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Comunicati Milano

Prefettura. USI-Romeo. Verbale Conciliativo. 23.03.2022

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Verbale di tentativo obbligatorio di conciliazione


Oggi, 23 marzo 2022, alle ore 15:30, alla presenza del Viceprefetto Aggiunto, dott.ssa Laura Galbusera, per esperire il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 2, secondo comma, della legge 146/1990, così come modificato dall'art. 1, quarto comma, della legge 83/2000, sono collegati in videoconferenza:

per USI - C.T. & S.: Sandro Bruzzese (Segretario Provinciale), Piera Galli (RSA), Avv. Giuseppe Catapano

per ROMEO GESTIONI SPA: Luca Petriccione

per ATM SPA: Luca Giorgi (Responsabile Relazioni Industriali), Daniele Fumagalli (Area Facility Management ATM), Michelangelo Nicastro (Area Facility Management ATM)

Il presente incontro fa seguito alla nota del 16 marzo u.s., con cui l'Organizzazione Sindacale sopra indicata ha proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori adibiti ai servizi di pulizia e sanificazione presso la Metropolitana Milanese Rossa Linea UNO in forza a ROMEO GESTIONI SRL.

La parte sindacale rappresenta che con Romeo Gestioni sono state effettuate conciliazioni per 60/70 lavoratori e in tale sede era stata fornita da parte aziendale rassicurazione sulla corresponsione dell'indennità lavaggio tuta. Per i lavoratori che non hanno aderito alla conciliazione, si sono svolti ricorsi nei confronti dell'Azienda con l'assistenza del Sindacato, con esito positivo. La Società non ha tuttavia mantenuto gli accordi verbali corrispondendo la quota settimanale ai lavoratori. In secondo luogo, le buste paga non vengono consegnate e l'accesso al server per poterle scaricare è difettoso. I ricorsi in tal senso al Tribunale di Milano sono stati accolti e parzialmente confermati in grado di appello (al momento è stato depositato il solo dispositivo). Infine, il Sindacato evidenzia che da anni vengono richiesti gli elenchi degli iscritti ma non pervengono riscontri da parte della società. Per tutti i punti indicati, si è proceduto ad attivare la procedura di raffreddamento. Il Sindacato precisa che il contenzioso svoltosi davanti al Tribunale di Milano e alla Corte d'Appello per i prospetti di paga ha visto la condanna della società alla consegna degli stessi in formato cartaceo in primo e secondo grado. Il giudice ha demandato all'Azienda la definizione delle modalità di applicazione della richiesta. L’Azienda, tuttavia, non dà riscontro sotto tale profilo. Analogamente vale per l'indennità lavaggio indumenti di lavoro: dopo le conciliazioni la Romeo Gestioni aveva effettuato una comunicazione in adempimento spontaneo alla decisione del giudice. Tuttavia, da luglio 2021 questa erogazione è stata sospesa senza alcuna giustificazione.

La Romeo Gestioni Spa spiega che sull'indennità di lavaggio tuta non vi è stata una sospensione del pagamento, ma una conversione in minuti. Dal 1° agosto 2021, infatti, è entrato in vigore un nuovo regolamento interno consegnato a tutti i lavoratori e da questi sottoscritto che converte l'indennità lavaggio tuta in un minor tempo di lavoro, comunque retribuito. Tale indennità, in sostanza, è stata convertita in minuti: i lavoratori erogano il servizio per 12 minuti in meno al giorno ma vengono pagati per l'intero turno di lavoro. Con riguardo ai prospetti di paga, la Corte d'Appello ha parzialmente modificato la sentenza di primo grado che condannava alla consegna degli stessi e all'installazione presso i locali in uso alla Romeo

