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Sede Milano

Via Ricciarelli, n° 37.

20148 Milano. (Zona Rebrandt/Aretusa/Osoppo)

Telefono - 02 54 10 70 87.

Tel./Fax  - 02 54 10 70 95.

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Come arrivare:

Filobus: 90; 91. Fermata Piazzale Brescia.

Autobus: 98. Fermata Aretusa/Rembrad.

BUS: 80/63. Fermata Rembradt/Aretusa.

Tram n° 16: Fermata P.zza Brescia/Ricciarelli

MM 2: Uscita Romolo Filobus 90. 1° fermata dopo p.zzale Brescia.

MM 1: Uscita Gambara (MM direzione Bisceglie).

MM 5: Uscita Lotto, Autobus 98, fermata Aretusa.


Verifica e controllo buste paga dei CCNL.

Calcolo TFR

CAAF

  • C/O l’Unione Sindacale Italiana di via Ricciarelli n.37.

Il servizio per gli associati USI è cosi disposto:

730 - congiunto - pensionati.

E' attivo il servizio per l'identità digitale (SPID).


INOLTRE.

E' Stato ampliato con i legali già operanti (con costi contenuti) c/o la sede USI di Milano i sguenti servizi:

  • Diritto di Famiglia;
  • Diritto Minorile;
  • Diritto penale;
  • Diritto dell'immigrazione;
  • Risarcimento danni (lavoro - civile e penale - sinistri - errata diagnosi medica).

 

Per informazioni chiamare i seguenti numeri:

Tel. 02.87.18.80.48

Tel. 02.87.18.40.49

Tel. 02 54 10 70 95 (operativo tutti i giorni)

Tel. 02.54.10.70.87 (operativo tutti i giorni)

Oppure potete scrivere a:

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USI Comune. Newsletter

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Newsletter Novembre

Bollettino mensile di informazione sindacale a cura del direttivo dell’Unione Sindacale Italiana sez. Comune di Milano

Comunicato ai sensi della legge 300/70

PROGRESSIONI VERTICALI (art. 22, comma 15 del D.Lgs. n. 75/2017)

Finalmente, dopo una lunga attesa durata ben 3 anni dal 2019, è stata indetta la selezione per le Progressione Verticali. Sono state messe a bando sole 96 posizioni complessive, da distribuire tra i vari profili professionali (vedi tabella).

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE:

Essere dipendenti a t.i. che prestano servizio presso il Comune di Milano alla data di presentazione della domanda e che abbiano il possesso di ulteriori requisiti:

1. Che siano inquadrati nella qualifica immediatamente superiore (es. non sono ammissibili “salti” di ctg da B3 a D1);

2. Che abbiano ottenuto in pagella una votazione di almeno 75/100 nei 3 anni precedenti;

3. Che siano in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso alla ctg (come previsto dal DL 80 del 2017);

Il punteggio sarà così ripartito:

Massimo 30 punti per la performance derivante dal voto degli ultimi 3 anni, così calcolata: media ultime 3 valutazioni/100 x30;

• Massimo 36 punti per l’esperienza professionale;

• Massimo 4 punti per precedenti idoneità altri concorsi (anche altre PA, anche diversa mansione);

• Massimo 30 punti da ripartire tra prova pratica/scritta ed eventuale colloquio.

E' necessario essere in possesso dello SPID per iscriversi.


Nonostante l'esiguità dei posti messi a bando, l'amministrazione ha voluto valorizzare in particolar modo la professionalità acquisita dal dipendente che presti servizio in Comune da tanti anni.

EX DIREZIONE MUNICIPI


Quella che per anni è stata decantata dall'amministrazione come una Direzione che avrebbe dovuto avere importanza strategica, la Direzione Municipi, oggi, con la riorganizzazione (che ha visto l’accorpamento con la direzione Servizi Civici), è stata fortemente ridimensionata e lasciata in declino... Con una quadra ben fornita di generali ma con un’enorme carenza di cavalieri e soldati semplici, è ormai evidente una carenza ormai cronica e atavica di personale di ogni livello. La carenza di personale, in passato, è stata tale che, quando veniva assegnata una nuova risorsa in Municipio, la vecchia unità da sostituire era già andata in pensione, si era trasferita o dimessa, rendendo così impossibile il necessario affiancamento e trasferimento di competenze; oggi quando un collega ci lascia, per pensionamento, dimissioni o trasferimento ad altro incarico, sappiamo già che non verrà rimpiazzato, con grave aumento dei carichi di lavoro di chi resta...chiediamo al più presto nuove risorse umane per gli ex Municipi!



