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Sede Milano

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20148 Milano. (Zona Rebrandt/Aretusa/Osoppo)

Telefono - 02 54 10 70 87.

Tel./Fax  - 02 54 10 70 95.

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Come arrivare:

Filobus: 90; 91. Fermata Piazzale Brescia.

Autobus: 98. Fermata Aretusa/Rembrad.

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Tram n° 16: Fermata P.zza Brescia/Ricciarelli

MM 2: Uscita Romolo Filobus 90. 1° fermata dopo p.zzale Brescia.

MM 1: Uscita Gambara (MM direzione Bisceglie).

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  • C/O l’Unione Sindacale Italiana di via Ricciarelli n.37.

Il servizio per gli associati USI è cosi disposto:

730 - congiunto - pensionati.

E' attivo il servizio per l'identità digitale (SPID).


INOLTRE.

E' Stato ampliato con i legali già operanti (con costi contenuti) c/o la sede USI di Milano i sguenti servizi:

  • Diritto di Famiglia;
  • Diritto Minorile;
  • Diritto penale;
  • Diritto dell'immigrazione;
  • Risarcimento danni (lavoro - civile e penale - sinistri - errata diagnosi medica).

 

Per informazioni chiamare i seguenti numeri:

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Procedura di raffreddamento: MM 1 - Romeo S.p.A.

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Milano li, 08.01.2016

Ill.mo Prefetto di Milano

Dottor Alessandro Marangoni

C.so Monforte 31
20121 Milano
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Spett.le
Comm. Garanzia legge dell’attuazione legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
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Sede

Spettabile
ROMEO GESTIONI S.p.A.
Via Giovanni Porzio IS E/4
Centro Direzionale Isola E/4
80143 NAPOLI (NA)
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Spettabile
ROMEO GESTIONI S.p.A.
Via Monte Napoleone, 5
20121 MILANO (MI)
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Sede

Spettabile
A.T.M. S.p.A.
Foro Buonaparte, 61
20121 MILANO (MI)
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Oggetto: procedura di raffreddamento dei conflitti.

Le scriventi segreterie provinciali di Milano e le rispettive RSA dell’USI – C.T. & S. c/o l’appalto dei servizi di pulizia e sanificazione c/o la Metropolitana Milanese Rossa Linea UNO, in nome dei lavoratori e dipendenti della ROMEO GESTIONI S.p.A, chiede l’attivazione della procedura di raffreddamento prevista dall’art. 2, comma 2° della L. 146/90, così come modificato dalla L. 83/2000, relativamente ai servizi di pulizia e sanificazione, c/o l’appalto in indirizzo.

Motivi della controversia

Il 1° agosto 2015 la Società ROMEO GESTIONI S.p.A. subentra nell’appalto dei servizi di pulizia e sanificazione comunica ai lavoratori che la retribuzione non sarà effettuata il 10 del mese successivo alla prestazione lavorativa ma entro il 15, omettendo l’indennità di rivalutazione e interessi per lo scivolamento retributivo dopo il 10 e entro il 15.
La società attenendosi alle normative contrattuali non concede ai dipendenti nessun acconto.

Cosa prevede il CCNL multiservizi:

Art. 18 (Retribuzione)
La retribuzione sarà corrisposta a ogni fine mese con la specificazione degli altri elementi costitutivi liquidabili mensilmente.
Nel caso l'impresa ritardi di oltre quindici giorni il pagamento della retribuzione, decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura del 2% in più del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al 1° comma.

Dichiarazione a verbale
Le parti confermano che il termine di corresponsione delle retribuzioni è, come da primo comma del presente articolo, ogni fine mese.
Ogni variazione di tale termine deve essere oggetto di specifico confronto e accordo sindacale a livello aziendale.

Contestiamo

Alla base della procedura di raffreddamento:
•    La violazione dell’art. 18 del CCNL al comma 1;
•    L’incremento del 2% del tasso d’interesse per ritardo pagamento al comma 3;
•    L’ultimo comma, l’informazione al sindacato;
•    La retribuzione e il relativo listino paga entro la fine di ogni mese e non oltre il 10 del mese successivo;
•    Il pagamento della 13° ma mensilità entro il 20 dicembre;
•    La programmazione delle ferie estive pasquali e invernali (ferie natalizie 2015 negate);
•    Ritardo nella consegna del vestiario invernale a tutela della salute, (i giubbini invernali);
•    Lavori fuori canone (straordinario) che la società vuole che si svolgano come ordinari;
•    Turnistica lavorativa con cadenza del riposo all’ottavo giorno;
•    Spostamento dei macchinari per il notturno utilizzando i treni che per ATM sono vietato.

