Nibirumail Cookie banner

Sede Milano

Via Ricciarelli, n° 37.

20148 Milano. (Zona Rebrandt/Aretusa/Osoppo)

Telefono - 02 54 10 70 87.

Tel./Fax  - 02 54 10 70 95.

E-mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

PEC: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

Come arrivare:

Filobus: 90; 91. Fermata Piazzale Brescia.

Autobus: 98. Fermata Aretusa/Rembrad.

BUS: 80/63. Fermata Rembradt/Aretusa.

Tram n° 16: Fermata P.zza Brescia/Ricciarelli

MM 2: Uscita Romolo Filobus 90. 1° fermata dopo p.zzale Brescia.

MM 1: Uscita Gambara (MM direzione Bisceglie).

MM 5: Uscita Lotto, Autobus 98, fermata Aretusa.


Verifica e controllo buste paga dei CCNL.

Calcolo TFR

CAAF

  • C/O l’Unione Sindacale Italiana di via Ricciarelli n.37.

Il servizio per gli associati USI è cosi disposto:

730 - congiunto - pensionati.

E' attivo il servizio per l'identità digitale (SPID).


INOLTRE.

E' Stato ampliato con i legali già operanti (con costi contenuti) c/o la sede USI di Milano i sguenti servizi:

  • Diritto di Famiglia;
  • Diritto Minorile;
  • Diritto penale;
  • Diritto dell'immigrazione;
  • Risarcimento danni (lavoro - civile e penale - sinistri - errata diagnosi medica).

 

Per informazioni chiamare i seguenti numeri:

Tel. 02.87.18.80.48

Tel. 02.87.18.40.49

Tel. 02 54 10 70 95 (operativo tutti i giorni)

Tel. 02.54.10.70.87 (operativo tutti i giorni)

Oppure potete scrivere a:

Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. o Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.


la” Riforma” della Pubblica Amministrazione

Attenzione: apre in una nuova finestra. PDFStampaE-mail

Milano 16 magio 2022

la” Riforma” della Pubblica Amministrazione e i Sevizi Anagrafici del Comune di Milano.

La nuova Riforma della Pubblica Amministrazione annunciata dal Ministro Brunetta ha come finalità la centralizzazione digitale e la precarietà del lavoro.

La centralizzazione digitale si avvarrà:

1) del PSN (Polo Strategico Nazionale) una infrastruttura telematica che consentirà di “abilitare e accelerare il processo di migrazione dei servizi e dei dati dalle amministrazioni centrali (circa 200) e locali” verso un cloud nazionale, gestito da un gruppo di imprese private guidate da TIM;

2) dell’ADP ovvero dell’Anagrafe Digitale Nazionale dei dipendenti pubblici (leggi: schedatura);

3) dell’ANPR (Anagrafe Nazionale delle Persone Residenti), che consente di scaricare certificati da un portale nazionale realizzato da SOGEMI (che, come un Grande Fratello), diverrà un formidabile strumento di controllo ad uso del Ministero dell’Interno;

4) dell’INPA, portale di reclutamento della P.A. realizzato (gratuitamente?!) da Microsoft e destinato in un futuro a regolare la domanda e l’offerta di lavoro pubblico.

Le amministrazioni pubbliche finiranno per essere legate mani e piedi da un lato a infrastrutture centralizzate statali e alle inevitabili compatibilità politiche e finanziarie, riducendo drasticamente le attività degli organismi e comitali locali, dall’altro concederanno ai privati che vi collaborano grandi opportunità di abuso dei dati e persino di ricatto commerciale.

Per quanto riguarda le assunzioni i numeri si sono ulteriormente ridotti, anche tenendo conto di quelle legate al PNRR e comunque si tratta di assunzioni a tempo determinato e di incarichi di collaborazione; anche la stessa possibilità per le amministrazioni di poter bandire concorsi pubblici a tempo indeterminato si fa sempre più remota in seguito alle condizioni finanziarie in rosso delle stesse pubbliche amministrazioni.

