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Corte d'appeloo. Buste paga.

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Sentenza n. 140/2022 pubbl. il 19/04/2022 RG n. 1132/2021 N.R.G. 1132/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI MILANO

SEZIONE LAVORO

Composta da

Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente

Dott.ssa Susanna Mantovani Giudice

Dott. Andrea Onesti Giudice Ausiliario relatore

 

ha pronunciato la seguente


SENTENZA

nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1749/2021 estensore Dott.ssa Maria Beatrice Gigli

promossa da

ROMEO GESTIONI S.P.A. (c.f. 05850080630), in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore Dott. Enrico Trombetta, rappresentata e difesa dall'avv. R................. F...................., dall'avv. P................ A............... (c.f. .............................) e dall'avv. P............. C................. M............  (c.f. ........................) elettivamente domiciliata in MILANO, LARGO AUGUSTO ....., presso i difensori

APPELLANTE

 

CONTRO

G................. N................ (C.F. .................................), V......................... S................... (C.F. ...................................), G.................. G................ (C.F. ..................), G................ C....... (C.F. ......................) C................ P.................... (C.F. ..............), rappresentate e difese dall'avv. CATAPANO GIUSEPPE, elettivamente domiciliate in MILANO, VIA SAN SENATORE 5, presso il difensore

APPELLATE

CONCLUSIONI

PER L'APPELLANTE

Nel merito, in via principale:

telematica, tramite l'utilizzo di una postazione internet dotata di stampante e l'assegnazione di apposita password o codice personale.

Il Tribunale -ai fini dell'equivalenza fra la procedura informatica e quella tradizionale- ha però ritenuto necessario che la postazione per la stampa sia messa a disposizione del datore di lavoro, respingendo anche le giustificazioni avanzate dalla convenuta in merito all'impossibilità di tale adempimento per l'emergenza sanitaria in atto, posto che il nuovo sistema risale al 2019 e quindi prima della normativa emergenziale.

Con il primo motivo di appello la società lamenta la violazione da parte del Tribunale degli artt. 1 e ss., della l. n. 4/1953 e delle recenti interpretazioni applicative fornite dal Ministero del Lavoro, riguardo all'obbligo di consegna della busta paga.

Dopo una premessa sulla normativa e sulle disposizioni ministeriali, l'appellante espone il motivo di appello contestando che, per adempiere all'obbligo di legge, sia necessaria la messa a disposizione della postazione dotata di stampante, ciò perché tale attività non è prevista dalle disposizioni ministeriali come obbligatoria e perché l'imprenditore non può essere costretto a modificare i propri assetti organizzativi per venire incontro a pochi lavoratori che non sono in grado di utilizzare gli strumenti informatici In via di ipotesi, l'appellante censura la sentenza perché il Tribunale ha, a suo avviso erroneamente, condannato la società ad un facere infungibile che comporta l'adozione di un modello organizzativo diverso da quello stabilito, mentre è pacifico che il Giudice non possa sindacare nel merito le scelte imprenditoriali; qualora il modello organizzativo non fosse stato ritenuto rispettoso del precetto legale, il Tribunale avrebbe dovuto esclusivamente condannare alla consegna del prospetto paga in formato cartaceo, ovvero imporre un sistema che non incidesse sull'organizzazione aziendale in termini di costi e strutture (ad esempio consegna presso gli uffici della Romeo Gestioni oppure invio per email a persona delegata).

per tutti i motivi di cui al presente ricorso, in totale riforma sentenza n. 1749/2021 resa, inter E partes, dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Milano - G.L. Dott.ssa Maria Beatrice Gigli in data 24.06.2021 (RG n. 1771/2021) notificata il 7.09.2021:

1) respingere tutte le domande promosse dalle Sigg.re Piera N........ .......i, Susanna V............, Giuseppina G................, Carmela G............... e Patrizia C.......... in quanto inammissibili ed infondate per tutte le motivazioni convenute nel presente ricorso;

2) in via gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda e conferma parziale della sentenza appellata, limitare la condanna alla sola consegna delle buste paga nelle modalità che la Società intenderà determinare;

3) riformare la sentenza dichiarando che nulla deve essere riconosciuto a titolo di spese legali alle odierne appellate per il primo giudizio o, in via gradata e per l'ipotesi di soccombenza, riquantificarle secondo l'effettivo valore ed oggetto della causa.

