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Comunicati Milano

Sentenza. Obbligo consegna busta paga.

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EPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro


Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente
SENTENZA


nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 1771/2021 promossa da:
PIERA .............................................., con il patrocinio dell'avv. CATAPANO GIUSEPPE elettivamente domiciliato in VIA SAN SENATORE,  5 20122 MILANO presso il  difensore avv. CATAPANO
GIUSEPPE
SUSANNA ........................................,  con il patrocinio dell'avv. CATAPANO GIUSEPPE elettivamente domiciliato in VIA SAN SENATORE, 5 20122 MILANO presso il difensore avv. CATAPANO GIUSEPPE
GIUSEPPINA ......................................, con il patrocinio dell'avv. CATAPANO GIUSEPPE elettivamente domiciliato in VIA SANSENATORE,  5 20122 MILANO presso il  difensore avv. CATAPANO
GIUSEPPE
CARMELA ......................................, con il patrocinio dell'avv. CATAPANO GIUSEPPE elettivamente domiciliato in VIA SAN SENATORE, 5 20122 MILANO presso il difensore avv. CATAPANO GIUSEPPE
PATRIZIA ......................................, con il patrocinio dell'avv. CATAPANO GIUSEPPE elettivamente domiciliato in VIA SANSENATORE, 5 20122 MILANO presso il difensore avv. CATAPANO GIUSEPPE
RICORRENTI

contro


ROMEO GESTIONI S.P.A. (C.F. 05850080630), con il patrocinio dell'avv. L.............................. elettivamente domiciliato in VIA BIGLI, 21 20121 MILANO presso il difensore avv. L................

RESISTENTE


Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 26/2/2021, le ricorrenti G...................................., C......................................, G..........................., G.................................... e V...................................... - dipendenti di Romeo gestioni SPA dal 1° giugno 2015 e addette all'appalto dei servizi di pulizia presso A.T.M. S.p.a. - Linea 1 della metropolitana milanese - hanno agito nei confronti della datrice di lavoro al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:


"1. Accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti di ottenere dal datore di lavoro ROMEO GESTIONI S.p.A., senza costi a loro carico, la consegna dei prospetti paga in formato cartaceo relativi al periodo da gennaio 2019 a gennaio 2021; per l'effetto ordinare alla Società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di consegnare alle ricorrenti i prospetti paga predetti.

2. Accertare e dichiarare la illegittimità per violazione del disposto degli artt. 1 e 3 L. N. 4/1953 della procedura aziendale adottata dalla Società convenuta per la consegna dei prospetti paga ai dipendenti sotto forma di file PDF, mediante pubblicazione su sito Internet aziendale ovvero invio a mezzo email, nella parte in cui non prevede la predisposizione presso il luogo di lavoro di una idonea postazione informatica provvista di terminale pc e stampante, che consenta ailavoratori di ottenere la busta paga in formato cartaceo senza costi a loro carico ed all'atto della corresponsione della retribuzione, come previsto per

Legge.

3. Per l'effetto, ordinare alla ROMEO GESTIONI S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di predisporre presso il luogo di lavoro una postazione informatica provvista di stampante in modo da consentire ai lavoratori di ottenere la stampa della busta paga senza costi a loro carico ovvero, in mancanza, di consegnare ai lavoratori la busta paga in formato cartaceo senza costi a loro carico ed all'atto della corresponsione della retribuzione.

4. Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario'".

ROMEO GESTIONI S.p.A. si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso ed evidenziando che la mancata predisposizione di apposita postazione è dipesa dall'attuale situazione pandemica.

Parte resistente ha, in particolare, sostenuto come sia "di intuitiva evidenza che ipotizzare l'installazione di "una postazione internet con computer fisso e stampante" ad utilizzo libero da parte dei lavoratori per l'eventuale estrazione cartacea del prospetto paga mensile, viene a collidere con tutte le prescrizioni e la normativa anti-contagio sui luoghi di lavoro, oggi recata dal Protocollo del 06.04.2021".

