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Comunicati Milano

LA TASSA PIÙ ODIOSA . Il parcheggio.

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LA TASSA PIÙ ODIOSA

NON RICADRÀ SUI LAVORATORI


E' impensabile che un'azienda importante come la RAI, che svolge attività di pubblico servizio e applica più di un migliaio di orari diversi nell'arco di 24 ore ai propri dipendenti, interni ed esterni, non abbia almeno un centinaio di posti auto da riservare a chi ha necessità di recarsi presso il Centro di Produzione RAI della Lombardia per motivi di servizio.

Già nel 2004, Massimo Ferrario aveva ignorato le richieste dei circa 700 lavoratori della RAI di Milano che avevano aderito ad una petizione indetta dal sottoscritto per l'assegnazione di alcune centinaia di parcheggi gratuiti.

Sono passati circa 14 anni da allora e la situazione, non solo non è stata risolta, ma è perfino peggiorata. Laddove la sosta era consentita dalle ore 19 in poi, adesso assistiamo alla pretesa, da parte del Comune di Milano, di un esborso, di ben 2 euro/ora, dalle ore 8 alle 24. Insomma, per parcheggiare la nostra autovettura per 16 ore la spesa giornaliera ammonta oggi a 32 euro, una cifra ben al di là dell'offerta aziendale di udite, udite: 20 euro lordi mensili in prima voce.

L'utilizzo del mezzo di trasporto privato non può essere considerato un lusso, sia perché dopo le ore 24 circa cessano molti servizi dei trasporti pubblici (mi riferisco soprattutto ai treni regionali e alla metropolitana), sia perché sono molti i colleghi che, oltre a recarsi al lavoro in orari disagiati, ricorrono all'utilizzo della propria autovettura per accompagnare figli e genitori anziani ove sia richiesto.

Ovviamente, non è pensabile che il “congruo” aumento contrattuale promesso dalla RAI, dopo più di 4 anni di vacanza contrattuale, non sia nemmeno in grado di permettere alle lavoratrici ed ai lavoratori di pagarsi una giornata di parcheggio... Per questo, ci rendiamo disponibili a supportare le giuste richieste dei lavoratori e siamo pronti ad indire ogni tipo di lotta sindacale: dal blocco degli straordinari, allo sciopero, a qualsiasi altro tipo di azione legittima possa dimostrarsi risolutiva nei confronti di una situazione che giudichiamo inaccettabile, anche alla luce di un contratto che si preannuncia privo di parte economica pretendendo una flessibilità selvaggia.

Milano 15 gennaio 2018

Per USI Milano

Walter Di Marino

USI – UR902

 

 

Romeo sentenza notturno

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Repubblica italiana

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Lavoro

in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della

dott.ssa Chiara Colosimo, ha pronunciato la seguente

 

ex art. 53, legge 133/2008

 

sentenza

 

nella controversia di primo grado promossa

da

 

VILLON ................................................

ELSAYED .............................................

HASSAN ..............................................

EZZAT .................................................

EISA .....................................................

ZOWADA ...........................................

SELIM ................................................

KOROMA ..........................................

APOSTOL ..........................................

RAGNO ..............................................

NASSAR ............................................

MOHAMMAD ..................................

GATNAOUI ....................................

GOUHARY  .....................................
DONIA      ........................................
ASHRAF   ......................................
ABDEL   ......................................
CATANZARO ...................................
MAHMOOD ...................................
EL SENBAWY .....................................

con l'Avv. Catapano, elettivamente domiciliati presso lo Studio del difensore in Milano, via Cellini 5 n. 15

- ricorrenti -

contro

Romeo Gestioni s.pa.

Con l’avv. N. …………………. E l’avv. M. ………………………. Del foro di Napoli, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Milano, via S. Maria Beltrade n.1.

 

-          Resistente-

Oggetto: pagamento somme:

All’udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.

FATTO E DIRITTO

Con distinti ricorsi successivamente riuniti, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio aventi al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – Romeo Gestioni s.p.a., chiedendo al tribunale di:

-        Accertare e dichiarare il diritto di vedersi computare la maggiorazione per il lavoro notturno svolto in via continuativa sugli istituti contrattuali previsti dall’art. 38 CCNL Imprese di Pulizia Multiservizi, nonché il pagamento dell’indennità mensa prevista dall’Accordo Provinciale 17 giugno 1974;

-        Per l’effetto, condannare Romeo Gestioni spa al conseguente adeguamento delle retribuzioni alle previsioni di cui al CCNL di settore;

