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LEGITTIMITA’ RSA USI

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U.S.I.  - Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912

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Federazione provinciale intercategoriale USI di Udine e Rsa Usi c/o SISECAM

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Udine, 13 gennaio 2017

Alla Direzione aziendale SISECAM e ai loro consulenti legali

OGGETTO: LEGITTIMITA’ RSA USI ex art. 19 L. 300/1970 nuova formulazione, pacifico e non contestato esercizio da Usi e componenti Rsa Usi interna, diritti e agibilità sindacali di cui al titolo III Legge 300/1970 alla SISECAM.

Illegittimità condotta discriminatoria e antisindacale. Invito a desistenza condotte non conformi ai danni di Usi e componenti Rsa interna, preavviso di azioni di tutela in sede legale per repressione condotta antisindacale e di azioni risarcitorie per danno di immagine e denigrazione nei confronti del sindacato USI e della rappresentanza sindacale aziendale interna, legalmente e legittimamente costituita e operante.

LA USI Unione Sindacale Italiana, federazione intercategoriale locale di Udine, sede anche della federazione provinciale di categoria e nazionale del sindacato Usi Metalmeccanici, Industria e Costruzioni e riferimento dei componenti della Rsa Usi interna, legittimamente costituitasi dopo sottoscrizione di verbale di accordo di ottobre e novembre 2016 alla SISECAM (per passaggio di proprietà e adempimenti negoziali dalla Sangalli Vetro alla SISECAM), risponde alle comunicazioni pervenute dallo studio legale che segue l’azienda, respingendo in fatto e in diritto le argomentazioni, pretestuose e non corrispondenti alle ipotesi e condizioni reali, finalizzate ad impedire l’efficace, regolare e legittimo esercizio delle attività sindacali e della sottoscrizione di accordi in sede aziendale, che costituirebbero adempimento a impegni presi dalla Società nei precedenti incontri effettuati.

La legittimità della costituzione della Rsa interna Usi è data dall’applicazione coerente dell’articolo 19 nuova formulazione della Legge 300/1970, come adempimento ai criteri, indicazioni e principi interpretativi e attuativi posti dalla Corte Costituzionale in base alla sentenza 244 1996.

In detta sentenza, si ribadisce il concetto che il datore di lavoro non può scegliersi discrezionalmente i sindacati e le conseguenti rappresentanze con le quali trattare, dovendosi attenere a criteri di imparzialità e oggettività, nonché al fatto, innegabile nel caso concreto che ci riguarda, di aver già sottoscritto con la Vs. azienda il verbale di accordo citato, fatto che ha legittimato la costituzione anche in quell’azienda, della Rsa che ha firmato quell’accordo assieme all’Usi di cui è espressione interna organizzata e in rappresentanza della stragrande maggioranza del personale dipendente. In quell’accordo sono poi indicati altri aspetti, la cui attuale inadempienza e mancata ottemperanza datoriale, costituisce inadempimento a obblighi contrattuali.

Giova ricordare il fatto che da mesi, con prove facilmente documentabili a nostro favore, i dipendenti con le funzioni e incarichi di Rsa interna Usi alla SISECAM, hanno pacificamente e senza contestazione alcuna, esercitato i diritti sindacali di cui al titolo III dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970), quali permessi sindacali retribuiti, diritto di affissione e assemblee sindacali del personale retribuite in orario di lavoro.

Fatto e condizione che legittima e accredita formalmente e sostanzialmente, la Rsa interna Usi in azienda. Inoltre, si ribadisce la validità in generale della tutela costituzionale posta all’articolo 39 primo comma della vigente Costituzione Italiana (“l’organizzazione sindacale è libera”), per quanto riguarda la scelta organizzativa, nel caso di specie la Rsa, della forma di rappresentanza messa in opera ed esercitata in concreto, non avendo il datore di lavoro alcun potere né legittimazione, in termini di discrezionalità di imporre diverse scelte di forma di rappresentanza sindacale interna, su attivazione dei dipendenti.

Né è possibile, allo stato attuale della situazione, che si possa solo ipotizzare e men che mai chiedere a posteriori l’applicazione, in via interpretativa e non attinente ormai alla situazione in atto e in essere a nostro favore, di altre sentenze citate dai vostri consulenti legali (cfr sent. 231/2013 Corte Cost.), che riguarderebbero altre fattispecie e altre ipotesi, che non sono allo stato esistenti, avendo già sottoscritto la Usi e la Rsa, che di fatto è accreditata e di diritto esercita pacificamente le attività di cui alla Legge 300/1970, anche quale interlocutore in sede di trattative e relazioni sindacali industriali o negoziali, l’accordo e verbale che ne costituisce la legittimazione anche in termini di diritto. La contestazione, pretestuosa e tardiva ormai, a situazione nei fatti in essere e in atto, non può trovare accoglimento e considerazione, non essendo stata posta mesi fa, come condizione ostativa prima della sottoscrizione del verbale di accordo dell’ottobre-novembre 2016 con Usi e Rsa interna.

Si espone la vs. Società a ricorsi in sede legale sia di condotta antisindacale, che si azioni in sede civile di risarcimento dei danni all’immagine dell’Usi, nonché per il mancato adempimento degli impegni presi nel corso degli incontri svolti nell’ambito delle relazioni sindacali industriali con SISECAM con Usi e Rsa interna, impegni e obblighi che vi si chiede di onorare e rispettare, secondo i criteri di correttezza, buona fede, diligenza, posti dal nostro vigente codice civile (articoli 1175, 1375, 1340).

Si ricorda inoltre che in Italia, sono in vigore le convenzioni internazionali sottoscritte in sede OIL n° 87 e n° 98, che vietano atti discriminatori e che sono ratificati nella legge 367 del 1958.

Pertanto, si fa espresso invito alla Società di desistere da condotte non conformi, ai danni di Usi e componenti Rsa interna, nonché a rispettare gli impegni presi, senza ulteriori tentativi, tardivi, di delegittimazione di quanto è in essere come situazione sindacale nell’azienda a S. Giorgio di Nogaro, per la sottoscrizione di accordi in sede aziendale, a conclusione delle precedenti trattative svolte e della partecipazione attiva in sede di negoziazione da parte di Usi e di Rsa Usi interna, nonché per gli ulteriori adempimenti e segnalazioni in merito al rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e degli ambienti di lavoro, ai sensi del generale obbligo ex art. 2087 codice civile per la tutela piena ed efficace dei dipendenti, in maggioranza associati e organizzati con Usi, nonché degli obblighi di cui al Decreto Legislativo 81/2008.

Tanto vi era dovuto, a tutti gli effetti sindacali, contrattuali e di legge, quale diffida ad adempiere e come invito a desistenza da comportamenti discriminatori e antisindacali.

Si auspica che prevalga da parte dell’azienda, il senso di correttezza, buona fede e di ragionevolezza, che aveva contraddistinto l’avvio delle formali relazioni sindacali industriali. Distinti saluti

Per Usi e Rsa Usi interna Renato Grego Gabriele Rigo

I componenti della Rsa Usi interna alla SISECAM