Il procedimento fallita la conciliazione è stato deciso seguito di discussione orale con lettura del dispositivo e della motivazione contestuale al termine della camera di consiglio.

La domanda merita accoglimento.

 

Come osservato da precedente di questo tribunale che si richiama, poiché lo si condivide, anche ex art. 118 disp. Att. C.p.c.:"L ' obbligo di consegna della busta paga è disciplinato dall 'art. 1 della Legge n. 4 del 5 gennaio1953: "è fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute ".

La normativa, attualizzata con il Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 e convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ha abrogato una serie di previsioni di legge che prevedevano l'istituzione di una molteplicità di libri obbligatori in materia di lavoro sostituendoli con il LUL (libro unico lavoro), quest'ultima prevede che le singole annotazioni sul prospetto paga devono corrispondere esattamente alle registrazioni eseguite sul LUL. Infatti, ai sensi dell'articolo 39, comma 5, D.L. 112/2008, con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel LUL il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla L. 4/1953.

Tradizionalmente, la consegna avveniva esclusivamente in forma cartacea e con firma per ricevuta e quietanza da parte del dipendente ma nel corso degli anni l'utilizzo diffuso di nuove tecnologie informatiche e telematiche, ha posto la necessità di modificare e ampliare i tradizionali sistemi di consegna.

Infatti, il Ministero del Lavoro, con l'interpello n. 13 del 2012 ha esteso esplicitamente le modalità di consegna della busta paga, prevedendo l'introduzione di una nuova modalità, oltre a quella cartacea. L'azienda che utilizza il servizio di posta elettronica certificata seguendo le procedure previste dalle norme, nel rispetto delle regole in materia di protezione dei dati personali, può validamente assolvere agli obblighi di consegna del prospetto di paga anche per via telematica. (...) L'unica ulteriore incombenza a carico del datore dilavoro attiene alla necessità che l'azienda metta a disposizione del lavoratore idonee tecnologie ed attrezzature informatiche per la ricezione e stampa del prospetto, posto che i costi relativi alla formazione e consegna dello stesso sono a carico dell'impresa.

Il Ministero del lavoro infatti "ritiene che la trasmissione telematica del prospetto di paga sia compatibile con le disposizioni previste dalla L. n. 4/1953, se eseguita con le modalità e i limiti sopra indicati, atteso che il servizio di posta elettronica certificata costituisce idonea prova, nei confronti degli organi ispettivi di vigilanza, dell'effettiva trasmissione e ricezione da parte del lavoratore di detto prospetto".

Il Ministero del lavoro nell' interpello n. 1/2008 chiarisce che "è possibile anche trasmettere il cedolino di paga come file allegato ad un apposito messaggio di posta elettronica, a condizione che venga inviato ad indirizzo di posta elettronica intestato al lavoratore provvisto di password personale.". Con l'interpello n. 8 del 2010, il Ministero del Lavoro ha ritenuto "possibile per i datori di lavoro privati l'invio del prospetto anche a mezzo posta elettronica non certificata".

Anche nell' interpello n. 13 del 2012 in materia di consegna della busta paga tramite web e sito aziendale il Ministero ha ribadito che sussiste "la legittimità della consegna del documento anche mediante posta elettronica non certificata".

Il Ministero del lavoro spiega che " analogamente a quanto infatti avviene in materia di obblighi di certificazione fiscale del sostituto d'imposta, l'art. 1 della L. n. 4/1953 fa riferimento ad un obbligo di "consegnare" il prospetto paga senza alcun richiamo alla necessità che sia consegnata in forma cartacea, con la conseguenza che non si ravvisa uno specifico divieto di trasmettere al lavoratore il documento per posta elettronica anche non certificata. Ciò a condizione che sia garantita al dipendente la possibilità di entrare nella disponibilità del prospetto edi poterlo materializzare. È tuttavia opportuno, da parte del datore di lavoro, adottare anche in questi casi le opportune iniziative per comprovare l'avvenuto adempimento nei confronti di ciascun lavoratore".
(.)
Un ulteriore interpello del Ministero del Lavoro ha chiarito che oltre alla consegna della busta paga via email, è possibile anche ottemperare agli obblighi previsti dalla legge n. 4 del 1953 attraverso la pubblicazione della busta paga online su un sito web aziendale, dotato di un'area riservata al lavoratore con accesso tramite username e password.