-        Accertare e dichiarare il diritto al pagamento delle differenze retributive conseguenti all’applicazione delle previsioni in materia di maggiorazione per il lavoro notturno svolto in via continuativa, nonché dell’indennità mensa prevista, in uno con l’adeguamento dell’accantonamento T.F.R. nella misura di seguito precisata:

 

 

  • Villon    differenze retributive per € 1.660,65 con incidenza sul T.F.R. per € 556,38
  • Elsayed differenze retributive per € 2.080,87 cin incidenza sul T.F.R. per € 485,26
  • Hassan differenze retributive per € 1.827,80 con incidenza sul T.F.R. per € 356,48
  • Ezzat differenze retributive per € 1.962, 30 con incidenza sul T.F.R. per € 349,30
  • Eisa differenze retributive per € 1.207,28 con incidenza sul T.F.R. per € 407,73
  • Zowada differenze retributive per € 2.273,51 con incidenza sul T.F.R. per € 508,60
  • Selim differenze retributive per € 2.076,51 con incidenza sul T.F.R. per € 541,70
  • Koroma differenze retributive per € 2.031,31 con incidenza sul T.F.R. per € 482,44
  • Apostol differenze retributive per € 2.378,18 con incidenza sul T.F.R. per € 560,67
  • Ragno differenze retributive per € 2.552,09 con incidenza sul T.F.R. per € 512,79
  • Nassar differenze retributive per € 2.151,37 con incidenza sul T.F.R. per € 378,,82
  • Mohammad differenze retributive per € 2.017,58 con incidenza sul T.R.F. per € 521,91
  • Gatnaoui differenze retributive per € 1.709,57 con incidenza sul T.F.R. per € 405,37
  • Gouhray differenze retributive per € 1.223,01 con incidenza sul T.F.R. per € 259,99
  • Donia  differenze retributive per € 995,48 con incidenza sul T.F.R. per € 273,53
  • Ashraf differenze retributive per € 2.231,26 con incidenza sul T.F.R. per € 527,49
  • Abdel  differenze retributive per € 1.853,67 con incidenza sul T.F.R. per € 439,21
  • Catanzaro differenze retributive per € 1.964,31 con incidenza sul T.F.R. per € 430,98
  • Mahmood differenze retributive per € 1.379,26 con incidenza sul T.F.R. per € 357,76
  • El Sanbaw differenze retributive per € 1.475,63 con incidenza sul T.F.R.. per € 481,58

 

Per l’effetto, condannare ROMEO GESTIONI S.P.A. al pagamento delle suddette somme, nonché a provvedere all’adeguamento dell’accantonamento T.F.R. come sopra.

Il tutto con rivalutazione e interessi e , in ogni caso, con vittoria delle spese di lite da distrarsi a favore del procuratore che si è dichiarato anti statario.

Si è costituita ritualmente in giudizio Romeo Gestioni spa, eccependo l’infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese, quanto alle pretese correlate all’indennità di mensa.

Quando alla questione inerente al lavoro notturno, la società ha data atto di aver spontaneamente adempiuto provvedendo a versare quanto a titolo dovuto ai lavoratori (quanto al ricorrente Mohamed ………, nei limiti di gennaio 2017, non ritenendo sussistere il diritto alla qualifica di lavoratore notturno per l’anno in corso), e ha chiesto pertanto di dichiarare in parte qua la cessazione della materia del contendere.

Con vittoria delle spese di lite.

*******************

I ricorrenti, pacifico in giudizio, prestano da anni la propria attività lavorativa presso l’appalto dei servizi di pulizia A.T.M. spa – Linea MM 1 e depositi – in forza del passaggio dei rispettivi rapporti di lavoro, ex art. 4 CCNL Imprese di Pulizia Multiservizi, alle varie società aggiudicatarie dell’appalto.

Deducendo di essere sempre stati addetti al turno notturno, hanno chiesto, in primo luogo, di accertare il diritto di vedersi riconosciuta la maggiorazione contrattuale prevista dall’art. 38 CCNL Imprese di Pulizie Multiservizi per il lavoro notturno svolto in via continuativa, assumendo che la stessa non sarebbe mai stata corrisposta dalla convenuta.

In secondo luogo, dolendosi di aver ricevuto nella retribuzione globale di fatto, l’indennità mensa di cui all’accordo Provinciale di settore, hanno chiesto di accertare altresì il diritto al suddetto adeguamento.

***************

 

Relativamente alla domanda di accertamento e condanna al pagamento dell’indennità per il lavoro notturno, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

All’odierna udienza, infatti, le parti hanno congiuntamente dato atto che “sulla domanda relativa al lavoro notturno, avuto riguardo a tutti i ricorrenti, è cessata la materia del contendere” (cfr. verbale udienza).

