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Campagna di solidarietà: GaleanoVive

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Ultimo aggiornamento Venerdì 23 Maggio 2014 07:53 Scritto da Sandro Venerdì 23 Maggio 2014 07:50

GaleanoVive

Desde esta Secretaría os solicitamos una nueva tanda de envios de mail y correo electrónico porque después de la agresión al Caracol de La Realidad y del asesinato del compañero Galeano consideramos que es indispensable:

.- continuar la campaña de apoyo a las Comunidades y a los logros zapatistas, a la construcción de Autonomía social e indígena.

.- señalar a los responsables, en particular al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello.

Para esto les pedimos a todos los compañeros y compañeras de la CGT, de la Sexta y a toda la gente honesta que, a partir de la tarde del 23 de mayo y hasta la tarde del 26 de mayo, envíen repetidamente los siguientes mensajes:

Por Twitter:

@VelascoM_ y @gubernaturachis  si tocan a los Zapatistas nos tocan a todos #VelascoParamilitar #GaleanoVive

@VelascoM_ y @gubernaturachis los ojos del mundo están sobre ustedes #VelascoParamilitar #GaleanoVive

Por correo electrónico:

Correo:

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Manuel Velasco:  Si tocan a los Zapatistas nos tocan a todos. Los ojos del mundo están sobre ustedes.

Exigimos justicia por el asesinato del Compañero Galeano, un alto a la paramilitarización de Chiapas y respeto a las comunidades zapatistas que construyen su autonomía por la vía de la paz.

*********** De paso, queremos agradecer a todos los compañeros y compañeras que el pasado dia 18, domingo, estuvieron participando en la campaña por twitter. Las estadísticas reflejan que logramos una repercusión media alta, con más de 7500 y que, en momentos puntuales logramos ser tendencia, tanto en mexico como en españa. Fue un esfuerzo puntual, un acto muy concreto, una novedad en la forma de aplicar transnacionalmente la protesta en la red en un período temporal corto y concreto, una prueba, en definitiva, que nos ha demostrado puede ser válida. Gracias por el apoyo.***********

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Equipo de Trabajo CGT México

Àngel Bosqued

Secretaría Relaciones Internacionales  - CGT

+34 669114920

@CGTrelinternac

www.cgt.org.es

 

 

Uscire o no dall’euro: gli effetti sui salari. Da Sinistrarete

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Ultimo aggiornamento Venerdì 23 Maggio 2014 07:44 Scritto da Sandro Venerdì 23 Maggio 2014 07:35

Uscire o no dall’euro: gli effetti sui salari

Emiliano Brancaccio* e Nadia Garbellini**

arton15022Uno studio sugli effetti salariali e distributivi della permanenza o dell’uscita dall’euro.  Il pericolo di una “grande inflazione” in caso di uscita, evocato da Draghi, non trova riscontri adeguati. Ma anche l’opinione secondo cui gli effetti salariali e distributivi di un abbandono dell’euro non dovrebbero destare preoccupazioni è smentita dalle evidenze empiriche. Se si vuole salvaguardare il lavoro, la critica della moneta unica deve essere accompagnata da una critica del mercato unico europeo.

Negli ultimi cinque anni la Germania ha conseguito una crescita del Pil di quasi tre punti percentuali, a fronte di una caduta superiore ai sette punti in Italia. Si tratta di una divaricazione che non ha precedenti dal secondo dopoguerra. Giovedì scorso, gelando gli ottimisti al governo, Eurostat ha confermato la tendenza: confrontando il Pil del primo trimestre 2014 rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, si rileva una crescita superiore ai due punti percentuali in Germania e una ulteriore diminuzione di mezzo punto in Italia.[1] Semmai ve ne fosse stato bisogno, siamo di fronte all’ennesima conferma del “monito degli economisti” pubblicato sul Financial Times nel settembre scorso: le politiche di austerity e di flessibilità del lavoro non riescono a ridurre le divergenze tra i paesi membri dell’Eurozona, ma per certi versi tendono persino ad accentuarle.[2]

L’allargamento della forbice macroeconomica tra i paesi dell’euro tiene vivo il dibattito sulla sostenibilità futura dell’Unione monetaria europea e sulle implicazioni di una sua possibile deflagrazione. Ma se un paese abbandonasse l’eurozona quali sarebbero gli effetti sul potere d’acquisto dei salari e sulla distribuzione del reddito tra salari e profitti? Come talvolta accade, anche su questo tema si sono formate due opposte fazioni di ultras. I sostenitori dell’uscita dall’euro senza se e senza ma confidano nella opinione di quei commentatori secondo i quali «l’esperienza storica non presta particolare supporto alle preoccupazioni» riguardanti i salari e la distribuzione dei redditi.[3] Di contro, gli apologeti della permanenza nell’euro a tutti i costi hanno sostenuto che una uscita dalla moneta unica determinerebbe un crollo inesorabile del potere d’acquisto delle retribuzioni, che sarebbe avvalorato dalla previsione di Mario Draghi secondo cui «i paesi che lasciano l’eurozona e svalutano il cambio creano una grande inflazione».[4]

Quale di queste visioni contrapposte trova conferme nei dati? Uno sguardo alle passate crisi valutarie può aiutare a rispondere. In due studi di prossima pubblicazione abbiamo selezionato i casi di “crisi valutaria” che si sono verificati nell’arco di oltre un trentennio, a partire dal 1980. Dai 28 episodi individuati è emerso un quadro decisamente più complesso rispetto alle semplificazioni delle opposte tifoserie in campo.[5]

