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Comunicati Milano

VERBALE di ACCORDO. Pellegrini-Dusmmann

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VERBALE di ACCORDO


In data 18 dicembre 2018 presso la Fondazione Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone (MI), si sono incontrate:

Pellegrini S.p.A. - rappresentata dal Sig. ................................................;

Dussmann S.p.A. - rappresentata dal Sig. ................................................;

COBAS Sanità – Settore Lavoro Privato – rappresentata dal Sig. ....................., Sig.ra ................ e RSA COBAS Sig.ra ......................., Sig.ra .....................;

Unione Sindacale Italiana – rappresentata dal Sig. .................................. e RSA ..............................;

CUB – rappresentata dal sig. .....................................

al fine di definire le modalità inerenti il cambio di appalto del servizio di pulizie presso la Fondazione Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone (MI), Piazza Monsignor Moneta, 1 ai sensi dell’art. 4 lettera B) del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti Servizi di Pulizie e Servizi Integrati/Multiservizi

 

Premesso che:

1) Pellegrini S.p.A. subentrerà alla gestione del servizio di pulizie presso la Fondazione Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone (MI), a far data dal 1° gennaio 2019;

2) Dussmann S.p.A. ha trasmesso in data 6 dicembre 2018 l’organico dei lavoratori in forza presso l’appalto in parola e i cedolini dei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2018;

3) Al personale viene applicato il CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti Servizi di Pulizie e Servizi Integrati/Multiservizi;

4) L’organico del personale interessato alla successione d’appalto di cui all’allegato elenco, risulta in esubero in ragione del capitolato di appalto affidato a Pellegrini S.p.A., che prevede una riduzione dei servizi assegnati, compromettendo la sostenibilità economica dell’appalto. L’esubero in parola è quantificato in n. 20 ore settimanali;

5) In data 05 dicembre 2018, inoltre, la Fondazione Istituto Sacra Famiglia ha formalmente comunicato a Pellegrini SpA una riduzione del perimetro contrattuale per il servizio di pulizia, sanificazione e servizi alberghieri degli ambienti nonché servizi diversi, ed in particolare:

 

- Stralcio dei servizi alberghieri riguardanti le Comunità Alloggio di Albairate, Settimo Milanese, Cesano Boscone Via Tommaseo e Buccinasco per un totale di 6.318 ore anno (pari a 121 ore settimanali);

- Riduzione delle ore dei servizi alberghieri per l’unità S. Riccardo CPA da 2.313 a 124 ore anno (pari a 42 ore settimanali); riduzione dovuta al completamento del progetto di internalizzazione iniziato nel giugno 2015;

 

6) Con riferimento ai punti 4) e 5) delle premesse l’esubero totale risulta essere pari a 183 ore settimanali;

7) Le OO.SS. dichiarano che solo oggi prendono atto della riduzione del capitolato di appalto e faranno le conseguenti verifiche con la Fondazione Istituto Sacra Famiglia

 

Dopo approfondita discussione si concorda quanto segue:

 

A) Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo;

B) Pellegrini assumerà il personale avente diritto alla successione di appalto di cui all’allegato elenco A) a far data dal 1° gennaio 2019 con passaggio diretto ed immediato a tempo indeterminato presso la Fondazione Istituto Sacra Famiglia, senza periodo di prova, secondo le condizioni normative ed economiche previste dal CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti Servizi di Pulizie e Servizi Integrati/Multiservizi e relativo accordo integrativo provinciale con ripartizione dell’orario settimanale come da Allegato B),

C) Non rientrano nel suddetto passaggio e quindi non hanno diritto alla successione le signore Valentina D’Agostino impiegata sulla comunità di Albairate, Amalia Mendoza impiegata sulla comunità di Buccinasco, Florica Vatafu impiegata sulla comunità di Settimo Milanese servizi non affidati a Pellegrini S.p.A.;

D) Dussmann Service dichiara di aver ricevuto in data 17 dicembre 2018 comunicazione da parte di Fondazione Istituto Sacra Famiglia relativa all’affidamento servizi di pulizia, sanificazione degli ambienti nonché servizi diversi da effettuarsi presso la sede di Cesano Boscone, la Filiale di Settimo Milanese e strutture limitrofe, comunicazione nella quale si indicava la Coop. Cura e Persona quale affidataria dei suddetti servizi;