Il lavoratore può quindi scaricare il proprio cedolino in PDF sul sito, accedendo allo stesso tramite username e password. Il Ministero del lavoro con l'interpello n. 13 del 2012 apre ad una nuova modalità di consegna della busta paga oltre alla normale consegna validità legale del servizio di pubblicazione online del prospetto paga.

Quindi il datore di lavoro può consegnare al lavoratore la busta paga sostanzialmente online.

L'interpello è stato proposto dal Consiglio Nazionale dell 'Ordine dei Consulenti del Lavoro.

E' stato chiesto se è possibile assolvere agli obblighi ex artt. 1 e 3, L. n. 4/1953, da parte di un datore di lavoro privato, oltre che mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC), anche attraverso sito web, dotato di un'area riservata con accesso consentito al proprio personale mediante password individuale. Il quesito formulato è se possa ritenersi sufficiente, ai fini dell'obbligo di consegna del prospetto paga, la semplice collocazione dei prospetti di paga di volta in volta elaborati (contestuale al pagamento mensile della retribuzione con bonifico bancario e/o altro mezzo), nell'apposita area riservata del sito web, prospetti questi ultimi consultabili e scaricabili esclusivamente dal lavoratore interessato utilizzando una password individuale.

Il Ministero risponde ritenendo "che l'assolvimento degli obblighi di cui agli artt. 1 e 3, L. n. 4/1953 da parte del datore di lavoro privato possa essere effettuato anche mediante la collocazione dei prospetti di paga su sito web dotato di un'area riservata con accesso consentito al solo lavoratore interessato, mediante utilizzabilità di una postazione internet dotata di stampante e l'assegnazione di apposita password o codice segreto personale".

Inoltre "per garantire la verifica immediata da parte del lavoratore o comunque gli eventuali accertamenti dell'organo di vigilanza, appare peraltro necessario che della collocazione mensile dei prospetti di paga risulti traccia nello stesso sito". Pertanto le aziende possono collocare i prospetti paga su un sito web aziendale dotato di un'area riservata dove il lavoratore digitando username e password può scaricare la propria busta paga online.

E' però necessario che l'azienda da un lato abbia evidenza dei download del lavoratore e dall'altro lato possa dimostrare di aver messo online sul sito web la busta paga del dipendente" (v. Tribunale di Milano, sent. N. 1092/2019, est. Pazienza, in atti).

La Corte di Appello di Milano, nel confermare il precedente di merito sopra richiamato, ha poi osservato:

"Come rilevato dal Tribunale di Milano che ha richiamato all'uopo l'interpello del Ministero del Lavoro n. 13/12, va riconosciuta validità legale al servizio di pubblicazione on line dei prospetti paga - in alternativa al tradizionale metodo di consegna cartacea - a condizione che il sito web aziendale sia dotato di un'area ad hoc dove il lavoratore possa scaricare la propria busta paga online" (v. App. Milano sentenza del 10/3/2020, est. Mantovani, in atti).

  • Nel caso di specie, non è contestato che, dal 2019, i lavoratori - per ottenere i listini di competenza -devono accedere ad apposito sito internet con le credenziali individuali fornite, e quindi procedere al "download" dei relativi file in formato pdf.Le ricorrenti hanno inoltre allegato di non essere in possesso di adeguate conoscenze informatiche né di stampanti tanto che devono provvedere a stampare le buste paga presso edicole o Internet point con costi a loro carico.

