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ITL Roma. Farmacap

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USI UNIONE SINDACALE ITALIANA fondata nel 1912

Segr. prov. Intercateg. e Rsa-Rls USI - Azienda Speciale Comunale Farmacap

LARGO VERATTI 25 00146 ROMA Tel. 06/70451981 Fax 06 77201444 Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

Sito nazionale ufficiale www.unionesindacaleitaliana.eu/www.usiait.it

 

Segreteria nazionale USI C.T.&S. Milano Via Ricciarelli 37 tel. 02 54107087 fax 02 54107095

E mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. PEC Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

9/08/2018 pagine 2 totali

Al Direttore Generale ad interim della Farmacap Dott. Arnaldo Cozzolino

segreteria Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

All’Ufficio del personale/RR.UU. c.a. Dott. Daniele Giovinazzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

e p.c. al Commissario straordinario e per gestione provvisoria Avv. A. Stefanori

Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. Sede Via Ostiense 131/L 00154 Roma fax 06 57303370

A Direzione e P.O. Osservatorio Comunale sul lavoro osservatorio Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

Direzione Dip. Politiche Sociali di Roma Capitale fax 06 77207587 e per e mail

Direzione ITL Roma e mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

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Oggetto: Segnalazione da Usi, osservazioni e rilievi da Usi e da Rsa/Rls su varie problematiche aziendali. Osservazioni su ordine di servizio con Protocollo n. 474 del 31 Luglio 2018, OdS 140 del 6 agosto 2018, carenza di applicazione corretta del CCNL Assofarm (art. 12 e art 26 comma 2 ultimo cpv), inesatta applicazione e omissione su art. 2103 cod. civile e art 13 L. 300/1970 (corretto inquadramento e livello funzioni coordinamento settore sociale, da adeguarsi), violazioni art. 2087 cod civ e D. lgs. 81/2008 su salute e sicurezza, ambienti di lavoro sedi farmacie, sportelli sociali, Recup. Omesso rispetto procedure di previo confronto ed esame con Rsa e OO.SS., nonché di carenza di previo accordo sindacale (artt. 12 e art. 26 comma 2 ultimo cpv CCNL di settore, anche ex art. 105 comma 9 D. Lgs. 50/2016), con atti di natura unilaterale aziendale. Ipotesi di violazione condizioni per settore sociale, su Convenzione in vigore con Roma Capitale (su richiesta di distribuzione orario di lavoro su 6 giorni settimanali, anziché i 5 giorni previsti da Convenzione sottoscritta con Committente e proprietario Azienda Speciale Comunale Farmacap) e mantenimento di copertura economica della Convenzione inferiore a quella corretta, secondo rispetto tabelle minime CCNL di settore (Assofarm). Richiesta fissazione incontro sindacale. Segnalazione a Osservatorio comunale e attivazione procedura ex artt. 1 e 2 D.C.C. 135 2000 3E 259/2005 E ATTIVAZIONE PROCEDURA CONVOCAZIONE A ITL su problematiche varie aziendali Farmacap.