E) Dusmann Service ha successivamente trasmesso alla coop Cura e Persona l’elenco del personale composta da ....................................... impiegata sulla comunità di Albairate, ................................................. impiegata sulla comunità di Buccinasco, ...................... impiegata sulla comunità di Settimo Milanese;

F) Dussmann Service dichiara di aver comunicato in data 13 dicembre 2018 di mantenere alle proprie dipendenze il sig. ................... avente contratto di lavoro part time di 20 ore settimanali. In pari data ha altresì comunicato, che per un mero refuso, non è stato inserito nell’elenco del personale avente diritto al passaggio di appalto il sig. ............................ avente anch’esso contratto part time a 20 ore settimanali. Pertanto conferma che il Sig. ............................ ha pienamente diritto al passaggio della società subentrante;

G) Pellegrini S.p.A dichiara relativamente al sig. .......................................... che essendo un tempo determinato con scadenza al 31 dicembre 2018 non ha alcun diritto al passaggio di appalto della società subentrante;

H) In base a quanto previsto al punto 4) delle premesse, al solo fine di mantenere invariati i parametri orari del personale oggetto del passaggio di appalto, Pellegrini S.p.A. propone una postazione alternativa a 20 ore settimanali;

I) Relativamente al punto 5) delle premesse, Pellegrini S.p.A al solo fine di salvaguardare l’occupazione delle risorse offre due ulteriori postazioni a 18 ore settimanali pur considerando che il personale impiegato ai suddetti servizi non saranno affidati alla società Pellegrini S.p.A.

J) Dovendo utilmente ricoprire le posizioni vacanti di cui ai punti H) e I), le proposte di ricollocazione dovranno essere accettate entro il 21 dicembre 2018. In difetto la società procederà alle assunzioni con la riduzione oraria di cui all’allegato B). Laddove le proposte di ricollocazione fossero accettate in toto o in parte tale riduzione verrà proporzionalmente assorbita nell’appalto;

K) Le OO.SS. dichiarano che sarà oggetto di verifica con la Fondazione Istituto Sacra Famiglia e Pellegrini S.p.A. la riduzione oraria stabilita per l’unità S. Riccardo CPA;

L) Il personale che risultasse assente per malattia, infortunio, maternità o altro evento sospensivo contrattualmente previsto, verrà assunto alle medesime condizioni risultati dall’applicazione del citato C.C.N.L., al rientro dall’evento anzi detto di cui la società uscente dovrà dare tempestiva comunicazione al fine di espletare le pratiche amministrative previste;

M) Pellegrini S.p.A. dichiara che procederà a sottoporre ad accertamento di idoneità sanitaria il personale avente diritto al passaggio di gestione di cui all’allegato elenco, riservandosi all’esito, le procedure di legge consentite;

N) In fase di assunzione Pellegrini distribuirà a tutto il personale interessato apposita documentazione utile alla definizione delle singole posizioni fiscali e previdenziali (ad. esempio coordinate bancarie, moduli detrazioni, previdenza complementare, ecc.);

O) Previo ricevimento delle deleghe sindacali Pellegrini procederà alle corrispondenti trattenute con decorrenza dal mese di gennaio 2019;

P) Le Parti dichiarano di incontrarsi entro il 31 marzo 2019 per la verifica dell’andamento dell’appalto;

Q) Le OO.SS. richiedono che, a tutti i lavoratori oggetto del suddetto passaggio di appalto, Pellegrini S.p.A. non applichi la normativa contenuta nel D. lgs 23/2015 recante le disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti in attuazione della legge 183/2014. Si specifica inoltre che in materia di licenziamenti illegittimi troveranno applicazioni le disposizioni nell’art.18 – Legge 300 del 1970. La Società Pellegrini S.p.A. accetta la richiesta delle OO.SS.

R) La società Pellegrini S.p.A. comunica alle OO.SS. che nella giornata di venerdì 28 dicembre 2018 procederà alla consegna delle lettere di assunzione presso la Fondazione Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone;

S) Con la sottoscrizione del presente verbale le parti si danno atto di avere espletato le procedure previste ex art. 4 lettera B) del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti Servizi di Pulizie e Servizi Integrati/Multiservizi.