La resistente, di fatto, non contesta la mancata predisposizione di apposita postazione telematica munita di stampante evidenziando di non potervi provvedere in ragione dell'attuale pandemia.
Si osserva tuttavia come la convenuta non contesti tale mancato allestimento dal 2019 quando la pandemia risale, come è noto, a inizio del 2020.

  • La datrice di lavoro ben avrebbe potuto mettere a disposizione dei dipendenti, sul luogo di lavoro, pc e stampante sin dal 2019 e sospendere/regolare eventuali accessi sulla base della normativa emergenziale.

La domanda deve conseguentemente essere accolta con accertamento del diritto delle ricorrenti alla consegna delle buste paga richieste e alla predisposizione presso il luogo di lavoro di una idonea postazione informatica provvista di terminale pc e stampante, che consenta ai lavoratori di ottenere la busta paga in formato cartaceo senza costi a loro carico.

Quanto la richiesta di condanna al risarcimento del danno ex articolo 96 cpc, avanzata dalla parte ricorrente in sede di discussione, si osserva come non se ne ravvisino i presupposti per l'accoglimento.

Il mancato adempimento della resistente appare piuttosto essere dipeso dalla errata interpretazione di una normativa che si rivela complessa e dall'insorgere della pandemia.
Spese secondo soccombenza con liquidazione in dispositivo ex d.m. 55/14 e distrazione.

P.Q.M.


Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

condanna parte resistente a consegnare a ciascuna ricorrente le buste paga richieste e a predisporre presso il luogo di lavoro idonea postazione che consenta ai lavoratori di ottenere la busta paga in formato cartaceo senza costi a loro carico;

Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 5.259,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..

Milano, 24 giugno 2021
Il Giudice dott. Maria Beatrice Gigli

 

Comunicato. Lavaggio TUTA.

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Comunicato Sindacale

Lavaggio TUTA.

La Romeo ha comunicato al nostro legale Avv. Catapano che provvederà al pagamento residuo di €uro TRE a settimana lavorativa, ai lavoratori che hanno fatto ricorso con sentenza positiva o firmato il verbale conciliativo, estendendo il provvedimento anche ai lavoratori che non hanno ritenuto opportuno procedere nei confronti della Società.

°°°°°°°

La Romeo provvederà al pagamento di €uro TRE a settimana a seconda delle varie situazioni individuali, dalla data della sottoscrizione del verbale conciliativo o dalla data della sentenza e dalla data di assunzione fino al saldo del dovuto.

°°°°°°°°°°°°°°°

Inoltre

La stessa indennità di €uro TRE a settimana verrà riconosciuta ai lavoratori che in primo grado hanno avuto sentenza negativa, evitando di conseguenza la proposizione dell’appello, ed ai lavoratori che hanno subito lo spostamento del ricorso dal Tribunale del Lavoro di Milano al Tribunale di Napoli.

°°°°°°°°

Precisiamo

per correttezza che tale iniziativa di procedere al pagamento dell’indennità è una decisione unilaterale della Società, che trova origine e si allinea alle ultime sentenze favorevoli ai lavoratori date dai Giudici del Tribunale di Milano, che tendenzialmente ritengono che per il lavaggio tuta sia equo la quantificazione di TRE Euro a settimana lavorata. Evitando nuovo contenzioso-ricorsi.

°°°°°°°°°°°°

Riteniamo

che la decisione della Società di riconoscere l’indennità del lavaggio tuta è stata il riconoscimento di una richiesta legittima dei lavoratori e del nostro sindacato, confermando ancora una volta il fondamento delle iniziative sindacali

°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Comunichiamo

per quanto ci viene riferito che la Società intende procedere al pagamento e al conguaglio dell’indennità tuta già con la retribuzione di maggio c.m. a tutti i lavoratori con le modalità e alle condizioni economiche sopra descritte.

Milano 08.06.2021

P. la segreteria

USI - C.T. & S.

B. Sandro

 

Sentenza Banca AKRO. Responsabilità in solido.