All’assunzione a tempo pieno e indeterminato di personale competente nei vari rami della pubblica amministrazione, il Ministro “riformatore” con l’accondiscendenza dei sindacati concertativi e di governo preferisce la collaborazione con tecnici e professionisti privati esterni, alieni da qualsiasi idea di servizio pubblico elargendo somme enormi (quasi un miliardo di euro) a favore di partner privati, aziende e università sperando in tal modo di formare i nuovi dirigenti, traendoli dalle qualifiche più basse (la maggior parte con età avanzata).

Noi dobbiamo mobilitarci affinché queste risorse, oltre a quelle non quantificabili per realizzare il resto della Riforma, vengano impiegati in un vero programma di investimenti nel lavoro pubblico al servizio delle comunità locali, anziché dello stato centrale e dei privati;

opporci al centralismo strisciante e all’iperburocrazia digitale, perché l’accesso agli strumenti informatici sia il più agevole possibile e che questi stessi strumenti siano sottoposti al pieno controllo degli Enti Locali e dei cittadini associati;




imporre assunzioni a tempo indeterminato quale strumento efficace per contrastare la disoccupazione e assicurare una qualità di vita e servizi dignitosi.

Per quanto riguarda i servizi anagrafici del Comune di Milano:

 

  1. L’obbligatorietà della prenotazione tramite 020202 oppure on line o tramite privati (edicole, tabacchi, bar) per ottenere certificazioni anagrafiche e anche per prenotare il tanto agognato appuntamento in una sede anagrafica, si tratti di CIE, residenze rettifiche o altro, non risolve affatto le problematiche di una non certo eccellente erogazione dei servizi ai cittadini, né agevola il lavoro degli operatori dell’anagrafe siano essi addetti al front office (sportelli) che al back office (uffici interni) e dei commessi addetti all’accoglienza.
  2. L’efficientamento e la dematerializzazione (da un’intervista alla ns. Assessora apparsa sulla Repubblica il 19 aprile: Certificati da prenotare all'anagrafe le code diventano solo virtuali), in realtà risultano estranei alla realtà, e lo sono in particolare per quei cittadini che inoltrano on line un’istanza di residenza (siano essi italiani e/o stranieri provenienti dall’estero e/o da altri comuni italiani) e/o cambi di indirizzo all’interno del Comune di Milano. Di fatto trascorrono ben oltre i 45 giorni entro cui dovrebbe chiudersi l’iter procedurale (si arriva anche ai 100 giorni) e i cittadini che non conoscono l’esito della pratica, della eventuale necessità di integrarla o addirittura del rigetto della stessa, si vedono costretti a prendere un appuntamento, non certo a breve per venire agli sportelli e chiedere lumi. Non si possono obbligare i cittadini a usare strumenti informatici se poi le istanze non vengono lavorate nei tempi previsti dalle procedure.
  3. Nel giro di pochi anni i lavoratori dell’Anagrafe sono calati del 20% tra pensionamenti e trasferimenti in altri settori. Ad eccezione della sede centrale di Via Larga le sedi anagrafiche decentrate e di periferia vedono operativi il 60/70 % delle postazioni a causa di mancanza di personale, situazione ancora più critica in occasione di assenze dovute a L.104, malattie, permessi, a vario titolo e per cui i lavoratori presenti accolgono oltre ai cittadini con la prenotazione, anche cittadini che con comprovate ed urgenti motivazioni si presentano agli sportelli senza prenotazione.

La mancanza di personale riguarda anche gli impiegati degli uffici interni.

Va inoltre segnalato anche il lavoro dei commessi che provenienti dalle scuole dell’infanzia a causa dell’affidamento dei servizi ai privati, svolgono la loro prestazione senza un’adeguata preparazione e non si spiega neanche il motivo per cui continuano a dipendere dal settore di provenienza.

Possiamo quindi sostenere che la digitalizzazione dei servizi tanto pubblicizzata come una rivoluzione, tale non è.