Progetto Milano | Servizi Territoriali ASST Milano

SMART WORKING


In merito allo smart working ci domandiamo: perché i nostri dirigenti non hanno pensato di utilizzare i fondi del PON Metro per l’acquisto di pc portatili per i dipendenti? La cosa è stata fatta da molti comuni italiani, come per es. quello di Reggio Calabria o quello di Firenze, (vedi allegato) il quale, adoperando i fondi del PON Metro ASSE 1, già nel 18 maggio 2020 ha emesso l’avviso pubblico per individuare il fornitore di 480 portatili per l’ammontare di 204.918,03€. Analogamente si sarebbe potuto fare per i 6.000 colleghi del Comune di Milano che attualmente svolgono parte della loro prestazione lavorativa in s.w. per una somma pari a 2.500.016€ , che sembrano tanti, ma sono una cifra ragionevole se consideriamo che l’importo finanziato per la realizzazione dell’ASSE 1 (agenda metropolitana) che era di 8.794.000€, di cui 2.397.935€ sono stati utilizzati per l'implementazione di citrix, €1.354.687 per la realizzazione di una piattaforma digitale per i titolari di case MM e di pratiche MM,  €281.250,00 per la realizzazione di una piattaforma di geolocalizzazione di alloggi di residenzialità temporanea, €900.000 per la realizzazione di una piattaforma per i servizi domiciliari e addirittura 5.007.703€ (di cui solo €3.548.941 da pon Metro, e €1.280.890 da altre risorse) per l'integrazione nei vari comuni dell'area metropolitana dei servizi digitalizzati per i cittadini (es. SPID, PAGO PA), mentre ricordo che anche l'asse 6, finanziato successivamente per 68.142.857,14 complessivi avrebbe potuto essere utilizzato in parte per l'agenda digitale. (vedi PON METRO in allegato). Perché dei 122.265.663,02€, che era il totale dei fondi PON metro stanziati e messi a disposizione per i vari ASSI, non si sono trovati i fondi necessari per garantire i pc portatili ai lavoratori, ai quali, anche in fragilità è stato detto di non poter fare assistenza sui loro pc personali (usati per lavoro) e che, per garantire la sicurezza informatica dell’ente, si sono dovuti dotare autonomamente di antivirus?


ANAGRAFE – SERVIZI AL CITTADINO


Anche qui la carenza di personale è cronica, atavica e pesa sempre di più, influendo negativamente sulla qualità del servizio erogato al cittadino.  È in corso di transizione il nuovo software (Si.DE) che progressivamente sostituirà S.I.PO per la lavorazione delle pratiche, ma si dubita che possa realmente contribuire alla gran mole di lavoro arretrato. Ci sono state nuove assunzioni (in attesa dei concorsi che a breve inizieranno), ma si sono rivelate come una goccia a riempire un pozzo troppo profondo. Molti uffici sono impegnati soprattutto per smaltire arretrato e per urgenze.  Nelle sedi decentrate dell’anagrafe è attivo solo il 60% delle postazioni che, oltre agli appuntamenti, deve garantire le urgenze e sopperire anche alle malattie dei colleghi e assenze per 104, oltre che alle ferie. Il servizio 020202 non funziona, perché il personale, che non è interno, non è adeguatamente formato per rispondere alle varie esigenze dell’utenza, creando non poco imbarazzo negli operatori allo sportello chiamati a risolvere le problematiche, e il nervosismo degli utenti a cui sono state date dal centralino informazioni fuorvianti. Le pratiche di residenza, una volta presentate, dovrebbero essere chiuse entro 45 giorni, come prevede la legge 241/90 mentre il tempo medio di evasione delle stesse è di 3 mesi, e per quelle più complesse degli stranieri il tempo medio sale addirittura a 7 mesi. Inaccettabile. Inoltre, la presentazione online di molte istanze risolve ben poco se poi non c’è il personale in back office ad evadere le pratiche! A poco servono i corsi di psicologia per il personale allo sportello per individuare, come insegna Jung, l’utente rosso, giallo o verde per riuscire a schivare i cazzotti dei cittadini infuriati perché una pratica di cambio di residenza è pendente da mesi! Speriamo che il disservizio non venga creato a tavolino allo scopo di giustificare sempre più massicce esternalizzazioni alle quali ci opporremo con forza!