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO Sezione Lavoro

La dott.ssa Silvia Ravazzoni in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA


1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento dell'importo lordo di €1.973,88.= a titolo di retribuzioni non corrisposte e dell'importo lordo di €1.436,58.= a titolo di differenze retributive, ovvero alle diverse somme che risulteranno di Giustizia.

2. Per l'effetto ed in applicazione delle previsioni dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003 e/o dell'art. 1676 Codice Civile, condannare la convenuta BANCA AKROS S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente il complessivo importo lordo di € 3.410,46.= ovvero il diverso importo che risulterà di Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;

3. Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.

A sostegno delle proprie pretese ha assunto:

-di aver lavorato, alle dipendenze della società Ce.ser a far tempo dal 18 luglio 2014, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e inquadramento al I livello CCNL Pulizie multiservizi; -di essere poi, per effetto del cambio appalto, passata alle dipendenze della società Pulitori ed Affini presso la quale è, tuttora, impiegata;

-di aver, per tutto il periodo lavorativo fino a tutt'oggi prestato la sua attività presso la Banca Akros in forza di un appalto di servizi.

-di non aver percepito il pagamento delle mensilità di novembre e dicembre 2017 per un ammontare di € 1973,88 lordi; di non aver più ricevuto, dal gennaio 2017, l'indennità di mensa e di aver ottenuto il pagamento dell'indennità prevista dall'accordo integrativo aziendale in misura pari a € 11,91 in luogo della somma prevista di € 14,50. Inoltre, di aver diritto al livello II CCNL.

Si è costituita la Banca Akros che, quanto al superiore livello, ha contestato l'automaticità della progressione; quanto alle voci pretese ha eccepito la natura non retributiva dell'indennità di mensa, della malattia, dell'indennità per ferie e permessi e della differenza per trasferta inserita nelle buste paga di novembre e dicembre 2017.

Fallito il tentativo di conciliazione, sentiti i testi, all'udienza del 17.02.2021, all'esito della camera di consiglio, il giudice pronunciava la presente sentenza depositando il dispositivo e la contestuale motivazione.

In diritto

L'adibizione della ricorrente all'appalto di servizi di pulizia presso la sede di Via Eginardo di Banca Akros è stata confermata da entrambi i testimoni sentiti, colleghi della ricorrente. Di seguito si trascrivono le dichiarazioni testimoniali.

KEBEDE YOSEPH HAILU......... conosco la ricorrente perché ho lavorato insieme a lei per la Pulitori e Affini e in precedenza Cesar presso gli uffici della Banca Akros in viale Eginardo a Milano. Io ho lavorato in questo sito dal 2008 e sto lavorando lì ancora oggi, la ricorrente è venuta a lavorare lì nel 2014 e ancora adesso sta lavorando lì. Dal 2014 abbiamo sempre lavorato presso Banca Akros, entrambi continuativamente. Entrambi lavoriamo alla sera, io dalle 17,30 alle 21 e la ricorrente dalle 16 alle 19,30 da lunedì a venerdì.

Entrambi siamo addetti alle pulizie e lavoriamo insieme in 6 persone MARTINEZ NICOLAS .... Conosco la ricorrente perché è mia collega, io lavoro come addetto alle pulizie presso Banca Akros viale Eginardo 29, ho lavorato alle dipendenze di Cesar e poi di Pulitori e Affini dal 2009 come addetto alle pulizie. La ricorrente ha iniziato a lavorare lì nel 2014 e ancora lavora lì anche lei con mansioni di addetta alle pulizie. La ricorrente lavora insieme a me, a volte la mattia e a volte la sera.

Dal 2014 abbiamo sempre lavorato entrambi continuativamente da lunedì a venerdì presso questo sito. La responsabilità solidale di Banca Akros quale committente dell'appalto è quindi provata.

In tale contesto, avendo la ricorrente lamentato il mancato pagamento delle mensilità di novembre e dicembre 2017 (doc 5 fascicolo della ricorrente) sarebbe stato onere della parte committente dimostrare l'avvenuto pagamento di quanto dovuto per le voci retributive de quibus, pagamento in relazione al quale nulla è stato dedotto, nè prova alcuna è stata offerta (cfr., ex multis, Cass. n. 1150/1994; Cass. n. 4512/1992; Cass. n. 1484/1986). Generica è la contestazione della voce trasferta indicata in busta paga e della natura non retributiva dei relativi importi.

