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Comunicati Milano

Illegittima sospensione dal lavoro

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Milano li 2 marzo 2020

Spett.le

SERVICE KEY S.p.A.

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Spett.lle

SIA S.p.A.

E. p.c.

Ill. mo Prefetto Milano

Dottor Renato Saccone

Milano

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Oggetto: Appalto servizi di pulizia SIA S.p.A. – Illegittima sospensione dal lavoro e dalla retribuzione

La scrivente Segreteria provinciale di Milano dell’USI – C.T. & S. nell’interesse delle lavoratrici e dei lavoratori adibiti all’appalto dei servizi di pulizia e sanificazione c/o la SIA S.p.A. di Milano, Via Gonin 36

 

Premesso

-  che con lettera in data 24.2.2020 la Service Key S.p.A. ha disposto la sospensione dal servizio senza diritto alla retribuzione per i propri dipendenti adibiti presso l’appalto dei servizi di pulizia in oggetto, dal giorno 24.2.2020 sino al giorno 1.3.2020, invocando le disposizioni di cui all’art. 34 CCNL;

- che tale decisione veniva motivata dal datore di lavoro con un non meglio specificato “ordine” ricevuto dalla committente SIA S.p.A. di sospensione del servizio legato all’emergenza “coronavirus”;

- che risulta alla scrivente O.S. che in realtà il servizio di pulizia presso l’appalto SIA S.p.A. è stato comunque assicurato da alcuni lavoratori, i quali hanno svolto prestazione continuativa in eccesso al loro normale orario part-time ovvero sono stati richiamati anticipatamente in servizio il giorno 29.2.2020;

- che l’iniziativa di sospendere totalmente o parzialmente le attività di pulizia, come nel caso in esame, contravviene alle indicazioni sanitarie circa la prevenzione del “coronavirus” che, tra l’altro, prevedono espressamente la pulizia e disinfezione delle superfici;

- che in ogni caso non ricorre nella fattispecie alcuna delle ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa previste dalle ordinanze della Pubblica Autorità relative al cd. “coronavirus”, atteso che la sede di lavoro si trova in Milano, Via Gonin n. 36 e nessuno dei lavoratori interessati risiede nelle zone di interdizione sanitaria note come “zona rossa”;

- che per quanto sopra la decisione aziendale di non erogare alle lavoratrici ed ai lavoratori la retribuzione per il periodo di sospensione di cui sopra, assunta dalla Service Key S.p.A., appare illegittima in quanto volta unicamente a scaricare sui lavoratori il rischio imprenditoriale, collegato ai propri rapporti con la committente;

- che in ogni caso non sono applicabili alla fattispecie le previsioni di cui all’art. 34 CCNL Imprese di Pulizia Multiservizi, richiamate impropriamente dalla Service Key S.p.A., in quanto non riferibili alla situazione dell’appalto in oggetto;

- che, sotto altro profilo, la norma richiamata dalla Service Key S.p.A. imporrebbe all’impresa di chiedere l’intervento della C.I.G.O., come peraltro previsto dalle recenti disposizioni del MISE per fronteggiare l’emergenza “coronavirus”;

Tanto premesso, la scrivente O.S. si riserva di tutelare nelle Sedi competenti i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, ove non risultasse erogata a tutti i lavoratori la retribuzione spettante anche in relazione al periodo di sospensione illegittimamente disposto dalla Società.

La presente è indirizzata alla SIA S.p.A., in forza della solidarietà di cui al D.Lgs. 276/2003 e succ. modif. e art. 1676 Codice Civile nonché, per opportuna conoscenza, al Signor Prefetto di Milano affinché valuti l’improprio e superficiale richiamo alla grave situazione emergenziale posto in essere dalla datrice di lavoro Service Key S.p.A., adottando i provvedimenti che riterrà più opportuni.

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti

U.S.I - C.T. & S.

Il segretario Provincila

(Bruzzese Sandro)

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Il giorno 4.03.2020

La Società in indirizzo accoglie la richiesta dei lavoratori e del sindacato, si rendere disponibile alla retribuzione delle ore non lavorate a tutti i lavoratori.

Le lavoratrici e i lavoratori non subiranno nessuna decurtazione economica.

La verifica verrà fatta con la retibuzione di marzo (aprile).

P. La segreteria

USI - C.T. & S.

Bruzzese Sandro

 

Sicuritalia sollecitata all'applicazione del CCNL posto in essere

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Milano 21.02.2020

Spettabile

SICURITALIA SERVIZI FIDUCIARI soc. coop.

Via Martino Anzi n. 8

22100 COMO

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E p. c.