La scrivente O.S. si impegna a comunicare a tutti i soggetti in indirizzo le modalità dell’astensione al lavoro al termine della procedura non si dovesse trovare una giusta ricomposizione alla richiesta dei lavoratori e sindacato.

Cogliamo l’occasione per inviare  
Distinti saluti

La RSA                                      
(Catania Salvatore)

P. l sindacato

(Bruzzese Sandro)

 

Tagli salariali a IVRI, non accettati dall'USI.

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Sentenza n. 3587/2014 pubbl. il 02/12/2014

RG n. 7146/2014

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO

in persona del giudice del lavoro dr.ssa Giulia Dossi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause riunite n. 7146-7148-7180-7332-9714-9732-9777 R.G.L. 2014, promosse da

Salvatore MONTISANTI, Rosario SCALICI, Patrizio ZUCCHETTI, Roberto BASSANO, Sandro MASERATI, Tony CURSIO e Cristian CAPUTO

con il proc. dom. avv. Giuseppe Catapano, via Cellini n. 5, Milano,

- ricorrente -

contro

I.V.R.I. Servizi Integrati s.p.a.

con i procc. domm. avv.ti Carlo Fossati, Mariagrazia Zarro e Ilenia Garavaglia, via Mascheroni n. 31,

Milano,

- convenuta -

Oggetto: differenze retributive

MOTIVI DELLA DECISIONE

IN FATTO E IN DIRITTO

Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, depositati nella cancelleria del Tribunale di Milano - sez. lavoro nella date del 18 giugno 2014, 19 giugno 2014, 23 giugno 2014, 28 agosto 2014, 29 agosto 2014 e 2 settembre 2014, Salvatore MONTISANTI, Rosario SCALICI, Patrizio ZUCCHETTI, Roberto BASSANO, Sandro MASERATI, Tony CURSIO e Cristian CAPUTO, premesso:

- di essere stati assunti alle dipendenze di I.V.R.I. Servizi Integrati s.p.a. in forza di contratti individuali che prevedevano l'applicazione del C.C.N.L. Multiservizi;

- che con lettera del 6 dicembre 2012 la società datrice di lavoro aveva comunicato l'avvio della procedura di mobilità ex art. 4 e 24 legge 23 luglio 1991 n. 223;

- che in data 28/29 marzo 2013 la società convenuta aveva concluso un accordo sindacale con le OO.SS. SINAL CISAL, UGL, Filcams CGIL e Fisascat CISL che prevedeva la conservazione di tutti posti di lavoro dichiarati in esubero a fronte dell'applicazione, a tutto il personale, a far data dal 1° marzo 2003, del solo C.C.N.L. Vigilanza Privata — Sezione Servizi Fiduciari (sia parte normativa che parte economica), in luogo dei C.C.N.L. Multiservizi, Commercio e Portierato;

- che le condizioni descritte nel suddetto accordo, oltre a risultare lesive dei diritti dei ricorrenti, in quanto contrastanti con l'art. 2103 c.c., ovvero dettate in violazione del principio di irriducibilità della retribuzione, dovevano altresì prive di efficacia nei confronti dei ricorrenti atteso che l'accordo prevedeva al punto 6 che "in applicazione al presente accordo, sarà sottoscritto, in una delle sedi privilegiate di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c. un accordo individuale";

- di non aderire alle OO.SS. firmatarie dell'accordo sindacale anzidetto, né di aver prestato il proprio consenso in qualsiasi forma a tale accordo, né di aver sottoscritto l'accordo „ individuale di cui al punto che precede;

tanto premesso, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare l'illegittimità degli accordi sindacali sottoscritti tra la società convenuta e le OO.SS in data 28/29 marzo 2013, in relazione alle trattenute operate sulla retribuzione così come risultanti dalle buste paga prodotte e, per l'effetto, condannare la società convenuta a pagare ai ricorrenti le somme analiticamente indicate in atti a titolo di differenze retributive e di ratei non corrisposti di quattordicesima mensilità, con interessi legali e rivalutazione monetaria; ordinare alla società convenuta di non operare ulteriori trattenute sulla retribuzione dei ricorrenti, disapplicando nei loro confronti gli accordi sindacali anzidetti.

