Nibirumail Cookie banner

Sede Milano

Via Ricciarelli, n° 37.

20148 Milano. (Zona Rebrandt/Aretusa/Osoppo)

Telefono - 02 54 10 70 87.

Tel./Fax  - 02 54 10 70 95.

E-mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

PEC: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

Come arrivare:

Filobus: 90; 91. Fermata Piazzale Brescia.

Autobus: 98. Fermata Aretusa/Rembrad.

BUS: 80/63. Fermata Rembradt/Aretusa.

Tram n° 16: Fermata P.zza Brescia/Ricciarelli

MM 2: Uscita Romolo Filobus 90. 1° fermata dopo p.zzale Brescia.

MM 1: Uscita Gambara (MM direzione Bisceglie).

MM 5: Uscita Lotto, Autobus 98, fermata Aretusa.


Verifica e controllo buste paga dei CCNL.

Calcolo TFR

CAAF

  • C/O l’Unione Sindacale Italiana di via Ricciarelli n.37.

Il servizio per gli associati USI è cosi disposto:

730 - congiunto - pensionati.

E' attivo il servizio per l'identità digitale (SPID).


INOLTRE.

E' Stato ampliato con i legali già operanti (con costi contenuti) c/o la sede USI di Milano i sguenti servizi:

  • Diritto di Famiglia;
  • Diritto Minorile;
  • Diritto penale;
  • Diritto dell'immigrazione;
  • Risarcimento danni (lavoro - civile e penale - sinistri - errata diagnosi medica).

 

Per informazioni chiamare i seguenti numeri:

Tel. 02.87.18.80.48

Tel. 02.87.18.40.49

Tel. 02 54 10 70 95 (operativo tutti i giorni)

Tel. 02.54.10.70.87 (operativo tutti i giorni)

Oppure potete scrivere a:

Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. o Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.


IVRI condannata: ROL e Ferie, bene non disponibili

Attenzione: apre in una nuova finestra. PDFStampaE-mail

 

 

Avv. GIUSEPPE Catapano                                                                                          Sentenza n. 2263/2015 pubbl. il 04/09/2015

Vìa B. Celimi, 5 - 20129 MILANO                                                                                  RG n. 3709/2015

Tel. 02.54019629 - Fax 02.54019601

Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO Udienza del 04/09/2015 N. 3709/2015 RG

 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI MILANO

 

Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.

6.8.2008 n. 133

da

CURSIO TONY - CAPUTO CRISTIAN - GALLONE ELENA - BIANCHI CLAUDIO » FOGLI GIORGIO

IVRI SERVIZI INTEGRATI S.P.A.

RICORRENTI

contro

RESISTENTE

 

OGGETTO: retribuzione

Dott. Riccardo Atanasio

nella causa promossa

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti

IN FATTO

Con una pluralità di ricorsi successivamente riuniti, depositati in data 30.3.15 e successive, i ricorrenti CURSIO TONY - CAPUTO CRISTIAN - GALLONE ELENA - BIANCHÌ CLAUDIO - FOGLI GIORGIO hanno convenuto in giudizio IVRI SERVIZI INTEGRATI SPA chiedendo al giudice di accertare e dichiarare l'illegittimità della trattenuta operata sulla retribuzione così come risultante dalle buste paga prodotte a titolo di recupero ferie godute e recupero ROL goduti e, per l'effetto, condannare la società convenuta a pagare ai ricorrenti le somme analiticamente indicate in atti oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ; con vittoria di spese e competenze di causa

Si è costituita la società resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese

All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.

IN DIRITTO

I fatti sono pacifici

Con decorrenza dal gennaio (Fogli) febbraio (Cursio e Caputo) , aprile (Gallone) giugno (Bianchi) 2013 la società convenuta imponeva ai ricorrenti la fruizione continuativa di giorni di g ferie e di ROL senza l'accordo dei lavoratori. Anche nei successivi mesi la prestazione dei lavoro dei ricorrenti veniva di fatto sospesa mediante l'imposizione del godimento di giorni di ferie e dì ore di R.O.L..