In ogni caso:

Con vittoria di spese, compensi ed onorari del doppio grado di giudizio.

PER LE APPELLATE

1. Rigettare l'appello proposto da ROMEO GESTIONI S.p.A. avverso la Sentenza n. 1749/2021 del Tribunale del Lavoro di Milano in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, e con conseguente conferma dell'impugnata Sentenza.

2. In ogni caso, con vittoria delle spese e competenze del grado di Appello, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con la sentenza n. 1749/2021 pubblicata il 24.6.2021 il Tribunale di Milano, in accoglimento del ricorso di Galli Piera Nadia e delle sue litisconsorti, ha condannato Romeo Gestioni spa a consegnare a ciascuna ricorrente le buste paga richieste e a predisporre presso il luogo di lavoro idonea postazione che consenta alle lavoratrici di ottenere la busta paga in formato cartaceo senza costi a loro carico; ha altresì condannato la resistente a rifondere alle ricorrenti le spese di lite nell'importo di euro 5.259,00 oltre accessori.

 

Le ricorrenti, addette alle pulizie presso la metropolitana di Milano entro l'appalto della Romeo Gestioni spa con ATM spa, lamentavano che la datrice di lavoro, dal gennaio 2019, non

riservata, alla quale i singoli lavoratori accedono con le proprie credenziali (username ID e password), per la consultazione e la stampa del prospetto paga; tali attività ed in particolare la stampa dei prospetti erano a cura e spese delle lavoratrici, le quali affermavano anche di non avere le competenze informatiche necessarie a tale adempimento. Sostenevano, quindi, che il sistema utilizzato dalla datrice di lavoro per la messa a disposizione dei prospetti paga fosse contrario alla norma in materia artt. 1 e 3 l. 4/1953.

Nel contraddittorio della società il Tribunale, richiamando il precedente costituito dalla sentenza n. 1092/2019 del Tribunale di Milano, confermato da questa Corte di Appello con sentenza n. 267/2020, ha valorizzato, nell'interpretazione della norma di cui all'art. 1 l. n. 4/1953, la prassi applicativa di cui agli interpelli ministeriali nn. 1/2008, 8/2020 e -da ultimo- 13/2012, che ha previsto che il datore di lavoro possa assolvere gli obblighi di consegna della busta paga in via

A tale proposito, anche l'appellante richiama il precedente giurisprudenziale specifico costituito dalla sentenza n. 1092/2019 ove il Tribunale di Milano, acquisita la manifestazione di disponibilità dell'azienda alla consegna cartacea, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.

Con il secondo motivo di appello Romeo Gestioni spa censura la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha condannato la società al pagamento della somma, a titolo di spese legali, di euro 5.259,00. Secondo l'appellante la quantificazione operata è del tutto indeterminata non avendo il Tribunale precisato i criteri e i parametri utilizzati; in particolare, circa il valore della causa, questo, secondo l'appellante, deve essere commisurato al pregiudizio economico che le ricorrenti hanno allegato e pertanto non può eccedere lo scaglione di valore minimo; inoltre, con riferimento alla pluralità di parti, secondo l'appellante non si può effettuare l'aumento percentuale del 30% poiché non vi è alcuna differenza fra le varie posizioni, trattandosi quindi di un'unica parte. L'appellante chiede quindi, in ipotesi, una riduzione della condanna alle spese.

Con memoria difensiva del 13.1.2022 le appellate contestano l'appello, ritenendo errata la lettura J 3 delle disposizioni ministeriali proposta dall'appellante, poiché, per ottemperare all'obbligo di legge, occorre mettere il lavoratore in condizione di acquisire il formato cartaceo senza oneri aggiuntivi; le modalità alternative, indicate dall'appellante, non potevano essere ordinate dal giudice in quanto non richieste dalle ricorrenti; ciò avrebbe costituito violazione dell'art. 112 c.p.c.. Contestano che la predisposizione di idonea postazione sia eccessivamente gravosa per l'organizzazione imprenditoriale della società, in quanto l'appellante ha già a propria disposizione dei locali presso la Stazione Duomo della M1 dove sono presenti almeno tre computer. Le appellanti rilevano inoltre, quanto all'esecuzione della sentenza, che le buste paga sono state consegnate in formato cartaceo fino al giugno 2021, riprendendo poi con il sistema precedente senza avere eseguito la sentenza quanto alla predisposizione di idonea postazione sul luogo di lavoro.