4) In ultimo, ma non certo perché meno importante, quel che riguarda i profili professionali e le categorie in cui sono inquadrati gli operatori degli sportelli delle sedi anagrafiche. Agli ufficiali di anagrafe che operano agli sportelli per le cui mansioni dovrebbe corrispondere un profilo professionale di istruttore amministrativo (livello C1) corrisponde invece un livello professionale di collaboratore amministrativo (livello B3) e il livello professionale di esecutore amministrativo (livello B). I responsabili di delegazione cui spetta la gestione del lavoro, i rapporti con i colleghi, con il pubblico, nonché con i superiori e cui dovrebbe corrispondere un livello D1, sono in realtà inquadrati con un livello C1 e anche con un livello B3.


Ebbene noi riteniamo pertanto che:

si proceda da subito a nuove assunzioni;

si trovino le modalità per cui ogni lavoratore venga inquadrato ad un livello di categoria effettivamente corrispondente alle mansioni svolte;

i commessi passino al settore Servici Civici e

si attivino per tutti, corsi di formazione e di aggiornamento oltre a corsi di lingue straniere.


Saverio Russo

Unione Sindacale Italiana –

Sezione Comune di Milano

 

 

False aspettative sindacali. 600 mila euro seguestrati

Attenzione: apre in una nuova finestra. PDFStampaE-mail

TgCom24False aspettative sindacali, sequestri a Uil e Cisl: ipotesi truffa all'Inps di Milano

False aspettative sindacali, seguestri a Uil e Cisl: ipotesi truffa all'INPS di Milano.

La Gdf di Milano ha eseguito un sequestro preventivo da circa 600mila euro a carico di alcune sigle sindacali di Cisl e Uil in una seconda tranche dell'inchiesta del pm Paolo Storari su una presunta truffa all'Inps attraverso un sistema di "indebita fruizione" delle aspettative sindacali non retribuite. A metà dicembre un altro sequestro da circa 600mila euro aveva riguardato alcune sigle sempre della Cisl. Dalle indagini erano emersi contratti "fittizi" stipulati tra aziende compiacenti e lavoratori, assunti solo sulla carta, con la presunta regia di sindacati lombardi.

© TgCom24False aspettative sindacali, sequestri a Uil e Cisl: ipotesi truffa all'Inps di Milano

Seconda indagine nata dalla prima inchiesta - La seconda tranche dell'indagine ha fatto emergere un presunto sistema molto ampio venuto a galla con gli accertamenti che avevano già portato al primo sequestro del 15 dicembre disposto sempre dal gip Anna Calabi.

I presunti contratti "fittizi" e la truffa all'Inps - Lo schema vede al centro presunti contratti "fittizi" stipulati tra aziende compiacenti e lavoratori, assunti solo sulla carta, con la presunta regia di sigle sindacali, che avrebbero tratto un doppio vantaggio: i finti dipendenti per almeno 6 mesi, ossia il periodo di prova, ricevevano lo stipendio dalle imprese, ma di fatto prestavano servizio per le associazioni sindacali, e poi venivano "distaccati" in "aspettativa sindacale non retribuita".

I lavoratori, "meri strumenti del meccanismo", a quel punto non venivano pagati dalle società, ma dai sindacati, come prevede la legge, e i contributi previdenziali, però, venivano versati dall'Inps, ignaro di tutto. E da qui la presunta truffa all'istituto pensionistico.

Il primo sequestro aveva già riguardato una serie di sigle, dalla Cisl Milano Metropoli alla Filca Cisl Milano Metropoli fino all'Unione sindacale territoriale Cisl Bergamo e alla Felsa Cisl Lombardia e molte altre.

Dodici indagati tra dirigenti e responsabili delle associazioni

Tra i 12 indagati figuravano dirigenti e responsabili delle associazioni, tra cui Gilberto Mangone, ex segretario generale aggiunto della Cisl Milano Metropoli.