Con riferimento invece alle pretese differenze retributive si osserva che la convenuta ha contestato le somme richieste a titolo di indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti e maturati argomentando sulla base della natura indennitaria e non retributiva di tali voci di credito. Si osserva a tale riguardo come la giurisprudenza di legittimità e di merito, condivisa dal giudicante, abbia più volte sancito che alla indennità de quibus debba essere riconosciuta, accanto alla natura risarcitoria volta a compensare la perdita del riposo, altresì natura retributiva, stante la connessione sussistente con il sinallagma contrattuale nonchè la funzione di corrispettivo per aver reso la prestazione lavorativa in un periodo che avrebbe dovuto restare libero dal lavoro, indipendentemente da responsabilità alcuna in capo al datore di lavoro. Al riguardo, in particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che "diritto irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito anche dall'art. 36 Cost., ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l'indennità sostitutiva che ha, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l'opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l'istituto delle ferie è destinato e, per altro verso, costituisce erogazione di indubbia natura retributiva, perchè non solo è connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sè retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perchè destinato al godimento delle ferie annuali, restando indifferente l'eventuale „

responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle stesse" (Cass. n. 1903 del 25.4.2004; nello stesso senso, cfr.: Cass. n. 24905 del 29.11.2007 e Cass. n. 11262 del 10.5.2010, che ha ribadito che "l'indennità sostitutiva di ferie non godute è assoggettabile a contribuzione previdenziale a norma dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, sia perchè, essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, ha 8 e carattere retributivo e gode della garanzia prestata dall'art. 2126 cod. civ. a favore delle prestazioni effettuate con violazione di norme poste a tutela del lavoratore sia perchè un eventuale suo concorrente profilo risarcitorio - oggi pur escluso dal sopravvenuto art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003, con le modificato dal d.lgs. n. 213, del 2004, in attuazione della direttiva n. 93/104/CE - non escluderebbe la

riconducibilità all'ampia nozione di retribuzione imponibile delineata dal citato art. 12, costituendo essa o comunque un'attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto e° ? di lavoro e non essendo ricompresa nella elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla a < contribuzione"; cfr., altresì, sempre nel senso della natura retributiva dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, la Sentenza di questo stesso Tribunale n. 2393 del 10.5.2011- estensore dott.ssa g o Eleonora PORCELLI, precedente richiamato anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c).

Parimenti a dirsi per le ore ROL non godute (cfr., in tal senso, sentenze di questo stesso Tribunale n. 2393/2011 cit, n. 3137 del 15.6.2011 - estensore dott. Tullio PERILLO, n. 2943 del 6.6.2011

estensore dott. Giorgio MARIANI e n. 4476 del 2.11.2010 - estensore dott. Riccardo ATANASIO, precedenti anche questi tutti richiamati ai sensi e per gli effetti dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. cit.).

Quindi, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte convenuta, anche l'indennità sostitutiva delle ferie non godute e quella delle ore ROL - in considerazione della loro natura retributiva - devono essere fatta rientrare nel campo applicativo dell'art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 cit.

Banka Akros ha poi contestato la natura retributiva della indennità di mensa e l'importo di cui all' accordo integrativo provinciale. Sul punto il giudicante condivide e richiama la sentenza di questo Tribunale n 2393/2020 che così motiva: "l 'orientamento della Corte di Cassazione rimanda, al riguardo, all'interpretazione dei contratti collettivi sull'assunto che tale voce possa avere sia natura retributiva, sia compensare determinati disagi.