La O.S Usi e la Rsa Rls Usi presso la Farmacap, legalmente costituita e operante, con la presente riassume le varie situazioni che in questo ultimo periodo, si sono cronicizzate, con comunicazioni e atti attualmente non condivisi in modo esauriente con le OO.SS. e le rispettive Rsa interne, in alcuni casi in violazione e inesatta applicazione di quanto previsto dal CCNL Assofarm, in particolare per la distribuzione con criteri validi ed efficaci, su esplicita indicazione di ordine tecnico, produttivo e organizzativo che ne possa validare l’utilizzo, dell’orario di lavoro su 6 giorni (art 12 CCNL Assofarm), anziché i 5 già previsti, anche in rispetto dei contratti individuali di lavoro sottoscritti e in vigore (e per il personale anche in regime di part time, ex D. Lgs. 81/2015), sia per chi lavora alla Direzione Generale, che per quello utilizzato nel settore sociale, sul quale opera il vincolo della Convenzione sottoscritta e in vigore con Rom Capitale. Inoltre come già esplicitato, per le variazioni e spostamenti di sedi di lavoro, ex art 26 comma 2 ultimo cpv del CCNL di settore applicato Assofarm, è vincolante e obbligatorio l’accordo sindacale prima di procedere a tali variazioni di sedi lavorative. Applicazione corretta finora omessa dal datore di lavoro, con atti e comunicazioni unilaterali (Delibere Commissariali o Ordini di Servizio), la cui natura giuridica oltre che logica, non può avere la priorità rispetto alle leggi, agli atti di natura normativa, ai contratti individuali di lavoro o allo stesso CCNL di settore, che va applicato in modo coerente e non soggetto a “interpretazioni” con effetti negativi e penalizzanti per lo stesso servizio da erogarsi, oltre che per gli stessi dipendenti, in ordine anche ad alcuni istituti contrattuali come le ferie (istituto di fonte costituzionale ex art 36, legislativa D. lgs 66/2003 e contrattuale). In merito all’Ordine di servizio 474 del 31/7/2018, della Direzione Generale, si ricorda che la distribuzione dell’orario di lavoro su 6 giorni del personale della Direzione aziendale (criterio estensibile anche al resto del personale, qualora sia imposta senza valutazione oggettiva e ponderata della sua effettività ed efficacia, al resto del personale in servizio nelle altre sedi decentrate) comporta, secondo quanto previsto dall’articolo 14 comma 2 del CCNL Assofarm, la maturazione annua di un periodo di ferie pari a 26 giorni, con un rateo mensile di maturazione pari a giorni 2,16.

Da numerosi riscontri effettuati in questi giorni, il rateo mensile di maturazione delle ferie, riportato nelle buste paga dei lavoratori è pari a 1,83 con una maturazione annua pari a 22 giorni. Non è indicato come la Farmacap, intenda procedere per adeguare i ratei mensili e annuali ed evitare trattamenti differenziati e disparità di trattamento tra lavoratori e lavoratrici. A scopo esplicativo, si fa presente che l’applicazione della norma del CCNL di riferimento con queste modalità e con questi tempi da parte datoriale, sta creando un regime differenziato, nella sottrazione dei giorni di ferie, soprattutto ne periodo estivo, tra quei dipendenti che hanno usufruito di un periodo di ferie di almeno una settimana antecedentemente all’OdS 474 (ai quali verranno sottratti 5 giorni di ferie per settimana) e coloro che ne usufruiranno posteriormente (ai quali verranno sottratti 6 giorni di ferie per settimana).

