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Sentenza Banca AKRO. Responsabilità in solido.

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO Sezione Lavoro

La dott.ssa Silvia Ravazzoni in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA


1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento dell'importo lordo di €1.973,88.= a titolo di retribuzioni non corrisposte e dell'importo lordo di €1.436,58.= a titolo di differenze retributive, ovvero alle diverse somme che risulteranno di Giustizia.

2. Per l'effetto ed in applicazione delle previsioni dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003 e/o dell'art. 1676 Codice Civile, condannare la convenuta BANCA AKROS S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente il complessivo importo lordo di € 3.410,46.= ovvero il diverso importo che risulterà di Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;

3. Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.

A sostegno delle proprie pretese ha assunto:

-di aver lavorato, alle dipendenze della società Ce.ser a far tempo dal 18 luglio 2014, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e inquadramento al I livello CCNL Pulizie multiservizi; -di essere poi, per effetto del cambio appalto, passata alle dipendenze della società Pulitori ed Affini presso la quale è, tuttora, impiegata;

-di aver, per tutto il periodo lavorativo fino a tutt'oggi prestato la sua attività presso la Banca Akros in forza di un appalto di servizi.

-di non aver percepito il pagamento delle mensilità di novembre e dicembre 2017 per un ammontare di € 1973,88 lordi; di non aver più ricevuto, dal gennaio 2017, l'indennità di mensa e di aver ottenuto il pagamento dell'indennità prevista dall'accordo integrativo aziendale in misura pari a € 11,91 in luogo della somma prevista di € 14,50. Inoltre, di aver diritto al livello II CCNL.

Si è costituita la Banca Akros che, quanto al superiore livello, ha contestato l'automaticità della progressione; quanto alle voci pretese ha eccepito la natura non retributiva dell'indennità di mensa, della malattia, dell'indennità per ferie e permessi e della differenza per trasferta inserita nelle buste paga di novembre e dicembre 2017.

Fallito il tentativo di conciliazione, sentiti i testi, all'udienza del 17.02.2021, all'esito della camera di consiglio, il giudice pronunciava la presente sentenza depositando il dispositivo e la contestuale motivazione.

In diritto

L'adibizione della ricorrente all'appalto di servizi di pulizia presso la sede di Via Eginardo di Banca Akros è stata confermata da entrambi i testimoni sentiti, colleghi della ricorrente. Di seguito si trascrivono le dichiarazioni testimoniali.

KEBEDE YOSEPH HAILU......... conosco la ricorrente perché ho lavorato insieme a lei per la Pulitori e Affini e in precedenza Cesar presso gli uffici della Banca Akros in viale Eginardo a Milano. Io ho lavorato in questo sito dal 2008 e sto lavorando lì ancora oggi, la ricorrente è venuta a lavorare lì nel 2014 e ancora adesso sta lavorando lì. Dal 2014 abbiamo sempre lavorato presso Banca Akros, entrambi continuativamente. Entrambi lavoriamo alla sera, io dalle 17,30 alle 21 e la ricorrente dalle 16 alle 19,30 da lunedì a venerdì.

Entrambi siamo addetti alle pulizie e lavoriamo insieme in 6 persone MARTINEZ NICOLAS .... Conosco la ricorrente perché è mia collega, io lavoro come addetto alle pulizie presso Banca Akros viale Eginardo 29, ho lavorato alle dipendenze di Cesar e poi di Pulitori e Affini dal 2009 come addetto alle pulizie. La ricorrente ha iniziato a lavorare lì nel 2014 e ancora lavora lì anche lei con mansioni di addetta alle pulizie. La ricorrente lavora insieme a me, a volte la mattia e a volte la sera.

Dal 2014 abbiamo sempre lavorato entrambi continuativamente da lunedì a venerdì presso questo sito. La responsabilità solidale di Banca Akros quale committente dell'appalto è quindi provata.