Gestioni siti in corrispondenza della stazione metro fermata Duomo di una postazione informatica idonea alla stampa dei cedolini. La Corte d'Appello ha riformato la sentenza di primo grado rispetto all'allestimento della postazione informatica. Pertanto, la Società ha consegnato le buste paga in ottemperanza alla sentenza. Per il resto, la società si è dotata di un sistema di elaborazione con applicativo Zucchetti che prevede la trasmissione tramite mail con credenziali personali per accedere al portale e scaricare i prospetti di paga. Data la numerosità dei lavoratori impiegati complessivamente da Romeo Gestioni, non sarebbe fattibile perseverare con la consegna cartacea. Con riguardo all'elenco degli iscritti al Sindacato USI, l'Azienda può fornirlo in via conciliativa. Evidenzia tuttavia la stranezza della richiesta perché il Sindacato dovrebbe conoscere quanti siano i lavoratori aderenti.

ATM invita le parti a trovare soluzioni conciliative che evitino impatti sul servizio.

La parte sindacale evidenzia che sul tema della variazione del Regolamento non è noto se vi sia il consenso di tutti i lavoratori. E' una iniziativa portata avanti dall'Azienda scavalcando il Sindacato. Non vi è stato. Infatti. alcun accordo sindacale sul punto. Non si esclude che i lavoratori agiscano in futuro per ricevere il quantum del lavaggio tuta. Sul tema dei prospetti di paga, le difficoltà dei lavoratori rimangono tuttora. Il Sindacato specifica che i lavoratori che lamentano l'impossibilità di accedere alle buste paga sono una minoranza e tendenzialmente si appoggiano alla sede del sindacato.

 

La Romeo Gestioni Spa spiega che il Regolamento è stato introdotto in via unilaterale dall'Azienda mutuandolo da altre realtà aziendali del territorio italiano. Le copie del regolamento sono state restituite all'azienda firmate di pugno dai lavoratori. All'art. 4 (Orario di lavoro) è stato incluso nell'orario di lavoro il tempo lavaggio tuta. Pertanto, tale indennità viene convertita in minore prestazione retribuita.

Il Sindacato evidenzia che i lavoratori non hanno ricevuto una decurtazione effettiva dell'orario di lavoro a fronte dell'eliminazione dell'indennità lavaggio tuta.

Nel corso dell'incontro viene formulata dalla Prefettura la seguente proposta conciliativa: entro il giorno 20 aprile p.v. la Romeo Gestioni invierà al Sindacato qui presente l'elenco degli iscritti USI; sul tema del tempo tuta, entro il medesimo termine la società svolgerà un incontro con rappresentanti sindacali e RSA per formalizzare le indicazioni di dettaglio con riguardo ai nuovi orari di servizio conseguenti alla sottoscrizione del Regolamento. Sul tema della consegna dei prospetti di paga, le parti si riservano un confronto specifico non appena verranno pubblicate le motivazioni della Corte d'Appello di Milano.

La società Romeo Gestioni Spa dichiara di aderire alla sopra indicata proposta conciliativa.

Alla luce di quanto sopra, preso atto della buona volontà manifestata dalla controparte e nell'attesa di poter valutare gli esiti delle azioni sopra concordate, il Sindacato aderisce alla proposta conciliativa e dichiara la temporanea sospensione dello stato di agitazione La Prefettura di Milano sarà informata di ogni futuro sviluppo.

Il presente verbale, dopo averne data lettura in videoconferenza, è approvato dalle parti nella sua interezza.

IL VICEPREFETTO AGGIUNTO

(Galbusera)

 

 

Il CCNL Servizi Fiduciari viene rigettato.