OPERATORI ADDETTI A INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA

Spinosa ma mai affrontata realmente, la questione delle cosiddette “commesse” dipendenti formalmente dal facility managment ma che, sia ai municipi che in anagrafe, svolgono spesso servizi ulteriori rispetto a quelli a cui sono tenute, per cui, delle due l’una: o vengono impiegate per svolgere le loro reali mansioni o si decide di inquadrarle come amministrativi per rendere giustizia alle mansioni effettivamente svolte e per sopperire alla carenza di personale.

 

SEGNALETICA IN VIA LARGA

Problema banalizzato e quasi mai affrontato, non di rado è possibile vedere cittadini erranti anche in aree riservate esclusivamente al personale che lavora in back office a causa della segnaletica abbastanza lacunosa.


Segnaletica confusa e disorientamento Stock Vector | Adobe Stock

VENERDI' CHIUSO: centinaia restano senza PC e connessioni


Sull’accordo firmato da Cgil Cils Csa e Uil ma criticato duramente dai sindacati di base, USI in primis, si è consumata una pesante divisione sindacale con strascichi e polemiche. La decisione della Giunta Sala sulla chiusura obbligata di 5 sedi comunali (Vico, Sile, Durando, Vico e Silvio Pellico) il venerdì e lo smartworking forzato per oltre 3000 dipendenti non è stato accompagnato dalla consegna di pc portatili nè da alcun contributo per le spese di luce e connessione per le centinaia di dipendenti costretti a casa. Insufficienti le meno di 200 postazioni di ‘nearworking’ per gli oltre 5000 dipendenti coinvolti nello smartworking. Importanti zone di Milano come la 7 non hanno a disposizione sedi distaccate mentre la 3, la 5 e la 6 ne hanno solo una dove poter lavorare, con un grave danno economico a carico dei lavoratori più fragili economicamente. A nulla sono valse le proteste e la raccolta firme promossa da USI: il Comune non ha chiesto i fondi messi a disposizione del decreto ristori per rimborsare almeno parzialmente acquisti di pc, connessioni e buoni pasto. Un triste ‘black Friday’ per le tasche dei lavoratori!


SALARIO ACCESSORIO & PROGETTI: 90 milioni di euro ai soliti ‘amici’

E’ sufficiente fare una semplice divisione per capire a chi andranno gli 89 milioni di euro che le RSU decidono a chi distribuire ogni anno con il Salario Accessorio (schema allegato e suddivisione per direzioni e servizi). Dividendo l’ammontare per i 13.500 dipendenti comunali la cifra si attesta sui 6700 euro a testa. Allora perché, nonostante la diminuzione dei dipendenti comunali (nel 2015 erano 15.000 oggi meno di 13.500) la quota comune a tutti non supera i 1000 euro? Semplice perché amicizie, affinità politiche, canali preferenziali che hanno poco a che fare col merito, ma molto con l’utilità e il tacito consenso, stabiliscono la direzione di quei soldi. A fare la parte del leone la Polizia Locale con diversi progetti e una indennità superiore ai 400 euro mensili distribuita a tutta la la Direzione Sicurezza. Meno di 2100 su 4000 le educatrici beneficiate, grazie al lavoro a luglio mentre Avvocatura e Riscossioni sono protagonisti di progetti speciali corposi così come i Funebri, le Anagrafi col recupero arretrati e il Nucleo Intervento Rapido (ex reparto strade). Ecco a chi sono andate le ben 5000 euro di differenza tra la comune produttività calcolata su un C (circa 1000 euro lordi, la stessa di 10 anni fa) e i ‘privilegiati’. Restano a secco molte altre direzioni e servizi grazie anche a un numero di iscritti sindacali e una incidenza sulle Rsu minore. (chiedi i singoli progetti a  Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