Con vittoria di spese e competenze di causa.

Costituendosi ritualmente in giudizio, I.V.R.I. SERVIZI INTEGRATI s.p.a. ha contestato la fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, concludendo per il loro rigetto.

Le domande svolte dai ricorrenti sono fondate e meritano accoglimento nei limiti di seguito esposti.

Le questioni oggetto della presente controversia sono già state affrontate e decise da numerose pronunce di questo Tribunale (cfr. Trib. Milano - sez. lav., 21-23 gennaio 2014 n. 162, est. Di Leo; Trib. Milano - sez. lav., 5 novembre 2014, est. Casella; Trib. Milano - sez. lav., 17 giugno 2014, est.

Ravazzoni; Trib. Milano - sez. lav., 12 novembre 2014, est. Porcelli), le cui motivazioni sono condivise da questo giudice e richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..

Si rileva, in primo luogo, l'inefficacia nei confronti degli odierni ricorrenti degli accordi sindacali conclusi in data 28/29 marzo 2013 tra la società convenuta e le OO.SS. SINAL CISAL, UGL, Filcams CGIL e Fisascat CISL, atteso che, per espressa volontà delle parti contraenti, l'efficacia degli accordi è a subordinata alla sottoscrizione, in sede protetta ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c., di un accordo individuale da parte di ciascun dipendente.

Come osservato in particolare dalla citata sentenza del Tribunale di Milano - sez. lavoro, 17 giugno 2014, est. Ravazzoni, "la clausola contenuta nell'accordo sindacale del 28/3/2013 al punto 6 deve essere considerata a tutti gli effetti di legge come condizione sospensiva di validità dell'accordo suddetto rispetto a ciascun dipendente, ai sensi dellarticolo 1353 c.c..

Infatti, si tratta di una clausola che rimette alla volontà del singolo lavoratore la decisione circa l'opportunità di sottoscrivere in sede privilegiata un accordo individuale cui è subordinata l'applicazione di quanto concordato nel verbale del 28/3/2013".

È pacifico in causa che i ricorrenti non hanno sottoscritto alcun accordo individuale, sicché non può trovare applicazione nei loro confronti quanto statuito dagli accordi sindacali in parola.

Né può accogliersi la tesi della convenuta, secondo cui i ricorrenti, attraverso la ricezione mensile del proprio trattamento retributivo, avrebbero tacitamente accettato il contenuto dell'accordo sindacale: tale condotta, infatti, non è univocamente interpretabile come condotta abdicativa di diritti inderogabili da parte del lavoratore, tenuto anche conto che le somme percepite a titolo di retribuzione, così come indicate nei relativi prospetti paga, sono somme destinate al mantenimento del lavoratore e della propria famiglia.

Inoltre, non può certo ritenersi che l'accettazione tacita sia equipollente alla sottoscrizione di „ apposito accordo individuale ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c., così come richiesto dagli accordi sindacali, essendo evidente che l'accettazione tacita non integra i requisiti di forma, né assicura le garanzie proprie dell'accordo in sede protetta.

Ne deriva, allora, che società convenuta ha disposto unilateralmente una modifica in peius del trattamento retributivo dei dipendenti, in violazione del principio di irriducibilità della retribuzione.

Giova in proposito richiamare la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui: "/'/ principio dell'irriducibilità della retribuzione dettato dall'art. 2103 c.c. implica che la retribuzione concordata al momento dell'assunzione non è riducibile neppure a seguito di accordo tra il datore e il prestatore di lavoro ed ogni patto contrario è nullo in ogni caso in cui il compenso pattuito anche in sede di contratto individuale venga ridotto, salvo che, in caso di legittimo esercizio, da parte del datore di lavoro, dello ius variandi" (cfr. Cass. 23 luglio 2008 n. 20310; Cass. 19 febbraio 2008 n. 4055; Cass., 27 ottobre 2003, n. 16106).

Né si potrebbero richiamare, a sostegno dell'operato aziendale, il disposto dell'art. 4, comma 11, legge 23 luglio 1991 n. 223 o quello dell'art. 8 d.l. 13 agosto 2011 n.138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011 n. 148.

Da un lato, l'art. 4, comma 11, legge 23 luglio 1991 n. 223, stabilisce unicamente che "gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo comma dell'articolo 2103 del codice civile, la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte".