LCS

  • Pellegrini S.p.A. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Dussmann S.p.A
  • :::::::::::::::::::::::::                                          ::::::::::::::::::::::::::


  • COBAS Sanità L.P.
  • U.S.I. - C.T. & S.
  • CUB

  • RSA COBAS ....................   .........................

  • RSA - USI    ....................
 

Università Bicocca. Un appalto complicato

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Milano li 08.08.2018

 

Spettabile

Vivaldi & Cardino S.P.A.

Via Console Flaminio n° 17

20134 Milano

Prot. 229/18 Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

 

Spettabile

Pfe S.P.A.

Viale Gran Sasso 11

20134 Milano

Prot. 230/18 Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

E P.C.

 

Spettabile

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1

20126 Milano

Prot. 231/18 Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

 

Oggetto: cambio appalto.

In data odierna siamo venuti a conoscenza, da alcuni lavoratori nostri associati, del comportamento che le società subentranti stanno tenendo nei loro confronti.

I lavoratori sono stati contattati dal Sig. Antonio Steduto, presentatosi come capo area di Vivaldi & Cardino, il quale li ha convocati in un parco pubblico per preannunciare profonde modifiche agli orari di lavoro ed anche possibili cambi di sede.

Nello specifico ai lavoratori è rimasto impresso l’introduzione di un orario di lavoro spezzato e la volontà di fargli prestare servizio anche in orario notturno.

Contrariamento a quanto sostenuto dal Vs. responsabile la realtà assume un’altra dimensione, il monte ore è modificato in meglio e le condizioni di una diversa disposizione organizzativa deve perseguire un diverso percorso, non un peggioramento delle condizioni di lavoro dei vostri futuri dipendenti ma un diversa ripartizione in meglio del monte ore., Gestire questo cambio di appalto sta diventando oltre modo difficoltoso e complicato a causa della scelta delle due società subentranti di non voler in alcun modo comunicare con la scrivente O.S. e questo nonostante sia la più rappresentativa all’interno dell’appalto.

Stante le premesse descritte dai lavoratori abbiamo invitato gli stessi a verificare che i contratti individuali, che le società in indirizzo proporranno loro il 27 di Agosto a livello individuale presso le loro sedi, anziché come abitualmente avviene in appalto, non contengano nessuno degli aspetti sopra riportati (orario di lavoro spezzato e lavoro notturno).

  • A tal proposito ci preme evidenziare come l’orario di lavoro spezzato sia vietato per legge, sia per i lavoratori part time ma anche per i lavoratori full time, e come il lavoro notturno preveda specifiche limitazioni per alcune categorie di lavoratori.
  • Inoltre, sempre per quanto concerne il lavoro notturno, come prevede l’art. 39 del CCNL applicato “…L'introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla consultazione delle R.S.U. ovvero, nell'ipotesi in cui non sia stata costituita, delle R.S.A. o, in mancanza anche di queste, delle OO.SS. territoriali; la consultazione è effettuata e conclusa entro dieci giorni a decorrere dalla comunicazione del datore di lavoro…”

Facciamo presente che in appalto sono presenti due nostre R.S.A. (Setaro Teresa e Marjana Cungu), da sempre riconosciute nei vari cambi di appalto, che sarebbero e dovrebbero esser consultate così come previsto dal precedente articolo del CCNL.

Ribadiamo la nostra disponibilità ad confronto per superare la situazione descrittaci dai lavoratori.

Nel caso continuasse il Vostro atteggiamento di chiusura nei nostri confronti, e quindi impedendoci di tutelare appieno i lavoratori nostri associati, non escludiamo uno stato di agitazione.

Nell’attesa distinti saluti

RSA

Setaro Teresa

P. la segreteria

Bruzzese Emanuele

 

Importante Sentenza. Ristoservice srl. 28.03.2018

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N. R.G. 7196/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

 

SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott. Laura Tomasi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.

nella causa R.G.L. 7196/2017 promossa da:

PARTE RICORRENTE

KHALIFI Y………………….. (Avv. CATAPANO GIUSEPPE )

contro

RISTOSERVICE S.R.L. (Avv. ………………. MICHELA )

 

PARTE RESISTENTE

LADISA S.R.L. (Avv. …………………… ANTONELLA)

 

OGGETTO: Licenziamento individuale per giusta causa

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come in atti e da verbale dell'udienza del 28/3/2018.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 7/7/2017, KHALIFI ..............., assunto da LADISA SPA l’1/9/2015 con contratto di apprendistato e inquadramento al quarto livello C.C.N.L. Pubblici esercizi e mansioni di cuoco, successivamente passato alle dipendenze di RISTOSERVICE SRL, dall'1/12/2016, a seguito di cambio appalto, ha impugnato il licenziamento intimatogli dall'ultimo datore di lavoro in data 20/12/2016.

