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Comunicati Milano

INPS. Visite Mediche di Controllo domiciliare in caso di malattia

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Visite Mediche di Controllo domiciliare in caso di malattia

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Coordinamento Generale Medico Legale Roma, 23/09/2020Circolare n. 106Ai Dirigenti centrali e territoriali

Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale E, per conoscenza, Al Presidente Al Vice Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio diIndirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio deiSindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali

OGGETTO:Visite Mediche di Controllo domiciliare in caso di malattia comune.Comunicazione della variazione dell’indirizzo di reperibilitàSOMMARIO:Con la presente circolare si comunica che è disponibile, mediante il portaleweb dell’Istituto, un nuovo servizio ad uso del cittadino lavoratore per lacomunicazione del cambio di indirizzo di reperibilità durante l’evento dimalattia comune, ai fini della possibile disposizione della visita medica dicontrollo domiciliare.

INDICE:

1. Premessa

2. Servizio denominato “Sportello al cittadino per le VMC”3.

Destinatari del servizio1.

PremessaNell’ambito dell’evoluzione dei servizi per il cittadino e dell’informatizzazione e telematizzazionedel processo delle visite mediche di controllo (VMC) in caso di malattia comune, è statorilasciato, sul portale web dell’Istituto, un nuovo servizio per la comunicazione, da parte deilavoratori dei settori privato e pubblico, della variazione dell’indirizzo di reperibilità, rispetto aquello precedentemente indicato.

Il nuovo strumento, consentendo una maggiore immediatezza e tracciabilità dell’informazione,se da un lato garantisce all’Istituto un efficientamento del flusso gestionale, con la possibilità didisporre automaticamente dell’informazione fornita dal lavoratore, senza ulteriori adempimentiper l’operatore delle Strutture territoriali, dall’altro dà all’utente certezza circa la ricezione dellasua comunicazione all’INPS, per la corretta disposizione dell’eventuale VMC domiciliare.

Il nuovo canale di comunicazione tra lavoratore e Istituto sostituisce le modalità sino ad oggi inuso (e-mail alla casella medico-legale della Struttura territoriale di competenza ocomunicazione mediante Contact center), che rimangono tuttavia ancora valide nei casi diindisponibilità del servizio telematico.

Con l’occasione, si ricorda che non è invece possibile richiedere al medico curante dirichiamare il certificato telematico, sebbene ancora in corso di prognosi, per variare l’indirizzodi reperibilità in esso riportato.

Come illustrato dettagliatamente nel disciplinare tecnico,allegato al decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro del Lavoro e dellepolitiche sociali e il Ministro dell’Economia e delle finanze 18 aprile 2012, infatti, il certificato èrichiamabile dal medico redattore solo ed esclusivamente per essere annullato (entro terminitemporali ben precisi), ovvero rettificato per riformulare la prognosi espressa, riducendola.

2. Servizio denominato “Sportello al cittadino per le VMC”

Il cittadino lavoratore, previa autenticazione tramite le credenziali necessarie per l’utilizzo deiservizi telematici INPS[1], può accedere, dal portale web dell’Istituto, attraverso la sezionededicata ai “Servizi Online”, allo “Sportello al cittadino per le VMC”.

Il servizio consente,attraverso la navigazione fra diverse funzioni, di seguito illustrate, la comunicazione e lagestione, nell’ambito di un evento di malattia, di una diversa reperibilità, rispetto a quellacomunicata precedentemente con il certificato di malattia in corso di prognosi o anche conaltra comunicazione.

“Indirizzo reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo”: la funzione permette lacomunicazione di un nuovo indirizzo di reperibilità per un’eventuale visita di controllodomiciliare.

Per uno stesso certificato di malattia il cittadino può comunicare più reperibilitàsuccessive.

Sul punto si precisa quanto segue:

• ogni nuova reperibilità comunicata, nell’ambito dello stesso certificato di malattia in corso divalidità, implica l’annullamento automatico dell’eventuale precedente reperibilità limitatamenteal periodo di sovrapposizione tra i periodi delle due variazioni comunicate;

• ogni reperibilità è storicizzata, onde evitare che si perda traccia degli indirizzi che possonoessere stati utilizzati per eventuali visite mediche di controllo.

Il cittadino, dopo essersi autenticato, dispone di due differenti funzioni da esercitare,esclusivamente in riferimento ad un preciso certificato di malattia in corso di prognosi,mediante i seguenti campi:Comunica indirizzo reperibilità, per indicare una nuova reperibilità che vieneconsiderata utile a decorrere almeno dal giorno successivo a quello dell’avvenutacomunicazione;Indirizzi comunicati, per consultare tutti i propri indirizzi di reperibilità comunicatiall’Istituto.