Molte le testimonianze dei sindacalisti che erano riportate nella prima ordinanza dei mesi scorsi, eseguita nell'inchiesta scaturita da un'altra, per frode fiscale e sfruttamento del lavoro, con al centro il gruppo Cegalin-Hotelvolver, che si occupa di servizi di pulizie.

 

Corte d'appeloo. Buste paga.

Attenzione: apre in una nuova finestra. PDFStampaE-mail

Sentenza n. 140/2022 pubbl. il 19/04/2022 RG n. 1132/2021 N.R.G. 1132/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI MILANO

SEZIONE LAVORO

Composta da

Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente

Dott.ssa Susanna Mantovani Giudice

Dott. Andrea Onesti Giudice Ausiliario relatore

 

ha pronunciato la seguente


SENTENZA

nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1749/2021 estensore Dott.ssa Maria Beatrice Gigli

promossa da

ROMEO GESTIONI S.P.A. (c.f. 05850080630), in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore Dott. Enrico Trombetta, rappresentata e difesa dall'avv. R................. F...................., dall'avv. P................ A............... (c.f. .............................) e dall'avv. P............. C................. M............  (c.f. ........................) elettivamente domiciliata in MILANO, LARGO AUGUSTO ....., presso i difensori

APPELLANTE

 

CONTRO

G................. N................ (C.F. .................................), V......................... S................... (C.F. ...................................), G.................. G................ (C.F. ..................), G................ C....... (C.F. ......................) C................ P.................... (C.F. ..............), rappresentate e difese dall'avv. CATAPANO GIUSEPPE, elettivamente domiciliate in MILANO, VIA SAN SENATORE 5, presso il difensore

APPELLATE

CONCLUSIONI

PER L'APPELLANTE

Nel merito, in via principale:

telematica, tramite l'utilizzo di una postazione internet dotata di stampante e l'assegnazione di apposita password o codice personale.

Il Tribunale -ai fini dell'equivalenza fra la procedura informatica e quella tradizionale- ha però ritenuto necessario che la postazione per la stampa sia messa a disposizione del datore di lavoro, respingendo anche le giustificazioni avanzate dalla convenuta in merito all'impossibilità di tale adempimento per l'emergenza sanitaria in atto, posto che il nuovo sistema risale al 2019 e quindi prima della normativa emergenziale.

Con il primo motivo di appello la società lamenta la violazione da parte del Tribunale degli artt. 1 e ss., della l. n. 4/1953 e delle recenti interpretazioni applicative fornite dal Ministero del Lavoro, riguardo all'obbligo di consegna della busta paga.

Dopo una premessa sulla normativa e sulle disposizioni ministeriali, l'appellante espone il motivo di appello contestando che, per adempiere all'obbligo di legge, sia necessaria la messa a disposizione della postazione dotata di stampante, ciò perché tale attività non è prevista dalle disposizioni ministeriali come obbligatoria e perché l'imprenditore non può essere costretto a modificare i propri assetti organizzativi per venire incontro a pochi lavoratori che non sono in grado di utilizzare gli strumenti informatici In via di ipotesi, l'appellante censura la sentenza perché il Tribunale ha, a suo avviso erroneamente, condannato la società ad un facere infungibile che comporta l'adozione di un modello organizzativo diverso da quello stabilito, mentre è pacifico che il Giudice non possa sindacare nel merito le scelte imprenditoriali; qualora il modello organizzativo non fosse stato ritenuto rispettoso del precetto legale, il Tribunale avrebbe dovuto esclusivamente condannare alla consegna del prospetto paga in formato cartaceo, ovvero imporre un sistema che non incidesse sull'organizzazione aziendale in termini di costi e strutture (ad esempio consegna presso gli uffici della Romeo Gestioni oppure invio per email a persona delegata).

per tutti i motivi di cui al presente ricorso, in totale riforma sentenza n. 1749/2021 resa, inter E partes, dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Milano - G.L. Dott.ssa Maria Beatrice Gigli in data 24.06.2021 (RG n. 1771/2021) notificata il 7.09.2021:

1) respingere tutte le domande promosse dalle Sigg.re Piera N........ .......i, Susanna V............, Giuseppina G................, Carmela G............... e Patrizia C.......... in quanto inammissibili ed infondate per tutte le motivazioni convenute nel presente ricorso;

2) in via gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda e conferma parziale della sentenza appellata, limitare la condanna alla sola consegna delle buste paga nelle modalità che la Società intenderà determinare;

3) riformare la sentenza dichiarando che nulla deve essere riconosciuto a titolo di spese legali alle odierne appellate per il primo giudizio o, in via gradata e per l'ipotesi di soccombenza, riquantificarle secondo l'effettivo valore ed oggetto della causa.

In ogni caso:

Con vittoria di spese, compensi ed onorari del doppio grado di giudizio.

PER LE APPELLATE

1. Rigettare l'appello proposto da ROMEO GESTIONI S.p.A. avverso la Sentenza n. 1749/2021 del Tribunale del Lavoro di Milano in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, e con conseguente conferma dell'impugnata Sentenza.

2. In ogni caso, con vittoria delle spese e competenze del grado di Appello, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con la sentenza n. 1749/2021 pubblicata il 24.6.2021 il Tribunale di Milano, in accoglimento del ricorso di Galli Piera Nadia e delle sue litisconsorti, ha condannato Romeo Gestioni spa a consegnare a ciascuna ricorrente le buste paga richieste e a predisporre presso il luogo di lavoro idonea postazione che consenta alle lavoratrici di ottenere la busta paga in formato cartaceo senza costi a loro carico; ha altresì condannato la resistente a rifondere alle ricorrenti le spese di lite nell'importo di euro 5.259,00 oltre accessori.

 

Le ricorrenti, addette alle pulizie presso la metropolitana di Milano entro l'appalto della Romeo Gestioni spa con ATM spa, lamentavano che la datrice di lavoro, dal gennaio 2019, non

riservata, alla quale i singoli lavoratori accedono con le proprie credenziali (username ID e password), per la consultazione e la stampa del prospetto paga; tali attività ed in particolare la stampa dei prospetti erano a cura e spese delle lavoratrici, le quali affermavano anche di non avere le competenze informatiche necessarie a tale adempimento. Sostenevano, quindi, che il sistema utilizzato dalla datrice di lavoro per la messa a disposizione dei prospetti paga fosse contrario alla norma in materia artt. 1 e 3 l. 4/1953.

Nel contraddittorio della società il Tribunale, richiamando il precedente costituito dalla sentenza n. 1092/2019 del Tribunale di Milano, confermato da questa Corte di Appello con sentenza n. 267/2020, ha valorizzato, nell'interpretazione della norma di cui all'art. 1 l. n. 4/1953, la prassi applicativa di cui agli interpelli ministeriali nn. 1/2008, 8/2020 e -da ultimo- 13/2012, che ha previsto che il datore di lavoro possa assolvere gli obblighi di consegna della busta paga in via

A tale proposito, anche l'appellante richiama il precedente giurisprudenziale specifico costituito dalla sentenza n. 1092/2019 ove il Tribunale di Milano, acquisita la manifestazione di disponibilità dell'azienda alla consegna cartacea, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.

Con il secondo motivo di appello Romeo Gestioni spa censura la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha condannato la società al pagamento della somma, a titolo di spese legali, di euro 5.259,00. Secondo l'appellante la quantificazione operata è del tutto indeterminata non avendo il Tribunale precisato i criteri e i parametri utilizzati; in particolare, circa il valore della causa, questo, secondo l'appellante, deve essere commisurato al pregiudizio economico che le ricorrenti hanno allegato e pertanto non può eccedere lo scaglione di valore minimo; inoltre, con riferimento alla pluralità di parti, secondo l'appellante non si può effettuare l'aumento percentuale del 30% poiché non vi è alcuna differenza fra le varie posizioni, trattandosi quindi di un'unica parte. L'appellante chiede quindi, in ipotesi, una riduzione della condanna alle spese.