La società nella propria memoria difensiva l'ha giustificata con l'oggettiva situazione di crisi | aziendale (che l'aveva costretta anche ad attivare procedure di riduzione di personale poi a momentaneamente sospese) nonché con l'oggettiva mancanza di appalti e la conseguente impossibilità di assegnare i ricorrenti i alle proprie attività; ha altresì rilevato che i ricorrenti non si erano certo opposti alla loro collocazione in ferie nè al godimento di ROL ben oltre quelle previste dal contratto ed ancora da godere.

La conseguenza di tale scelta aziendale è stata che la società ha provveduto a trattenere le somme corrispondenti ai giorni ed ore corrispondenti alla mancata prestazione lavorativa.

Le domande sono fondate.

Nel caso di specie la società non ha provveduto a collocare in ferie forzate ed a fare godere i ROL di cui fossero ancora in credito i lavoratori; ciò che potrebbe ancora ritenersi legittimo in  un caso di crisi conclamata assenza di commesse: sicché il datore di lavoro si veda costretto  a fare godere tutte le ferie e i ROL ai lavoratori che ancora non l'avessero fatto.

Nel caso di specie, la società ha semplicemente trovato un titolo illegittimo per sospendere il rapporto di lavoro coi lavoratori e privarli della loro retribuzione.

Si può parlare di ferie e ROL da godere solo entro il limite previsto dal CCNL e dagli accordi | aziendali, i quali sono naturalmente retribuiti. | La collocazione forzata in ferie e ROL oltre il limite contrattuale (quindi senza averne i lavoratori maturato il diritto) significa semplicemente trovare un escamotage del datore per sospendere il rapporto di lavoro   con conseguente privazione della retribuzione senza il

consenso del lavoratore stesso. Ciò che si risolve nel fare ricadere sui lavoratori l'onere economico della crisi  aziendale che invece, per evidenti ragioni, non può  che essere sopportata dal datore di lavoro sulla base della comune nozione di rischio di impresa. Com'è noto la sospensione coattiva del rapporto di lavoro ed il mancato pagamento della retribuzione al lavoratore si può solo giustificare con l'impossibilità assoluta da parte del datore di lavoro a ricevere la prestazione per ragioni indipendenti dalla sua responsabilità (si può fare il caso dell'incendio totale dello stabilimento al quale sono addetti tutti gli operai). Sicché si fa correttamente applicazione della norma di cui all'art. 1256 ce: ciò in quanto la prestazione del lavoratore diventa irricevibile e quindi impossibile con conseguente estinzione dell'obbligazione e della conseguente controprestazione.

Non è questo certamente il caso.

Se mai la società avesse ritenuto che la crisi fosse irreversibile avrebbe dovuto, come poi ha fatto, porre in mobilità i lavoratori non prima di avere erogato tutte le retribuzioni fino alla risoluzione del rapporto. Va pertanto dichiarata l'illegittimità della trattenuta operata sulla retribuzione dei ricorrenti a titolo di recupero ferie godute e recupero ROL goduti.

La società resistente IVRI SERVIZI INTEGRATI SPA va condannata a pagare per i suddetti titoli le seguenti somme:

la somma lorda di € 7.085,57 in favore di CURSIO TONY;

la somma lorda di € 8.147,00 in favore di CAPUTO CRISTIAN;

la somma lorda di € 1.076,87 in favore di GALLONE ELENA;

la somma lorda di € 6.475,96 in favore dì BIANCHI CLAUDIO;

la somma lorda di € 5.393,43 in favore di FOGLI GIORGIO;

oltre interessi e rivalutazione monetaria

Va condannata altresì la convenuta IVRI SERVIZI INTEGRATI SPA a rimborsare all'Avv.to g CATAPANO   che le ha anticipate le spese del giudizio che liquida in € 7.000,00 oltre l'­accessori oltre 15% spese generali oltre € 140,00 per contributo unificato