In ossequio a tale insegnamento e partendo dal disposto dell'art. 18 CCNL di categoria, che recita: "Per retribuzione globale mensile si intende quella risultante dalla somma della retribuzione base e di ogni eventuale superminimo o assegno "adpersonam", nonché di ogni altro compenso comunque denominato, corrisposti con carattere di continuità, esclusa ogni somma non avente carattere retributivo (rimborso spese, ecc.") Avendo verificato la corresponsione continuativa e , per contro, non avendo giustificazioni circa le ragioni dell'interruzione dell'erogazione, si deve concludere nel sensi che anche tale voce sia stata corrisposta quale componente della retribuzione e non per compensare particolari disagi."

In virtù degli Accordi Integrativi Provinciali, la cui applicabilità non è contestata, compete al ricorrente un importo integrativo mensile di € 14,50, a fronte del diverso importo percepito di € 11.81 (docc. 1 e 2).

Fondata è infine la pretesa della ricorrente di essere inquadrata fin dalla data di assunzione in Ce. ser. al livello II del CCNL di settore a cui appartengono:

"i lavoratori che, con un breve periodo di pratica/addestramento, sono adibiti ad operazioni per la cui esecuzione si richiede il possesso di (semplici) conoscenze pratiche, anche con macchine e mezzi meccanici senza autorizzazione.

Appartengono a questo livello anche i lavoratori che svolgono mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale e conoscenze elementari di prodotti chimici""

Tra i profili sono indicati:

1. Lavoratori che eseguono attività di pulizia e manutenzione degli ambienti anche con l'utilizzo di semplici attrezzature e macchine operatrici automatiche o semiautomatiche attrezzate Esempi:

1.1 Pulitori addetti al lavaggio con sistemi automatici o normali, addetti ai lavori di pulizia anche con l'uso di lucidatrici ed aspiratori, nonché ai lavori di pulizia dei vetri

1.2 Addetti al riassetto e rigoverno di locali, foresterie e assimilabili.............


Il CCNL stabilisce inoltre che appartengono al I livello " i lavoratori che svolgono attività semplici, a contenuto manuale, anche con attrezzature per le quali non occorrono conoscenze professionali ma è sufficiente un periodo minimo di pratica e che non necessitano di autorizzazioni.

Appartengono altresì a questo livello i lavoratori del II livello di prima assunzione nel settore per i primi nove mesi di svolgimento di effettivo servizio. "

Tra i profili : Guardiano, Manovale non addetto a comuni servizi di pulizia

Non è contestato che la ricorrente sia stata assunta in Ce.ser. quale addetta al servizio di pulizia e quindi con mansione riconducibile al II livello e i testi hanno confermato che ha effettivamente svolto tale attività, emerge poi dal doc 11 di parte ricorrente che Iaquinangelo ha svolto attività di addetta alle pulizie dal 2006, quindi al momento della assunzione in CESER nel 2014 aveva maturato ben oltre i 9 mesi di svolgimento di effettivo servizio in tali mansioni

In conclusione, la domanda deve essere accolta nella misura di cui ai conteggi allegati che, verificati, appaiono corretti e non sono stati specificamente contestati.
La regolamentazione delle spese di lite segue la regola della soccombenza, le spese si liquidano nella misura di cui al dispositivo con distrazione in favore del difensore antistatario.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi di legge.

 

PQM

Il giudice, definitivamente pronunciando, così decide:

condanna Banka Akros in qualità di debitore solidale ai sensi dell'art 29 del D.lgs 276/2003 al pagamento in favore di IAQUINANGELO RAFFAELLA della complessiva somma capitale lorda di € 1.973,88 a titolo di retribuzioni non corrisposte per i mesi di novembre e dicembre 2017 e di € 1436,58 a titolo di differenze retributive per i titoli di cui al ricorso, quindi al pagamento di complessivi € 3.410,46 lordi oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo Condanna parte convenuta a rimborsare alla ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 2.500,00 oltre Iva, CPA e 15% spese generali forfettarie, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Sentenza provvisoriamente esecutiva

Milano 17.02.2021

Il giudice

Dr.ssa Silvia Ravazzoni

   

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