*************

In punto di corresponsione dell’indennità mensa, deve osservarsi quanto segue.

I ricorrenti invocano l’applicazione dell’Accordo Provinciale 17 giugno 1974.

Tuttavia, parte convenuta ha correttamente rilevato che l’art. 3 CCNL Imprese di Pulizia Multiservizi stabilisce che “gli accordi di secondo livello hanno durata triennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali al fin di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale”, e che del rinnovo dell’accordo di cui si discute parte attrice non ha fornito prova alcuna.

Né può ritenersi che Romeo Gestioni spa si sia obbligata a corrispondere l’indennità di cui si discute in occasione del subentro nell’appalto in essere.

Con l’art. 7 dell’accordo sindacale 28 maggio 2015 – volto proprio a regolare il cambio di appalto e il subentro della convenuta – si è, infatti, stabilito che “i trattamenti individuali ovvero collettivi di maggior favore rispetto alle condizioni di cui al precedente capo 4, eventualmente goduti sino a oggi dai lavoratori con le “società uscenti”, non saranno riconosciuti dalla “società subentrante”. (docc. 2, fascicoli convenuta).

La pretesa dei lavoratori di vedersi corrisposta l’indennità di cui si discute è, pertanto, infondata.

***********

La regolazione delle spese di lite deve tener conto del parziale rigetto del ricorso, ma altresì della soccombenza virtuale di Romeo Gestioni spa avuto riguardo al riconoscimento dei lavoratori quali “lavoratori notturni”.

Per entrambe le parti, inoltre, deve essere altresì considerato il leale comportamento processuale.

Quando ai ricorrenti, consistito nella disponibilità a rinunziare alla domanda di pagamento dell’indennità mensa, in considerazione della presenza di un precedente negativo di questo Giudice. Quanto alla convenuta, consistito nello spontaneo riconoscimento del diritto e nel successivo adempimento avuto riguardo alla domanda inerente al notturno.

Si ritiene equo, quindi, procedere alla compensazione nella misura delle spese di lite tra le parti. La società convenuta, pertanto, deve essere condannata al pagamento delle restanti spese liquidate nella misura di cui al dispositivo , con distrazione a favore dell’Avv.to Catapano.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva es art. 431 c.p.c.

 

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,

dichiara la cessazione della materia del contendere relativa alla domanda do accertamento e condanna al pagamento dell’indennità per il lavoro notturno.

Rigetta, per il resto, il ricorso.

Compensa per metà le spese di lite tra le parti.

Condanna Romeo Gestioni spa alla rifusione delle restanti spese che liquida in complessivi € 7.000,00 oltre accessori come per legge, con distrazione a favore dell’Avv.to Catapano.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Milano, 28 luglio 2017

Il giudice del Lavoro

Dott.ssa Chiara Colosimo.

 

 

Sentenza Dussmann. Decurtazione Orario di lavoro.

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Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano

Udienza del 19/06/2017 N. 19/2016

Tribunale Ordinario di Milano Sezione Lavoro

Il Giudice di Milano

Dottoressa Francesca Capelli quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa promossa da

HINOBILE MARISSA;

OMANDAP ROEL;

ARCAYOS PABLITO;

VILLANUEVA JOHNNY;

GUZMAN CATALINA LORGIA;

BUNNAO RICHARD;

ADAOAG JONATHAN, con l'Aw.to CATAPANO GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in Milano, via Cellini n.5

RICORRENTE
contro

DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211, con l’Avv.to .............. FULVIO ANTONIO e con l'vv.to .......................... ARIANNA, elettivamente domiciliata in VIALE ......................, 0000 20135 MILANO;

e

RESISTENTE

MOTOVI DELLA DECISIONE


Con ricorso depositato in data 5 gennaio 2016 ritualmente notificato, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio Dussman Service s.r.l. al fine di far accertare e dichiarare l'illegittimità delle trattenute a titolo di "ore lavorate", operate nel periodo da agosto a novembre 2015, come risultanti dalle buste paga prodotte in giudizio e per l'effetto hanno chiesto di condannare la società convenuta alla restituzione di detti importi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con regolarizzazione previdenziale contributiva.