In primo luogo, il pericolo di una “grande inflazione” evocato da Draghi non trova riscontri adeguati. Guardando l’intero campione di episodi, il tasso d’inflazione mediano dell’indice dei prezzi al consumo in effetti aumenta di quattordici punti percentuali, passando dal 10,6 percento nell’anno prima della crisi al 24,6 nell’anno della svalutazione. Si tratta di un incremento rilevante. Tuttavia, se si confrontano i valori mediani nei cinque anni prima della crisi con quelli relativi ai cinque anni successivi alla crisi, l’aumento dell’inflazione è più modesto: meno di tre punti, dal 16,0 al 18,9 percento. Ma soprattutto, se si escludono i paesi meno sviluppati dal campione e si concentra l’attenzione sui soli paesi ad alto reddito procapite, la crescita dell’inflazione nell’anno della crisi risulta decisamente più contenuta: poco più di due punti percentuali, dal 4,5 al 6,7 percento. Inoltre, confrontando i cinque anni precedenti alla crisi con i cinque successivi, si scopre che nei paesi ad alto reddito l’inflazione tende addirittura a diminuire, dal 6,4 al 4,1 percento. Dunque, almeno per quanto riguarda l’Italia e i paesi relativamente più ricchi, lo spauracchio più volte evocato secondo cui lasciando l’euro saremmo costretti a far la spesa con una carriola piena di soldi svalutati, non trova conferme nell’evidenza storica.

Leggi tutto: Uscire o no dall’euro: gli effetti sui salari. Da Sinistrarete

   

D.L. 20-3-2014 n. 34. Renzi-Napolitano.

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Ultimo aggiornamento Martedì 29 Aprile 2014 10:03 Scritto da Sandro Lunedì 31 Marzo 2014 09:58

D.L. 20-3-2014 n. 34
Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 marzo 2014, n. 66.


Epigrafe

Premessa

Capo I
Disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine e di apprendistato

Art. 1. Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine

Art. 2. Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di apprendistato

Capo II
Misure in materia di servizi per il lavoro, di verifica della regolarità contributiva e di contratti di solidarietà

Art. 3. Elenco anagrafico dei lavoratori

Art. 4. Semplificazioni in materia di documento di regolarità contributiva

Art. 5. Contratti di solidarietà

Art. 6. Entrata in vigore



D.L. 20 marzo 2014, n. 34   (1).

Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 marzo 2014, n. 66.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a semplificare alcune tipologie contrattuali di lavoro, al fine di generare nuova occupazione, in particolare giovanile;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di semplificare le modalità attraverso cui viene favorito l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di semplificare e razionalizzare gli adempimenti a carico delle imprese in relazione alla verifica della regolarità contributiva;

Ritenuta, in fine, la straordinaria necessità ed urgenza di individuare ulteriori criteri per il riconoscimento della riduzione contributiva per i datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà che prevedono la riduzione dell'orario di lavoro, nonché di incrementare le risorse finanziarie destinate alla medesima finalità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;


EMANA

 

il seguente decreto-legge:

Capo I


Disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine e di apprendistato

Art. 1.  Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine

1.  Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  all'articolo 1:
1)  al comma 1: le parole da «a fronte» a «di lavoro.» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, il numero complessivo di rapporti di lavoro costituiti da ciascun datore di lavoro ai sensi del presente articolo, non può eccedere il limite del 20 per cento dell'organico complessivo. Per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.»;
2)  il comma 1-bis è abrogato;
3)  il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'apposizione del termine di cui al comma 1 è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto.»;
b)  all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole da: «la proroga» fino a: «si riferisca» sono sostituite dalle seguenti: «le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di otto volte, a condizione che si riferiscano».

2.  All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i primi due periodi sono soppressi e al terzo periodo dopo le parole: «della somministrazione» sono inserite le seguenti: «di lavoro».



Art. 2.  Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di apprendistato

1.  Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  all'articolo 2:
1)  al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) forma scritta del contratto e del patto di prova;»;
2)  al comma 1, la lettera i) è abrogata;
3)  i commi 3-bis e 3-ter sono abrogati;
b)  all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-ter. Fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo.»;
c)  all'articolo 4, al comma 3, le parole: «, è integrata,» sono sostituite dalle seguenti: «, può essere integrata,».

2.  All'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 19 è abrogato.


Capo II

Misure in materia di servizi per il lavoro, di verifica della regolarità contributiva e di contratti di solidarietà

Art. 3.  Elenco anagrafico dei lavoratori

1.  All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, le parole: «Le persone» sono sostituite dalle seguenti: «I cittadini italiani, comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia».

2.  All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, le parole: «nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo», sono sostituite con le seguenti: «in qualsiasi ambito territoriale dello Stato».


Art. 4.  Semplificazioni in materia di documento di regolarità contributiva

1.  A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili. L'esito dell'interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2.

2.  Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti INPS e INAIL, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma è ispirato ai seguenti criteri:
a)  la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive e comprende anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che operano nell'impresa;
b)  la verifica avviene tramite un'unica interrogazione negli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare;
c)  nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3.  L'interrogazione eseguita ai sensi del comma 1, assolve all'obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine generale di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, sono inoltre abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del presente articolo.

4.  Il decreto di cui al comma 2 può essere aggiornato annualmente sulla base delle modifiche normative o della evoluzione dei sistemi telematici di verifica della regolarità contributiva.

5.  All'articolo 31, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «in quanto compatibile» sono soppresse.

6.  All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Art. 5.  Contratti di solidarietà

1.  All'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri per la individuazione dei datori di lavoro beneficiari della riduzione contributiva di cui al comma 4, entro i limiti delle risorse disponibili. Il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e all'articolo 1, comma 524, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall'anno 2014, è pari ad euro 15 milioni annui.».


Art. 6.  Entrata in vigore

1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

   

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