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Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano

Udienza del 10/03/2022

N. 1485/2021

 

Tribunale Ordinario di Milano

Sezione Lavoro

 

Il Giudice di Milano

Dottoressa Francesca Capelli quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa promossa

da

LODI GIOVANNI LDOGNN74R31F205I

PANETTA DAVIDE PNTDVD76R10F205Y, con l'Avv.to VILLARI ALESSANDRO

RICORRENTE

contro

DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211, con l'Avv.to .............................. e con l'Avv.to ........................................, elettivamente domiciliato in

VIALE ....................................., .......... ............................... MILANO;

 

RESISTENTE

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 18.2.2021 i ricorrenti in epigrafe indicati, premesso di essere entrambi dipendenti di DUSSMANN SERVICE S.R.L. a decorrere dal 1.2.2020, con orario a tempo pieno per 40 ore settimanali, con qualifica di operai e l'inquadramento nel livello D del CCNL per i dipendenti degli istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari - Parte speciale Servizi fiduciari, con la mansione di addetti ai servizi di portineria, hanno convenuto in giudizio la società datrice di lavoro chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:

Accertare e dichiarare l'illegittimità degli artt. 23 e 24 del CCNL Istituti di vigilanza privata - Parte speciale Servizi fiduciari applicato ai rapporti di lavoro dei signori Giovanni Lodi e Davide Panetta.

2)   Per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire un trattamento retributivo non inferiore a quello previsto per gli operai inquadrati nel 2° livello del CCNL Servizi di pulizia e servizi integrati / Multiservizi, ovvero il diverso trattamento retributivo che sia considerato sufficiente e proporzionato ai sensi dell'art. 36 della Costituzione.

3)   Condannare altresì Dussmann Service s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere ai ricorrenti le differenze economiche maturate nel periodo dal giorno 1 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021 nella misura lorda di Euro 3.635,58 in favore del signor Giovanni Lodi e di Euro 5.459,51 in favore del signor Davide Panetta, ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali da ciascuna scadenza al saldo effettivo.

4)   Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.

I ricorrenti lamentano che i minimi salariali previsti dal CCNL Istituti di vigilanza - Parte speciale Servizi fiduciari, così come a loro in concreto applicati, non siano adeguati ai sensi del precetto di cui all'art. 36 della Costituzione.

In particolare osservano che la retribuzione prevista dall'art. 24 della Parte speciale del CCNL per i dipendenti inquadrati nel livello D al quale appartengono, ai sensi dell'art. 6 della medesima Parte speciale, "i lavoratori, adibiti ad operazioni di media complessità, anche l'utilizzo di mezzi informatici per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite" tra i quali figurano "addetto all'attività per la custodia, la sorveglianza e la fruizione di siti e immobili", "addetto all'attività di controllo degli accessi", "addetto all'attività di reception", sarebbe inferiore a quanto previsto dal CCNL Multiservizi, in precedenza applicato nello stesso appalto da altri datori di lavoro per le stesse mansioni, pertanto il trattamento retributivo riconosciuto dall'attuale datore di lavoro non sarebbe certamente proporzionato alla quantità e alla qualità del loro lavoro e non sarebbe minimamente sufficiente ad assicurare loro un'esistenza libera e dignitosa, in violazione del precetto di cui all'art. 36 della Costituzione.

Alla luce di queste considerazioni hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.

Con memoria in data 1.6.2021 si è costituita in giudizio la società convenuta chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.

Dopo alcuni rinvii al fine di trovare una soluzione concordata alla vertenza, che tuttavia, non hanno dato esito positivo, il giudice ha rinviato la causa per discussione. All'udienza del 10.3.2021 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce riportato del quale è stata data lettura.

***

Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Con note difensive depositate in data 15.12.2021 parte ricorrente ha depositato conteggi riformulati tenendo conto anche delle osservazioni dalla parte resistente e dunque il confronto è stato effettuato con la retribuzione erogata da Dussmann Service s.r.l. di € 967,00 (importo dal quale devono essere trattenute le ritenute contributive (9,19%) e fiscali , con l'aliquota minima del 23% salve eventuali detrazioni) e quella derivante dall'applicazione del trattamento economico del CCNL Servizi fiduciari ed è risultato che la differenza mensile tabellare lorda fra i due trattamenti retributivi presi in considerazione ammonta dunque a € 282,70.