La norma non attribuisce al datore di lavoro il potere di modificare unilateralmente il contratto collettivo applicato, né tantomeno di ridurre il trattamento economico dei dipendenti a parità di mansioni. Essa introduce una specifica deroga all'art. 2103, comma 2, c.c., prevedendo la possibilità di a assegnare i lavoratori in esubero a mansioni diverse da quelle svolte, deroga che, come tale, non può essere estesa ad altre ipotesi e dalla quale non può ricavarsi un principio generale in forza del quale, nell'ambito degli accordi sindacali sopra indicati, le parti possano convenire modifiche degli assetti contrattuali dei dipendenti, anche sul piano economico, al fine di salvaguardare il livelli occupazionali.

L'art. 8 d.l. 13 agosto 2011 n.138, convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148, stabilisce poi che: "1. i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività.

2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento:

a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;

b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;

c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;

e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio , il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento

2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro."

La Corte Costituzionale, con la sentenza 19 settembre-4 ottobre 2012 n. 221, ha chiarito che "come emerge dal dettato della norma de qua, le «specifiche intese» previste dal comma 1, «finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di ^ partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività», non hanno un ambito illimitato, ma possono riguardare soltanto «la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione de/lavoro e della produzione», con riferimento: a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; b) alle mansioni de/lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; d) alla disciplina dell'orario di lavoro; e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per i casi di licenziamento discriminatorio menzionati in modo espresso dalla norma stessa (comma 2). Contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, il suddetto elenco ha carattere tassativo, come si desume sia dall'espressione utilizzata dal legislatore (<

alla stregua del quale «le specifiche intese di cui al comma -1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro»".

L'effetto derogatorio previsto dall'art. 8 cit. opera, dunque, solo in relazione alle materie richiamate dal comma 2, tra le quali non è contemplata la riduzione della retribuzione, anche se disposta al fine di garantire una maggiore occupazione.

Pertanto, in assenza di una norma che preveda la facoltà per il datore di lavoro di ridurre la retribuzione, il menzionato art. 8 non può essere invocato a sostegno della tesi sostenuta da parte convenuta.

Da tutto quanto esposto deriva l'illegittimità della riduzione del trattamento economico dei ricorrenti, operato da I.V.R.I. Servizi Integrati s.p.a. in applicazione degli accordi sindacali del 28/29 marzo 2013, per violazione degli artt. 2103 c.c. e 36 Cost.. „ La società deve essere pertanto condannata a pagare ai ricorrenti gli importi corrispondenti alle trattenute operate sulle retribuzioni, nonché al versamento dei ratei di quattordicesima mensilità non corrisposti, secondo quanto di seguito indicato:

a Salvatore MONTISANTI € 3.427,40 per differenze retributive da aprile 2013 ad aprile 2014 ed € 1.387,30 per ratei di quattordicesima mensilità non erogati in riferimento allo stesso periodo;

a Rosario SCALICI € 3.427,40 per differenze retributive da aprile 2013 ad aprile 2014 ed € 1.387,30 per ratei di quattordicesima mensilità non erogati in riferimento allo stesso periodo;

a Patrizio ZUCCHETTI € 3.656,00 per differenze retributive da aprile 2013 a maggio 2014 ed € 1.480,00 per ratei di quattordicesima mensilità non erogati in riferimento allo stesso periodo;

a Roberto BASSANO € 3.656,00 per differenze retributive da aprile 2013 a maggio 2014 ed € 1.657,92 per ratei di quattordicesima mensilità non erogati in riferimento allo stesso periodo;

a Sandro MASERATI € 4.113,00 per differenze retributive da aprile 2013 a luglio 2014 ed € | 1.527,62 per ratei di quattordicesima mensilità non erogati in riferimento allo stesso periodo;

a Tony CURSIO € 4.113,00 per differenze retributive da aprile 2013 a luglio 2014 ed € 1.572,20 per ratei di quattordicesima mensilità non erogati in riferimento allo stesso periodo;

a Cristian CAPUTO € 4.113,00 per differenze retributive da aprile 2013 a luglio 2014 ed € 1.501,44 per ratei di quattordicesima mensilità non erogati in riferimento allo stesso periodo;

con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. Nei limiti sopra precisati le domande meritano, quindi, accoglimento.

Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza ed i relativi importi sono liquidati in dispositivo.

