni in adeguate condizioni igieniche, provvedendo al loro lavaggio.

Ai ricorrenti deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno loro derivato dalla necessità di prestare, a propria cura e con proprie spese, un'attività che spettava alla società convenuta.

2. La liquidazione del danno deve essere effettuata in via equitativa ai sensi dell'art. 432 c.p.c. Risulta, infatti, pienamente provata la sussistenza del diritto dei ricorrenti a ottenere il ristoro per il tempo impiegato e le spese sostenute per igienizzare gli indumenti da lavoro. D'altro canto, non è possible determinare con esattezza la somma dovuta, che dipende anche da fattori indipendenti dalla volontà delle parti e variabili in ragione di tempo e condizioni personali dei singoli lavoratori (quali il modello di lavatrice utilizzata e i costi del detersivo e dell'energia). Il tempo necessario per introdurre un paio di pantaloni, una maglietta e/o una felpa nella lavatrice, avviare il ciclo e, completato questo, stendere gli indumenti ad asciugare è quantificabile in pochi minuti. Tale tempo va equitativamente incrementato al fine di indennizzare forfettariamente i costi vivi sostenuti dai lavoratori. Il risarcimento richiesto va, quindi, liquidato in complessivi 3 euro alla settimana, pari a circa 20 minuti di retribuzione netta.

Come chiesto dagli stessi ricorrenti, l'anno lavorativo deve essere considerato di 48 settimane, con esclusione del mese di ferie. La convenuta ha genericamente chiesto di escludere dal computo "i periodi in cui non è stata prestata attività lavorativa per qualsiasi motivo (ferie, malattia, infortunio, permessi, ecc.)". L'assoluta genericità dell'eccezione impedisce che essa possa essere presa in esame dal Tribunale se non per il periodo feriale, la cui durata è evincibile dagli atti delle Parti.

Dalle buste paga prodotte in giudizio (docc. 1-6 ric.), risulta che tutti i lavoratori abbiano iniziato l'attività a favore della convenuta il 1° giugno 2015, a eccezione di FOUAD KAMAL, che risulta assunto dal 1° maggio 2015. Per quest'ultimo vanno, quindi, computate, dall'assunzione alla presente decisione, 254 settimane, mentre per gli altri lavoratori 250.

Ne consegue la condanna della convenuta a risarcire i ricorrenti nella misura di 750 euro ciascuno, a eccezione di FOUAD KAMAL, a cui spettano 762 euro.

3. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate, sulla scorta del D.M. 55/14 e tenuto conto del valore della controversia, della natura documentale e della limitata complessità della stessa. L'importo base, pari a euro 2.008,00 complessivi, va aumentato ai sensi dell'art. 4, secondo comma, d.m. n. 55/2014, considerato il numero di parti assistite e l'identità delle loro posizioni processuali, per giungere a una liquidazione finale pari a euro 4.016,00 complessivi, oltre rimborso forfettario 15% e oneri di legge. Le spese suddette vanno distratte in favore dell'avv. Giuseppe Catapano, dichiaratosi antistatario.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così decide:

1)    accerta e dichiara l'obbligo del datore di lavoro ROMEO GESTIONI S.p.A. di provvedere al lavaggio degli indumenti di lavoro forniti ai ricorrenti;

2)    condanna la ROMEO GESTIONI S.p.A. a provvedere al lavaggio e alla manutenzione degli indumenti di lavoro forniti ai ricorrenti, mantenendo i medesimi in condizione di efficienza e di igiene;

3)    condanna ROMEO GESTIONI s.p.a. al risarcimento del danno, in favore di .............................., nella misura di euro 762,00, e in favore di ........................, ............................, ......................., ......................................., ..................................., .................................................., ........................................e ................................. nella misura di euro 750,00 ciascuno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

condanna la parte soccombente ROMEO GESTIONI s.p.a. alla rifusione delle spese processuali a vantaggio dei ricorrenti, liquidate in complessivi euro 4.016,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e spese forfettarie 15%, con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Catapano.

Così deciso il 19 ottobre 2020.

Il giudice

Dott. Giorgio Mariani