Il ricorrente, qualificato il recesso datoriale come licenziamento per giusta causa, ha contestato la sussistenza della giusta causa, STESSA nonché di un eventuale giustificato motivo del licenziamento; ha altresì lamentato il mancato pagamento delle spettanze portate dalla busta paga di dicembre 2016.

KHALIFI …………….. ha pertanto chiesto al tribunale di Milano di accogliere le seguenti conclusioni:

“1. Previa qualificazione del recesso per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo, accertare e dichiarare l’illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente ed in ogni caso l’inesistenza e giuridica irrilevanza del fatto materiale contestato; per l'effetto, in applicazione delle previsioni di cui all’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 23/2015, condannare la RISTOSERVICE s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro ed a corrispondergli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso in misura non superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto; oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.

La retribuzione lorda mensile di riferimento, comprensiva dei ratei, pari ad €1.773,40.= (€1.520,06 x 14 : 12) ovvero alla diversa somma che risulterà di Giustizia.

2. In subordine, accertare e dichiarare l’illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente per violazione delle previsioni di cui all’art. 3 comma 1 D.Lgs. n. 23/20156, non ricorrendo gli estremi del giustificato motivo soggettivo ovvero della giusta causa; per l’effetto, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento condannando la RISTOSERVICE s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto e quindi pari d un importo lordo di €7.093,60.= (€1.773,40 x

4) ovvero alla diversa somma che risulterà di Giustizia.

3. Condannare in ogni caso la convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente sig. Khalifi degli importi lordi indicati nella busta paga di dicembre 2016 e non corrisposti, pari al netto di €722,74.=, salvo ogni ulteriore diritto.

4. Interessi legali e rivalutazione monetaria come per Legge su tutto le somme accertate dovute.

5. Con vittoria di spese e competenze di causa”.

Si è costituita ritualmente in giudizio RISTOSERVICE SRL, deducendo che il ricorrente era stato licenziato perché fittiziamente inquadrato dal precedente datore di lavoro LADISA SRL come apprendista cuoco di quarto livello, ancorché in possesso delle competenze professionali proprie di un cuoco unico di terzo livello.

La resistente ha chiesto altresì, in via riconvenzionale, l'annullamento del contratto di apprendistato per vizio del consenso; spiegando domanda di manleva nei confronti di LADISA SRL, previa chiamata in causa della stessa.

Autorizzata la chiamata in causa di LADISA SRL, quest'ultima si è costituita in giudizio, contestando le domande di RISTOSERVICE SRL e chiedendone il rigetto.

All’udienza del 28/3/2018, la causa è stata discussa e viene decisa con pronuncia di sentenza con motivazione contestuale.

Il ricorso è fondato e va accolto, per i motivi di seguito esposti.

È pacifico che il ricorrente sia stato assunto da LADISA SPA, in data 1/9/2015, con contratto di apprendistato e inquadramento inizialeal quarto livello C.C.N.L. Pubblici esercizi e mansioni di cuoco, e che egli sia passato alle dipendenze di RISTOSERVICE SRL dall'1/12/2016, con il medesimo inquadramento, a seguito di cambio appalto , ai sensi dell'articolo 335 seguenti del C.C.N.L. Turismo pubblici esercizi.

Secondo le richiamate disposizioni, la gestione subentrante ha il dovere di assumere “tutto il personale addetto, in quanto regolarmente iscritto da almeno 3 mesi sui libri paga matricola della gestione uscente, riferiti all’unità produttiva interessata, con facoltà di esclusione del personale che svolge funzioni di direzione esecutiva, di coordinamento e controllo dell'impianto nonché dei lavoratori di concetto e/o degli specializzati provetti con responsabilità di coordinamento tecnico funzionale nei confronti di altri lavoratori. I lavoratori in contratto di formazione e lavoro, fatte salve le disposizioni di legge verranno parimenti assunti in contratto di formazione e lavoro restando a carico della gestione subentrante l'effettuazione del periodo di formazione e lavoro mancante rispetto al termine fissato dall'azienda cedente”; le “assunzioni saranno effettuate sempre che sussistano le specifiche condizioni previste dalle norme di legge vigenti (nulla osta per l’avviamento al lavoro, libretto sanitario ecc.)”.