3. Destinatari del servizioIl nuovo servizio è disponibile, come specificato in premessa, per tutti i lavoratori dei settoriprivato e pubblico e non sostituisce, in alcun modo, gli obblighi contrattuali di comunicazioneda parte dei medesimi lavoratori nei confronti dei propri datori di lavoro.Lavoratori privati indennizzatiPer i lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, si ribadisce l’oneredi comunicare all’INPS eventuali variazioni di reperibilità con la massima diligenza etempestività possibili, e comunque sempre prima di effettuare lo spostamento, al fine di nonincorrere nelle sanzioni previste dalla legge, in caso di impossibilità ad eseguire la VMC perindirizzo errato del lavoratore.

Con l’occasione, si evidenzia anche la necessità che l’indirizzo sia comunicato correttamente evengano altresì forniti tutti gli elementi informativi ritenuti utili per consentire al medico dicontrollo di reperire l’abitazione. Come precisato più volte dall’Istituto (cfr. le circolari n.129/1990 e n. 183/1998 e il messaggio n. 4344/2012), in caso di mancata esecuzione dellavisita medica di controllo per l’impossibilità di rintracciare l’indirizzo o il lavoratore, il lavoratoreperde il diritto all’indennità economica correlata alla tutela previdenziale della malattia.Nel ribadire che è onere del lavoratore verificare che l’indirizzo di reperibilità comunicatoall’Istituto, mediante il certificato di malattia redatto dal medico curante, sia corretto ecompleto in tutte le sue parti, si precisa che, qualora egli si renda conto tardivamente di uneventuale errore, dovrà provvedere con la massima tempestività a comunicare, mediantel’applicativo in argomento, l’indirizzo esatto, così da consentire il regolare svolgimento dellaVMC.

Lavoratori pubblici afferenti al Polo unicoPer i lavoratori pubblici, invece, la normativa vigente (cfr. l’articolo 6 del D.P.C.M. 17 ottobre2017, n. 206) prevede che il dipendente comunichi preventivamente alla sua Amministrazionedi appartenenza l'eventuale variazione dell'indirizzo di reperibilità, durante il periodo diprognosi.

L’Amministrazione è tenuta a fornire quindi il dato all’INPS per l’effettuazione delleVMC datoriali e d’ufficio (in caso di lavoratore rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo18 del D.lgs 25 maggio 2017, n. 75, rubricato “Polo unico per le visite fiscali”, che hamodificato l’articolo 55-septies del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165).La disponibilità all’utilizzo del nuovo servizio anche per il lavoratore pubblico ha lo scopo diottimizzare il flusso comunicativo e offrire, come già chiarito in premessa, maggiori garanzie dicorrettezza e tempestività dell’informazione per l’esecuzione delle VMC.

Il servizio non deve, invece, essere utilizzato dai lavoratori pubblici per gli adempimenti di cuiall’articolo 55-septies, comma 5-bis, del D.lgs n. 165/2001, come modificato dall’articolo18,comma 1, lett. d), del citato D.lgs n. 75/2017, relativi alla comunicazione del soloallontanamento temporaneo dal proprio domicilio di reperibilità, per terapie, visite mediche,accertamenti sanitari o per gli altri giustificati motivi.

In tali fattispecie, infatti, non si configuraun cambio del domicilio di reperibilità ma un semplice allontanamento dal proprio domicilio cherimane invece confermato.Datori di lavoro privati e pubbliciIn tutti i casi, il datore di lavoro viene messo al corrente del diverso indirizzo di reperibilitàcomunicato dal lavoratore:in fase di richiesta di una VMC, se la comunicazione è stata effettuata prima dellarichiesta di visita;al momento della consultazione degli esiti, qualora il lavoratore abbia comunicato unavariazione di reperibilità dopo la richiesta di VMC e il datore di lavoro abbia acconsentito –spuntando l’apposito campo – ad inviare la visita al diverso indirizzo fornito dallavoratore.

Si ribadisce che, come già specificato nella presente circolare, tale servizio non esonera illavoratore dall’effettuare le comunicazioni previste al proprio datore di lavoro, sulla base delcontratto di riferimento.

Il Direttore GeneraleGabriella Di Michele[1]

A tale proposito, si richiama la circolare n. 87 del 17 luglio 2020, relativa al passaggio dalPIN Inps al Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

 

Conciliazioni tuta. Oltre a ricorsi pendenti.

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VERBALE DI ACCORDO E CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE

Ex artt. 410, 411 e 412 c.p.c.