In particolare i ricorrenti hanno esposto quanto segue:

-di prestare da anni la propria attività lavorativa presso l'appalto dei servizi di pulizia Multi Servizi dell' istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone, passando nel tempo alle dipendenze delle varie società aggiudicatane dell'appalto;

-di essere stati assunti, da ultimo, alle dipendenze della convenuta con decorrenza dal 1° novembre 2013, con un orario a tempo parziale ( pari a 32,50 ore alla settimana per i ricorrenti Hinobile, Omandap, Arcayos, Villanueva e Bunnao e pari a 25 ore per i ricorrenti Guzman e Adaoag, docc.3 e 9);

-che Dusmann all'inizio del 2015, a seguito di modifica del capitolato di appalto multiservizi da parte della committente Istituto Sacra Famiglia, che ha affidato alcuni lavori svolti dai ricorrenti ad altro personale proprio dipendente, ha deciso di adibirli ad altre mansioni nell'ambito dell'appalto di pulizie;

-che in tale contesto la società datrice di lavoro ha proceduto ad una riduzione unilaterale dell'orario di lavoro;

- che tale decisione è stata contestata dal sindacato U.S.I.- C.T. & S. cui aderiscono i ricorrenti (doc.1o);

- che in ogni caso la società datrice di lavoro ha disposto una unilaterale riduzione dell'orario di lavoro mediante la proporzionale riduzione dei turni giornalieri con riduzione della retribuzione, come risulta dalle buste paga in atti.

Tutto ciò premesso ed esposto i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.

Con memoria depositata in data 23 marzo 2016, si è costituita in giudizio la società convenuta chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto con vittoria di spese diritti e onorari.

Dopo alcuni rinvii al fine di trovare una soluzione transattiva della vertenza, la causa è stata discussa all'udienza del 19 giugno 2017 e decisa come da dispositivo in calce riportato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Risulta pacifica in causa la circostanza per cui a partire dal mese di agosto 2015 la società convenuta ha disposto la parziale sospensione della prestazione lavorativa dei ricorrenti, imponendo unilateralmente un riduzione di orario e operando conseguentemente le relative trattenute per ore non lavorate, così come indicate nelle buste paga prodotte in atti.

Altrettanto pacifici in causa risultano i motivi per i quali la società datrice di lavoro è stata costretta a operare tale riduzione di orario, ovvero decisione della committente Fondazione Sacra Famiglia di modificare le condizioni dell'appalto, cui sono addetti i ricorrenti, riducendo di oltre 20% il corrispettivo previsto.

Controversa è invece la legittimità della unilaterale riduzione di orario e delle conseguenti trattenute in buste paga.

La società datrice di lavoro rivendica la legittimità del proprio operato, in quanto nella fattispecie troverebbe applicazione il principio previsto dagli articoli 1256 e 146 codice civile, in caso di impossibilità parziale della obbligazione, che prevede una corrispondente riduzione delle prestazioni delle parti.

Sostiene la società datrice di lavoro che, essendo pacifico che la prestazione lavorativa dei ricorrenti sia divenuta impossibile, almeno in parte e cioè per la quota oraria necessaria a svolgere dopo le 12:00 le prestazioni di ausiliarie (servizi di lavandino e refettorio), ne conseguirebbe la legittimità delle trattenute, in applicazione dell’articolo 1256 ce, per cui la retribuzione e stata erogata solo in relazione alle ore che potevano essere effettivamente lavorate.

Secondo la tesi difensiva di Dussman dunque, nella fattispecie in esame si sarebbe realizzata un'applicazione corretta dei principi stabiliti degli articoli 1256 1258, 1653 e 1454 codice civile, secondo cui è da configurarsi legittima la condotta del datore di lavoro che di fronte alla inutilizzabilità della prestazione lavorativa corrisponde la controprestazione retributiva per la parte utilizzabile di prestazione.

Tali conclusioni non sono condivisibili.

Sul punto si è più volte e chiaramente pronunciata la Suprema Corte che ha approfondito la nozione di impossibilita di ricevere la prestazione lavorativa, chiarendo che “ costituisce principio fondamentale della disciplina dei rapporti di lavoro subordinato quello secondo il quale la retribuzione non è dovuta dal datore di lavoro solo nel caso in cui la prestazione lavorativa sia divenuta impossibile (arre. 1206, 1256, 1258 c.c.) ovvero sia stato stipulato un accordo modificativo del contratto individuale di lavoro, inforza del quale le parti convengano che per un certo tempo non saranno eseguite le prestazioni e le controprestazioni (sospensione del rapporto).