Il lavoratore è stato licenziato, in data 20/12/2016, con la seguente motivazione:

“… l’Amministratore Unico, sig. Antonio Sabatino, che opera nel settore della ristorazione collettiva da un trentennio, ha potuto accertare, senza alcun dubbio, che Lei svolge la propria attività con mansioni ascrivibili ad un livello di cuoco unico. Infatti, Lei occupa funzioni di direzione esecutiva ed in particolare di coordinamento e controllo dell’impianto di ristorazione nel suo complesso, con la direzione ed il coordinamento di ben due lavoratori.

In relazione a quanto sopra, come Lei può ben capire, il Suo inquadramento contrattuale come apprendista stride con la realtà dei fatti che il sig. Antonio Sabatino ha obbiettivamente riscontrato: circostanza questa peraltro da Lei pienamente confermata. E’ evidente che i fatti di cui sopra, potendo integrare una ipotesi di reato – quale nella specie quella di truffa aggravata nei confronti dell’INPS – e facendo venire meno il rapporto fiduciario

indispensabile per la prosecuzione del rapporto di lavoro, costringono la scrivente società a dissociarsi da tale illegittima condotta e pertanto a ricorrere al provvedimento espulsivo …”.

Ritiene il giudicante che il licenziamento in questione debba qualificarsi come licenziamento per giusta causa.

Si rammenta che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “in tema di licenziamento individuale deve escludersi la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo quando il recesso sia fondato su di un comportamento riconducibile alla sfera volitiva del lavoratore, lesivo dei suoi doveri contrattuali, e quindi abbia natura ontologicamente disciplinare, essendo sottratta al datore di lavoro la possibilità di qualificarne la ragione giustificatrice” (v. da ultimo Cass. civi sez. lav., 22/11/2016, n. 23735).

In specie, depongono per la natura ontologicamente disciplinare del recesso datoriale sia la circostanza che il licenziamento sia stato irrogato con effetto immediato e senza riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso, sia il richiamo, nella lettera di licenziamento, alla lesione del vincolo fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore. Proprio questo ultimo riferimento consente di comprendere che, nella lettera di licenziamento, viene adombrato che il ricorrente sia stato coinvolto nella simulazione truffaldina di un rapporto di apprendistato, ragione che determinerebbe, appunto, il venir meno del rapporto fiduciario con il datore di lavoro. Non si spiegherebbe, altrimenti, perché il datore di lavoro faccia riferimento a “ipotesi di reato” e alla lesione del vincolo fiduciario.

Detti elementi sono sufficienti, ad avviso del giudicante, per ritenere che il licenziamento sia stato intimato sulla base di supposti comportamenti del ricorrente, ritenuti idonei a configurare una violazione dei doveri dello stesso, e che costituisca, pertanto, un licenziamento ontologicamente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 604 del 1966, grava sul datore di lavoro l'onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento.

Ritiene il giudicante che la suddetta regola di ripartizione dell'onere della prova non sia mutata con l'entrata in vigore del d.lgs. 23/2015, il cui art. 3 comma 2 limita la possibilità di reintegrazione del lavoratore disciplinarmente licenziato al caso di “insussistenza del fatto materiale direttamente dimostrata in giudizio”. Come già osservato da perspicua giurisprudenza di merito, qui richiamata anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., “la disposizione in questione de[ve] interpretarsi nel senso che la dimostrazione in giudizio del fatto negativo equivalga alla mancata prova del fatto positivo, e […] pertanto l’unica interpretazione razionale e costituzionalmente orientata [è] quella che fa salva la regola sull’onere della prova da ritenersi dettata in via generale dall’art. 5 L.n. 604/1966, e non esplicitamente disattesa dal testo normativo in esame” (Trib. Milano, 14.3.2017, est. Cassia).