In tale contesto, avendo la ricorrente lamentato il mancato pagamento delle mensilità di novembre e dicembre 2017 (doc 5 fascicolo della ricorrente) sarebbe stato onere della parte committente dimostrare l'avvenuto pagamento di quanto dovuto per le voci retributive de quibus, pagamento in relazione al quale nulla è stato dedotto, nè prova alcuna è stata offerta (cfr., ex multis, Cass. n. 1150/1994; Cass. n. 4512/1992; Cass. n. 1484/1986). Generica è la contestazione della voce trasferta indicata in busta paga e della natura non retributiva dei relativi importi.

Con riferimento invece alle pretese differenze retributive si osserva che la convenuta ha contestato le somme richieste a titolo di indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti e maturati argomentando sulla base della natura indennitaria e non retributiva di tali voci di credito. Si osserva a tale riguardo come la giurisprudenza di legittimità e di merito, condivisa dal giudicante, abbia più volte sancito che alla indennità de quibus debba essere riconosciuta, accanto alla natura risarcitoria volta a compensare la perdita del riposo, altresì natura retributiva, stante la connessione sussistente con il sinallagma contrattuale nonchè la funzione di corrispettivo per aver reso la prestazione lavorativa in un periodo che avrebbe dovuto restare libero dal lavoro, indipendentemente da responsabilità alcuna in capo al datore di lavoro. Al riguardo, in particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che "diritto irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito anche dall'art. 36 Cost., ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l'indennità sostitutiva che ha, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l'opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l'istituto delle ferie è destinato e, per altro verso, costituisce erogazione di indubbia natura retributiva, perchè non solo è connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sè retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perchè destinato al godimento delle ferie annuali, restando indifferente l'eventuale „

responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle stesse" (Cass. n. 1903 del 25.4.2004; nello stesso senso, cfr.: Cass. n. 24905 del 29.11.2007 e Cass. n. 11262 del 10.5.2010, che ha ribadito che "l'indennità sostitutiva di ferie non godute è assoggettabile a contribuzione previdenziale a norma dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, sia perchè, essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, ha 8 e carattere retributivo e gode della garanzia prestata dall'art. 2126 cod. civ. a favore delle prestazioni effettuate con violazione di norme poste a tutela del lavoratore sia perchè un eventuale suo concorrente profilo risarcitorio - oggi pur escluso dal sopravvenuto art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003, con le modificato dal d.lgs. n. 213, del 2004, in attuazione della direttiva n. 93/104/CE - non escluderebbe la

riconducibilità all'ampia nozione di retribuzione imponibile delineata dal citato art. 12, costituendo essa o comunque un'attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto e° ? di lavoro e non essendo ricompresa nella elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla a < contribuzione"; cfr., altresì, sempre nel senso della natura retributiva dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, la Sentenza di questo stesso Tribunale n. 2393 del 10.5.2011- estensore dott.ssa g o Eleonora PORCELLI, precedente richiamato anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c).

Parimenti a dirsi per le ore ROL non godute (cfr., in tal senso, sentenze di questo stesso Tribunale n. 2393/2011 cit, n. 3137 del 15.6.2011 - estensore dott. Tullio PERILLO, n. 2943 del 6.6.2011

estensore dott. Giorgio MARIANI e n. 4476 del 2.11.2010 - estensore dott. Riccardo ATANASIO, precedenti anche questi tutti richiamati ai sensi e per gli effetti dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. cit.).

Quindi, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte convenuta, anche l'indennità sostitutiva delle ferie non godute e quella delle ore ROL - in considerazione della loro natura retributiva - devono essere fatta rientrare nel campo applicativo dell'art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 cit.

Banka Akros ha poi contestato la natura retributiva della indennità di mensa e l'importo di cui all' accordo integrativo provinciale. Sul punto il giudicante condivide e richiama la sentenza di questo Tribunale n 2393/2020 che così motiva: "l 'orientamento della Corte di Cassazione rimanda, al riguardo, all'interpretazione dei contratti collettivi sull'assunto che tale voce possa avere sia natura retributiva, sia compensare determinati disagi.