Con memoria difensiva del 13.1.2022 le appellate contestano l'appello, ritenendo errata la lettura J 3 delle disposizioni ministeriali proposta dall'appellante, poiché, per ottemperare all'obbligo di legge, occorre mettere il lavoratore in condizione di acquisire il formato cartaceo senza oneri aggiuntivi; le modalità alternative, indicate dall'appellante, non potevano essere ordinate dal giudice in quanto non richieste dalle ricorrenti; ciò avrebbe costituito violazione dell'art. 112 c.p.c.. Contestano che la predisposizione di idonea postazione sia eccessivamente gravosa per l'organizzazione imprenditoriale della società, in quanto l'appellante ha già a propria disposizione dei locali presso la Stazione Duomo della M1 dove sono presenti almeno tre computer. Le appellanti rilevano inoltre, quanto all'esecuzione della sentenza, che le buste paga sono state consegnate in formato cartaceo fino al giugno 2021, riprendendo poi con il sistema precedente senza avere eseguito la sentenza quanto alla predisposizione di idonea postazione sul luogo di lavoro.

Sul secondo motivo di appello precisano che l'importo liquidato è di gran lunga inferiore al valore medio dello scaglione indeterminato basso e che il DM 55/14 a proposito delle maggiorazioni non parla di pluralità parti ma di soggetti assistiti.

***

Con decreto del 5.1.2022, in base alle disposizioni dell'art. 16 DL 30.12.2021 n. 228, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nel permanere dell'emergenza sanitaria, è stata è stata disposta la trattazione della causa con il rito cd. "cartolare", ai sensi dell'art. 221 c. 4 D.L. 19.05.2020 n. 34 conv. in L.77/2020.

Depositate da entrambe le parti le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.

++++++

Circa il primo motivo di gravame, il Collegio osserva che la contestazione rivolta alla sentenza nel punto in cui ha ritenuto che la società abbia violato la norma di cui all'art. 1 l. 4/1953 si risolve, in sostanza, nella contrapposizione dell'interpretazione della società alla lettura del Tribunale dell'interpello ministeriale del 2012, secondo cui la scelta della modalità informatica, da parte del datore di lavoro comporta la messa a disposizione dei lavoratori di specifici dispositivi al fine di scaricare e stampare le buste paga, senza costi aggiuntivi. La soluzione raggiunta dal primo Giudice, tuttavia, deriva non tanto dall'interpello ministeriale, non avente valore normativo, ma piuttosto dai principi generali in materia di contratto di lavoro, per cui, trattandosi -la consegna del prospetto paga- di un obbligo derivante dalla legge a carico del datore di lavoro, le eventuali modalità alternative rispetto alla consegna del documento cartaceo dettate dell'evoluzione dei mezzi di comunicazione devono essere interamente organizzate, fino alla materiale apprensione del documento da parte del lavoratore, dal datore di lavoro medesimo. Ciò significa anche che, in difetto della previsione contrattuale di specifici rimborsi o indennità, il lavoratore non può essere costretto a svolgere una prestazione aggiuntiva rispetto all'oggetto del contratto, che non sarebbe preparatoria o accessoria allo svolgimento del lavoro, ma (sia pure in parte) sostitutiva di un'attività che la legge pone a carico della controparte datoriale.