Nel caso di specie, RISTOSERVICE SRL ha omesso di articolare istanze istruttorie volte a dimostrare che il KHALIFI fosse attivamente coinvolto, e pertanto responsabile, in relazione alle supposte condotte truffaldine (simulazione del contratto di apprendistato) che sono state individuate nella lettera di licenziamento come all'origine della lesione del rapporto fiduciario con il datore di lavoro.

Consegue che, in specie, deve ritenersi manifestamente insussistente il fatto posto a base del licenziamento del ricorrente, che deve, dunque essere dichiarato illegittimo, con le conseguenze di cui si dirà infra.

Va poi soggiunto che non è idonea a paralizzare l'accoglimento della domanda del ricorrente la domanda riconvenzionale di RISTOSERVICE SRL di annullamento del contratto di apprendistato per errore o per dolo di LADISA SRL.

In proposito, RISTOSERVICE SRL ha sostenuto che il KHALIFI , malgrado fosse stato contrattualmente inquadrato come apprendista cuoco di IV livello da LADISA SRL, disponesse di competenze professionali, e fosse adibito a mansioni incompatibili con detta qualifica, perché superiori e proprie di un “cuoco unico” di terzo livello, con conseguente fittizietà del contratto di apprendistato tra il KHALIFI e LADISA SRL.

Dette circostanze appaiono tuttavia non sufficienti per condurre all’annullamento del contratto di apprendistato per vizio del consenso.

In primo luogo, in relazione alla domanda di annullamento del contratto per errore sulle qualità del contraente, si rammenta che, secondo la SC, “l’errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente. L’indagine da compiere è, dunque, duplice: la prima, riferita al contraente che assume di essere caduto in errore, volta a stabilire se questi si sia indotto alla stipula in base ad una distorta rappresentazione delle realtà; la seconda, riguardante l'altro contraente, diretta ad accertare se questi, con l'uso della normale diligenza, avrebbe potuto rendersi conto dell'altrui errore” (v. Cass. n. 16240/2011).

RISTOSERVICE SRL ha dedotto che le mansioni svolte in concreto dal KHALIFI erano proprie del cuoco unico di terzo livello.

E’ pacifico che il KHALIFI fosse, invece, inquadrato come apprendista cuoco di quarto livello.

È noto che, onde accertare l’inquadrabilità di un lavoratore in un livello contrattuale diverso da quello formalmente attribuito, il giudice del merito deve svolgere un procedimento logico - giuridico che comporta l'accertamento in fatto delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore, l'individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali questa si articola ed il raffronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che, nei testi contrattuali, definiscono i singoli livelli; deve altresì verificare che l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (Cass., Sez. Lav., n. 3069/2005). E’ inoltre necessario allegare e provare quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica rivendicata, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni concretamente svolte (Cass. n. 8025/2003).

In specie, secondo le previsioni in materia di classificazione del personale di cui all’art. 290 del C.C.N.L. Turismo Pubblici Esercizi, il quarto livello designa “i lavoratori che, in condizioni, di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite” e include sia il cuoco capo partita, dia il “ cuoco di cucina non organizzata in partite, intendendosi per tale colui che indipendentemente dalla circostanza che operi in una o più partite assicura il servizio di cucina”.

Il terzo livello individua, invece, i “i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica; i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori”. Tra le figure professionali appartenenti al quarto livello figura il “cuoco unico”.

In specie, anche a supporre vero quanto dedotto da RISTOSERVICE SRL, ossia che il ricorrente fosse qualificabile non come apprendista, ma come normale lavoratore subordinato, non risulta adeguatamente allegato né spiegato da RISTOSERVICE SRL perché il KHALIFI avrebbe dovuto essere inquadrato nel terzo livello, in luogo del quarto.

Posto, infatti, che anche il cuoco di quarto livello può operare da solo, e anche essere preposto a gruppi operativi, non risulta dirimente quando dedotto da RISTOSERVICE SRL circa il fatto che il KHALIFI coordinasse e dirigesse all'altro lavoratore (Pellegrino) addetto all'appalto e preparasse i pasti (punti 16 e 17 della memoria difensiva).