Sul secondo motivo di appello precisano che l'importo liquidato è di gran lunga inferiore al valore medio dello scaglione indeterminato basso e che il DM 55/14 a proposito delle maggiorazioni non parla di pluralità parti ma di soggetti assistiti.

***

Con decreto del 5.1.2022, in base alle disposizioni dell'art. 16 DL 30.12.2021 n. 228, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nel permanere dell'emergenza sanitaria, è stata è stata disposta la trattazione della causa con il rito cd. "cartolare", ai sensi dell'art. 221 c. 4 D.L. 19.05.2020 n. 34 conv. in L.77/2020.

Depositate da entrambe le parti le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.

++++++

Circa il primo motivo di gravame, il Collegio osserva che la contestazione rivolta alla sentenza nel punto in cui ha ritenuto che la società abbia violato la norma di cui all'art. 1 l. 4/1953 si risolve, in sostanza, nella contrapposizione dell'interpretazione della società alla lettura del Tribunale dell'interpello ministeriale del 2012, secondo cui la scelta della modalità informatica, da parte del datore di lavoro comporta la messa a disposizione dei lavoratori di specifici dispositivi al fine di scaricare e stampare le buste paga, senza costi aggiuntivi. La soluzione raggiunta dal primo Giudice, tuttavia, deriva non tanto dall'interpello ministeriale, non avente valore normativo, ma piuttosto dai principi generali in materia di contratto di lavoro, per cui, trattandosi -la consegna del prospetto paga- di un obbligo derivante dalla legge a carico del datore di lavoro, le eventuali modalità alternative rispetto alla consegna del documento cartaceo dettate dell'evoluzione dei mezzi di comunicazione devono essere interamente organizzate, fino alla materiale apprensione del documento da parte del lavoratore, dal datore di lavoro medesimo. Ciò significa anche che, in difetto della previsione contrattuale di specifici rimborsi o indennità, il lavoratore non può essere costretto a svolgere una prestazione aggiuntiva rispetto all'oggetto del contratto, che non sarebbe preparatoria o accessoria allo svolgimento del lavoro, ma (sia pure in parte) sostitutiva di un'attività che la legge pone a carico della controparte datoriale.

Le parti hanno controbattuto sulle modalità "alternative" alla materiale consegna del documento cartaceo, ma tale aspetto travalica la cognizione della fattispecie, poiché non è compito del Giudice indagare su quale sia il più opportuno strumento sostitutivo della consegna cartacea: ciò < si risolverebbe in una valutazione non giuridica, ben potendosi osservare che la consegna sul posto di lavoro (soprattutto in casi di lavoro in appalto) o la spedizione per posta al domicilio dei lavoratori siano modalità ormai disagevoli, ma anche, d'altro canto, come non sia affatto scontato che chiunque abbia a propria disposizione un computer con connessione internet e una stampante; peraltro, seguendo il ragionamento delle appellate, anche la stampa della busta paga c.p.c.. Contestano che la predisposizione di idonea postazione sia eccessivamente gravosa per l'organizzazione imprenditoriale della società, in quanto l'appellante ha già a propria disposizione dei locali presso la Stazione Duomo della M1 dove sono presenti almeno tre computer. Le appellanti rilevano inoltre, quanto all'esecuzione della sentenza, che le buste paga sono state consegnate in formato cartaceo fino al giugno 2021, riprendendo poi con il sistema precedente senza avere eseguito la sentenza quanto alla predisposizione di idonea postazione sul luogo di lavoro.