Dall'esame dei conteggi sopra riportati e delle buste in atti risulta che la retribuzione in concreto erogata a ciascuno dei ricorrenti è inferiore alla soglia di € 900,00 mensili e frequentemente inferiore alla soglia di povertà ISTAT (sia a quella indicata in ricorso pari a € 839,75, sia a quella assunta come riferimento da Dussmann pari a € 800,08).

È sempre inferiore a tale soglia, se si considera che nell'importo mensilmente versato a entrambi i ricorrenti rientra costantemente il trattamento integrativo di cui all'art. 1 del D.L. n. 3/2020, pari a € 100,00 mensili (fino al luglio 2020 veniva versato l'importo mensile di € 80,00, c.d. "bonus Renzi"), che non costituisce tuttavia retribuzione e la cui corresponsione è oltretutto prevista, allo stato, soltanto fino al 31.12.2021.

Alla luce delle considerazioni che precedono deve concludersi che la suddetta retribuzione non è né proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato dai ricorrenti, né è sufficiente per garantire al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa.

Quanto alla proporzionalità, come ha avuto di chiarire la Corte di Appello di Milano, chiamata a pronunciarsi sulla retribuzione di un lavoratore con lo stesso livello di inquadramento dei ricorrenti, (livello D CCNL Servizi fiduciari):

"Sulla scorta di tali dati, calcolati applicando i criteri sopra enunciati, è agevole rilevare che il riconoscimento di retribuzione lorda annua pari a euro 12.090,00 (pari a euro 930 mensili lordi; ma, come già detto, il giudizio non muterebbe con una retribuzione di 1.004,00 mensili lordi) per lo svolgimento full time di attività di guardiano notturno di deposito di mezzi costituisce una retribuzione non proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, posto che i "valori retributivi di mercato" fotografati dai CCNL Multiservizi, Commercio e Proprietari Fabbricati per attività analoghe risultano, come visto, tutti sensibilmente superiori." (Corte d'Appello di Milano, n. 696 del 9.8.2021).

E, quanto all'insufficienza della retribuzione, la sentenza qui citata anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c., ha osservato: "La retribuzione assicurata dal CCNL servizi fiduciari per un lavoratore a tempo pieno di livello D, come è l'appellato, non è pertanto idonea a consentire al dipendente di evitare di vivere in condizioni non di povertà (e detta valutazione non muta pur tenendo conto della retribuzione, lievemente superiore ai minimi, che sarebbe in concreto percepita da [...] secondo [...]); circostanza, questa, che -in uno con il ritenuto deficit di proporzionalità tra retribuzione/quantità e qualità del lavoro prestato - vale ulteriormente ed autonomamente a fondare la declaratoria di nullità della clausola dell'art. 23 CCNL."

Nel caso di specie si ritiene che sia stata fornita la piena prova di entrambi i requisiti.

Quanto alla proporzionalità deve osservarsi che risulta pacifico in causa in quanto non contestato, che nello stesso appalto, per le stesse mansioni è sempre stato applicato in precedenza dagli altri datori di lavoro il CCNL Multiservizi con una retribuzione superiore a quella effettivamente erogata da Dussman di euro 287,70, somma che in relazione agli importi complessivamente erogati ai ricorrenti corrisponde ad oltre 25%.

Una retribuzione inferiore a più del 25% rispetto a quanto previsto dal Multiservizi e pari a più di un quarto della retribuzione erogata, costituisce una retribuzione non proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato secondo i valori di mercato.

I ricorrenti poi hanno anche provato l'insufficienza di tale retribuzione facendo riferimento alla soglia di povertà Istat.

Tale prova si ritiene sia del tutto idonea a dimostrare il requisito della insufficienza, non essendo necessario, contrariamente a quanto sostenuto dalla società convenuta,  allegare e successivamente provare,  elementi relativi  alla situazione patrimoniale del singolo lavoratore, in ordine ad esempio al numero dei componenti del nucleo familiare o alla esistenza di altri redditi in famiglia.