La presente sentenza è dichiarata ex lege provvisoriamente esecutiva tra le parti

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni altra domanda eccezione e istanza disattesa od assorbita, così provvede:

- accertata l'illegittimità della riduzione del trattamento economico dei ricorrenti, operata da I.V.R.I. Servizi Integrati s.p.a. in applicazione degli accordi sindacali del 28/29 marzo 2013, condanna la società convenuta a pagare i seguenti importi:

a Salvatore MONTISANTI € 3.427,40 per differenze retributive da aprile 2013 ad aprile 2014 ed € 1.387,30 per ratei di quattordicesima mensilità non erogati in riferimento allo stesso periodo;

a Rosario SCALICI € 3.427,40 per differenze retributive da aprile 2013 ad aprile 2014 ed € 1.387,30 per ratei di quattordicesima mensilità non erogati in riferimento allo stesso periodo;

a Patrizio ZUCCHETTI € 3.656,00 per differenze retributive da aprile 2013 a maggio 2014 ed € 1.480,00 per ratei di quattordicesima mensilità non erogati in riferimento allo stesso periodo;

a Roberto BASSANO € 3.656,00 per differenze retributive da aprile 2013 a maggio 2014 ed € 1.657,92 per ratei di quattordicesima mensilità non erogati in riferimento allo stesso periodo;

a Sandro MASERATI € 4.113,00 per differenze retributive da aprile 2013 a luglio 2014 ed € 1.527,62 per ratei di quattordicesima mensilità non erogati in riferimento allo stesso periodo;

a Tony CURSIO € 4.113,00 per differenze retributive da aprile 2013 a luglio 2014 ed € 1.572,20 per ratei di quattordicesima mensilità non erogati in riferimento allo stesso periodo;

a Cristian CAPUTO € 4.113,00 per differenze retributive da aprile 2013 a luglio 2014 ed € 1.501,44 per ratei di quattordicesima mensilità non erogati in riferimento allo stesso periodo;

con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;

- condanna la società convenuta a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre rimborso forfettario per spese generali ed accessori di legge:

- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti.

Milano, 2 dicembre 2014

Il giudice

Giulia Dossi

PS:

Oggi in IVRI si hanno due tipi di contratti applicati:


- i lavoratori associati all'USI (circa 40) che, esendosi fidati del sindacato e dell'ufficio legale (Avv.to Catapano) non hanno sottoscritto nessuna clausola vessatoria sostenendo le posizioni sindacali, hanno un contratto Multiservizi;
- gli altri lavoratori aderenti ai sindacati sottoscrittori dell'accordo che, cedendo alle lusinghe del mantenimento del posto di lavoro in cambio di una rinuncia salriale, hanno un taglio salariale al netto oltre del 30% della retribuzione in quanto gli viene applicato il CCNL dei Servizi Fiduciari.

La segreteria Nazionale

USI - C.T. & S.

Milano

 

Multiservizi. Assistenza sanitaria forzata.

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Nostra nota:

Dopo gli enti bilaterali, l'assistenza sanitaria forzata.

I sindacati confederali continuano a fare cassa dalle associazioni padronali utilizzando un fondo di assistenza sanitaria; nonostante i decrementi retributivi, i tagli salariali e i tagli ai diritti, per i sindacati ogni forma per incrementare introiti economici con accordi che la proterbia gli consenta.

Se dovessero verificarsi decurtazioni salariali ai lavoratori l'USI utilizzerà ogni strumento per impedire il concretizzarsi che l'accordo sull'assistenza sanitaria integrativa ricada sulle tasche dei lavoratori,

 


 

Verb.acc. 16 luglio 2014

Verbale di accordo 16 luglio 2014 in materia di assistenza sanitaria integrativa

FISE-CONFINDUSTRIA; CONFAPI-UNIONSERVIZI; LEGACOOP-SERVIZI; FEDERLAVORO-CONFCOOPERATIVE; AGCI-SERVIZI.

e

FILCAMS-CGIL; FISASCAT-CISL; UILTRASPORTI-UIL.