Spettabile

U.S.I. – C.T.&S.

Via Ricciarelli n. 37

20148 MILANO

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Oggetto: EX DIPENDENTI IVRI SERVIZI FIDUCIARI s.r.l.

 

Formulo la presente nell’interesse della O.S. U.S.I.-C.T.&S., che pure sottoscrive nella persona del Segretario Provinciale sig. Sandro Bruzzese, e dei lavoratori alla stessa aderenti, già dipendenti di IVRI SERVIZI FIDUCIARI s.r.l..

A seguito delle operazioni societarie che hanno interessato, tra l’altro, IVRI SF s.r.l., con effetto dall’1.1.2020 i lavoratori aderenti all’U.S.I.-C.T.&S., ai quali il precedente datore di lavoro applicava differenti CCNL, sono passati alla Vostre dipendenze senza tuttavia ricevere alcuna formale comunicazione circa l’inquadramento individuale, il CCNL applicato ai singoli rapporti di lavoro, le condizioni economiche in godimento migliorative rispetto alle retribuzioni base contrattualmente previste.

Come è noto, l’art. 2112 Codice Civile prevede che, a seguito di operazioni societarie quale quella oggi in discussione, “… il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello”.

Dall’esame delle buste paga di gennaio 2020 di alcuni lavoratori aderenti alla scrivente O.S. ed in particolare di quella del sig. DI CELLO ANTONIO, aderente all’U.S.I.-C.T.&S. e R.S.A della stessa O.S., si sono rilevate le seguenti irregolarità:

- All’atto dell’assunzione presso IVRI SF il sig. DI CELLO Antonio aveva avuto il riconoscimento di un superminimo non assorbibile pari ad €416,86.= mensili, erogato per garantire ex art. 2112 c.c. la retribuzione in godimento nei precedenti passaggi contrattuali.

Dalla busta paga di gennaio 2020 da Voi elaborata si rileva che tale superminimo, riportato in testata su base oraria per €2,40960, viene erroneamente modificato e considerato assorbibile.

Si chiede pertanto l’immediato ripristino della voce retributiva in questione come in origine e quindi come detto come superminimo non assorbibile.

- Si è altresì rilevato un errore di elaborazione della busta paga nella parte in cui considera quale divisore orario applicabile 192 anziché 173, come previsto dal CCNL applicato.

Si invita pertanto la Società a procedere all’immediata rettifica ed adeguamento della busta paga ai parametri contrattuali corretti come da noi indicati.

- In merito alla ripartizione della tredicesima mensilità in ratei mensili, da Voi attuata in busta paga, se ne rileva la contrarietà alle previsioni del CCNL Fiduciari applicato, che all’art. 26 prevede:”Ogni anno, entro il 20 dicembre ai lavoratori deve essere corrisposto al lavoratore un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione di cui all'art. 23 p. sez.”.

Si invita pertanto ad adeguare, con decorrenza dalla retribuzione di febbraio 2020, la busta paga alle previsioni contrattuali sopra richiamate.

- Non risulta in busta paga l’indicazione della quota parte dovuta per l’Assistenza Sanitaria Integrativa prevista dal CCNL in favore dei lavoratori: Vi invitiamo a provvedere al relativo versamento per la retribuzione di gennaio 2020 e per il futuro, dandocene conferma.

- Si rileva infine che al sig. Di Cello è stata effettuata una trattenuta sindacale di €9,30.= invece che di €8,00.= su tredici mensilità, come previsto dalla cedola di adesione ad U.S.I.-C.T.&S..

Vi invitiamo pertanto ad adeguare la trattenuta, dando assicurazione del versamento ad U.S.I.-C.T.&S. così come già era in essere con IVRI SF.

Auspicando di non dovere aprire sui punti sopra evidenziati altrettanti fronti di contenzioso con la Società, restiamo in attesa di Vostro urgente riscontro e porgiamo i migliori saluti

 

U.S.I.-C.T.&S.                                                                          Avv. Giuseppe Catapano

Il Segretario Provinciale

Sandro Bruzzese

 

R.S.A. U.S.I.-C.T.&S.

Di Cello Antonio

 

 

Retribuzioni errate

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Milano, 18 febbraio 2020

Spettabile

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI DIREZIONE DI COMMISSARIATO

Via Romania n. 45 00197 ROMA

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Spettabile

COMANDO CARABINIERI

3° REGGIMENTO LOMBARDIA

Via Lamarmora n. 29 20122 MILANO

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Spettabile

ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO MILANO - LODI

Via Mauro Macchi n. 9 20124 MILANO

VIA PEC: ITL. Milano-Lodi @pec.ispettorato.gov.it

E p. c.