Sentenza esecutiva ex art. 431 cpe

PQM

dichiara l'illegittimità della trattenuta operata sulla retribuzione dei ricorrenti a titolo di j recupero ferie godute e recupero ROL goduti;

condanna IVRI SERVIZI INTEGRATI SPA a pagare per i suddetti titoli le seguenti somme:

la somma lorda di€ 7.085,57 in favore di CURSIO TONY

la somma lorda di € 8.147,00 in favore di CAPUTO CRISTIAN

la somma lorda di € 1.076,87 in favore di GALLONE ELENA

la somma lorda di € 6.475,96 in favore di BIANCHI CLAUDIO

la somma lorda di € 5.393,43 in favore di FOGLI GIORGIO

oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Condanna altresì la convenuta IVRI SERVIZI INTEGRATI SPA a rimborsare all'Avv.to CATAPANO che le ha anticipate le spese del giudizio che liquida in € 7.000,00 oltre accessori oltre 15% spese generali oltre € 140,00 per contributo unificato

Sentenza esecutiva

Milano, 4.9.15 S

il Giudice del Lavoro

Dott. Riccardo Atanasio

P.S.

Un caloroso saluto all'Avvocato Catapano dall'USI e dai Lavoratori che continua a difendere gli interessi dei lavoratori con assoluta serietà professionale.

 

 

Condannata la "ROMEO". Sima riassunto in Metropolitana.

Attenzione: apre in una nuova finestra. PDFStampaE-mail

Accoglimento totale n. cronol. 24311/2015 del 21/08/2015

RG n. 8883/2015

 

Tribunale Ordinario di Milano

Sezione Lavoro

 

Il Giudice Dr. R. Atanasio

letti gli atti e i documenti della causa iscritta al n. 8883/2015 RGL pendente

tra

SIMA ION

e

ROMEO GESTIONI S.P.A.

sciogliendo la riserva assunta in data ;

rileva:

IN FATTO

Il ricorrente ha adito il Tribunale di Milano chiedendo al giudice di ordinare alla  ROMEO GESTIONI S.p.A. - in via provvisoria ed urgente - di dare corso al rapporto di  lavoro con il ricorrente, adibendolo nel posto di lavoro presso l'appalto A.T.M. S.p.A. della MM1 di Milano - Stazioni di Porta Venezia e Lima, con le mansioni svolte al momento del cambio di appalto del 31.7.2015, ed in ogni caso di corrispondergli la retribuzione  contrattualmente prevista per il 3° Livello CCNL Multiservizi al tallone mensile di .€1.662,92.= ovvero al diverso importo che ritenuto dal Giudice; con vittoria di spese

La parte convenuta si è costituita, contestando le deduzioni e domande avversarie e ha concluso per il loro rigetto.

Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha invitato i procuratori alla discussione orale; quindi si è riservato di decidere.

IN DIRITTO

I fatti

II ricorrente - già dipendente dal 31.10.2002 di N.S.I. Servizi Integrati presso l'appalto dei servizi di pulizia della A.T.M. S.p.A. - Linea MM1 della Metropolitana Milanese - ha proseguito la propria attività lavorativa alle dipendenze delle Società che si sono avvicendate di volta in volta nell'appalto A.T.M. ; da ultimo, il ricorrente veniva assunto in data 1.1.2013 alle dipendenze della N.S.I.  NIGRA SERVIZI  ITALIA soc. coop., mantenendo il precedente inquadramento nel 3° Livello CCNL Multiservizi quale Operaio Pulitore e l'assegnazione presso la Linea MM1 della Metropolitana Milanese.

Con lettera in data 14.5.2015 la N.S.I. NIGRA SERVIZI ITALIA comunicava al ricorrente che, stante la scadenza alla data del 31.5.2015 dell'appalto presso la Metropolitana Milanese, il rapporto di lavoro si sarebbe risolto contestualmente alla scadenza dell'appalto.