 

 

Comune di Milano. TAVOLO 6.10.2022

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TAVOLO 6.10.2022

Nota informativa relativa alle Progressioni Verticali (art. 22, comma 15 del D.Lgs. n. 75/2017)

Finalmente, dopo una lunga attesa durata ben 3 anni dal 2019, è stata presentata dal dott. Francesco Longoni, Direttore di Area della Direzione Organizzazione Risorse Umane, una proposta di piano per l’attuazione delle Progressione Verticali che prevede la messa a bando di sole 96 posizioni complessive, da distribuire tra i vari profili professionali (vedi tabella).

La proposta prevede innanzitutto che alla stessa possano partecipare solo i dipendenti a t.i. che prestino servizio presso il Comune di Milano alla data di presentazione della domanda e che abbiano il possesso di ulteriori requisiti:

1. Che siano inquadrati nella qualifica immediatamente superiore (es. non sono ammissibili “salti” di ctg da B3 a D1);

2. Che abbiano ottenuto in pagella una votazione di almeno 75/100 nei 3 anni precedenti;

3. Che siano in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso alla ctg (come previsto dal DL 80 del 2017);

Il punteggio sarà così ripartito:

· Massimo 25 punti per la performance derivante dal voto degli ultimi 3 anni, così calcolata: media ultime 3 valutazioni/100 x25;

· Massimo 8 punti per l’esperienza professionale;

· Massimo 2 punti per precedenti idoneità altri concorsi (anche altre PA, anche diversa mansione);

· Massimo 65 punti da ripartire tra prova pratica (o scritta, o teorica, o tecnico/pratica o di abilità) e prova orale;

Come USI, Rosy Guida, ha sottolineato:

A. Esiguità dei posti messi a bando;

B. Bene il possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso al posto messo a bando, ma necessità di valutare anche eventuali titoli di studio ulteriori, specialmente per le posizioni più elevate (master, dottorati..);

C. Necessità di valutare la professionalità acquisita dal dipendente che, per ataviche carenze di personali, abbia svolto per anni mansioni superiori, pur essendo inquadrato in una ctg inferiore;

D. Necessità di far contare di più degli 8 punti previsti l’esperienza professionalità maturata;

E. Necessità di semplificare prova pratica e orale.

L’amministrazione, ascoltate le proposte e i commenti delle RSU, l’Amministrazione decide di riaggiornarsi per la prosecuzione dell'incontro relativo alle code delle Progressioni Verticali (art. 22, comma 15 del D.Lgs. n. 75/2017) per la giornata di mercoledì 12.10.2022.

 

 

Nota informativa relativa alle Progressioni Verticali (art. 22, comma 15 del D.Lgs. n. 75/2017)

Finalmente, dopo una lunga attesa durata ben 3 anni dal 2019, è stata presentata dal dott. Francesco Longoni, Direttore di Area della Direzione Organizzazione Risorse Umane, una proposta di piano per l’attuazione delle Progressione Verticali che prevede la messa a bando di sole 96 posizioni complessive, da distribuire tra i vari profili professionali (vedi tabella).

La proposta prevede innanzitutto che alla stessa possano partecipare solo i dipendenti a t.i. che prestino servizio presso il Comune di Milano alla data di presentazione della domanda e che abbiano il possesso di ulteriori requisiti:

1. Che siano inquadrati nella qualifica immediatamente superiore (es. non sono ammissibili “salti” di ctg da B3 a D1);

2. Che abbiano ottenuto in pagella una votazione di almeno 75/100 nei 3 anni precedenti;

3. Che siano in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso alla ctg (come previsto dal DL 80 del 2017);

Il punteggio sarà così ripartito:

· Massimo 25 punti per la performance derivante dal voto degli ultimi 3 anni, così calcolata: media ultime 3 valutazioni/100 x25;