Oggi 12 luglio 2020 presso la Sede del Sindacato USI – C.T. & S. in Milano, Via Ricciarelli n. 37, alla presenza del Conciliatore e rappresentante sindacale sig. Sandro Bruzzese è stato esperito il tentativo di conciliazione in sede sindacale fra il lavoratore, nato ......................................., ............................. ........................., ....................................................., (di seguito anche il “Lavoratore”) assistito dall’avv. Giuseppe Catapano, e la ...................................................., in persona del ........................................, con sede legale ..............................................., in questa sede rappresentata dal dott. ...................... ........................................., giusta delega in atti (di seguito anche la “Società”).

Congiuntamente definite le “Parti”.

(CCNL applicato: Imprese di Pulizia Multiservizi)

Il sig. Bruzzese, nella sua qualità di Conciliatore Sindacale, accertata l’identità delle Parti, la capacità ed il potere di ciascuna di esse di conciliare la controversia in esame, preventivamente ha provveduto ad avvertire le Parti stesse circa gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale, giusto il combinato disposto dell’art. 2113, comma 4° del cod. civ. e degli artt. 410, comma 1°, 411 e 412 cod. proc. civ., come modificati dalla Legge 11.8.1973, n. 533 e dagli artt. 36 ss, del D. Lgs. 31.03.1998, n. 80.

Dopo ampia discussione le Parti hanno concordato la definizione totale della controversia stessa nei termini che seguono.

PREMESSO

- che il Lavoratore presta la propria attività lavorativa presso l’appalto dei servizi di pulizia ............................... - .................................................................;

- che il Lavoratore ha rivendicato l’obbligo della Società di provvedere al lavaggio degli indumenti di lavoro ed il conseguente diritto al risarcimento del danno asseritamente patito per l’attività di lavaggio degli indumenti di lavoro svolta dalla data dell’assunzione sino alla data odierna;

- che, a sostegno della prospetta azione, il Lavoratore ha dedotto che per procedere al lavaggio, mediante il ricorso a lavanderie ovvero presso la propria abitazione, ha sostenuto costi (di lavanderia ovvero di usura della lavatrice familiare ed energia elettrica) non documentabili ma quantificabili in € 700.

Tanto premesso, le Parti dichiarano di conciliare alle seguenti

Condizioni

Art. 1) Il Lavoratore dichiara di rinunziare, come in effetti rinunzia, nei confronti della Società: a) a rivendicazioni per qualifica, inquadramento superiore ed eventuali differenze retributive; b) a rivendicazioni per lavoro supplementare, straordinario, festivo, domenicale, ecc., anche per l’incidenza dei relativi compensi sul trattamento di fine rapporto ed altri istituti di retribuzione indiretta; c) a rivendicazioni per differenze paga, 13° e 14° mensilità, per ferie o loro indennità sostitutiva, per festività, ex festività, scatti di anzianità, permessi ecc.; d) al preteso risarcimento danni ex art. 2116 c.c. e alla pretesa costituzione di rendita vitalizia; e) a rivendicazioni per risarcimento danni ex art. 2087 c.c., alla salute, biologico, morale e professionale, per pretesa dequalificazione, anche per la pretesa eccessiva penosità della prestazione lavorativa; f) al preteso risarcimento danni per mancato godimento delle pause ovvero al preteso pagamento della retribuzione per l’attività asseritamente prestata durante le pause stesse; g) al preteso risarcimento del danno per il lavaggio degli indumenti da lavoro; h) al preteso pagamento della retribuzione per il tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa; i) al preteso diritto alla maggiorazione della retribuzione a titolo di “anzianità forfettaria di settore”, anche ai sensi dell’art. 22 e 72 del ccnl Pulizie Multiservizi dal 16.11.2013, ed alle relative differenze retributive, sia dirette che indirette, anche a titolo di differenze sulla paga oraria, tredicesima mensilità, festività, permessi, maggiorazione lavoro festivo e notturno, lavoro festivo e ferie; l) a qualsiasi ulteriore diritto e/o pretesa, sia di natura retributiva che risarcitoria, comunque connessa all’intercorrente rapporto di lavoro, anche se non dedotta nel presente verbale.

Art. 2) La Società, come sopra rappresentata, accetta le rinunce formulate dal Lavoratore e si impegna a corrispondere al Lavoratore l’importo netto complessivo di euro 750,00 (settecentocinquanta/00), di cui euro 700,00 (settecento/00) a titolo di risarcimento del danno emergente patrimoniale (non reddituale) ed euro 50,00 (cinquanta/00) a titolo di bonus transattivo.