Ad avviso di questo Giudice tali elementi non devono entrare nel giudizio, in caso contrario verrebbero utilizzati dei parametri che sono del tutto estranei al rapporto di lavoro e non indicati dalla norma costituzionale.

Sul punto si condivide quanto osservato in dalla Corte di appello di Milano.

Si legge infatti che "la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2835/90 ha chiarito che "il dettato costituzionale (art. 36 Cost.) non consente all'interprete di tenere conto di fattori da questa (la retribuzione) diversi, quali altri redditi di cui il lavoratore sia eventualmente provvisto. D'altro canto è intuitivo che il tenerne conto comporta non soltanto valutazione di elementi patrimoniali assolutamente estranei al rapporto di lavoro, che la norma costituzionale chiaramente non consente, ma finisce per determinare una disparità di trattamento a parità di condizioni di prestazioni di attività lavorativa, che rivela tutta la sua assurdità, in quanto può comportare trattamenti diseguali per quantità e qualità di lavoro eguali, prestate da lavoratori diversi."

La specifica situazione patrimoniale degli odierni appellati appare perciò superflua al fine del vaglio di costituzionalità della retribuzione dagli stessi percepita, dovendo la congruità dalla retribuzione essere parametrata alla quantità e alla qualità del lavoro e non al numero di immobili o di altri beni eventualmente posseduti dagli stessi." (Corte d'Appello Milano sentenza n. 707/2021).

In conclusione la retribuzione base sancita dall'art. 23 del CCNL Vigilanza Servizi Fiduciari applicato dalla citata cooperativa ai ricorrenti, risulta non congrua alla luce del precetto costituzionale (art. 36 C.) sia perché inferiore a quella garantita da altri CCNL similari per i corrispondenti livelli di inquadramento e in particolare il CCNL Multiservizi in precedenza applicato ai lavoratori da altri datori di lavoro, sia perché inferiore al tasso soglia povertà stimato dall'Istat.

Pertanto si accerta e dichiara l'illegittimità degli artt. 23 e 24 del CCNL Istituti di vigilanza privata - Parte speciale Servizi fiduciari, applicato ai rapporti di lavoro dei signori Giovanni Lodi e Davide Panetta.

Quanto alle conseguenze va osservato che è principio di legittimità ripetutamente enunciato quello per cui il giudice può discostarsi in melius dai parametri collettivi applicati là dove riscontri che il trattamento economico (inteso come retribuzione base e non comprensivo degli altri istituti contrattuali, quali le mensilità aggiuntive) determinato dalle parti sociali sia in concreto contrastante con il precetto costituzionale sancito dall' art. 36 C. e può assumere come criterio orientativo un contratto collettivo nazionale (o aziendale) non vincolante per quel determinato rapporto di lavoro, indicando nella motivazione della sentenza i criteri di valutazione utilizzati in modo da consentire il controllo circa la correttezza e congruità logico-giuridica della decisione (cfr. per tutte Cass. n. 20452/18; Cass. n. 19467/07).

Nel caso di specie parte ricorrente su richiesta del Giudice, ha formulato dei conteggi elaborando un confronto con riferimento a tutte le voci di retribuzione in concreto erogate dalla società datrice di lavoro, applicando in particolare per le ore di lavoro straordinario, festivo e nel sesto giorno le sole maggiorazioni previste dal CCNL Servizi fiduciari e non quelle superiori previste dal CCNL Multiservizi.

Le differenze sono inoltre calcolate unicamente sulle tredici mensilità annuali che costituiscono il "minimo costituzionale", senza considerare dunque la quattordicesima mensilità prevista dal CCN Multiservizi ma non dal CCNL Servizi fiduciari.

Tali conteggi in quanto coerentemente elaborati sui parametri del CCNL di riferimento vengono posti a fondamento della presente decisione.