· Massimo 8 punti per l’esperienza professionale;

· Massimo 2 punti per precedenti idoneità altri concorsi (anche altre PA, anche diversa mansione);

· Massimo 65 punti da ripartire tra prova pratica (o scritta, o teorica, o tecnico/pratica o di abilità) e prova orale;

Come USI, Rosy Guida, ha sottolineato:

A. Esiguità dei posti messi a bando;

B. Bene il possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso al posto messo a bando, ma necessità di valutare anche eventuali titoli di studio ulteriori, specialmente per le posizioni più elevate (master, dottorati..);

C. Necessità di valutare la professionalità acquisita dal dipendente che, per ataviche carenze di personali, abbia svolto per anni mansioni superiori, pur essendo inquadrato in una ctg inferiore;

D. Necessità di far contare di più degli 8 punti previsti l’esperienza professionalità maturata;

E. Necessità di semplificare prova pratica e orale.

L’amministrazione, ascoltate le proposte e i commenti delle RSU, l’Amministrazione decide di riaggiornarsi per la prosecuzione dell'incontro relativo alle code delle Progressioni Verticali (art. 22, comma 15 del D.Lgs. n. 75/2017) per la giornata di mercoledì 12.10.2022.

 

 

Infortuni a scuola

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Infortuni a scuola

Marco Sicolo | 03 ago 2022


Il minore che durante l'orario scolastico subisce un infortunio ha diritto al risarcimento del danno riportato a causa della responsabilità degli insegnanti per omessa vigilanza art. 2048 c.c., responsabile però può essere anche l'Istituto

· L'obbligo di vigilanza degli insegnanti

· Responsabilità per mancata custodia

· Breve rassegna giurisprudenziale

· Infortuni a scuola: come chiedere il risarcimento

L'obbligo di vigilanza degli insegnanti

Gli infortuni a scuola sono spesso oggetto di richieste di risarcimento da parte dei genitori dell'alunno, in relazione ai danni riportati da quest'ultimo.

Esaminiamo quindi i contorni della responsabilità degli insegnanti e dell'istituto scolastico in relazione a tali fattispecie e cosa bisogna fare per ottenere il risarcimento del danno.

In linea generale, va detto che con l'iscrizione dell'allievo ad un istituto scolastico si genera un vincolo contrattuale, che fa sorgere in capo a ciascun insegnante non solo l'obbligo di provvedere alla sua istruzione ma anche, in via accessoria, l'obbligo di provvedere alla vigilanza e protezione al fine di garantire la sua sicurezza e preservarne l'incolumità fisica.

Ciò significa che, in caso di infortunio occorso all'alunno (anche quando questi si procuri da solo il danno), il relativo onere della prova seguirà le regole generali stabilite dall'art. 1218 c.c.

Pertanto, l'attore (di solito, un genitore dell'allievo infortunato) dovrà semplicemente provare che il danno si sia verificato durante l'orario scolastico, stante il dettato dell'art. 2048 c.c., secondo cui gli insegnanti sono responsabili del danno avvenuto agli alunni nel tempo in cui questi sono sottoposti alla loro vigilanza.

Come chiarito però dalla Cassazione n. 19110/2020 "la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048, secondo comma, cod. civ. a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo nel tempo in cui è sottoposto alla loro vigilanza; essa non è, invece, invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l'allievo abbia, con la sua condotta, procurato a sé stesso."

All'istituto scolastico, di contro, spetterà la ben più difficile dimostrazione che la causa dell'evento dannoso non era imputabile al docente o all'istituto stesso e che erano state predisposte tutte le misure idonee e le cautele necessarie ad evitare il verificarsi dell'evento, secondo la normale diligenza.

Responsabilità per mancata custodia

Va ricordato, al riguardo, che, in virtù dell'art. 28 della Costituzione, l'istituto scolastico è civilmente responsabile per gli atti compiuti in violazione di diritti da parte degli insegnanti (e dei funzionari ATA, come ad es. i bidelli).