Le parti hanno controbattuto sulle modalità "alternative" alla materiale consegna del documento cartaceo, ma tale aspetto travalica la cognizione della fattispecie, poiché non è compito del Giudice indagare su quale sia il più opportuno strumento sostitutivo della consegna cartacea: ciò < si risolverebbe in una valutazione non giuridica, ben potendosi osservare che la consegna sul posto di lavoro (soprattutto in casi di lavoro in appalto) o la spedizione per posta al domicilio dei lavoratori siano modalità ormai disagevoli, ma anche, d'altro canto, come non sia affatto scontato che chiunque abbia a propria disposizione un computer con connessione internet e una stampante; peraltro, seguendo il ragionamento delle appellate, anche la stampa della busta paga c.p.c.. Contestano che la predisposizione di idonea postazione sia eccessivamente gravosa per l'organizzazione imprenditoriale della società, in quanto l'appellante ha già a propria disposizione dei locali presso la Stazione Duomo della M1 dove sono presenti almeno tre computer. Le appellanti rilevano inoltre, quanto all'esecuzione della sentenza, che le buste paga sono state consegnate in formato cartaceo fino al giugno 2021, riprendendo poi con il sistema precedente senza avere eseguito la sentenza quanto alla predisposizione di idonea postazione sul luogo di lavoro.

Sul secondo motivo di appello precisano che l'importo liquidato è di gran lunga inferiore al valore medio dello scaglione indeterminato basso e che il DM 55/14 a proposito delle maggiorazioni non parla di pluralità parti ma di soggetti assistiti.

***

Con decreto del 5.1.2022, in base alle disposizioni dell'art. 16 DL 30.12.2021 n. 228, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nel permanere dell'emergenza sanitaria, è stata è stata disposta la trattazione della causa con il rito cd. "cartolare", ai sensi dell'art. 221 c. 4 D.L. 19.05.2020 n. 34 conv. in L.77/2020.

Depositate da entrambe le parti le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.

************************

Circa il primo motivo di gravame, il Collegio osserva che la contestazione rivolta alla sentenza nel punto in cui ha ritenuto che la società abbia violato la norma di cui all'art. 1 l. 4/1953 si risolve, in sostanza, nella contrapposizione dell'interpretazione della società alla lettura del Tribunale dell'interpello ministeriale del 2012, secondo cui la scelta della modalità informatica, da parte del datore di lavoro comporta la messa a disposizione dei lavoratori di specifici dispositivi al fine di scaricare e stampare le buste paga, senza costi aggiuntivi. La soluzione raggiunta dal primo Giudice, tuttavia, deriva non tanto dall'interpello ministeriale, non avente valore normativo, ma piuttosto dai principi generali in materia di contratto di lavoro, per cui, trattandosi -la consegna del prospetto paga- di un obbligo derivante dalla legge a carico del datore di lavoro, le eventuali modalità alternative rispetto alla consegna del documento cartaceo dettate dell'evoluzione dei mezzi di comunicazione devono essere interamente organizzate, fino alla materiale apprensione del documento da parte del lavoratore, dal datore di lavoro medesimo. Ciò significa anche che, in difetto della previsione contrattuale di specifici rimborsi o indennità, il lavoratore non può essere costretto a svolgere una prestazione aggiuntiva rispetto all'oggetto del contratto, che non sarebbe preparatoria o accessoria allo svolgimento del lavoro, ma (sia pure in parte) sostitutiva di un'attività che la legge pone a carico della controparte datoriale.

Le parti hanno controbattuto sulle modalità "alternative" alla materiale consegna del documento cartaceo, ma tale aspetto travalica la cognizione della fattispecie, poiché non è compito del Giudice indagare su quale sia il più opportuno strumento sostitutivo della consegna cartacea: ciò < si risolverebbe in una valutazione non giuridica, ben potendosi osservare che la consegna sul j 3

posto di lavoro (soprattutto in casi di lavoro in appalto) o la spedizione per posta al domicilio dei lavoratori siano modalità ormai disagevoli, ma anche, d'altro canto, come non sia affatto scontato che chiunque abbia a propria disposizione un computer con connessione internet e una stampante; peraltro, seguendo il ragionamento delle appellate, anche la stampa della busta paga nei locali della ATM tramite computer e stampante messi a disposizione da Romeo Gestioni spa E non risolverebbe il problema, se la lavoratrice non ha le conoscenze informatiche per provvedere da sola alle operazioni necessarie. Quindi, una volta accertato l'inadempimento della società alla consegna delle buste paga, il Tribunale ha correttamente condannato la società alla consegna delle buste paga non consegnate alle lavoratrici e richieste con il ricorso. Non è invece possibile, ad avviso del Collegio, pronunciare una condanna del datore di lavoro ad un facere specifico, non equivalente a quello previsto dalla legge; infatti il dispositivo della sentenza di primo grado, ove confermato, vincolerebbe il datore di lavoro ad uno specifico comportamento, mentre quello che deve essere adempiuto è l'obbligo di legge che comporta, come detto sopra, l'apprensione del documento da parte del lavoratore senza alcuna spesa o attività da svolgere fuori dall'orario di lavoro.