Dette circostanze, anche ove accertate in istruttoria, non avrebbero potuto condurre all'accertamento dell'inquadrabilità del ricorrente nel terzo livello del CCNL di settore, non essendo stato dedotto, ancor prima che dimostrato, che, la prestazione lavorativa del KHALIFI fosse dotata della caratteristiche (di “concetto”, di “specializzazione provetta”, di particolare conoscenza tecnica, di approfondita preparazione teorica o tecnico pratica) che valgono a distinguere i lavoratori di terzo livello da quelli di quarto livello, i quali pure si caratterizzano per autonomia esecutiva, coordinamento dei gruppi operativi, conoscenze specialistiche.

Non risulta pertanto dimostrato che il KHALIFI fosse inquadrabile nel terzo livello del CCNL Turismo Pubblici Esercizi.

Tanto premesso, si osserva poi ai sensi degli artt. 332 ss. Del CCNL applicabile, le aziende che gestiscono servizi di ristorazione collettiva e che subentrano in appalto sono destinatari di un obbligo di assunzione di tutto il personale addetto all'unità produttiva che risulta iscritto nel LUL da almeno tre mesi, con facoltà di esclusione del solo personale che svolge funzioni di direzione esecutiva, coordinamento e controllo dell'impianto, nonché dei lavoratori di concetto o dei lavoratori specializzati provetti con responsabilità di coordinamento tecnico funzionale nei confronti degli altri lavoratori.

Ora, i lavoratori specializzati provetti, secondo il C.C.N.L. di settore, sono appunto quelli inquadrati nel terzo livello (v. supra), e i lavoratori con funzioni di direzione esecutiva e controllo dell’impianto sono quelli inquadrati nel secondo e nel primo livello (v. CCNL in atti).

Pertanto, solo i lavoratori di primo, secondo e terzo livello sarebbero potuti essere esclusi dalla procedura di cambio appalto tra LADISA SRL e RISTOSERVICE SRL.

Non essendo in specie stato adeguatamente allegato da RISTOSERVICE SRL perché il KHALIFI avrebbe dovuto essere inquadrato nel terzo livello, deve affermarsi la correttezza dell’inquadramento nel quarto livello – anche in ipotesi di fittizietà del contratto di apprendistato.

Ne deriva che il KHALIFI, in quanto lavoratore di quarto livello, non avrebbe comunque potuto essere escluso dall’obbligo di assunzione previsto dall’art. 335 del CCNL di settore.

Consegue che l’eventuale errore di RISTOSERVICE SRL circa la qualità di apprendista del KHALIFI non potrebbe comunque dirsi “determinante” del consenso dell’impresa a stipulare il contratto di assunzione del lavoratore, poiché detto contratto avrebbe comunque dovuto essere stipulato, in forza delle previsioni dell’art. 335 del CCNL di settore, anche se il KHALIFI fosse stato non un apprendista ma un ordinario cuoco di quarto livello.

Non sussiste NESSPURE alcun errore su qualità “essenziali” del KHALIFI, non potendo considerarsi tale l’eventuale mancata qualifica di apprendista, poiché, in difetto di prova dell’inquadrabilità del ricorrente nel terzo livello, egli, quale lavoratore di quarto livello (anche non apprendista) avrebbe comunque dovuto essere assunto da RISTOSERVICE SRL.

Consegue che il contratto di apprendistato non può essere annullato per errore di RISTOSERVICE SRL.

Nemmeno sussistono i presupposti per addivenire all'annullamento del contratto di apprendistato per dolo di LADISA SRL.

Ai sensi dell’articolo 1439 c.c.: “Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe contrattato.

Quando i raggiri sono stati usati da un terzo il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratta vantaggio”.

Nel caso di specie, non può essere qualificato come “raggiro” nei confronti di RISTOSERVICE SRL il mero fatto che il KHALIFI fosse qualificato contrattualmente inquadrato come apprendista, posto che detto inquadramento era stato attribuito al lavoratore già in sede di assunzione, oltre un anno prima il cambio di appalto di cui si discute, di talché va escluso che il ricorrente sia stato qualificato come apprendista al fine doloso di consentirne il passaggio alle dipendenze di RISTOSERVICE SRL.

Inoltre, anche a voler qualificare come “raggiro”, da parte di LADISA SRL, il mancato riscontro della richiesta, da parte di RISTOSERVICE SRL, della documentazione relativa alla formazione impartita al KHALIFI, RISTOSERVICE SRL non ha in alcun modo dimostrato in causa che tale condotta di LADISA SRL (mancato invio dei documenti) fosse nota al KHALIFI.