Sul secondo motivo di appello precisano che l'importo liquidato è di gran lunga inferiore al valore medio dello scaglione indeterminato basso e che il DM 55/14 a proposito delle maggiorazioni non parla di pluralità parti ma di soggetti assistiti.

***

Con decreto del 5.1.2022, in base alle disposizioni dell'art. 16 DL 30.12.2021 n. 228, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nel permanere dell'emergenza sanitaria, è stata è stata disposta la trattazione della causa con il rito cd. "cartolare", ai sensi dell'art. 221 c. 4 D.L. 19.05.2020 n. 34 conv. in L.77/2020.

Depositate da entrambe le parti le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.

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Circa il primo motivo di gravame, il Collegio osserva che la contestazione rivolta alla sentenza nel punto in cui ha ritenuto che la società abbia violato la norma di cui all'art. 1 l. 4/1953 si risolve, in sostanza, nella contrapposizione dell'interpretazione della società alla lettura del Tribunale dell'interpello ministeriale del 2012, secondo cui la scelta della modalità informatica, da parte del datore di lavoro comporta la messa a disposizione dei lavoratori di specifici dispositivi al fine di scaricare e stampare le buste paga, senza costi aggiuntivi. La soluzione raggiunta dal primo Giudice, tuttavia, deriva non tanto dall'interpello ministeriale, non avente valore normativo, ma piuttosto dai principi generali in materia di contratto di lavoro, per cui, trattandosi -la consegna del prospetto paga- di un obbligo derivante dalla legge a carico del datore di lavoro, le eventuali modalità alternative rispetto alla consegna del documento cartaceo dettate dell'evoluzione dei mezzi di comunicazione devono essere interamente organizzate, fino alla materiale apprensione del documento da parte del lavoratore, dal datore di lavoro medesimo. Ciò significa anche che, in difetto della previsione contrattuale di specifici rimborsi o indennità, il lavoratore non può essere costretto a svolgere una prestazione aggiuntiva rispetto all'oggetto del contratto, che non sarebbe preparatoria o accessoria allo svolgimento del lavoro, ma (sia pure in parte) sostitutiva di un'attività che la legge pone a carico della controparte datoriale.

Le parti hanno controbattuto sulle modalità "alternative" alla materiale consegna del documento cartaceo, ma tale aspetto travalica la cognizione della fattispecie, poiché non è compito del Giudice indagare su quale sia il più opportuno strumento sostitutivo della consegna cartacea: ciò < si risolverebbe in una valutazione non giuridica, ben potendosi osservare che la consegna sul j 3

posto di lavoro (soprattutto in casi di lavoro in appalto) o la spedizione per posta al domicilio dei lavoratori siano modalità ormai disagevoli, ma anche, d'altro canto, come non sia affatto scontato che chiunque abbia a propria disposizione un computer con connessione internet e una stampante; peraltro, seguendo il ragionamento delle appellate, anche la stampa della busta paga nei locali della ATM tramite computer e stampante messi a disposizione da Romeo Gestioni spa E non risolverebbe il problema, se la lavoratrice non ha le conoscenze informatiche per provvedere da sola alle operazioni necessarie. Quindi, una volta accertato l'inadempimento della società alla consegna delle buste paga, il Tribunale ha correttamente condannato la società alla consegna delle buste paga non consegnate alle lavoratrici e richieste con il ricorso. Non è invece possibile, ad avviso del Collegio, pronunciare una condanna del datore di lavoro ad un facere specifico, non equivalente a quello previsto dalla legge; infatti il dispositivo della sentenza di primo grado, ove confermato, vincolerebbe il datore di lavoro ad uno specifico comportamento, mentre quello che deve essere adempiuto è l'obbligo di legge che comporta, come detto sopra, l'apprensione del documento da parte del lavoratore senza alcuna spesa o attività da svolgere fuori dall'orario di lavoro.

Si deve pertanto concludere che ove il datore di lavoro ritenga di optare per una modalità diversa da quella della consegna materiale della busta paga cartacea al domicilio del lavoratore ovvero sul posto di lavoro, sussiste l'obbligo di porre a disposizione del lavoratore medesimo gli strumenti tecnici per effettuare la stampa della busta paga medesima, raggiungendosi così un risultato equivalente a quello dell'adempimento previsto dalla legge.