Si deve pertanto concludere che ove il datore di lavoro ritenga di optare per una modalità diversa da quella della consegna materiale della busta paga cartacea al domicilio del lavoratore ovvero sul posto di lavoro, sussiste l'obbligo di porre a disposizione del lavoratore medesimo gli strumenti tecnici per effettuare la stampa della busta paga medesima, raggiungendosi così un risultato equivalente a quello dell'adempimento previsto dalla legge.

La sentenza merita quindi una conferma sostanziale, ma con una parziale riforma nel dispositivo, con il rigetto della domanda di predisposizione di postazione informatica sul luogo di lavoro, nel senso di cui sopra.

 

Circa il secondo motivo di appello, questo è infondato, posto che il valore della domanda è chiaramente indeterminato, non potendosi apprezzare il medesimo soltanto in base al costo monetario che le lavoratrici subiscono a seguito dell'inadempimento del datore di lavoro (e che comunque l'appellante non ha precisamente individuato); infatti, la causa ha ad oggetto un obbligo legale destinato a protrarsi per tutto il rapporto di lavoro, non suscettibile di apprezzamento in termini monetari.

Riguardo all'aumento percentuale contestato dall'appellante, il DM n. 55/2014 non parta di parti ma di soggetti assistiti e pertanto il rilievo dell'appellante è infondato. Quanto all'indeterminatezza della quantificazione, lamentata dall'appellante, si osserva che ai sensi delle tabelle dei parametri allegate al DM 55/2014, il compenso medio per il valore indeterminato con complessità bassa è: fase di studio euro 3.090,00, fase introduttiva euro 1.195,00, fase decisoria euro 2.790,00 per cui anche senza le maggiorazioni per la pluralità di soggetti, il totale avrebbe ben potuto essere di euro 7.025,00, il che porta a concludere che, in ogni caso, la liquidazione operata dal primo Giudice, avuto riguardo ai criteri di determinazione dei compensi previsti dall'art. 4 del decreto, è del tutto corretta formalmente e ragionevole in ogni caso, la liquidazione operata dal primo Giudice, avuto riguardo ai criteri di determinazione dei compensi previsti dall'art. 4 del decreto, è del tutto corretta formalmente e ragionevole in termini di quantificazione.

 

Le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza sostanziale dell'appellante, posto che la parziale riforma della sentenza attiene a un aspetto formale e processuale, relativo alle modalità esecutive della consegna dei prospetti paga; sono liquidate come in dispositivo in base al DM 55/2014 tenendo conto del valore e della complessità della controversia nonché del numero di soggetti assistiti, con esclusione della fase istruttoria e con distrazione a favore del difensore antistatario come richiesto.

P.Q.M.

In parziale riforma della sentenza n. 1749/2021 del Tribunale di Milano, respinge la domanda di condanna, a carico di Romeo Gestioni spa, alla predisposizione di postazione informatica per la stampa dei prospetti paga.

Conferma nel resto la sentenza impugnata.

Condanna l'appellante a rifondere alle appellate le spese di lite del grado di appello liquidate in euro 4.620,00 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione ex art. 93 cpc in favore del difensore antistatario.

Milano, 23/02/2022

Il Giudice Ausiliario Relatore

Andrea Onesti

 

Il Presidente

Silvia Marina Ravazzoni

   

Pagina 5 di 61