Avviata la procedura di cui all'art. 4 CCNL, in data 28.5.2015, veniva stipulato, tra la società cessante l'appalto e la subentrante ROMEO GESTIONI S.p.A., un verbale di accordo sindacale al quale era allegato elenco dei lavoratori (tra i quali lo stesso ricorrente) che avevano prestato attività nel precedente appalto aventi diritto al passaggio alla società subentrante.

La società convenuta inizialmente provvedeva a formalizzare la comunicazione di assunzione del ricorrente al Centro dell'Impiego di Milano salvo poi comunicare l'annullamento della assunzione

Questi fatti sono sostanzialmente documentali o nemmeno contestati dalla. convenuta società.

Questa ha invece giustificato la mancata assunzione con il fatto che ATM, con mail del 31.5.2015, aveva segnalato alla società "le persone non gradite da ATM che sono state allontanate negli anni e mesi scorsi'; la società sarebbe pertanto stata costretta a non procedere alla assunzione del ricorrente, annullando altresì la precedente comunicazione   di assunzione al centro per l'impiego anche in considerazione delle previsioni contrattuali contenute all'art. 15 rubricato "Accesso agli insediamenti aziendali il quale   espressamente prevede che:"... ATM ha facoltà di ordinare all'Impresa la sostituzione di personale addetto agli interventi presso i propri cantieri, senza per ciò avere l'obbligo di addurre ragioni e/o motivazioni....."

Ebbene alla luce di tali fatti si deve ritenere sussistente il fumus boni iuris non potendosi condividere le considerazioni della società

Non si può dubitare che siano presenti due obblighi contrattuali, entrambi a carico della società convenuta, tra loro confliggenti :  la norma di cui all'art. 4 del CCNL alla quale la stessa società ROMEO GESTIONI ha ritenuto di dare esecuzione sussistendo tutti i

requisiti e presupposti contrattuali per il passaggio del ricorrente alle proprie dipendenze ; la norma di cui all'art. 15 del contratto di appalto che invece consente alla società committente di porre un gradimento nei confronti dei lavoratori che vengano inviati presso la società ATM per l'espletamento del servizio.

E' tuttavia evidente che la ROMEO GESTIONI non può ritenere di elidere un obbligo giuridico con altro di segno opposto, dovendo invece necessariamente dare esecuzione ad entrambi.

La società necessariamente deve dare esecuzione all'obbligo di assunzione del ricorrente in presenza di tutti i requisiti di cui all'accordo collettivo, che non sono stati nemmeno contestati. Dovrà poi, decidere in qual modo evitare di incorrere nel divieto imposto dalla società committente eventualmente assegnando il ricorrente ad un diverso appalto ma sempre nel rispetto dell'obbligo giuridico assunto col lavoratore, anche dal punto di vista delle mansioni e dell'inquadramento da riconoscere al ricorrente

Sussiste poi anche il pericolo nel ritardo consistente nella mancanza di lavoro e nella mancata corresponsione del TFR che non consentono al ricorrente di provvedere al mantenimento proprio e della propria famiglia nel tempo necessario a celebrare il procedimento in via ordinaria

La società va pertanto condannata ad assumere il ricorrente con inquadramento nel 3° Livello CCNL di settore con l'assegnazione a mansioni di addetto alle pulizie, con orario di lavoro a tempo pieno per 40 ore settimanali con la retribuzione contrattualmente prevista .

In quanto soccombente la Società ROMEO GESTIONI SPA va altresì condannata a rimborsare al ricorrente le spese di lite che si determinano in € 3.000,00 oltre accessori ed oltre 15% spese generali.

CONDANNA

La Società ROMEO GESTIONI SPA ad assumere il ricorrente SIMA ION con inquadramento nel 3° Livello CCNL di settore e ad assegnarlo a mansioni di addetto alle pulizie, con orario di lavoro a tempo pieno per 40 ore settimanali e con la retribuzione contrattualmente prevista per il suddetto inquadramento.