Difettano, pertanto, i presupposti richiesti dall'articolo 1439 secondo comma c.c. per addivenire all'annullamento del contratto, non essendo dimostrato che il contraente (KHALIFI) fosse a conoscenza del fatto che LADISA SRL avesse omesso di inviare la documentazione richiesta a RISTOSERVICE SRL.

In conclusione, va rigettata la domanda riconvenzionale di parte resistente.

 

Essendo, come già osservato, il licenziamento per giusta causa intimato al KHALIFI illegittimo per manifesta insussistenza del fatto posto a base del recesso datoriale, in applicazione del regime di cui all'articolo 3 comma due del decreto legislativo 23 del 2015, RISTOSERVICE SRL deve essere condannata alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, nonché alla corresponsione di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura non superiore alle 12 mensilità per il periodo tra di licenziamento e la pronuncia della presente sentenza. Il tallone mensile di riferimento va individuato nella somma, indicata dalla parte ricorrente e non specificamente contestata dalla resistente, di euro 1773,40.

Da detta indennità va dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di nuova attività lavorativa. Al contrario nulla va dedotto in relazione agli importi percepiti a titolo di NASPI, non rientrando nella nozione di aliunde perceptum le indennità corrisposte dall’INPS (Cass. 27424/2014).

Il datore di lavoro va condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva.

In accoglimento dell'eccezione sollevata da LADISA SRL, va dichiarata nulla - a prescindere dalla fondatezza o meno nel merito - la domanda di manleva svolta nei confronti di detta società da RISTOSERVICE SRL. Ciò per la dirimente ragione che la parte resistente a formulato la richiesta di manleva “ da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole le dovesse derivare” dall'accoglimento delle domande del KHALIFI, senza in alcun modo precisare se l'oggetto della domanda di manleva sia l'obbligo di reintegrazione del lavoratore o, diversamente, l'obbligo risarcitorio. Non è inoltre in alcun modo specificata la causa petendi della domanda di manleva, non essendo chiaro su quali disposizioni contrattuali o di legge la stessa si fondi.

In relazione alla domanda di pagamento delle spettanze portate dalla busta paga di dicembre 2016, va invece dichiarata la cessazione della materia del contendere, come da concorde richiesta della parte ricorrente e della parte resistente, avendo RISTOSERVICE SRL provveduto al pagamento di dette spettanze nelle more del giudizio.

Le spese processuali tra il ricorrente e RISTOSERVICE SRL, e tra RISTOSERVICE SRL e LADISA SRL, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ex DM 55/2014, nei valori minimi dello scaglione di riferimento determinato in base al valore della causa, tenuto conto della non particolare complessità in fatto e in diritto della controversia e dell'assenza di fase istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

1. annulla il licenziamento intimato dalla resistente RISTOSERVICE SRL al ricorrente;

2. Condanna RISTOSERVICE SRL a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a corrispondere un'indennità risarcitoria pari a euro 1773,40 lordi mensili, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione (e in misura non superiore alle 12 mensilità, per il periodo intercorso tra il licenziamento e la data della presente pronuncia), detratto l’ aliunde perceptum;

3. Condanna la resistente al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva;

4. Dichiara la cessazione della materia del contendere relazione alla domanda del ricorrente di condanna di RISTOSERVICE SRL al pagamento delle spettanze portate dalla busta paga di dicembre 2016;

5. Dichiara la nullità della domanda di manleva svolta da RISTOSERVICE SRL nei confronti di LADISA SRL;

6. Condanna RISTOSERVICE SRL a rimborsare alla parte ricorrente le spese processuali, liquidate in euro 3371,50 per compenso del difensore, oltre CPA, IVA, spese forfettarie 15%, con distrazione a favore dell’avv. Giuseppe Catapano, dichiaratosi antistatario;

7. Condanna RISTOSERVICE SRL a rimborsare a LADISA SRL le spese processuali, liquidate in euro 3371,50 per compenso del difensore, oltre CPA, IVA, spese forfettarie 15%.

Milano, 28/03/2018

IL GIUDICE DEL LAVORO

(dott. Laura Tomasi)

 

Sentenza n. 863/2018 pubbl. il 28/03/2018 RG n. 7196/2017

 

   

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