Si valuta e si ritiene, che la particolare situazione aziendale del personale assegnato alla Direzione, necessiti di una regolamentazione e disciplina più precisa, anche per le modalità, funzioni, uffici da tenere in funzione a seguito di una diversa distribuzione dell’orario di lavoro su 6 giorni (pari per quasi tutto il personale a 38 ore settimanali anziché 40, avendo rapporti di lavoro costituiti prima del 1° agosto 2013), secondo la richiesta datoriale, secondo le reali necessità tecniche, organizzative e produttive dei servizi espletati dall’azienda nei territori e la funzione di supporto efficace, di chi è assegnato alla Direzione Generale. Inoltre, anche sulle variazioni e spostamento di parte del personale dalla Direzione Generale alle sedi decentrate nelle Farmacie, come già detto, è obbligatorio ex art 26 comma 2 ultimo cpv del CCNL che il datore di lavoro vorrebbe applicare integralmente, un accordo sindacale di livello aziendale, con le Rsa e le OO.SS., in merito alla disciplina di tale situazione, accordo finora omesso e CCNL non applicato correttamente, anche per le implicazioni relative agli ambienti di lavoro, spazi da utilizzare e alle condizioni di salute e sicurezza nelle sedi delle farmacie, più volte evidenziate con segnalazioni dal componente Rls Rsa di Usi e dallo stesso sindacato, come elemento di criticità per il personale nelle farmacie do ogni settore. Non è esatto chiedere da parte datoriale, il rispetto dei “doveri” al personale, citando in modo strumentale la funzione di sindacati e Rsa Rls interne sull’eliminazione delle differenziazioni contrattuali esistenti fino a pochi mesi fa, quando sono applicate in parte, le implicazioni relative ai “diritti” previsti da leggi, CCNL e di quanto sottoscritto con i contratti individuali di lavoro, in vigore ed efficaci in quanto aventi “forza di legge tra le parti” ex ART 1372 DEL VIGENTE CODICE CIVILE, nonché di condizioni per il settore sociale, frutto di Convenzione che attualmente la dirigenza e il responsabile legale p.t., non sono ancora riusciti a farsi correttamente adeguare, sia per la necessaria copertura economica che per lo sviluppo di fondamentali servizi a utenza e cittadinanza. I servizi sociali, sanitari e assistenziali, non sono un “costo” a carico di altri settori della Farmacap come se fossero una “zavorra”, ma sono servizi di natura pubblica ed essenziale (come già individuato come orientamento dalla sessa Corte Costituzionale in casi analoghi), vanno coperti da chi ne richiede l’erogazione (Roma Capitale, Regione Lazio per il Recup, la stessa Farmacap), secondo le tabelle economiche ufficiali del costo complessivo del lavoro presso il Ministero del Lavoro e P.S. del CCNL di settore Assofarm, nonché da Convenzioni specifiche, sugli standard qualitativi e quantitativi di servizio da erogare, anche sulla sua distribuzione nella settimana lavorativa da parte di coloro che li erogano, tali servizi vanno pagati non “sottocosto”, ma nel rispetto del CCNL.

Anche per il settore Recup, oltre alle questioni di natura ambientale di sedi e spazi lavorativi del personale, sono emerse criticità che saranno oggetto di specifico documento da parte di Usi, in merito all’organizzazione del servizio, alle condizioni di lavoro, di servizio che ne limitano l’efficacia e potenzialità di funzione socio sanitaria (convenzione regionale) sui territori di Roma Capitale. Si rileva inoltre, che è allo stato attuale omesso, l’adeguamento e la verifica, del corretto inquadramento e livello delle due figure addette al coordinamento del settore sociale, ai sensi di quanto disciplinato per legge ex art 13 S.L. e art. 2013 del codice civile, per lo svolgimento di funzioni e mansioni superiori, rispetto a quelle precedentemente svolte, che almeno meriterebbe un momento di confronto sereno in sede sindacale, per la verifica del percorso rispetto proprio agli inquadramenti e classificazione di tale personale, proprio in base al CCNL Assofarm, rispetto a quanto attualmente indicato nelle buste paga.

Si badi bene, tutte le situazioni di criticità, riassunte in questa nota, si sono stratificate in questo ultimo periodo, si ribadisce la volontà di dialogo e di confronto per ripristinare condizioni di serenità, condizioni di lavoro ottimali ed efficacia ed efficienza del servizio e delle attività della Farmacap, i dipendenti non si rifiutano di lavorare o di adeguarsi a mutate condizioni di lavoro e di servizio, nella difficoltà accertata sul futuro della Farmacap. Tale procedura va fatta in modo completo, razionale, utile, con la verifica possibilmente condivisa, dei percorsi necessari o possibili, senza applicazioni unilaterali la cui efficacia in concreto, da parte sindacale, è ancora tutta da verificare. Si resta in attesa di fissazione in periodo congruo dell’incontro sindacale per esaminare i vari aspetti (in considerazione del periodo concomitante con le ferie estive), quello convocato il 20/7/2018 e poi di fatto distorto da altre comunicazioni “di emergenza” in sede aziendale, non si è di fatto svolto come previsto. Distinti saluti

per la Segreteria intercategoriale dell’Unione Sindacale Italiana Usi fondata nel 1912

Rsa Rls interna di Farmacap

firma

Roberto Martelli