CONDANNA

La Società ROMEO GESTIONI SPA a rimborsare al ricorrente le spese di lite che liquida in € 3.000,00 oltre accessori ed oltre 15% spese generali.

Ordinanza esecutiva

MANDA

la cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite.

Milano, 20/08/2015

Il Giudice del lavoro

Dr. Riccardo Atanasio

P.s.:

La vertenza del Licenziamento della RSA SIMA ION contro la ROMEO Gestioni SPA, è stata gestita dall'Avvocato Giuseppe Catapano del foro di Milano che segue per l'U.S.I.--C.T. & S. i contenziosi del lavoro, approfittiamo dell'occasione per un grazie dal lavoratore e dal sindacato per questa soluzione positiva e per tutte le alre vertenze in fase di chiusura come quella appena conclusa.

P. la segreteria

B. Sandro

 

Contratto individuale viziato.

Attenzione: apre in una nuova finestra. PDFStampaE-mail

 

Milano li, 04.07.2015

Spettabile

Tekno.com Centro Soc. Coop

Via Dei Rutoli, n° 9

00185 Roma

Fax 06 92 93 29 87

E.p.c.

Banca Generali

Sede

Oggetto: vostro contratto individuale è da ritenersi viziato.

La scrivente Organizzazione Sindacale ritiene viziato alla fonte il contratto applicato ai lavoratori/lavoratrici delle Banca Generali SpA.

In primis la Tekno.com ha deciso in modo unilaterale anche la turnistica senza tener conto del disagio che gli stessi turni compartano a ogni singolo lavoratore, la società in indirizzo non si rende neanche conto che la turnistica che vorrebbe applicare non permetterebbe agli stessi lavoratori di garantire la presenza poiché non vi sono i mezzi pubblici idonei ai collegamenti.

La Tekno.com, ha disatteso l'accordo del 29 giugno 2015 dalla stessa sottoscritta con lo scrivente Sindacato in quanto:

• Il minimo contrattuale uscente è pari a €. 1.213.87 (milleduecentotredici/87);

• Mancano il superminimo pari a € 164.42 mensili per 13 mensilità (centosessantaquattro/42);

• Le tesi aziendali sono l'inapplicabilità del superminimo in un cambio d'appalto, (si può convenire o no), ma. rimaneva inteso che ciò sarebbe comunque stato recuperato in seguito, ma. al momento il superminimo avrebbe avuto la compensazione con una turnistica che comprende le 45 ore settimanali e nulla sarebbe mutato nella retribuzione di quei lavoratori che prestano attività al civico 6 di Ugo Bassi.

• Manca dal contratto il comporto delle ore di permessi retributivi che il nuovo contratto non prevede.

Oggi

Che cosa è viziato nel contratto dalla subentrante anche su quanto sottoscritto:

• Il Vostro livello D applicato al CCNL. è pari a €. 930/00 (novecentotrenta/OO);

11 vostro inserimento del superminimo di .119,45 (centodicianove/45) è in netta contradizione con la retribuzione base che è raggiunta da due elementi (paga base + superminimo);

• Inoltre se i lavoratori dovessero essere ossequiosi del livello D non dovrebbero eseguire le oltre centinai di altre funzioni che ogni giorno eseguono per concorrere al buon andamento delle esigenze della committente:

• Infine Voglia la Tekno.com rispettare quanto sottoscritto e quanto verbalmente concordato.

Per ogni eventuale danno lamentato, sia di natura economica sia esistenziale oltre alla Vostra Società ci rivolgeremo direttamente alla committente che ne risponderà in solido.

Nell’attesa distinti saluti.

P. la segreteria                                                                                   La RSA

Bruzzese Sandro                                                                                Cassano Giovanni

 

   

Pagina 36 di 61