Art. 3) Il pagamento dell’importo di cui al precedente art. 2 avverrà a mezzo bonifico bancario entro il 31/07/2020;

Art. 4) Il Lavoratore accetta la somma di cui al precedente art. 2 ed il pagamento con le modalità di cui all’art. 3 e, salvo il buon fine del pagamento stesso, dichiara di non avere più nulla a pretendere dalla Società per qualsiasi ragione, causale o credito comunque connessa al rapporto di lavoro sino ad oggi intercorso.

Art. 5) Eventuali spese per l’assistenza al lavoratore da parte dell’avv. Catapano restano interamente compensate, con rinuncia del legale alla solidarietà di cui all’art. 13 L.P.F..

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Lavoratore Società................................S.p.A.

Dott. ........................................................

Avv. Giuseppe Catapano

USI – C.T. & S.

Il Conciliatore Sindacale

Sig. Sandro Bruzzese

Con la sottoscrizione .....................................................................................................................................................................................................................................................

 

La presente conciliazione è stata sottoscritta da cinque società con la scrivente O.S.

Sono altrsì pendenti 46 ricorsi che se non conciliati andranno a sentenza.

 

Dussmann. Revisione scioperi c/o Caserma

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Milano li, 09.07.2020

 

Ill.mo Prefetto di Milano

Dottor Renato Saccone

C.so Monforte 31

20121 Milano

 

Spett.le

Comm. Garanzia legge dell’attuazione legge sullo

sciopero nei servizi pubblici essenziali

 

Spettabile

COMANDO CARABINIERI

REGGIMENTO LOMBARDIA

Via Lamarmora n° 29

20122 Milano

 

Spett. le

DUSSMANN Service S.r.l.

Via S. Gregorio, n° 55

20124 Milano

Oggetto: Sospensione scioperi c/o il 3° Comando Carabinieri Lombardia per i giorni 13 e 14 luglio 2020.

Assecondando la richiesta di Dussmann per un nuovo incontro per il giorno 13 luglio 2020 per riaffrontare i problemi che nell’incontro sindacale del 6 luglio tra la RSA e il rappresentante della Società ha dato esito negativo, ci preme qui stigmatizzare il comportamento del rappresentante di Dussmann.

Restano in essere tutti gli aspetti negativi già espressi da codesta O.S. come resta inalterato il restante pacchetto di scioperi.

°°°°°°°°°°°

Si è concluso negativamente quanto previsto della procedura di raffreddamento all’art. 2, comma 2° della L. 146/90, così come modificato dalla L. 83/2000 avviata in data 06.05.2020 e poi in videoconferenza in data 14.05.2020 con l’ILL.mo Viceprefetto Dottor Fabrizio Donatiello e con la Dottoressa Francillotti per Dussmann s.r.l. con l’obbiettivo di derimere il contenzioso avanzato da codesta O.S. c/o l’appalto del servizio mensa III° REGGIMENTO LOMBARDIA.

Il 14.05.2020 con la mediazione del Dottor Fabrizio Donatiello si era convenuto per un incontro tra USI e Dussmann; incontro tenutosi il 30.06.2020 alle ore 15,30 c/o la sede della scrivente O.S. e che pareva trovar soluzione al contenzioso organizzando un successivo confronto con la RSA aziendale Anna Accurso ed il Signor Matteo Greco per la Dussmann.

Motivazioni dello Sciopero:

· L’attuale capitolato d’appalto non ha subito alcuna modifica rispetto al precedente;

· L’andamento del consumo pasti non ha subito flessioni se non fisiologiche;

· La ristorazione esterna era chiusa per il DCPM;

· I carabinieri hanno sempre prestato attività.

· Taglio delle ore mediamente del 30%;

· Regolamentare il part-time.

Vero è che le Lavoratrici ed i Lavoratori lottano per:

La restituzione delle ore rubate dalla Dussmann dal precedente appalto rendendo il nostro salario ancora più misero ed al limite della povertà;

Vero è che le Lavoratrici e i Lavoratori lottano per:

Un part-time definito come previsto dal D.lgs. 25.02.2000 n.61 m che applicato con il metodo Dussmann ci impedisce la possibilità di un’altra occupazione integrando così con altro part-time l’orario di lavoro come è nello spirito della legge.

Procederemo:

Articolazione delle lotte:

1. per il giorno 20 luglio 2020 astensione dal lavoro dalle ore 07.00 alle ore 14,30;

2. per il giorno 21 luglio 2020 astensione dal lavoro dalle ore 07.00 alle ore 14,30.

3. Blocco delle ore supplementari.

Distinti saluti

P il sindacato

(Bruzzese Sandro)

   

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