La sentenza merita quindi una conferma sostanziale, ma con una parziale riforma nel dispositivo, con il rigetto della domanda di predisposizione di postazione informatica sul luogo di lavoro, nel senso di cui sopra.

 

Circa il secondo motivo di appello, questo è infondato, posto che il valore della domanda è chiaramente indeterminato, non potendosi apprezzare il medesimo soltanto in base al costo monetario che le lavoratrici subiscono a seguito dell'inadempimento del datore di lavoro (e che comunque l'appellante non ha precisamente individuato); infatti, la causa ha ad oggetto un obbligo legale destinato a protrarsi per tutto il rapporto di lavoro, non suscettibile di apprezzamento in termini monetari.

Riguardo all'aumento percentuale contestato dall'appellante, il DM n. 55/2014 non parta di parti ma di soggetti assistiti e pertanto il rilievo dell'appellante è infondato. Quanto all'indeterminatezza della quantificazione, lamentata dall'appellante, si osserva che ai sensi delle tabelle dei parametri allegate al DM 55/2014, il compenso medio per il valore indeterminato con complessità bassa è: fase di studio euro 3.090,00, fase introduttiva euro 1.195,00, fase decisoria euro 2.790,00 per cui anche senza le maggiorazioni per la pluralità di soggetti, il totale avrebbe ben potuto essere di euro 7.025,00, il che porta a concludere che, in ogni caso, la liquidazione operata dal primo Giudice, avuto riguardo ai criteri di determinazione dei compensi previsti dall'art. 4 del decreto, è del tutto corretta formalmente e ragionevole in ogni caso, la liquidazione operata dal primo Giudice, avuto riguardo ai criteri di determinazione dei compensi previsti dall'art. 4 del decreto, è del tutto corretta formalmente e ragionevole in termini di quantificazione.

 

Le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza sostanziale dell'appellante, posto che la parziale riforma della sentenza attiene a un aspetto formale e processuale, relativo alle modalità esecutive della consegna dei prospetti paga; sono liquidate come in dispositivo in base al DM 55/2014 tenendo conto del valore e della complessità della controversia nonché del numero di soggetti assistiti, con esclusione della fase istruttoria e con distrazione a favore del difensore antistatario come richiesto.

P.Q.M.

In parziale riforma della sentenza n. 1749/2021 del Tribunale di Milano, respinge la domanda di condanna, a carico di Romeo Gestioni spa, alla predisposizione di postazione informatica per la stampa dei prospetti paga.

Conferma nel resto la sentenza impugnata.

Condanna l'appellante a rifondere alle appellate le spese di lite del grado di appello liquidate in euro 4.620,00 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione ex art. 93 cpc in favore del difensore antistatario.

Milano, 23/02/2022

Il Giudice Ausiliario Relatore

Andrea Onesti

 

Il Presidente

Silvia Marina Ravazzoni

 

Elezioni RSU 5,6,7 Aprile 2022. Comune MI

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Gentili

Elezioni RSU comune di Milano.

Nel ringraziarvi per l'eccezionale risultato elettorale vi inoltriamo la tabella riassuntiva dei risultati generali elezioni sindacali Aprile 2022 e dei voti conseguiti da U.S.I.

Grazie al vostro aiuto abbiamo ottenuto ben 4 RSU dedicati a tutti gli iscritti Stefano Mansi, Cinzia Tinari, Rosy Guida e Alberto Pitea.

Dopo pasqua vi faremo sapere le prossime iniziative, che comprenderanno un momento di festeggiamento insieme per chi vorrà esserci.

