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Tel./Fax  - 02 54 10 70 95.

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Il servizio per gli associati USI è cosi disposto:

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E' attivo il servizio per l'identità digitale (SPID).


INOLTRE.

E' Stato ampliato con i legali già operanti (con costi contenuti) c/o la sede USI di Milano i sguenti servizi:

  • Diritto di Famiglia;
  • Diritto Minorile;
  • Diritto penale;
  • Diritto dell'immigrazione;
  • Risarcimento danni (lavoro - civile e penale - sinistri - errata diagnosi medica).

 

Per informazioni chiamare i seguenti numeri:

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Comune di Milano. TAVOLO 6.10.2022

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TAVOLO 6.10.2022

Nota informativa relativa alle Progressioni Verticali (art. 22, comma 15 del D.Lgs. n. 75/2017)

Finalmente, dopo una lunga attesa durata ben 3 anni dal 2019, è stata presentata dal dott. Francesco Longoni, Direttore di Area della Direzione Organizzazione Risorse Umane, una proposta di piano per l’attuazione delle Progressione Verticali che prevede la messa a bando di sole 96 posizioni complessive, da distribuire tra i vari profili professionali (vedi tabella).

La proposta prevede innanzitutto che alla stessa possano partecipare solo i dipendenti a t.i. che prestino servizio presso il Comune di Milano alla data di presentazione della domanda e che abbiano il possesso di ulteriori requisiti:

1. Che siano inquadrati nella qualifica immediatamente superiore (es. non sono ammissibili “salti” di ctg da B3 a D1);

2. Che abbiano ottenuto in pagella una votazione di almeno 75/100 nei 3 anni precedenti;

3. Che siano in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso alla ctg (come previsto dal DL 80 del 2017);

Il punteggio sarà così ripartito:

· Massimo 25 punti per la performance derivante dal voto degli ultimi 3 anni, così calcolata: media ultime 3 valutazioni/100 x25;

· Massimo 8 punti per l’esperienza professionale;

· Massimo 2 punti per precedenti idoneità altri concorsi (anche altre PA, anche diversa mansione);

· Massimo 65 punti da ripartire tra prova pratica (o scritta, o teorica, o tecnico/pratica o di abilità) e prova orale;

Come USI, Rosy Guida, ha sottolineato:

A. Esiguità dei posti messi a bando;

B. Bene il possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso al posto messo a bando, ma necessità di valutare anche eventuali titoli di studio ulteriori, specialmente per le posizioni più elevate (master, dottorati..);

C. Necessità di valutare la professionalità acquisita dal dipendente che, per ataviche carenze di personali, abbia svolto per anni mansioni superiori, pur essendo inquadrato in una ctg inferiore;

D. Necessità di far contare di più degli 8 punti previsti l’esperienza professionalità maturata;

E. Necessità di semplificare prova pratica e orale.

L’amministrazione, ascoltate le proposte e i commenti delle RSU, l’Amministrazione decide di riaggiornarsi per la prosecuzione dell'incontro relativo alle code delle Progressioni Verticali (art. 22, comma 15 del D.Lgs. n. 75/2017) per la giornata di mercoledì 12.10.2022.

 

 

Nota informativa relativa alle Progressioni Verticali (art. 22, comma 15 del D.Lgs. n. 75/2017)

Finalmente, dopo una lunga attesa durata ben 3 anni dal 2019, è stata presentata dal dott. Francesco Longoni, Direttore di Area della Direzione Organizzazione Risorse Umane, una proposta di piano per l’attuazione delle Progressione Verticali che prevede la messa a bando di sole 96 posizioni complessive, da distribuire tra i vari profili professionali (vedi tabella).

La proposta prevede innanzitutto che alla stessa possano partecipare solo i dipendenti a t.i. che prestino servizio presso il Comune di Milano alla data di presentazione della domanda e che abbiano il possesso di ulteriori requisiti:

1. Che siano inquadrati nella qualifica immediatamente superiore (es. non sono ammissibili “salti” di ctg da B3 a D1);

2. Che abbiano ottenuto in pagella una votazione di almeno 75/100 nei 3 anni precedenti;

3. Che siano in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso alla ctg (come previsto dal DL 80 del 2017);

Il punteggio sarà così ripartito:

· Massimo 25 punti per la performance derivante dal voto degli ultimi 3 anni, così calcolata: media ultime 3 valutazioni/100 x25;