 

Testo del verbale di accordo Premesso:

- che, con il c.c.n.l. sottoscritto il 31 maggio 2011, è stata introdotta nel settore una normativa contrattuale relativa all'istituzione di una forma di assistenza sanitaria integrativa;

- che l'articolo 69 del c.c.n.l. 31 maggio 2011 stabiliva, a partire dal 1° luglio 2013, il versamento di un contributo a carico delle imprese pari a Euro 4,00 mensili per i lavoratori fino a 28 ore settimanali e pari a Euro 6,00 per i lavoratori sopra le 28 ore settimanali;

- che, con accordo del 26 giugno 2013, le Parti stipulanti il c.c.n.l. hanno concordato, stante le necessità di proseguire nel lavoro istruttorio per la costituzione del Fondo di settore, di prevedere altre modalità e tempistiche per l'avvio del versamento dei contributi;

- che gli Organi direttivi del Fondo hanno ultimato gli adempimenti necessari per l'iscrizione al Registro dei Fondi istituito presso il Ministero della salute;

le parti concordano che:

1) A - Le imprese inizieranno a versare mensilmente la contribuzione ordinaria di cui all'art. 69 del c.c.n.l. a partire dalla mensilità di luglio 2014 tramite F24 riportando il codice riferito alla convenzione sottoscritta dal Fondo ASIM, che sarà cura del Fondo stesso comunicare alle Associazioni sindacali e datoriali stipulanti il presente accordo;

B - unitamente al contributo ordinario di luglio 2014, di cui al punto precedente, dovrà essere versata la quota una tantum a titolo di iscrizione, così come definito dall'art. 69 del c.c.n.l. 31 maggio 2011 pari a 0,50 Euro per ciascun lavoratore, da parte delle imprese che non avessero ancora provveduto a tale adempimento;

2) Le imprese provvederanno a versare al Fondo ASIM il contributo previsto dall'articolo 69 del c.c.n.l. 31 maggio 2011, per il periodo 1° luglio 2013-30 giugno 2014 nelle seguenti forme e modalità:

- Il versamento avverrà tramite F24, riportando su una apposita riga, diversa da quella dei contributi mensili ordinari, il codice assegnato al fondo e l'importo relativo agli arretrati.

- Le imprese dovranno versare al Fondo ASIM gli arretrati, per i lavoratori a tempo indeterminato in forza alle stesse a luglio 2014, nella misura pari alle quote mensili dovute dall'impresa stessa per il periodo ricompreso tra luglio 2013 e giugno 2014 con le seguenti tempistiche:

- Con l'F24 del mese di settembre 2014 si provvederà a versare quanto dovuto al Fondo relativamente ai mesi di aprile-maggio-giugno 2014;

- Con l'F24 del mese di febbraio 2015 si provvederà a versare quanto dovuto al Fondo relativamente ai mesi di gennaio-febbraio-marzo 2014;

- Con l'F24 del mese di maggio 2015 si provvederà a versare quanto dovuto al Fondo relativamente ai mesi di ottobre-novembre-dicembre 2013;

- Con l'F24 del mese di ottobre 2015 si provvederà a versare quanto dovuto al Fondo relativamente ai mesi di luglio-agosto-settembre 2013.

I versamenti delle quote contributive, così come definite dal punto 2 che precede, saranno destinate dal Fondo ASIM a copertura delle prestazioni sanitarie nelle modalità previste dal Regolamento di funzionamento del Fondo stesso.

All'articolo 69 del c.c.n.l. 31 maggio 2011 si aggiungono i seguenti periodi:

"Le Parti si danno atto che nella determinazione della parte dell'aumento economico del c.c.n.l. per i dipendenti di imprese esercenti servizi di pulizia e servizi Integrati/Multiservizi, si è tenuto conto dell'incidenza delle quote e dei contributi dell'articolo 69 del c.c.n.l. per il finanziamento del Fondo di assistenza sanitaria integrativa.

L'aumento complessivo, derivante dall'applicazione degli accordi interconfederali vigenti, risulta pertanto comprensivo di tali quote e contributi, che sono parte integrante dell'aumento economico.

L'azienda che ometta il versamento delle quote e dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito. La corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie e i servizi garantiti dal Fondo ASIM.

Il diritto all'assistenza sanitaria integrativa nei limiti di cui al presente articolo è irrinunciabile da parte del lavoratore.

Il pagamento della quota di contribuzione al Fondo di assistenza sanitaria dovrà essere specificamente evidenziato in busta paga.

Le Parti si attiveranno al fine di fornire adeguata informativa alle imprese ed ai lavoratori del settore in merito all'istituto dell'assistenza sanitaria ed al funzionamento del Fondo ASIM.".

   

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