La responsabilità dell'ente, inoltre, può configurarsi anche per l'inadempimento degli obblighi di organizzazione, controllo e custodia posti in capo al dirigente (preside), la cui inosservanza può originare una responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. o per mancata custodia ex art. 2051 c.c., come accade nel caso di infortuni dovuti alla presenza di insidie nei luoghi ove si svolge l'attività scolastica (edificio principale, pertinenze, aree di ingresso, cortili, etc.).

Breve rassegna giurisprudenziale

La giurisprudenza sul tema, come si può immaginare, è copiosa e aiuta, in alcuni casi, a delineare in maniera più definita i limiti della responsabilità dell'ente scolastico e dei suoi dipendenti.

Ad esempio, alcune recenti pronunce chiariscono che per ottenere il risarcimento relativo a un infortunio occorso all'allievo durante un'attività sportiva svolta nell'ora di ginnastica (nello specifico, una partita tra squadre avversarie), occorre dimostrare che il danno sia derivato da un comportamento illecito di un altro alunno (es. un intervento troppo violento), laddove un incidente originato dal normale sviluppo del gioco, svolto sotto la vigilanza dell'insegnante e in presenza delle necessarie cautele, non vale a configurare la responsabilità dell'ente (cfr. Cass., Ord. n. 9983/19 e Cass. sez. VI, sent. n. 14355/18).

La recente Cassazione n. 21255/2022 ha invece ribadito, per quanto riguarda la responsabilità dell'istituto scolastico che: "la responsabilità della scuola per le lesioni riportate da un alunno minore all'interno dell'istituto, in conseguenza della condotta colposa del personale scolastico, ricorre anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto al di fuori dell'orario delle lezioni, in quanto il dovere di organizzare la vigilanza degli alunni mediante l'adozione, da parte del personale addetto al controllo degli studenti, delle opportune cautele preventive, sussiste sin dal loro ingresso nella scuola e per tutto il tempo in cui gli stessi si trovino legittimamente nell'ambito dei locali scolastici (Cass. n. 14701/2016)."

Interessanti appaiono anche alcune pronunce riguardo alla graduazione dell'obbligo di vigilanza in relazione all'età dell'allievo: in proposito, v. Cass. n. 2334/18, che esclude la responsabilità dell'insegnante in relazione alla mancata vigilanza sulla condotta di un alunno maggiorenne, ma anche Cass. n. 11571/13, che considera, invece, sussistente tale obbligo anche nei confronti di studenti con più di 18 anni, e infine la risalente pronuncia Cass. n. 12424/98, che ritiene l'obbligo di vigilanza da commisurarsi all'età e alla maturità dell'allievo, con riferimento al caso concreto.

Da segnalare anche quanto sancito dalla Cassazione n. 32377/2021 ai sensi della quale: "è principio recepito nella giurisprudenza di legittimità che l'ammissione dell'allievo a scuola determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico dell'istituto, l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica e, quindi, di predisporre gli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato danno agli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto: da quelle ordinarie, tra le quali l'età degli alunni, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell'età anagrafica; a quelle eccezionali, che implicano la prevedibilità di pericoli 5 Corte di Cassazione - copia non ufficiale derivanti dalle cose e da persone, anche estranee alla scuola e non conosciute dalla direzione didattica, ma autorizzate a circolare liberamente per il compimento della loro attività (cfr. Cass. 4/10/2013, n. 22752; Cass. 15/2/2011, n. 3680)."

Infortuni a scuola: come chiedere il risarcimento

Quando si verifica un infortunio a scuola è possibile richiedere il risarcimento del danno subito inviando una lettera raccomandata all'istituto, nella persona del dirigente, in cui si precisa che l'evento è avvenuto durante l'orario scolastico e che il danno occorso allo studente sia da considerarsi in relazione causale con l'evento accaduto.

A tal fine, possono fornire sostegno alla dimostrazione del danno i referti di pronto soccorso, i verbali redatti dal personale scolastico in merito all'accaduto e le dichiarazioni di eventuali testimoni.

Si ricorda, al proposito, che ogni istituto scolastico pubblico è titolare di una posizione assicurativa presso l'Inail e ha facoltà di stipulare ulteriori polizze private per una più completa copertura dei danni.

 

   

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