· Massimo 8 punti per l’esperienza professionale;

· Massimo 2 punti per precedenti idoneità altri concorsi (anche altre PA, anche diversa mansione);

· Massimo 65 punti da ripartire tra prova pratica (o scritta, o teorica, o tecnico/pratica o di abilità) e prova orale;

Come USI, Rosy Guida, ha sottolineato:

A. Esiguità dei posti messi a bando;

B. Bene il possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso al posto messo a bando, ma necessità di valutare anche eventuali titoli di studio ulteriori, specialmente per le posizioni più elevate (master, dottorati..);

C. Necessità di valutare la professionalità acquisita dal dipendente che, per ataviche carenze di personali, abbia svolto per anni mansioni superiori, pur essendo inquadrato in una ctg inferiore;

D. Necessità di far contare di più degli 8 punti previsti l’esperienza professionalità maturata;

E. Necessità di semplificare prova pratica e orale.

L’amministrazione, ascoltate le proposte e i commenti delle RSU, l’Amministrazione decide di riaggiornarsi per la prosecuzione dell'incontro relativo alle code delle Progressioni Verticali (art. 22, comma 15 del D.Lgs. n. 75/2017) per la giornata di mercoledì 12.10.2022.

 

 

Infortuni a scuola

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Infortuni a scuola

Marco Sicolo | 03 ago 2022


Il minore che durante l'orario scolastico subisce un infortunio ha diritto al risarcimento del danno riportato a causa della responsabilità degli insegnanti per omessa vigilanza art. 2048 c.c., responsabile però può essere anche l'Istituto

· L'obbligo di vigilanza degli insegnanti

· Responsabilità per mancata custodia

· Breve rassegna giurisprudenziale

· Infortuni a scuola: come chiedere il risarcimento

L'obbligo di vigilanza degli insegnanti

Gli infortuni a scuola sono spesso oggetto di richieste di risarcimento da parte dei genitori dell'alunno, in relazione ai danni riportati da quest'ultimo.

Esaminiamo quindi i contorni della responsabilità degli insegnanti e dell'istituto scolastico in relazione a tali fattispecie e cosa bisogna fare per ottenere il risarcimento del danno.

In linea generale, va detto che con l'iscrizione dell'allievo ad un istituto scolastico si genera un vincolo contrattuale, che fa sorgere in capo a ciascun insegnante non solo l'obbligo di provvedere alla sua istruzione ma anche, in via accessoria, l'obbligo di provvedere alla vigilanza e protezione al fine di garantire la sua sicurezza e preservarne l'incolumità fisica.

Ciò significa che, in caso di infortunio occorso all'alunno (anche quando questi si procuri da solo il danno), il relativo onere della prova seguirà le regole generali stabilite dall'art. 1218 c.c.

Pertanto, l'attore (di solito, un genitore dell'allievo infortunato) dovrà semplicemente provare che il danno si sia verificato durante l'orario scolastico, stante il dettato dell'art. 2048 c.c., secondo cui gli insegnanti sono responsabili del danno avvenuto agli alunni nel tempo in cui questi sono sottoposti alla loro vigilanza.

Come chiarito però dalla Cassazione n. 19110/2020 "la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048, secondo comma, cod. civ. a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo nel tempo in cui è sottoposto alla loro vigilanza; essa non è, invece, invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l'allievo abbia, con la sua condotta, procurato a sé stesso."

All'istituto scolastico, di contro, spetterà la ben più difficile dimostrazione che la causa dell'evento dannoso non era imputabile al docente o all'istituto stesso e che erano state predisposte tutte le misure idonee e le cautele necessarie ad evitare il verificarsi dell'evento, secondo la normale diligenza.

Responsabilità per mancata custodia

Va ricordato, al riguardo, che, in virtù dell'art. 28 della Costituzione, l'istituto scolastico è civilmente responsabile per gli atti compiuti in violazione di diritti da parte degli insegnanti (e dei funzionari ATA, come ad es. i bidelli).

La responsabilità dell'ente, inoltre, può configurarsi anche per l'inadempimento degli obblighi di organizzazione, controllo e custodia posti in capo al dirigente (preside), la cui inosservanza può originare una responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. o per mancata custodia ex art. 2051 c.c., come accade nel caso di infortuni dovuti alla presenza di insidie nei luoghi ove si svolge l'attività scolastica (edificio principale, pertinenze, aree di ingresso, cortili, etc.).