In concreto, nel periodo in esame - da febbraio 2020 a gennaio 2021 - le differenze retributive maturate dal signor Lodi ammontano a € 2.865,44 lordi e quelle maturate dal signor Panetta a € 4.554,73 pertanto Dussmann Service deve essere condannata a corrispondere ai ricorrenti le differenze economiche maturate nel periodo dal giorno 1 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021 nella misura lorda di Euro 2.865,44 in favore del signor Giovanni Lodi e di Euro 4.554,73 in favore del signor Davide Panetta, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM 55 2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, nella persona del giudice, dr. Francesca Capelli, definitivamente pronunziando nella causa R.G. n. 1485 2021 così provvede: - .Accerta e dichiara l'illegittimità degli artt. 23 e 24 del CCNL Istituti di vigilanza privata -Parte speciale Servizi fiduciari applicato ai rapporti di lavoro dei signori Giovanni Lodi e Davide Panetta per l'effetto, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire un trattamento retributivo non inferiore a quello previsto per gli operai inquadrati nel 2° livello del CCNL Servizi di pulizia e servizi integrati / Multiservizi condanna Dussmann Service a corrispondere ai ricorrenti le differenze economiche maturate nel periodo dal giorno 1 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021 nella misura lorda di Euro 2.865,44 in favore del signor Giovanni Lodi e di Euro 4.554,73 in favore del signor Davide Panetta, oltre interessi e rivalutazione monetaria

-   condanna la resistente a rifondere ai correnti le spese processuali, liquidate nell'importo di complessivi euro 3.000,00 , oltre rimborso forfettario spese CPA e IVA, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario .

-   indica in 60 giorni il termine per il deposito della decisione. Milano, 10.3.2022

Il Giudice Francesca Capelli

 

Stipendio sospeso per chi non si vaccina

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Stipendio sospeso per chi non si vaccina: parola alla Consulta

Annamaria Villafrate | 18 mar 2022

 

Per il Tribunale di Catania la normativa che impone l'obbligo vaccinale e punisce con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione chi non adempie, perché contrasta con gli articoli 2, 3 e 32 comma 2 della Costituzione

  • Sospensione della retribuzione: parola alla Consulta

Il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con l'ordinanza del 14 marzo 2022 (sotto allegata) rimette alla Corte Costituzionale la questione relativa alla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione nei confronti dei soggetti obbligati alla vaccinazione Covid 19, che non adempiono.

La previsione viola potenzialmente gli artt. 2, 3 e 32 comma 2 della Costituzione perché negare anche gli alimenti a chi viene sospeso dal lavoro per mancato l’assolvimento dell'obbligo vaccinale ne lede la dignità e lo pone in una condizione deteriore rispetto a chi tiene condotte rilevanti dal punto di vista disciplinare Obbligo vaccinale:

  • sospensione per due infermiere

Tutto ha inizio quando alcune dipendenti di un'azienda ospedaliera, con la qualifica di collaboratore sanitario - infermiere, vengono sospese dal servizio a causa del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale. Con ricorsi in via d'urgenza e separatamente, le dipendenti chiedono il riconoscimento dell'assegno alimentare perché la sospensione dal servizio è stata accompagnata dalla sospensione della retribuzione. Le stesse hanno allegato di versare in stato di indigenza, di non poter fra fronte, senza retribuzione, ai bisogni primari della famiglia, di avere in corso mutui e finanziamenti e di trovarsi nell'impossibilità di esercitare la professione in altra modalità stante la sospensione dai rispettivi ordini.

  • Negare l'assegno alimentare viola la Costituzione

Le ricorrenti fanno altresì presente che gli iniziali ordini di sospensione sono stati prorogati fino al 15 giugno 2022 e che l'azienda, a cui hanno fatto domanda, a mezzo pec, non ha riconosciuto loro neppure l'assegno alimentare e che negare un simile supporto in caso di sospensione dal lavoro è discriminatorio rispetto a chi viene sottoposto a procedimento disciplinare. In questi casi, infatti, al dipendente spetta quanto meno metà dello stipendio e gli assegni per i familiari a carico.