Grazie ancora

La Segreteria USI Comune di Milano

 

Milano, 13 Aprile 2022

RISULTATI Unione Sindacale Italiana TOTALE VOTI DI LISTA: 252 ELETTI

R.S.U.: MANSI, TINARI, GUIDA, PITEA

TOTALE PREFERENZE

MANSI STEFANO - Urbanistica Via Sile 132

TINARI CINZIA - Educatrice via Dei Narcisi 92 GUIDA MARIA ROSA detta ROSY - Municipio 9 via Guerzoni 73

PITEA ALBERTO - Educatore via Quadrio 22

AMLESU ACHILLE MICHELE - Funebri via Larga 19

VACCAROSSA LUCA - Cultura piazza Duomo 10

CASTELLAZZI VALERIA - Educatrice - Servizi Integratvi 8

LONDERO ILARIA - Mobilità Via Sile 7

FACCONE ANNA - Educatrice via Faravelli 7

SPERONI MARCO - Area tecnica Via Durando 5

RUSSO SAVERIO FRANCO - Anagrafe Via Padova 3

CORRADINI MASSIMO - Politiche Sociali piazza XXV Aprile 2

BORLANDELLI SIMONA - Educatrice via Russo 1

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

USI – C.T. & S.

Segreteria Commercio Turismo & Servizi

20148 MILANO. Via Ricciarelli, n° 37 - Tel. Seg. 02 54 10 70 87. Telefax 02 54 10 70 95

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Sito: www.usiait.it; www.usiait.com

C.F.: 97726800150

 

 

Prefettura. USI-Romeo. Verbale Conciliativo. 23.03.2022

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Verbale di tentativo obbligatorio di conciliazione


Oggi, 23 marzo 2022, alle ore 15:30, alla presenza del Viceprefetto Aggiunto, dott.ssa Laura Galbusera, per esperire il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 2, secondo comma, della legge 146/1990, così come modificato dall'art. 1, quarto comma, della legge 83/2000, sono collegati in videoconferenza:

per USI - C.T. & S.: Sandro Bruzzese (Segretario Provinciale), Piera Galli (RSA), Avv. Giuseppe Catapano

per ROMEO GESTIONI SPA: Luca Petriccione

per ATM SPA: Luca Giorgi (Responsabile Relazioni Industriali), Daniele Fumagalli (Area Facility Management ATM), Michelangelo Nicastro (Area Facility Management ATM)

Il presente incontro fa seguito alla nota del 16 marzo u.s., con cui l'Organizzazione Sindacale sopra indicata ha proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori adibiti ai servizi di pulizia e sanificazione presso la Metropolitana Milanese Rossa Linea UNO in forza a ROMEO GESTIONI SRL.

La parte sindacale rappresenta che con Romeo Gestioni sono state effettuate conciliazioni per 60/70 lavoratori e in tale sede era stata fornita da parte aziendale rassicurazione sulla corresponsione dell'indennità lavaggio tuta. Per i lavoratori che non hanno aderito alla conciliazione, si sono svolti ricorsi nei confronti dell'Azienda con l'assistenza del Sindacato, con esito positivo. La Società non ha tuttavia mantenuto gli accordi verbali corrispondendo la quota settimanale ai lavoratori. In secondo luogo, le buste paga non vengono consegnate e l'accesso al server per poterle scaricare è difettoso. I ricorsi in tal senso al Tribunale di Milano sono stati accolti e parzialmente confermati in grado di appello (al momento è stato depositato il solo dispositivo). Infine, il Sindacato evidenzia che da anni vengono richiesti gli elenchi degli iscritti ma non pervengono riscontri da parte della società. Per tutti i punti indicati, si è proceduto ad attivare la procedura di raffreddamento. Il Sindacato precisa che il contenzioso svoltosi davanti al Tribunale di Milano e alla Corte d'Appello per i prospetti di paga ha visto la condanna della società alla consegna degli stessi in formato cartaceo in primo e secondo grado. Il giudice ha demandato all'Azienda la definizione delle modalità di applicazione della richiesta. L’Azienda, tuttavia, non dà riscontro sotto tale profilo. Analogamente vale per l'indennità lavaggio indumenti di lavoro: dopo le conciliazioni la Romeo Gestioni aveva effettuato una comunicazione in adempimento spontaneo alla decisione del giudice. Tuttavia, da luglio 2021 questa erogazione è stata sospesa senza alcuna giustificazione.