Breve rassegna giurisprudenziale

La giurisprudenza sul tema, come si può immaginare, è copiosa e aiuta, in alcuni casi, a delineare in maniera più definita i limiti della responsabilità dell'ente scolastico e dei suoi dipendenti.

Ad esempio, alcune recenti pronunce chiariscono che per ottenere il risarcimento relativo a un infortunio occorso all'allievo durante un'attività sportiva svolta nell'ora di ginnastica (nello specifico, una partita tra squadre avversarie), occorre dimostrare che il danno sia derivato da un comportamento illecito di un altro alunno (es. un intervento troppo violento), laddove un incidente originato dal normale sviluppo del gioco, svolto sotto la vigilanza dell'insegnante e in presenza delle necessarie cautele, non vale a configurare la responsabilità dell'ente (cfr. Cass., Ord. n. 9983/19 e Cass. sez. VI, sent. n. 14355/18).

La recente Cassazione n. 21255/2022 ha invece ribadito, per quanto riguarda la responsabilità dell'istituto scolastico che: "la responsabilità della scuola per le lesioni riportate da un alunno minore all'interno dell'istituto, in conseguenza della condotta colposa del personale scolastico, ricorre anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto al di fuori dell'orario delle lezioni, in quanto il dovere di organizzare la vigilanza degli alunni mediante l'adozione, da parte del personale addetto al controllo degli studenti, delle opportune cautele preventive, sussiste sin dal loro ingresso nella scuola e per tutto il tempo in cui gli stessi si trovino legittimamente nell'ambito dei locali scolastici (Cass. n. 14701/2016)."

Interessanti appaiono anche alcune pronunce riguardo alla graduazione dell'obbligo di vigilanza in relazione all'età dell'allievo: in proposito, v. Cass. n. 2334/18, che esclude la responsabilità dell'insegnante in relazione alla mancata vigilanza sulla condotta di un alunno maggiorenne, ma anche Cass. n. 11571/13, che considera, invece, sussistente tale obbligo anche nei confronti di studenti con più di 18 anni, e infine la risalente pronuncia Cass. n. 12424/98, che ritiene l'obbligo di vigilanza da commisurarsi all'età e alla maturità dell'allievo, con riferimento al caso concreto.

Da segnalare anche quanto sancito dalla Cassazione n. 32377/2021 ai sensi della quale: "è principio recepito nella giurisprudenza di legittimità che l'ammissione dell'allievo a scuola determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico dell'istituto, l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica e, quindi, di predisporre gli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato danno agli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto: da quelle ordinarie, tra le quali l'età degli alunni, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell'età anagrafica; a quelle eccezionali, che implicano la prevedibilità di pericoli 5 Corte di Cassazione - copia non ufficiale derivanti dalle cose e da persone, anche estranee alla scuola e non conosciute dalla direzione didattica, ma autorizzate a circolare liberamente per il compimento della loro attività (cfr. Cass. 4/10/2013, n. 22752; Cass. 15/2/2011, n. 3680)."

Infortuni a scuola: come chiedere il risarcimento

Quando si verifica un infortunio a scuola è possibile richiedere il risarcimento del danno subito inviando una lettera raccomandata all'istituto, nella persona del dirigente, in cui si precisa che l'evento è avvenuto durante l'orario scolastico e che il danno occorso allo studente sia da considerarsi in relazione causale con l'evento accaduto.

A tal fine, possono fornire sostegno alla dimostrazione del danno i referti di pronto soccorso, i verbali redatti dal personale scolastico in merito all'accaduto e le dichiarazioni di eventuali testimoni.

Si ricorda, al proposito, che ogni istituto scolastico pubblico è titolare di una posizione assicurativa presso l'Inail e ha facoltà di stipulare ulteriori polizze private per una più completa copertura dei danni.