Infatti, il datore di lavoro non può ridurre o sospendere lattività lavorativa e, speculare, rifiutare di corrispondere la retribuzione, perché se lo fa incorre in un inadempimento contrattuale, previsto non solo dallart. 6, ultimo comma, del r, d.l. 13 novembre 1924, n. 1825 sul contratto di impiego, ma più in generale dalla disciplina delle obbligazioni corrispettive, secondo cui il rifiuto di eseguire la prestazione può essere opposto da un contraente (nella specie il datore di lavoro) soltanto se laltra parte (il lavoratore) omette di effettuare la prestazione da lui dovuta, ma non già quando questa sia impedita dalla volontà datoriale unilaterale, salva la prova a carico del medesimo della impossibilità sopravvenuta a norma degli artt. 1256, 1463 e 1464, cod. civ., fondata sullinutilizzabilità della prestazione lavorativa per fatti non addebitabili allo stesso datore di lavoro, perché né prevedibili, né fiferibili a carenza di programmazione o dorganizzazione aziendale o a calo di commesse o a crisi economica o congiunturali o strutturali, e salvo comunque, un eventuale accordo tra le parti.

Questa impostazione è ribadita dalla constante giurisprudenza di questa Corte, per la quale il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi dei citati articoli, ipotesi dimpossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale. (v. Cass. 7 maggio 1983 n. 3125; SS.UU. 20 giugno 1987 n. 5453; Cass. 17 luglio 1990 n. 7302; Cass. 23 Aprile 1992 n. 4856; Cass. 25 marzo 1992 n. 3695; Cass. 6 agosto 1996 n. 7194; Cass. 9 novembre 1998 n. 11263; 16 ottobre 2000, n. 13742; 10 aprile 2002 n. 5101).

In altre parole, in caso di sospensione lavorativa, il datore di lavoro ha lonere di provare lesistenza duna causa deffettiva e assoluta impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione, a lui non imputabile, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla sua stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o lesaurimento dellattività produttiva. (Cass. Sentenza n. 7300 del 2004).

Alla luce dei principi sopra riportati, risulta evidente che nella fattispecie la sospensione della prestazione lavorativa dei ricorrenti è illegittima, così come la conseguente trattenuta per le ore non lavorate operata dal datore di lavoro, dal momento che limpossibilità parziale della prestazione è dipesa, pacificamente, da ragioni legate alla riduzione della commessa.

Tali ragioni costituiscono eventi riconducibili alla gestione imprenditoriale e gli effetti delle stesse non possono ricadere sui lavoratori, ragionando diversamente infatti, si sposterebbe a carico di questultimi il rischio imprenditoriale.

In conclusione la sospensione dei servizi ausiliari non costituisce una causa effettiva e assoluta di impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione, non imputabile al datore di lavoro, rientrando la stessa nella sfera del rischio dimpresa.

Alla luce di quanto sopra le domande svolte dai ricorrenti devono essere accolte, con conseguente condanna della società convenuta alla restituzione delle somme trattenute a titolo di ore non lavorate, così come indicate nei conteggi contenuti nel corpo del ricorso, elaborati in base alle buste paga prodotte in atti, conteggi che in quanto non specificamente contestati, vengono posti a base della presente decisione.

In conclusione deve essere dichiarata lillegittimità delle trattenute a titolo di ore non lavorate, operate nei confronti dei ricorrenti nel periodo da agosto a novembre 2015 e per leffetto la società convenuta deve essere condannata al pagamento delle somme di seguito specificate nei confronti di:

HINOBILE .................................;

OMANDAP ...............................;

ARCAYOS ...................................;

VILLANUEVA ............................;

GUZMAN .....................................;

BUNNAO .....................................;

ADAOAG .....................................

Segue, pertanto, nel dispositivo la condanna della convenuta al pagamento in favore di ciascun ricorrente della predetta somma, oltre alla rivalutazione monetaria degli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati dalla scadenza dei singoli pagamenti.

In applicazione del principio di soccombenza la convenuta va, inoltre, condannata a rifondere alla ricorrente le spese processuali, liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, nella persona del giudice, dr. Francesca Capelli, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 19 2016 così provvede:

- Accerta e dichiara lillegittimità delle trattenute a titolo di ore non lavorate, operata nei confronti dei ricorrenti, nel periodo da agosto a novembre 2015 e per leffetto condanna la società convenuta al pagamento delle somme di seguito specificate nei confronti di:

HINOBILE ;

OMANDAP ;

ARCAYOS ;

VILLANUEVA ;

GUZMAN ;

BUNNAO ;

ADAOAG .

Oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto saldo;

- Condanna la società convenuta a rifondere a rifondere ai ricorrenti le spese processuali, liquidate nellimporto di complessivi 3.000,00 oltre rimborso forfettario spese CPA e IVA.

- Indica in 60 giorni il temine per il deposito della decisone.

Milano, 19.6.2017

Il Giudice

Francesca Capelli

 

   

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