In ossequio a tale insegnamento e partendo dal disposto dell'art. 18 CCNL di categoria, che recita: "Per retribuzione globale mensile si intende quella risultante dalla somma della retribuzione base e di ogni eventuale superminimo o assegno "adpersonam", nonché di ogni altro compenso comunque denominato, corrisposti con carattere di continuità, esclusa ogni somma non avente carattere retributivo (rimborso spese, ecc.") Avendo verificato la corresponsione continuativa e , per contro, non avendo giustificazioni circa le ragioni dell'interruzione dell'erogazione, si deve concludere nel sensi che anche tale voce sia stata corrisposta quale componente della retribuzione e non per compensare particolari disagi."

In virtù degli Accordi Integrativi Provinciali, la cui applicabilità non è contestata, compete al ricorrente un importo integrativo mensile di € 14,50, a fronte del diverso importo percepito di € 11.81 (docc. 1 e 2).

Fondata è infine la pretesa della ricorrente di essere inquadrata fin dalla data di assunzione in Ce. ser. al livello II del CCNL di settore a cui appartengono:

"i lavoratori che, con un breve periodo di pratica/addestramento, sono adibiti ad operazioni per la cui esecuzione si richiede il possesso di (semplici) conoscenze pratiche, anche con macchine e mezzi meccanici senza autorizzazione.

Appartengono a questo livello anche i lavoratori che svolgono mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale e conoscenze elementari di prodotti chimici""

Tra i profili sono indicati:

1. Lavoratori che eseguono attività di pulizia e manutenzione degli ambienti anche con l'utilizzo di semplici attrezzature e macchine operatrici automatiche o semiautomatiche attrezzate Esempi:

1.1 Pulitori addetti al lavaggio con sistemi automatici o normali, addetti ai lavori di pulizia anche con l'uso di lucidatrici ed aspiratori, nonché ai lavori di pulizia dei vetri

1.2 Addetti al riassetto e rigoverno di locali, foresterie e assimilabili.............


Il CCNL stabilisce inoltre che appartengono al I livello " i lavoratori che svolgono attività semplici, a contenuto manuale, anche con attrezzature per le quali non occorrono conoscenze professionali ma è sufficiente un periodo minimo di pratica e che non necessitano di autorizzazioni.

Appartengono altresì a questo livello i lavoratori del II livello di prima assunzione nel settore per i primi nove mesi di svolgimento di effettivo servizio. "

Tra i profili : Guardiano, Manovale non addetto a comuni servizi di pulizia

Non è contestato che la ricorrente sia stata assunta in Ce.ser. quale addetta al servizio di pulizia e quindi con mansione riconducibile al II livello e i testi hanno confermato che ha effettivamente svolto tale attività, emerge poi dal doc 11 di parte ricorrente che Iaquinangelo ha svolto attività di addetta alle pulizie dal 2006, quindi al momento della assunzione in CESER nel 2014 aveva maturato ben oltre i 9 mesi di svolgimento di effettivo servizio in tali mansioni

In conclusione, la domanda deve essere accolta nella misura di cui ai conteggi allegati che, verificati, appaiono corretti e non sono stati specificamente contestati.
La regolamentazione delle spese di lite segue la regola della soccombenza, le spese si liquidano nella misura di cui al dispositivo con distrazione in favore del difensore antistatario.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi di legge.

 

PQM

Il giudice, definitivamente pronunciando, così decide:

condanna Banka Akros in qualità di debitore solidale ai sensi dell'art 29 del D.lgs 276/2003 al pagamento in favore di IAQUINANGELO RAFFAELLA della complessiva somma capitale lorda di € 1.973,88 a titolo di retribuzioni non corrisposte per i mesi di novembre e dicembre 2017 e di € 1436,58 a titolo di differenze retributive per i titoli di cui al ricorso, quindi al pagamento di complessivi € 3.410,46 lordi oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo Condanna parte convenuta a rimborsare alla ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 2.500,00 oltre Iva, CPA e 15% spese generali forfettarie, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Sentenza provvisoriamente esecutiva

Milano 17.02.2021

Il giudice

Dr.ssa Silvia Ravazzoni