Spettabile U.S.I. - C.T.&S. Via Ricciarelli n. 37 20148 MILANO

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APPALTO SERVIZI DI RISTORAZIONE FABBRO S.p.A. c/o CARABINIERI LOMBARDIA ERRATO PAGAMENTO MENSILITÀ' SUPPLEMENTARI 13.MA E 14.MA 2019 MANCATA CONSEGNA PROSPETTI PAGA AI DIPENDENTI

La presente nell'interesse della lavoratrice sig.ra .................................... ........................ (C.F. .....................), dipendente della Fabbro S.p.A. adibita presso l'appalto dei Servizi di Ristorazione presso l'Arma dei Carabinieri Lombardia - Caserma Lamarmora con mansioni di Cuoca e Addette Mensa ed R.S.A. della O.S. U.S.I.-C.T.&S., che mi legge in copia.

La lavoratrice lamenta l'errato pagamento della tredicesima mensilità 2019, corrisposta nella misura di €788,37.= lorde anziché €1.182,55.= come contrattualmente spettante, in ragione dell'orario part-time al 75% (ali. 1).

Si rileva che analogo errore di pagamento è avvenuto anche in relazione alla quattordicesima mensilità 2019, per la quale erano state conteggiate in busta paga €876,72.= anziché €1.168,96 (ali. 2): il relativo saldo, dopo i solleciti inviati dalla lavoratrice, è avvenuto solo con la busta paga di novembre 2019, con la quale è stato corrisposto alla sig.ra Accurso l'importo lordo di €292,18. = a titolo di "saldo XIV".

La illegittimità del comportamento dell'affidatario dell'appalto in oggetto Fabbro S.p.A. appare evidente, atteso che il ritardato pagamento delle retribuzioni spettanti non trova alcuna giustificazione ed è contrario alle espresse previsioni del CCNL applicato, oltre a causare un oggettivo disagio alla lavoratrice che trae il proprio sostentamento dalla retribuzione part-time in godimento.

Secondo le informazioni assunte dalla sig.ra Accurso, nella sua qualità di R.S.A., presso gli altri lavoratori addetti all'appalto, risulterebbero decurtazioni analoghe sulle mensilità supplementari di 13.ma e 14.ma 2019 anche a carico di altri dipendenti.

Si evidenzia inoltre che, nonostante i precedenti inviti rivolti sia dal Sindacato U.S.I.-C.T.&S. che dal sottoscritto Avvocato, risulta che la Fabbro S.p.A. continua nel suo comportamento omissivo, non mettendo a disposizione delle lavoratrici e dei lavoratori una postazione di stampa delle buste paga, che sono rese disponibili solo tramite internet e neppure con la dovuta regolarità: a titolo di esempio, nel caso della sig.ra Accurso risultano visibili sul sito internet indicato dall'Azienda solo le buste paga dell'anno 2019, mentre non sono più disponibili le buste paga dell'anno 2018. Risulta inoltre che diverse lavoratrici non riescono ad accedere al sito Internet aziendale per acquisire le relative buste paga, circostanza questa verificata anche in sede sindacale.

Tale comportamento aziendale, oltre ad essere in contrasto con le disposizioni di cui alla L. n. 4/1953, impedisce di fatto alle lavoratrici ed ai lavoratori di controllare la correttezza delle retribuzioni corrisposte nonché l'ammontare delle ferie e dei R.O.L. di competenza.

Al riguardo, si rileva ancora che la sig.ra Accurso ha potuto rilevare dalle ultime buste paga che non risultano più indicati le ferie ed i R.O.L. residui, che risultano azzerati o al passivo. Anche altri lavoratori avrebbero subito analoghe inspiegabili "riduzioni" delle ferie e R.O.L. maturati e non goduti.

Tanto premesso, si invita la Spett.le Arma dei Carabinieri, quale stazione appaltante, ad intervenire ed adottare i provvedimenti previsti dall'art. 30 comma 6 D.Lgs. n. 50/2016 a tutela dei diritti della sig.ra Accurso Anna e degli altri lavoratori adibiti all'appalto.

La presente è indirizzata anche alla I.T.L. Milano Lodi affinché, quale Ente preposto alla Vigilanza ex artt. 5 e 6 L. N. 4/1953, previe le opportune verifiche in merito alla segnalazione della mancata consegna dei listini paga di cui sopra, adotti nei confronti di Fabbro S.p.A. le determinazioni del caso.

 

Con i migliori saluti

 

Seguono firme

 

 

Avv.to

Giuseppe Catapano

 

   

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