 

 

Il Comune taglia quindici sezioni nelle materne:

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Il Comune di Milano taglia quindici sezioni nelle materne:

"Calo delle nascite, sempre meno iscritti”

Trecento posti in meno, per Palazzo Marino non ci sono abbastanza richieste per mantenere il numero attuale. Il sindacato: colpa anche dei disservizi durante la pandemia, tanti genitori hanno scelto le private

Quest'anno si conteranno quindici sezioni in meno nelle scuole dell'infanzia comunali di Milano. Che, tradotto, significa un calo di circa 300 bambini, considerando che ogni classe è composta da un numero che oscilla tra i 21 e i 25 alunni. Il motivo è il calo di iscritti in alcune scuole e a conti fatti, dopo aver scorso le graduatorie per assegnare i posti a tutta la platea di richiedenti, Palazzo Marino, in accordo con gli istituti scolastici, ha optato per il "riordino" delle classi, come solitamente si fa quando non ci sono numeri sufficienti per comporre una sezione.

  • A denunciare il calo, però, è il sindacato Usi Milano, che punta il dito contro "l'insuccesso" delle scuole comunali.

A Milano sempre meno figli.

La notizia è arrivata in prima battuta alle educatrici, a cui in questi giorni è stato comunicato il cambio di istituto a causa della soppressione della classe alla quale erano state assegnate lo scorso anno. Il trasloco riguarderà una quarantina di loro. Due sezioni sono state soppresse nella scuola dell'infanzia di via Ss. Trinità, in zona Moscova, dove si passerà da 12 classi a 10. Un'altra sezione in meno si conterà alla materna di via Ruffini, in zona Conciliazione. Scomparirà anche una sezione nella scuola di via Crivelli, a pochi passi dal Policlinico.

In zona Niguarda, invece, una classe in meno spetterà alla scuola dell'Infanzia Ciriè/Girola. Un'altra sezione cancellata toccherà alla scuola Quasimodo di via della Giustizia. Una tendenza che sembra in contraddizione con il numero di richieste di iscrizioni alle scuole comunali che ogni anno, ad aprile, superano il numero di posti disponibili. In realtà, al contrario dei nidi dove difficilmente gli istituti comunali riescono ad assorbire interamente la domanda, per le scuole dell'infanzia, a mano a mano che le graduatorie scorrono di mese in mese, a settembre il Comune riesce sempre a soddisfare le richieste di iscrizioni. Anche quest'anno, scorrendo la graduatoria, si è arrivati all'obiettivo di contenere l'intera domanda. Ma le richieste sono andate tutte a buon fine, al punto da richiedere persino l'eliminazione delle classi in esubero.

  • Un fenomeno che Palazzo Marino motiva con il calo di nascite che ha colpito alcune zone della città piuttosto che altre, secondo diversi trend. Unica eccezione, a quanto pare, è la scuola dell'infanzia di Lampugnano, che quest'anno conterrà una sezione in più dello scorso anno. Secondo il sindacato Usi di Milano, però, il calo degli iscritti non sarebbe solo imputabile al calo delle nascite e all'invecchiamento dei quartieri. Ma anche allo scontento delle famiglie che lo scorso anno si sono trovate a dover affrontare la problematica del post scuola, che per alcuni mesi era stato soppresso a causa dell'assenza, dovuta al Covid, di un numero adeguato di educatrici.

"Molti genitori per non trovarsi di fronte alla situazione dell'anno scorso, hanno optato per iscrivere i figli in una scuola privata, piuttosto che in quelle comunali", spiegano. "Per evitare problemi, in molti hanno deciso di pagare qualcosa in più di retta e assicurare maggiori servizi ai propri figli. È sempre un male dover chiudere delle classi e non garantire un'offerta adeguata ai bambini", aggiunge il sindacato. A detta degli educatori un calo di iscrizioni ci sarebbe stato anche nei nidi, in alcune sezioni "lattanti", dove i bimbi sono passati da 18 a 12.

  • Dall'assessorato all'Educazione di Palazzo Marino, però, fanno sapere che l'accorpamento delle classi è stato dettato da esigenze di riordino e di razionalizzazione. Inutile e dannoso sarebbe stato mantenere aperte delle sezioni con pochi alunni. Le assegnazioni a un istituto piuttosto che all'altro, avvengono in prima battuta sulla base delle preferenze espresse dalle famiglie. Il calo delle nascite era già iniziato prima del Covid. Nel 2018, i nati residenti nel Comune di Milano erano quasi 11mila e si è passati nel 2020 ad appena 10mila. Secondo l'ultima rilevazione, fatta al 31 dicembre 2021, i bambini da 0 a 6 anni, residenti a Milano, sono 73mila e 500.

 

   

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