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Sede Milano

Via Ricciarelli, n° 37.

20148 Milano. (Zona Rebrandt/Aretusa/Osoppo)

Telefono - 02 54 10 70 87.

Tel./Fax  - 02 54 10 70 95.

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Come arrivare:

Filobus: 90; 91. Fermata Piazzale Brescia.

Autobus: 98. Fermata Aretusa/Rembrad.

BUS: 80/63. Fermata Rembradt/Aretusa.

Tram n° 16: Fermata P.zza Brescia/Ricciarelli

MM 2: Uscita Romolo Filobus 90. 1° fermata dopo p.zzale Brescia.

MM 1: Uscita Gambara (MM direzione Bisceglie).

MM 5: Uscita Lotto, Autobus 98, fermata Aretusa.


Verifica e controllo buste paga dei CCNL.

Calcolo TFR

CAAF

  • C/O l’Unione Sindacale Italiana di via Ricciarelli n.37.

Il servizio per gli associati USI è cosi disposto:

730 - congiunto - pensionati.

E' attivo il servizio per l'identità digitale (SPID).


INOLTRE.

E' Stato ampliato con i legali già operanti (con costi contenuti) c/o la sede USI di Milano i sguenti servizi:

  • Diritto di Famiglia;
  • Diritto Minorile;
  • Diritto penale;
  • Diritto dell'immigrazione;
  • Risarcimento danni (lavoro - civile e penale - sinistri - errata diagnosi medica).

 

Per informazioni chiamare i seguenti numeri:

Tel. 02.87.18.80.48

Tel. 02.87.18.40.49

Tel. 02 54 10 70 95 (operativo tutti i giorni)

Tel. 02.54.10.70.87 (operativo tutti i giorni)

Oppure potete scrivere a:

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A Tutela degli animali e dell'occupazione.

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Milano 05.08.2016

Il.ma Sindaca di Roma Capitale

Virginia Raggi

CHIEDIAMO

Al fine di tutelare il benessere degli animali ivi ospitati e il lavoro delle/dei dipendenti che per 15 anni hanno svolto il loro servizio nella gestione dei due canili comunali rimasti, dopo chiusura della struttura IL POVERELLO di Acilia, che Roma Capitale sospenda in autotutela la procedura di bando in corso per queste due strutture; essa comporterebbe il passaggio alla gestione privata dei canili privati e alla deportazione di molti animali. Il servizio in queste strutture, dove è presente anche la ASL e dove vi sono stati anche controlli ripetuti dei NAS, non solo è un eccellenza nella cura degli animali abbandonati (600 cani e 50 gatti), ma promuove e ha realizzato dal 2014 l'adozione integrale di tutti gli animali ospitati; cosa che invece non avviene nei canili privati, spesso mal gestiti perché non hanno convenienza a promuovere adozioni degli animali, dato che perderebbero così la convenzione.

Il servizio è PUBBLICO e tale deve rimanere, dato che i cani e gatti abbandonati diventano per legge di proprietà comunale e devono esser curati e fatti adottare per promuovere il benessere animale in città. Dal 1. Maggio 2016 l'Amministrazione commissariale ha dismesso i canili, ma a Muratella i lavoratori e lavoratrici si sono presi la responsabilità di continuare a svolgere in autogestione il servizio, con l'aiuto di tante/i cittadine/i che ha provveduto a spese proprie a dar da mangiare agli animali e a sostenere le spese sanitarie, attraverso una sottoscrizione che ha permesso ai lavoratori di continuare questo prezioso lavoro, pur senza stipendio. Il tutto senza più alcun intervento di Roma Capitale che ha deciso di abbandonare questi lavoratori, i cittadini e i SUOI animali a se stessi.

Ill.ma Sindaca, da cittadino e solidale con questi lavoratori e con gli animali ospitati in queste strutture, le chiedo di tutelare questo SERVIZIO PUBBLICO e di procedere subito, come promesso il 27 Luglio scorso dall'Assessora Paola Muraro, alla sua internalizzazione, con assunzione delle/dei  100 lavoratori e lavoratrici in servizio ma senza stipendio né contratto. Dove il privato ha gestito servizi che sono pubblici, sono arrivate corruzione e mafia. La prego quindi di prendere una decisione che riconduca i canili alla gestione pubblica di un servizio di qualità, a tutela degli animali abbandonati della nostra città, un servizio che per molti anni ha ben funzionato ed è apprezzato dalla cittadinanza.

Cordiali saluti.

P. la Segreteria

Bruzzese Sandro

 

 

LA NUOVA DISCIPLINA DEL LICENZIAMENTO COLLETTIVO

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LA NUOVA DISCIPLINA DEL LICENZIAMENTO COLLETTIVO

- Dopo la legge n. 92 del 2012

(Cassazione Sezione Lavoro n. 12095 del 13 giugno 2016, Pres. Venuti, Rel. Amendola).

 

In materia di licenziamento collettivo il comma 3 dell'art. 5 della L. n. 223 del 1991 è stato sostituito dall'art. 1, co. 46., L n. 92 del 2012, con il seguente testo:

"Qualora il licenziamento sia intimato senza l'osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all'articolo 18, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. In caso di violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, si applica il regime di cui al terzo periodo del settimo comma del predetto articolo 18. In caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si applica il regime di cui al quarto comma del medesimo articolo 18. Ai fini dell'impugnazione del licenziamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni".

Va distinto il "caso di violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12" dal "caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1".

Nel primo caso "si applica il regime di cui al terzo periodo del settimo comma del predetto articolo 18"; secondo il terzo periodo di tale settimo comma "nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma"; il rinvio ulteriore a detto quinto comma fa sì che il giudice, in tali ipotesi, "dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto".

Nel secondo caso - "violazione di criteri di scelta" - "si applica il regime di cui al quarto comma del medesimo articolo 18"; quindi il giudice "annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e ai pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione", in una misura non superiore alle dodici mensilità.

 

Modifica unilaterale del Part-Time.

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Milano li, 06.07.2016

Spettabile

Pellegrini S.p.A.

Via Lago di Nemi, n° 25    

20142 MILANO

 

Oggetto: modifica unilaterale del Part-Time.

Si comunica che c/o l’appalto del San Raffaele i responsabili d’appalto hanno deciso un modo unilaterale la modifica  del part-time.

Le lavoratrici e i lavoratori sono da oggi sottoposti a una turnistica lavorativa che oltre a prevedere la modifica dell’orario di lavoro è ora anche un orario spezzato, cioè un part-time su più turni per lo stesso giorno e per le stesse ore.

Vi ricordiamo che:

Il contratto a tempo parziale come prevede il D.L. oltre al patto scritto, cioè azienda e lavoratore devono essere indicato:

1.      Mansione;

2.      La distribuzione dell’orario di lavoro;

3.      Il giorno della settimana di riferimento;

4.      La settimana;

5.      Il mese;

6.      L’anno.

Nessun lavoratore ha avuto il piacere di ricevere una proposta di sottoscrizione nel patto per aderire a un nuovo part-time, ma solo una comunicazione di fatto di ciò che ha deciso la società per mezzo delle Vostre responsabili di cantiere.

Tutto ciò, in netta contrapposizione di quanto è previsto dal D.L. convertito in L. 19 dicembre 1984 n. 863.

Ci riserviamo a nome e per conto delle nostre associate di garantire tutto ciò di quanto previsto dalla normativa tutt’ora vigente.

Nell’attesa distinti saluti.

P. il sindacato

Bruzzese Sandro

   

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