Discriminazione evidente, soprattutto se si considera che il legislatore ha specificato che il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale non costituisce illecito disciplinare.

Le ricorrenti rilevano che tale diversità di trattamento avviene in palese violazione dell'art. 36 e 2 della Costituzione in quanto l'assegno alimentare, privo di natura retributiva, ha lo scopo di garantire al lavoratore il sostentamento minimo.

  • Mancato riconoscimento dell'assegno alimentare alla Consulta

Il Tribunale di Catania, Sezione lavoro, adito dalle ricorrenti riunisce i procedimenti e precisa che le questioni sollevate non possono essere trattate senza prima risolvere il dubbio di legittimità costituzionale relativo all'art. 4, comma 5, D.L 1 aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni nella legge n. 76/2021, nella parte in cui, nel prevedere che "per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato" esclude l'erogazione dell'assegno alimentare in caso di sospensione cautelare o disciplinare.

Premessa cui segue la ricostruzione normativa relativa alla questione in oggetto e in relazione alla quale il Tribunale di Catania rileva che "La dizione legislativa, nel fare riferimento alla retribuzione ed a qualsiasi altro compenso, comunque denominato, sembra esprimere un contenuto chiaro ed inequivoco, non suscettibile di diversa interpretazione."

Poiché però la questione di costituzionalità può essere ammessa anche quando sollevata in sede cautelare, come nel caso di specie, il giudicante la rimette alla Corte Costituzionale in quanto:

il rispetto della persona, sancito dall'art. 2 della Costituzione, fa concludere che non possano essere adottate misure intransigenti che possano giungere a ledere la dignità della stessa, precludendo qualsiasi forma di sostentamento;

persino nei confronti di chi ha commesso delitti gravi la Corte Costituzionale ha affermato che chi sconta la propria pena in modalità alternativa al carcere non può essere privato di misure base come la pensione sociale, quella per gli invalidi civili, la disoccupazione e l'assegno sociale;

il mancato l’assolvimento dell'obbligo vaccinale non integra un illecito penale o rilevante dal punto di vista disciplinare;

al lavoratore sospeso per violazione dell'obbligo vaccinale è precluso l'accesso a quegli istituti previsti invece nei diversi casi in cui perda il lavoro;

la sospensione dall'albo o ordine di appartenenza preclude di poter svolgere la loro professione altrove per un periodo che, nel caso di specie, è particolarmente lungo, visto che permane fino al 15 giugno 2022.

  • Violazione degli articoli 2, 3 e 32 comma 2 Costituzione

Il Tribunale rileva che l'obbligo vaccinale, introdotto per tutelare la salute pubblica, è stato irrigidito eccessivamente, tanto che ad un certo punto ha dato origine a uno squilibrio tra i diversi valori costituzionali in campo, primo tra tutti la dignità della persona e a seguire il diritto al lavoro, come mezzo di realizzazione e strumento per assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una vita dignitosa.

Evidenzia inoltre che la legge che ha imposto l'obbligo vaccinale, anche se con nobili intenzioni, ha finito per realizzare una "forzata induzione" ad adempiere, mettendo il lavoratore di fronte a una scelta: vaccinarsi o subire condizioni di indigenza.

Tematica che pone anch'essa dubbi di costituzionalità rispetto all'art. 2 della Costituzione, il quale sancisce che qualsiasi trattamento, anche obbligatorio, non può risultare lesivo delle dignità della persona. Concetto che trova conferma, tra l'altro, in diverse disposizioni di legge.

La previsione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione nei confronti di chi non adempie l'obbligo vaccinale, pone quindi, per il Tribunale di Catania, dubbi di costituzionalità in relazione alla violazione dell'art. 32, comma 2, dell'art. 3 e dell'art. 2 della Costituzione, che legittimano la remissione alla Corte Costituzionale con conseguente sospensione del giudizio in corso.

   

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