La Romeo Gestioni Spa spiega che sull'indennità di lavaggio tuta non vi è stata una sospensione del pagamento, ma una conversione in minuti. Dal 1° agosto 2021, infatti, è entrato in vigore un nuovo regolamento interno consegnato a tutti i lavoratori e da questi sottoscritto che converte l'indennità lavaggio tuta in un minor tempo di lavoro, comunque retribuito. Tale indennità, in sostanza, è stata convertita in minuti: i lavoratori erogano il servizio per 12 minuti in meno al giorno ma vengono pagati per l'intero turno di lavoro. Con riguardo ai prospetti di paga, la Corte d'Appello ha parzialmente modificato la sentenza di primo grado che condannava alla consegna degli stessi e all'installazione presso i locali in uso alla Romeo

Gestioni siti in corrispondenza della stazione metro fermata Duomo di una postazione informatica idonea alla stampa dei cedolini. La Corte d'Appello ha riformato la sentenza di primo grado rispetto all'allestimento della postazione informatica. Pertanto, la Società ha consegnato le buste paga in ottemperanza alla sentenza. Per il resto, la società si è dotata di un sistema di elaborazione con applicativo Zucchetti che prevede la trasmissione tramite mail con credenziali personali per accedere al portale e scaricare i prospetti di paga. Data la numerosità dei lavoratori impiegati complessivamente da Romeo Gestioni, non sarebbe fattibile perseverare con la consegna cartacea. Con riguardo all'elenco degli iscritti al Sindacato USI, l'Azienda può fornirlo in via conciliativa. Evidenzia tuttavia la stranezza della richiesta perché il Sindacato dovrebbe conoscere quanti siano i lavoratori aderenti.

ATM invita le parti a trovare soluzioni conciliative che evitino impatti sul servizio.

La parte sindacale evidenzia che sul tema della variazione del Regolamento non è noto se vi sia il consenso di tutti i lavoratori. E' una iniziativa portata avanti dall'Azienda scavalcando il Sindacato. Non vi è stato. Infatti. alcun accordo sindacale sul punto. Non si esclude che i lavoratori agiscano in futuro per ricevere il quantum del lavaggio tuta. Sul tema dei prospetti di paga, le difficoltà dei lavoratori rimangono tuttora. Il Sindacato specifica che i lavoratori che lamentano l'impossibilità di accedere alle buste paga sono una minoranza e tendenzialmente si appoggiano alla sede del sindacato.

 

La Romeo Gestioni Spa spiega che il Regolamento è stato introdotto in via unilaterale dall'Azienda mutuandolo da altre realtà aziendali del territorio italiano. Le copie del regolamento sono state restituite all'azienda firmate di pugno dai lavoratori. All'art. 4 (Orario di lavoro) è stato incluso nell'orario di lavoro il tempo lavaggio tuta. Pertanto, tale indennità viene convertita in minore prestazione retribuita.

Il Sindacato evidenzia che i lavoratori non hanno ricevuto una decurtazione effettiva dell'orario di lavoro a fronte dell'eliminazione dell'indennità lavaggio tuta.

Nel corso dell'incontro viene formulata dalla Prefettura la seguente proposta conciliativa: entro il giorno 20 aprile p.v. la Romeo Gestioni invierà al Sindacato qui presente l'elenco degli iscritti USI; sul tema del tempo tuta, entro il medesimo termine la società svolgerà un incontro con rappresentanti sindacali e RSA per formalizzare le indicazioni di dettaglio con riguardo ai nuovi orari di servizio conseguenti alla sottoscrizione del Regolamento. Sul tema della consegna dei prospetti di paga, le parti si riservano un confronto specifico non appena verranno pubblicate le motivazioni della Corte d'Appello di Milano.

La società Romeo Gestioni Spa dichiara di aderire alla sopra indicata proposta conciliativa.

Alla luce di quanto sopra, preso atto della buona volontà manifestata dalla controparte e nell'attesa di poter valutare gli esiti delle azioni sopra concordate, il Sindacato aderisce alla proposta conciliativa e dichiara la temporanea sospensione dello stato di agitazione La Prefettura di Milano sarà informata di ogni futuro sviluppo.

Il presente verbale, dopo averne data lettura in videoconferenza, è approvato dalle parti nella sua interezza.

IL VICEPREFETTO AGGIUNTO

(Galbusera)

 

   

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